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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORENNI
Il Collegio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliere Istruttore dott.ssa Valentina Verduci Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'Appello iscritta al n. r.g. 787/2024 CC da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Franceso Lioia del Foro Parte_1 C.F._1 di Foggia e Manlio Arnone del Foro di Termini Imerese, giusta procura in atti;
contro c.f. ), di seguito solo con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Alessandro Limatola del Foro di Milano, giusta procura in atti.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 515/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
29.02.2024.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“In via definitiva e gradata:
1 in accoglimento del presente appello e ad in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
− previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla controparte convenuta, condannare la medesima, in persona del l.r.p.t., all'adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto in epigrafe consistente nell'attivazione dei servizi sull'utenza di parte ricorrente (c.d. portabilità/migrazione);
− fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da determinarsi nella somma di € 30,00, o in quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante dovesse determinare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., terzo comma;
− dichiarato l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la medesima alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi nell'importo in € 750,00, ovvero nella cifra diversa, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
− condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari”.
Per CP_1
“- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 515/2024, emessa dal
Tribunale di Verona in data 01/03/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi da attribuirsi all'Avv. Alessandro
Limatola per fattane anticipazione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In data 24.10.2021, ha depositato innanzi al Tribunale di Verona ricorso - ai sensi Parte_1 dell'art. 702 bis c.p.c. – nei confronti di per ottenere l'adempimento del contratto di CP_1 abbonamento a rete fissa e connettività wireless, il risarcimento del danno da inadempimento o la corresponsione degli indennizzi o penali previsti dalla Carta dei Servizi nonché la fissazione di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni ulteriore giorno di ritardo nell'adempimento.
2 Il ricorrente esponeva di aver aderito in data 09.07.2021 alla proposta contrattuale di avente CP_1 ad oggetto l'attivazione di servizi di telefonia fissa (voce e connettività ad Internet) con portabilità dell'utenza 044227511, già attiva presso il diverso operatore telefonico Windtre; di non avere mai conseguito la portabilità dell'utenza, in quanto il 12.07.2021 aveva attivato una nuova CP_1 numerazione e - nonostante i numerosi reclami presentati tramite l'apposito servizio di call center - non aveva mai portato a termine l'operazione di migrazione;
di essersi ritrovato sottoposto ad una doppia fatturazione nonché esposto al rischio di perdere la propria numerazione storica con pregiudizio a suo carico.
2. Con comparsa di risposta del 30.05.2022, ha domandato il rigetto delle domande, CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause imputabili esclusivamente alla controparte;
ha replicato di non aver potuto portare a termine la procedura di portabilità della numerazione perché ne aveva chiesto la Pt_1 disattivazione al precedente operatore telefonico Windtre e di avere - comunque - provveduto all'attivazione della promozione commerciale richiesta dal cliente con un nuovo numero telefonico;
ha eccepito la mancanza di prova circa i danni asseritamente subiti da controparte nonché la mancanza dei presupposti per ottenere gli indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi di CP_1
3. All'esito della prima udienza, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma IV, c.p.c.; in assenza di istanze istruttorie delle parti, all'udienza 19.11.2022, ha rinviato la causa per la decisione.
4. Con Ordinanza del 03.11.2022, è stato formalmente disposto il mutamento del rito da “sommario” ad
“ordinario” ed è stato assegnato termine per il deposito di note scritte conclusive in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
5. Con Sentenza N° 515/2024, pubblicata il 29.02.2024, il Tribunale di Verona ha statuito:
“-rigetta la domanda attorea;
-condanna (C.F. ) al pagamento delle spese legali, che si Parte_1 C.F._1 liquidano in € 3.397,00 oltre IVA, CPA e spese generali.”.
6. Con atto di Appello notificato in data 29.04.2024, ha impugnato la decisione sulla base Parte_1 di un'unica articolata doglianza.
6.1 In via preliminare, l'appellante ha contestato il mutamento del rito in assenza dei presupposti di legge, con impropria rimessione in termini di controparte per la formulazione di istanze istruttorie e con ingiustificata dilatazione dei tempi processuali.
6.2 Nel merito, l'appellante ha eccepito il mancato superamento della presunzione di inadempimento da parte di - la quale si sarebbe limitata ad una difesa meramente assertiva senza fornire CP_1 alcuna prova di quanto dedotto - ed ha lamentato l'omissione, insufficienza e contraddittorietà della
3 motivazione per travisamento dei fatti, inversione dell'onere della prova, mancata od errata valutazione delle prove documentali ed ultronea valorizzazione delle mere asserzioni di controparte.
6.3 Nel dettaglio, ha rilevato che:
- in I Grado è stata applicata in modo errato la regola di riparto dell'onere della prova, trascurando che in ipotesi di responsabilità contrattuale grava sul debitore dimostrare il corretto adempimento o l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili;
- è incontestato il titolo dell'obbligazione (v. contratto di somministrazione di servizi) ed è stato allegato l'inadempimento dell'obbligazione di c.d. portabilità;
- la debitrice si è limitata ad asserire il proprio adempimento senza fornire alcuna prova;
addirittura, ha confermato il suo inadempimento nel tentativo di imputarlo a condotte del creditore e del precedente operatore telefonico (v. terzo non chiamato in causa);
- non solo è inadempiente rispetto all'obbligazione di somministrazione di servizi, ma anche CP_1 rispetto agli obblighi informativi (circa le difficoltà riscontrate nell'adempimento) nascenti dalla clausola generale di buona fede;
- l'obbligazione di portabilità del numero è elemento essenziale del rapporto negoziale e non un mero servizio accessorio;
gravando solo sul nuovo operatore telefonico (il quale deve fare la richiesta di trasferimento all'operatore precedente), va ricondotta alla promessa del fatto del terzo di cui all'art. 1381 c.c.; di qui l'impossibilità - per il debitore - di liberarsi invocando il rifiuto del terzo giacché dal rifiuto sorge in ogni caso l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
- i documenti nn. 4 e 5 di non hanno alcun valore probatorio, in quanto sono mere copie di CP_1 schermate relative ad un software di gestione interno, “prive di qualsivoglia attestazione e/o certificazione relativa all'utenza di cui al presente giudizio e del tutto inconferenti; di formazione esclusiva della parte che le produce; prive delle caratteristiche ordinarie del documento informatico o della prova documentale intesa in senso tradizionale (cartaceo); semplice riepilogo di dati senza alcuna certezza circa il loro contenuto e la fonte di provenienza”;
- il c.d. periodo di latenza per le numerazioni geografiche è di 12 mesi (art. 7, ult. co., All. A delibera
AGCOM n. 52/12/CIR), per cui la prestazione di portabilità non è divenuta impossibile con la mera disattivazione dell'utenza;
- il gestore telefonico che non adempie alla somministrazione di servizi è tenuto alla corresponsione degli indennizzi contrattuali di cui alla Carta dei Servizi ed alle Condizioni Generali di Contratto, indipendentemente dalla prova del pregiudizio ai sensi dell'art. 1382, co. 2, c.c., nonché al risarcimento del maggior danno subito, da liquidarsi anche in via equitativa;
4 - trattandosi di obbligazione di fare infungibile, ulteriore rimedio che consente di apprestare una tutela efficace è la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento.
7. In data 04.11.2024, si è costituita che ha chiesto di dichiararsi inammissibile, ai sensi CP_1 dell'art. 342 c.p.c., o manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'Appello proposto;
ha eccepito la mutatio libelli in punto di richiesta di indennizzo in luogo del risarcimento del danno;
ha preso posizione sulle censure mosse da controparte, eccependone l'astrattezza nonché il loro atteggiarsi a meri principi generali e richiami giurisprudenziali del tutto inconferenti;
ha ribadito come l'assenza di responsabilità in capo a sé risulti per tabulas e come i documenti prodotti non siano mai stati contestati;
ha insistito per il rigetto della richiesta indennitaria di controparte, difettandone non solo i presupposti sostanziali ma anche quelli formali (v. mancata attivazione della procedura prevista nella Carta dei
Servizi entro i termini prescritti); ha invocato, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 1227 c.c. in tema di concorso del fatto colposo del debitore.
8. La causa è stata trattenuta in decisione il 30.09.2025, una volta concessi ed usufruiti i termini ex art. 352 c.p.c..
9. Preliminarmente, va considerato che il gravame è inammissibile solo quando le doglianze mosse avverso la sentenza di I Grado non “dialogano” con quest'ultima, poiché non si pongono in rapporto di pertinenza rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice e non si confrontano in modo conferente con il contenuto delle stesse (v. Cass. civ., Sez. I, Ord. 2/10/2019, n. 24585).
Tale evenienza - tuttavia - non si pone nel caso in esame, atteso che le censure mosse dall'appellante individuano chiaramente le questioni ed i punti della Sentenza a cui si riferiscono (v. mero richiamo al contenuto dei documenti 4 e 5 di e mero rilievo della mancanza di prova contraria); dunque, CP_1
l'Appello proposto è immune da vizi processuali sotto tale profilo.
10. L'odierno appellante, pur avendo espressamente contestato il mutamento del rito ad opera del
Giudice di prime cure da “sommario” ad “ordinario”, si è limitato a dedurre che tale decisione sarebbe stata assunta sulla base dell'erroneo presupposto di concedere nuovi ed ulteriori termini per la formulazione di istanze istruttorie che non erano state svolte tempestivamente da controparte.
In realtà, non è emerso che il cambio di rito abbia danneggiato in quanto la sua tutela Parte_1 non è stata affatto pregiudicate dalla continuazione del giudizio nella forma del rito ordinario.
Peraltro, nelle conclusioni del gravame, non viene formulata alcuna domanda sul rito;
di talché, non può trattarsi di motivo di censura sul quale doversi pronunciare.
11. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
11.1 Sull'inadempimento di CP_1
5 La vicenda in esame va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con applicazione della regola di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c., secondo la quale al creditore spetta provare il titolo del suo diritto (v. contratto) ed allegare l'inadempimento del debitore, mentre è quest'ultimo a dover dimostrare di avere eseguito correttamente la prestazione o - in alternativa - di non aver potuto adempiere per impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “in tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, l'utente deve solo dimostrare la fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, alla tempestiva migrazione a nuovo operatore) e può limitarsi a dedurre la circostanza dell'inadempimento della compagnia telefonica;
è, invece, la compagnia ad essere gravata dall'onere di dimostrare che l'inadempimento è dovuto a cause a lei oggettivamente non imputabili, fornendo, altresì, la prova di avere informato l'utente delle problematiche tecniche e delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, tali da renderlo impossibile (v. Cass. civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 29849 del 20/11/2024).
Nel caso in esame, il titolo delle obbligazioni assunte da nei confronti di è CP_1 Parte_1 incontestato e si rinviene nel contratto di attivazione e somministrazione di servizi su linea di rete fissa esistente stipulato tra le parti il 09.07.2021; lo stesso contiene la clausola:
“il sottoscritto, titolare della linea di rete fissa, chiede il servizio di portabilità del numero e delega
a richiedere all'operatore di Provenienza la disattivazione della linea ad rete Controparte_1 indicata a condizione che la richiesta di Portabilità del numero di rete fissa verso CP_1 CP_1 vada a buon fine. La delega implica formale recesso dal rapporto contrattuale di abbonamento
[...] attualmente in essere con l'Operatore di Provenienza, fatti salvi gli obblighi del Cliente derivanti dallo stesso Contratto […]. Ciò premesso, il sottoscritto, consapevole delle condizioni sopra indicate, chiede il servizio di portabilità del numero”.
È - quindi - pacifica l'assunzione da parte di dell'obbligazione di portabilità con gestione CP_1 della procedura totalmente a suo carico.
Parimenti pacifica è la circostanza che la migrazione a dell'utenza già in uso a CP_1 Pt_1
(+39044227511) a mezzo del precedente operatore telefonico non è mai avvenuta.
Pertanto, è indubbio che il creditore ha correttamente provato il titolo della propria pretesa nonché allegato l'inadempimento del debitore.
Rispetto a quest'ultima circostanza, va chiarito che “in tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, la portabilità del numero telefonico (cosiddetta "number portability") non è un mero servizio accessorio, ma integra l'oggetto della prestazione che l'operatore di telefonia è tenuto ad
6 adempiere in favore dell'utente, ex art. 1, comma 3, d.l. n. 7 del 2007 ("decreto Bersani"), conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007” (v. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 13518 del 20/05/2025).
Sicché non può condividersi la tesi difensiva di secondo cui il contratto di somministrazione CP_1 sarebbe stato adempiuto attraverso l'attivazione di una nuova utenza per l'erogazione dei servizi e l'applicazione della promozione commerciale scelta dal cliente.
Invero, per andare esente da responsabilità, la debitrice avrebbe dovuto fornire la prova dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a sé non imputabile.
Il Giudice di prime cure ha ravvisato la prova liberatoria nei documenti sub 4 e 5 allegati da CP_1 alla comparsa di costituzione;
trattasi di copie di schermate estrapolate da un gestionale interno in uso alla società, la prima riportante un riepilogo di dati attinenti alla richiesta di portabilità del n.
044227511 con le diciture “rifiutata-definitiva” e “directory number non attivo” e la seconda attinente ad un “report” redatto da personale di nel quale si dà atto che il cliente avrebbe confermato CP_1
(in circostanze imprecisate) di aver “mandato la richiesta a wind per le modifiche contrattuali senza specificare che stava facendo richiesta di portabilità del numero”.
Circa la valenza probatoria di tali documenti, essendo copie di schermate informatiche (c.d. screenshot di contenuti digitali), vanno inquadrati fra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c.; pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, in tal caso acquisendo il valore di presunzioni semplici, valutabili liberamente dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento (v. Cass. civ., Sent. n. 17526 del 02/09/2016).
Nell'ipotesi in esame, l'odierno appellante ha certamente contestato in maniera chiara, circostanziata ed esplicita i dati e le informazioni riportati nei documenti citati, negando di avere inoltrato una richiesta di cessazione dell'utenza a Windtre.
Siffatta circostanza, essendo l'unica rientrante nella sua sfera di conoscenza, è anche l'unica che poteva essere oggetto di specifica contestazione e che - sostanziandosi in un fatto negativo (assenza di rapporti con il precedente operatore telefonico Windtre) - non poteva certo essere suffragata da documenti.
Dunque, non può dirsi raggiunta la prova dell'intervenuta disattivazione dell'utenza su iniziativa del cliente in base al contenuto dei documenti allegati da i quali - sulla scorta delle CP_1 considerazioni svolte - vanno valutati liberamente dal Giudicante secondo il suo prudente apprezzamento alla stregua di presunzioni semplici.
Quanto al documento sub 4, esso si limita ad indicare che la richiesta di portabilità del numero è stata rifiutata per “directory number non attivo”, senza nulla dire circa le cause della disattivazione e riportando quale data inserimento/invio richiesta il 13.09.2021, ossia una data di oltre due mesi
7 successiva alla stipulazione del contratto aspetto che lascia intendere - in assenza di CP_2 chiarimenti ad opera della parte che ha allegato il documento circa il significato dei dati ivi riportati - che la procedura sia stata iniziata tardivamente.
Rispetto al documento sub 5, esso ha ad oggetto un resoconto redatto da un dipendente la cui CP_1 identità non viene resa nota;
non è stato confermato tramite prova testimoniale né è suffragato da altri documenti;
descrive aspetti estremamente generici di cui rimangono sconosciute anche le modalità di apprendimento (viene, difatti, riportato quanto asseritamente confermato dallo stesso - ignoti i Pt_1 termini e le modalità di tale conferma - circa una richiesta inoltrata a Windtre di non chiare “modifiche contrattuali”).
Fermo che la procedura di portabilità dell'utenza - come espressamente stabilito nel contratto stipulato dalle parti in conformità alle direttive dell'AGCOM - era interamente a carico di in qualità di CP_1 operatore Recipient, quest'ultima - senza fornire alcuna indicazione circa i tempi e le modalità adottate
- si è limitata a dedurre di essersi “apprestata tempestivamente all'attivazione dell'utenza telefonica avversaria presso i propri sistemi, richiedendo al gestore uscente (Wind) il rilascio dell'utenza de quo”, ma di non aver potuto portarla a termine per intervenuta disattivazione del numero (v. comparsa di risposta in I Grado); tuttavia, è rimasta ignota la causa della disattivazione nonché indimostrata la non imputabilità dell'asserito evento impeditivo.
Non è stata fornita prova alcuna nemmeno del carattere definitivo ed insuperabile dell'invocata impossibilità di adempiere, non avendo dimostrato di essersi adoperata per la (pronta) CP_1 reintegra (nel breve termine) dell'utenza né dedotto alcunché circa l'impossibilità di ottenere la riattivazione.
11.2 Sulla domanda di adempimento.
Pur accertata la condotta inadempiente di non può avere luogo la sua condanna CP_1 all'adempimento dell'obbligo di portabilità, atteso che sono trascorsi oltre quattro anni dalla disattivazione del numero e che, come rilevato dalla stessa parte appellante, una volta disattivata l'utenza, il periodo c.d. di latenza per le numerazioni geografiche, a seguito del quale è possibile riassegnare una risorsa di numerazione, è di “soli” 12 mesi (v. art. 7, ult. comma, Allegato A alla delibera AGCOM n. 52/12/CIR); pertanto, è verosimile che sia divenuto oggi definitivamente impossibile il ripristino della numerazione dell'utenza fissa.
Per le medesime ragioni, non può trovare applicazione la misura di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c..
11.3 Sulla domanda indennitaria.
8 Merita - invece - accoglimento la pretesa indennitaria;
in proposito, è manifestamente infondata è
l'eccezione di mutuatio libelli sollevata da poiché fin dall'introduzione del giudizio è stata CP_1 chiesta la condanna alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella Carta dei Servizi.
La domanda indennitaria ha presupposti differenti rispetto a quella risarcitoria e prescinde dalla prova del danno, essendo sufficiente - per i contratti di somministrazione di servizi di telecomunicazione -
l'allegazione dell'inizio e della durata del disservizio.
In ordine agli indennizzi previsti nelle Carte dei Servizi, adottate dagli operatori di telefonia in conformità alle direttive dell'AGCOM, la giurisprudenza è pacifica (v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza
n.28230 del 10/12/2020) nel qualificarli quali “indennizzi contrattuali” (da tenere distinti rispetto a quelli “amministrativi” stabiliti direttamente dalle delibere AGCOM), ciò in forza della funzione integrativa del contratto riconosciuta - ex art. 1339 c.c. - alle suddette Carte dei Servizi.
Guardando alla ratio, gli indennizzi contrattuali possono qualificarsi come clausole penali ai sensi dell'art. 1382 c.c., avendo la funzione di predeterminare in via forfettaria l'importo dovuto dal fornitore del servizio in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, così sollevando l'utente dall'onere di dimostrare il pregiudizio effettivamente subito nonché la sua entità.
Ad ulteriore conferma del rinvio alla disciplina prevista in materia di “penali”, è generalmente fatta salva la possibilità per l'utente di chiedere all'operatore il risarcimento del maggior danno subito fornendone la relativa prova.
Nel caso di specie, ha allegato il disservizio subito ed ha chiesto la corresponsione degli Pt_1 indennizzi indicati nella Carta dei Servizi di quantificandoli in € 750 totali, o nella cifra CP_1 diversa ritenuta di giustizia; invece, non ha chiesto il risarcimento del maggior danno, limitandosi a dedurre di essere stato sottoposto a doppia fatturazione nonché esposto al rischio di perdere definitivamente la propria numerazione storica;
tali circostanze - però - esulano dalla valutazione circa la sussistenza del suo diritto ad ottenere gli indennizzi contrattuali.
Per la quantificazione dell'indennizzo per inadempimento dell'obbligazione di portabilità dell'utenza fissa, la Carta dei Servizi prodotta da prevede nella parte terza (LA TUTELA DEI DIRITTI: CP_1
Indennizzo per mancato rispetto degli standard specifici) che in caso di mancato rispetto del tempo massimo per l'attivazione del servizio fisso e per il trasloco dell'utenza (qui ampiamente superato, atteso che l'operazione non si è mai perfezionata) è dovuto un indennizzo di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 300,00.
9 Ne deriva che, in mancanza della richiesta di risarcimento del maggior danno subito e della relativa prova, l'importo massimo contrattualmente dovuto a titolo di indennizzo da per il proprio CP_1 inadempimento è di € 300,00.
Infondata è - infine - l'eccezione mossa dall'appellata secondo cui controparte sarebbe incorsa in decadenza, non avendo formulato la richiesta di indennizzo tramite lettera raccomandata oppure segnalazione formale secondo le modalità indicate sul proprio sito internet, nel termine di trenta giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard.
Richiamato quanto esposto circa la possibilità di far valere la richiesta di corresponsione degli indennizzi al Giudice ordinario in forza della loro natura contrattuale, emerge dallo stesso tenore letterale della Carta dei Servizi che la richiesta indirizzata direttamente a tramite procedure CP_1 semplificate (a cui è connesso il termine breve di 30 giorni), rappresenta solamente una facoltà per l'utente, impregiudicato il suo diritto di far valere la pretesa in giudizio.
12. Alla riforma della Sentenza impugnata consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere poste, per entrambi i Gradi del giudizio, a carico dell'appellata soccombente (tenuto conto che la domanda di condanna all'adempimento non può più essere accolta a causa del ritardo imputabile alla medesima parte appellata) e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le controversie di valore € 1.101,00-€ 5.200,00 (v. valore indicato nella nota di iscrizione a ruolo di I e II Grado), per le fasi espletate.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide:
1. In parziale accoglimento dell'Appello ed in riforma dell'impugnata Sentenza,
a) ACCERTA l'inadempimento di rispetto all'obbligazione di portabilità dell'utenza; CP_1
b) CONDANNA al pagamento in favore di dell'importo di € 300,00 a CP_1 Parte_1 titolo di indennizzo previsto nella Carta dei Servizi, oltre interessi dalla domanda al saldo;
c) ACCERTA che l'adempimento dell'obbligazione di portabilità è divenuto definitivamente impossibile e che le misure di coercizione indiretta non possono trovare spazio.
2. CONDANNA a rifondere a le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate CP_1 Parte_1 per il I Grado in € 2.000,00 e per il II Grado in € 1.800,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
10 Venezia, 15.12.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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