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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/04/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5163 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Ingrao, presso il cui studio in Messina, via F.
Crispi n. 8 ha eletto domicilio attrice
E Codic in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva Controparte_1
, con sede in Ginevra 12-14, rappresentata e difesa, C.F._3 CP_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Castaldo, Marco Sannino e
Alessia Giorgianni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Messina, via XXIV Maggio n. 61 convenuta
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
Contr giudizio, dinanzi questo Tribunale, la (d'ora in avanti solo per Controparte_1
semplicità espositiva) al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente occorsole a bordo di una delle navi della società convenuta in data
24.09.2018.
Riferiva che, in data 18.09.2018, unitamente al marito si Controparte_3 imbarcava a bordo della nave da crociera “MSC Seaview” per un tour di sette giorni, con ritorno previsto al porto di Messina il giorno 25.09.2018.
In data 24.09.2018, alle ore 00.15 circa, l'attrice rovinava per terra mentre si dirigeva verso la propria cabina a causa della presenza sul pavimento di un liquido non visibile e non segnalato.
Dopo essere stata visitata dal medico di bordo, nella mattina del 24.09.2018, il giorno successivo si recava presso il Presidio Ospedaliero “Piemonte” di Messina, ove le veniva riscontrato “trauma contusivo spalla e braccio sinistro”, con prognosi di giorni tre.
L'attrice, per il tramite del proprio procuratore, notificava diverse pec (datate Contr 28.01.2019, 08.02.2019 e 24.06.2019) chiedendo alla il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ma tali missive rimanevano prive di riscontro.
Ritenendo che la presenza di liquido scivoloso e non segnalato rappresenti un caso di insidia e trabocchetto, la adiva questo Giudice chiedendo di ritenere e Parte_1
Contr dichiarare che si verificava per fatto e colpa della ai sensi degli artt. 1678, 2043
e 2051 c.c. e, per l'effetto, di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, quantificati in complessivi € 50.000,00 oltre interessi legali dal sinistro e fino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Contr Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la eccependo, preliminarmente, la prescrizione dell'azione contrattuale ex art. 1678 c.c., essendo pagina 2 di 10 decorsi più di sei mesi – previsti dall'art. 418 cod. nav. – tra la data di arrivo del passeggero a destinazione e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Eccepiva, ancora, la prescrizione del diritto ai sensi degli artt. 44 e 45 del Codice del
Turismo. Contr Nel merito, la osservava che il sinistro veniva denunciato dalla Parte_1
soltanto la mattina seguente, impedendo, pertanto, al personale di bordo di ispezionare i luoghi nell'immediatezza del fatto;
e che, in ogni caso, il pavimento era illuminato e privo di anomalie;
che risultava apposta l'usuale cartellonistica di sicurezza volta a chiamare la sicurezza dei passeggeri. Contr Da quanto rilevato la riteneva, quindi, che l'evento dannoso fosse da imputare esclusivamente a negligenza della e che nulla poteva essere fatto dal Parte_1
personale di bordo per evitarlo. In subordine osservava che il comportamento disattento della deve essere valutato ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Parte_1
Per tali ragioni chiedeva di rigettare la domanda attorea nel merito e, in subordine, di ridurre proporzionalmente l'eventuale importo ai sensi dell'art. 1227 c.c.; con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale con escussione, all'udienza del
22.11.2022, dei testi indicati da parte attrice.
All'udienza del 16.01.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto le doglianze risarcitorie sollevate da nei Parte_1
confronti della che, secondo la ricostruzione di parte attrice, Controparte_1
sarebbe responsabile del sinistro occorsole a bordo della nave da crociera “MSC
Seaview” in data 24.09.2018.
pagina 3 di 10 In particolare, parte attrice agiva richiamando, da un lato, le disposizioni di cui all'art. 1678 c.c. e, dall'altro, quelle di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., di fatto invocando una duplice responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, della società convenuta.
Procedendo per gradi, circa il regime di responsabilità contrattuale di cui agli artt.
1678 e ss. c.c. si ricorda che con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro;
con riferimento, poi, al trasporto marittimo, deve richiamarsi quanto disposto dall'art. 409 cod. nav., secondo il quale il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero in dipendenza di fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, a meno che non provi che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile.
In ordine all'eccezione di prescrizione, occorre richiamare l'art. 418 cod. nav., in base al quale i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone si prescrivono decorsi sei mesi dall'arrivo del passeggero a destinazione.
Orbene, è circostanza non contestata che il pacchetto acquistato dall'attrice prevedeva la partenza dal porto di Messina in data 18.09.2018 e l'arrivo presso il medesimo porto in data 25.09.2018 (cfr. pagg.
6-7 all. “parte legale”, atto di citazione) e che, a seguito del sinistro verificatosi in data 24.09.2018 (cfr. all. 1 comparsa di costituzione), la si presentava al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Parte_1
“Piemonte” di Messina in data 25.09.2018 (cfr. pag.
1-2 all. “docum. medica”, atto di citazione).
Ne deriva che a fronte dell'arrivo della a destinazione avvenuto in data Parte_1
25.09.2018, è da tale data che deve farsi decorrere il termine prescrizionale semestrale di cui all'art. 418 cod. nav..
In realtà, a ben vedere, la interrompeva più volte tale termine Parte_1
prescrizionale, decorrente in origine dal 25.09.2018, notificando, alla società convenuta, differenti atti di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 c.c..
pagina 4 di 10 Contr In particolare, parte attrice riferiva, in sede di citazione, di aver invitato la al risarcimento dei danni subiti con pec del 28.01.2019, del 08.02.2019 e, infine, del
24.06.2019. La stessa, tuttavia, dimostrava di avere consegnato soltanto le prime due missive (cfr. pagg.
1-9 all. “parte legale”, atto di citazione), mentre non forniva prova Contr di aver inoltrato alla un ulteriore atto di costituzione in mora in data
24.06.2019.
Orbene, anche a voler considerare provata la circostanza che la Parte_1
interrompeva ulteriormente il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 418 cod. nav. mediante l'invio di un ultimo atto di costituzione in mora in data
24.06.2019 – stante la mancata contestazione sul punto da parte della società convenuta – si rileva che, in ogni caso, parte attrice non rispettava il termine semestrale prescritto dalla legge.
Ed infatti, se si considera come nuovo dies a quo il 24.06.2019 – data di notifica dell'ultimo atto di costituzione in mora – l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, notificato il 22.06.2020 (cfr. pag. 13-15 all. “parte legale”, atto di citazione) certamente interveniva tardivamente, essendo ormai maturata la prescrizione semestrale prevista dall'art. 418 cod. nav. circa il diritto al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità contrattuale del vettore nel trasporto di persone.
Passando, invece, ai profili di responsabilità extracontrattuale, parte attrice richiamava le disposizioni di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., ritenendo che la presenza di liquido scivoloso sul pavimento della nave fosse da qualificarsi quale “insidia o Contr trabocchetto” e che la in violazione del principio del neminem laedere, aveva tenuto una condotta colposa nella custodia delle parti della nave.
Sul tema si ricorda come, sulla scorta dei principi consolidati della Suprema Corte, il danneggiato che agisca in giudizio invocando la responsabilità del custode, è onerato di dimostrare il danno subito e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno stesso, mentre è il custode a dover fornire la prova contraria, dimostrando il caso fortuito, inteso come elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva pagina 5 di 10 imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Con riferimento al caso fortuito, in particolare, la giurisprudenza civilistica – in applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p. come indicati nelle sentenze delle Sezioni Unite dell'11 gennaio 2008 nn. 576 e ss. – è costante nell'affermare che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi e che anche la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., purché, però, sia stata colposa e non fosse prevedibile da parte del custode (cfr. Cass. civ. n. 25837/2017).
Allo stesso tempo, giova precisare che il regime di responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato, tenuto a dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico tra il danno e la cosa in custodia, dall'onere di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ. n. 15761/2016).
In considerazione del peculiare onere probatorio per l'accertamento di tale responsabilità, la Corte ha precisato che “la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (in tal senso Cass. civ. n. 13260/2016).
Alla luce di ciò e facendo applicazione dei suddetti principi di diritto al caso di specie, si ritiene che, sulla base dei fatti prospettati dalle parti e delle emergenze testimoniali acquisite, deve escludersi la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto la pagina 6 di 10 non è riuscita a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva Parte_1
situazione di pericolosità.
Il quadro probatorio offerto dalla non permette di ritenere che la caduta Parte_1
dell'attrice sia dipesa da difetti del ponte, dalla sua scivolosità o da altre situazioni di pericolo.
A sostegno della ricostruzione attorea, infatti, si pongono esclusivamente le dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 22.11.2022, peraltro, legati da vincoli di parentela e coniugio a parte attrice.
Orbene, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di automatica inattendibilità del testimone che sia legato da vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, “l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (cfr. Cass. civ. n. 25358/2015, in tal senso anche Cass. civ. n. 2295/2021).
Tuttavia, se va esclusa l'aprioristica inattendibilità del teste legato alla parte da uno dei predetti vincoli è pur vero che le dichiarazioni rese da tali soggetti devono essere vagliate in modo più accurato del solito dal giudice, il quale potrà prestarle fede solamente se la narrazione è lineare, priva di contraddizioni e sostenuta da ulteriori elementi di prova, quali ad esempio documenti.
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal teste e dal teste Controparte_3
, rispettivamente marito e fratello della , devono Testimone_1 Parte_1
considerarsi inattendibili in quanto eccessivamente generiche, non sostenute da ulteriori elementi di prova e, in parte, smentite dalla documentazione in atti.
Il teste riferiva che dopo la caduta della moglie, notava sul pavimento del CP_3
ponte “una bolla” che, ad una successiva analisi, appariva essere una sostanza
“liquida” e “profumata”; il teste riferiva di aver visto la sorella cadere per Parte_1
terra e che solo dopo l'incidente notava che “il pavimento era bagnato”, precisando pagina 7 di 10 che la zona fosse poco illuminata;
entrambi riferivano circa l'assenza di segnaletica di pericolo.
Orbene, la relazione redatta dal personale di bordo in seguito alle indagini condotte nella mattina del 24.09.2018 (cfr. all. 1 comparsa di costituzione) ha permesso di accertare che, contrariamente a quanto riferito dai testi escussi, il ponte ove si verificava il sinistro denunciato era ben illuminato mediante luce elettrica e che fosse regolarmente apposto il segnale di avvertimento che invitava i passeggeri della nave a stare attenti – precisamente il segnale recante la dicitura inglese “watch your step” –
(pag. 2 “Accident Report”).
Circa la presenza o meno di eventuali liquidi sul ponte della nave, come lamentati dall'attrice e riferiti dai testimoni, non è invece possibile far riferimento alla suddetta relazione in quanto le indagini erano compiute dal personale di bordo dopo circa nove ore dall'orario indicato dalla , sicché era trascorso un lasso di tempo Parte_1 sufficiente a far sì che l'eventuale liquido presente sul pavimento si fosse asciugato o fosse stato rimosso.
Tuttavia, la mancanza di pregresse o ulteriori segnalazioni dell'insidia lamentata e la circostanza che non siano stati registrati altri incidenti – oltre quello per cui è causa – imputati alla presenza sul pavimento della nave di liquidi non segnalati, induce a ritenere che la parte della nave interessata dall'incidente non presentasse quella obiettiva situazione di pericolosità necessaria al fine di configurare una responsabilità del custode della cosa.
Ed infatti si deve ritenere che la presenza di un liquido potenzialmente pericoloso sul pavimento della nave sarebbe stato certamente notato dal personale di bordo o da altri passeggeri, tanto più se si considera che al momento del sinistro il ponte 7 della nave da crociera era plausibilmente interessato dal transito di coloro che, come l'attrice e i di lei congiunti, stavano recandosi presso le proprie cabine dopo aver assistito allo spettacolo teatrale e Giulietta” o stavano usufruendo del servizio offerto dal Per_1
bar.
pagina 8 di 10 In ogni caso si deve ritenere che il pericolo di caduta, dovuto alla eventuale presenza di un liquido per terra, sia insorto nell'immediatezza del passaggio dell'attrice sul ponte della nave, in un lasso di tempo incompatibile con la predisposizione degli opportuni interventi manutentivi da parte del custode della cosa.
Se a ciò si aggiunge che, come rilevato dalla relazione summenzionata, il luogo del sinistro era ben illuminato e che era ivi affisso regolare segnale di avvertimento, si deve concludere nel senso che la caduta della è da imputare a fatto e colpa Parte_1
esclusivo della stessa. L'attrice, infatti, ometteva di osservare le regole di comune prudenza e autoresponsabilità esigibili in relazione alle condizioni di spazio e tempo in cui si verificava il fatto dannoso, dal momento che, pur in presenza di cartellonistica che richiamava l'attenzione dei passeggeri a prestare cautela nel passaggio, non adottava la dovuta accortezza richiesta per evitare la caduta.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto integrale delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'attrice e in favore della convenuta.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, applicando i valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria e decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 5.261,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 1.701,00 per la fase studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5163/2020 R.G. così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
pagina 9 di 10 2) condanna a pagare, in favore della le spese Parte_1 Controparte_1
processuali, liquidate in € 5.261,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina, il 24.4.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5163 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Ingrao, presso il cui studio in Messina, via F.
Crispi n. 8 ha eletto domicilio attrice
E Codic in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva Controparte_1
, con sede in Ginevra 12-14, rappresentata e difesa, C.F._3 CP_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Castaldo, Marco Sannino e
Alessia Giorgianni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Messina, via XXIV Maggio n. 61 convenuta
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
Contr giudizio, dinanzi questo Tribunale, la (d'ora in avanti solo per Controparte_1
semplicità espositiva) al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente occorsole a bordo di una delle navi della società convenuta in data
24.09.2018.
Riferiva che, in data 18.09.2018, unitamente al marito si Controparte_3 imbarcava a bordo della nave da crociera “MSC Seaview” per un tour di sette giorni, con ritorno previsto al porto di Messina il giorno 25.09.2018.
In data 24.09.2018, alle ore 00.15 circa, l'attrice rovinava per terra mentre si dirigeva verso la propria cabina a causa della presenza sul pavimento di un liquido non visibile e non segnalato.
Dopo essere stata visitata dal medico di bordo, nella mattina del 24.09.2018, il giorno successivo si recava presso il Presidio Ospedaliero “Piemonte” di Messina, ove le veniva riscontrato “trauma contusivo spalla e braccio sinistro”, con prognosi di giorni tre.
L'attrice, per il tramite del proprio procuratore, notificava diverse pec (datate Contr 28.01.2019, 08.02.2019 e 24.06.2019) chiedendo alla il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ma tali missive rimanevano prive di riscontro.
Ritenendo che la presenza di liquido scivoloso e non segnalato rappresenti un caso di insidia e trabocchetto, la adiva questo Giudice chiedendo di ritenere e Parte_1
Contr dichiarare che si verificava per fatto e colpa della ai sensi degli artt. 1678, 2043
e 2051 c.c. e, per l'effetto, di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, quantificati in complessivi € 50.000,00 oltre interessi legali dal sinistro e fino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Contr Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la eccependo, preliminarmente, la prescrizione dell'azione contrattuale ex art. 1678 c.c., essendo pagina 2 di 10 decorsi più di sei mesi – previsti dall'art. 418 cod. nav. – tra la data di arrivo del passeggero a destinazione e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Eccepiva, ancora, la prescrizione del diritto ai sensi degli artt. 44 e 45 del Codice del
Turismo. Contr Nel merito, la osservava che il sinistro veniva denunciato dalla Parte_1
soltanto la mattina seguente, impedendo, pertanto, al personale di bordo di ispezionare i luoghi nell'immediatezza del fatto;
e che, in ogni caso, il pavimento era illuminato e privo di anomalie;
che risultava apposta l'usuale cartellonistica di sicurezza volta a chiamare la sicurezza dei passeggeri. Contr Da quanto rilevato la riteneva, quindi, che l'evento dannoso fosse da imputare esclusivamente a negligenza della e che nulla poteva essere fatto dal Parte_1
personale di bordo per evitarlo. In subordine osservava che il comportamento disattento della deve essere valutato ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Parte_1
Per tali ragioni chiedeva di rigettare la domanda attorea nel merito e, in subordine, di ridurre proporzionalmente l'eventuale importo ai sensi dell'art. 1227 c.c.; con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale con escussione, all'udienza del
22.11.2022, dei testi indicati da parte attrice.
All'udienza del 16.01.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto le doglianze risarcitorie sollevate da nei Parte_1
confronti della che, secondo la ricostruzione di parte attrice, Controparte_1
sarebbe responsabile del sinistro occorsole a bordo della nave da crociera “MSC
Seaview” in data 24.09.2018.
pagina 3 di 10 In particolare, parte attrice agiva richiamando, da un lato, le disposizioni di cui all'art. 1678 c.c. e, dall'altro, quelle di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., di fatto invocando una duplice responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, della società convenuta.
Procedendo per gradi, circa il regime di responsabilità contrattuale di cui agli artt.
1678 e ss. c.c. si ricorda che con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro;
con riferimento, poi, al trasporto marittimo, deve richiamarsi quanto disposto dall'art. 409 cod. nav., secondo il quale il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero in dipendenza di fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, a meno che non provi che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile.
In ordine all'eccezione di prescrizione, occorre richiamare l'art. 418 cod. nav., in base al quale i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone si prescrivono decorsi sei mesi dall'arrivo del passeggero a destinazione.
Orbene, è circostanza non contestata che il pacchetto acquistato dall'attrice prevedeva la partenza dal porto di Messina in data 18.09.2018 e l'arrivo presso il medesimo porto in data 25.09.2018 (cfr. pagg.
6-7 all. “parte legale”, atto di citazione) e che, a seguito del sinistro verificatosi in data 24.09.2018 (cfr. all. 1 comparsa di costituzione), la si presentava al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Parte_1
“Piemonte” di Messina in data 25.09.2018 (cfr. pag.
1-2 all. “docum. medica”, atto di citazione).
Ne deriva che a fronte dell'arrivo della a destinazione avvenuto in data Parte_1
25.09.2018, è da tale data che deve farsi decorrere il termine prescrizionale semestrale di cui all'art. 418 cod. nav..
In realtà, a ben vedere, la interrompeva più volte tale termine Parte_1
prescrizionale, decorrente in origine dal 25.09.2018, notificando, alla società convenuta, differenti atti di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 c.c..
pagina 4 di 10 Contr In particolare, parte attrice riferiva, in sede di citazione, di aver invitato la al risarcimento dei danni subiti con pec del 28.01.2019, del 08.02.2019 e, infine, del
24.06.2019. La stessa, tuttavia, dimostrava di avere consegnato soltanto le prime due missive (cfr. pagg.
1-9 all. “parte legale”, atto di citazione), mentre non forniva prova Contr di aver inoltrato alla un ulteriore atto di costituzione in mora in data
24.06.2019.
Orbene, anche a voler considerare provata la circostanza che la Parte_1
interrompeva ulteriormente il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 418 cod. nav. mediante l'invio di un ultimo atto di costituzione in mora in data
24.06.2019 – stante la mancata contestazione sul punto da parte della società convenuta – si rileva che, in ogni caso, parte attrice non rispettava il termine semestrale prescritto dalla legge.
Ed infatti, se si considera come nuovo dies a quo il 24.06.2019 – data di notifica dell'ultimo atto di costituzione in mora – l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, notificato il 22.06.2020 (cfr. pag. 13-15 all. “parte legale”, atto di citazione) certamente interveniva tardivamente, essendo ormai maturata la prescrizione semestrale prevista dall'art. 418 cod. nav. circa il diritto al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità contrattuale del vettore nel trasporto di persone.
Passando, invece, ai profili di responsabilità extracontrattuale, parte attrice richiamava le disposizioni di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., ritenendo che la presenza di liquido scivoloso sul pavimento della nave fosse da qualificarsi quale “insidia o Contr trabocchetto” e che la in violazione del principio del neminem laedere, aveva tenuto una condotta colposa nella custodia delle parti della nave.
Sul tema si ricorda come, sulla scorta dei principi consolidati della Suprema Corte, il danneggiato che agisca in giudizio invocando la responsabilità del custode, è onerato di dimostrare il danno subito e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno stesso, mentre è il custode a dover fornire la prova contraria, dimostrando il caso fortuito, inteso come elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva pagina 5 di 10 imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Con riferimento al caso fortuito, in particolare, la giurisprudenza civilistica – in applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p. come indicati nelle sentenze delle Sezioni Unite dell'11 gennaio 2008 nn. 576 e ss. – è costante nell'affermare che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi e che anche la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., purché, però, sia stata colposa e non fosse prevedibile da parte del custode (cfr. Cass. civ. n. 25837/2017).
Allo stesso tempo, giova precisare che il regime di responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato, tenuto a dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico tra il danno e la cosa in custodia, dall'onere di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ. n. 15761/2016).
In considerazione del peculiare onere probatorio per l'accertamento di tale responsabilità, la Corte ha precisato che “la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (in tal senso Cass. civ. n. 13260/2016).
Alla luce di ciò e facendo applicazione dei suddetti principi di diritto al caso di specie, si ritiene che, sulla base dei fatti prospettati dalle parti e delle emergenze testimoniali acquisite, deve escludersi la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto la pagina 6 di 10 non è riuscita a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva Parte_1
situazione di pericolosità.
Il quadro probatorio offerto dalla non permette di ritenere che la caduta Parte_1
dell'attrice sia dipesa da difetti del ponte, dalla sua scivolosità o da altre situazioni di pericolo.
A sostegno della ricostruzione attorea, infatti, si pongono esclusivamente le dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 22.11.2022, peraltro, legati da vincoli di parentela e coniugio a parte attrice.
Orbene, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di automatica inattendibilità del testimone che sia legato da vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, “l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (cfr. Cass. civ. n. 25358/2015, in tal senso anche Cass. civ. n. 2295/2021).
Tuttavia, se va esclusa l'aprioristica inattendibilità del teste legato alla parte da uno dei predetti vincoli è pur vero che le dichiarazioni rese da tali soggetti devono essere vagliate in modo più accurato del solito dal giudice, il quale potrà prestarle fede solamente se la narrazione è lineare, priva di contraddizioni e sostenuta da ulteriori elementi di prova, quali ad esempio documenti.
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal teste e dal teste Controparte_3
, rispettivamente marito e fratello della , devono Testimone_1 Parte_1
considerarsi inattendibili in quanto eccessivamente generiche, non sostenute da ulteriori elementi di prova e, in parte, smentite dalla documentazione in atti.
Il teste riferiva che dopo la caduta della moglie, notava sul pavimento del CP_3
ponte “una bolla” che, ad una successiva analisi, appariva essere una sostanza
“liquida” e “profumata”; il teste riferiva di aver visto la sorella cadere per Parte_1
terra e che solo dopo l'incidente notava che “il pavimento era bagnato”, precisando pagina 7 di 10 che la zona fosse poco illuminata;
entrambi riferivano circa l'assenza di segnaletica di pericolo.
Orbene, la relazione redatta dal personale di bordo in seguito alle indagini condotte nella mattina del 24.09.2018 (cfr. all. 1 comparsa di costituzione) ha permesso di accertare che, contrariamente a quanto riferito dai testi escussi, il ponte ove si verificava il sinistro denunciato era ben illuminato mediante luce elettrica e che fosse regolarmente apposto il segnale di avvertimento che invitava i passeggeri della nave a stare attenti – precisamente il segnale recante la dicitura inglese “watch your step” –
(pag. 2 “Accident Report”).
Circa la presenza o meno di eventuali liquidi sul ponte della nave, come lamentati dall'attrice e riferiti dai testimoni, non è invece possibile far riferimento alla suddetta relazione in quanto le indagini erano compiute dal personale di bordo dopo circa nove ore dall'orario indicato dalla , sicché era trascorso un lasso di tempo Parte_1 sufficiente a far sì che l'eventuale liquido presente sul pavimento si fosse asciugato o fosse stato rimosso.
Tuttavia, la mancanza di pregresse o ulteriori segnalazioni dell'insidia lamentata e la circostanza che non siano stati registrati altri incidenti – oltre quello per cui è causa – imputati alla presenza sul pavimento della nave di liquidi non segnalati, induce a ritenere che la parte della nave interessata dall'incidente non presentasse quella obiettiva situazione di pericolosità necessaria al fine di configurare una responsabilità del custode della cosa.
Ed infatti si deve ritenere che la presenza di un liquido potenzialmente pericoloso sul pavimento della nave sarebbe stato certamente notato dal personale di bordo o da altri passeggeri, tanto più se si considera che al momento del sinistro il ponte 7 della nave da crociera era plausibilmente interessato dal transito di coloro che, come l'attrice e i di lei congiunti, stavano recandosi presso le proprie cabine dopo aver assistito allo spettacolo teatrale e Giulietta” o stavano usufruendo del servizio offerto dal Per_1
bar.
pagina 8 di 10 In ogni caso si deve ritenere che il pericolo di caduta, dovuto alla eventuale presenza di un liquido per terra, sia insorto nell'immediatezza del passaggio dell'attrice sul ponte della nave, in un lasso di tempo incompatibile con la predisposizione degli opportuni interventi manutentivi da parte del custode della cosa.
Se a ciò si aggiunge che, come rilevato dalla relazione summenzionata, il luogo del sinistro era ben illuminato e che era ivi affisso regolare segnale di avvertimento, si deve concludere nel senso che la caduta della è da imputare a fatto e colpa Parte_1
esclusivo della stessa. L'attrice, infatti, ometteva di osservare le regole di comune prudenza e autoresponsabilità esigibili in relazione alle condizioni di spazio e tempo in cui si verificava il fatto dannoso, dal momento che, pur in presenza di cartellonistica che richiamava l'attenzione dei passeggeri a prestare cautela nel passaggio, non adottava la dovuta accortezza richiesta per evitare la caduta.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto integrale delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'attrice e in favore della convenuta.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, applicando i valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria e decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 5.261,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 1.701,00 per la fase studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5163/2020 R.G. così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
pagina 9 di 10 2) condanna a pagare, in favore della le spese Parte_1 Controparte_1
processuali, liquidate in € 5.261,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina, il 24.4.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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