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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 146/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via San Filippo Neri n. 3 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppa Recupero che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia per procura in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13 febbraio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2024 agiva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo che con decreto di omologa del 16 marzo 2023 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva omologato le conclusioni del consulente in ordine alla sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di inabilità civile a far data dall'1 settembre 2021. CP_ Lamentava che, a seguito della notifica del decreto di omologa, l' aveva liquidato la prestazione in misura inferiore a quella dovuta, sussistendo i presupposti per il riconoscimento della maggiorazione di legge. CP_ Chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'importo della pensione di inabilità civile effettivamente spettante. CP_ Nella resistenza dell' all'udienza del 13 febbraio 2025 la causa veniva assunta in decisione. Il ricorso non merita accoglimento. CP_ Occorre evidenziare che, a seguito della notifica del decreto di omologa, l' ha provveduto al pagamento della prestazione (pensione di inabilità civile), corrispondendo la somma mensile di € 423,26 (cfr. pec dell'11 agosto 2023 allegata al fascicolo di parte ricorrente).
Tale importo è stato così quantificato in quanto la ricorrente era titolare di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili a carico del coniuge, riconosciuto con sentenza del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 574/2018 (sentenza richiamata nella sentenza di divorzio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 1028/2023).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, alcuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che il coniuge non ha più corrisposto l'assegno di mantenimento, dal momento che ai fini del riconoscimento della maggiorazione rileva la semplice titolarità di un reddito e non anche l'effettiva percezione.
Correttamente, dunque, l' ha quantificato l'importo dell'assegno con decorrenza CP_2 settembre 2021, tenendo conto della titolarità dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione.
Dalla documentazione in atti si evince poi che con sentenza n. 1028/2023, pubblicata il 10 novembre 2023, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra la e l'ex coniuge, escludendo Pt_1 contestualmente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Orbene, tale circostanza è certamente idonea ad incidere in astratto sul reddito della ricorrente (e sulla quantificazione della pensione di inabilità), dal momento che, poiché
l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione (Cass. n. 3852/2021). CP_ Ne consegue che va ordinato all' di provvedere alla determinazione della misura della pensione di inabilità civile, tenendo conto dell'eventuale provvedimento temporaneo adottato in sede di divorzio (di cui non vi è contezza in atti) sulla non debenza dell'assegno di divorzio o, in mancanza, dell'alterazione del dato reddituale della ricorrente in conseguenza della sentenza definitiva di divorzio.
Tenuto conto delle gravi carenze in punto di allegazione, sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: CP_ dispone che l' provveda alla determinazione della misura della pensione di inabilità civile spettante a a decorrere da settembre 2021, tenendo conto Parte_1 dell'eventuale provvedimento temporaneo adottato in sede di divorzio (di cui non vi è contezza in atti) sulla non debenza dell'assegno di divorzio o, in mancanza, dell'alterazione del dato reddituale della ricorrente in conseguenza della sentenza definitiva di divorzio;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino