Art. 2. (Orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) ((La durata settimanale del lavoro ordinario del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, e' stabilita in 36 ore))
Nell' articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 , e' abrogato l'inciso: "anche non continuative".
Nell' articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 , e' abrogato l'inciso: "anche non continuative".