TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/12/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All' esito dell' udienza del 19/12/2025 ,
il Giudice, dott. Maria Grazia Tamborino
nel procedimento n. 11267/2023 R. G.
proposto da:
, ( C.F. ) Parte_1 C.F._1
ed altri con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. RESTANIO MONICA
LIS, che li rappresenta e difende per procura in atti parte ricorrente contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello
Stato
parte resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero
interventore ex lege
1 visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza suddetta fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta dell' udienza, condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
considerato che le parti hanno discusso , depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
ritenuto che, la causa possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Di Genova
Sezione Undicesima Civile
in persona del giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino, nel procedimento R.G. N. 11267/2023
promosso da:
- nata il [...] a [...], MA;
Parte_1
2 -LUNA nato l'[...] a [...], MA ; Parte_2
-LUNA nato il [...] a (distretto) Parte_3
OS EO TI, dipartimento di Lambayeque, provincia di Chiclayo; tutti, residenti in [...], Chulucanas, provincia Morropón, dipartimento Piura, Perú;
- nato l'[...] a [...], MA, Parte_4
residente in [...] Lotto n°2 Urbanizzazione San Fernando, comune Pachacamac, provincia di MA, Perú;
- nato il [...] a [...], e Controparte_2
residente in [...] E. Sunrise Boulevard Unit n°3-502 Fort Lauderdale,
Florida, Stati Uniti d'America;
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Archimede 181, presso l' avv.
MO LI Restanio Codice Fiscale , che li C.F._2
rappresenta e difende per procure in atti parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova,
Via Brigate Partigiane n. 2,
parte resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
3 avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso del dicembre 2023 i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Genova chiedendo il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all' Controparte_1
ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Il , costituendosi in giudizio, ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
vagliare, in via preliminare, la sussistenza dell'interesse ad agire per non aver i ricorrenti esperito ante causam il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza.
Nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo di acquisire, con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dei ricorrenti o con richiesta di informative ex art 213 c.p.c. nei confronti della Repubblica del Perù, la documentazione necessaria ad escludere la sussistenza di cause di estinzione dell' invocata cittadinanza italiana con particolar riferimento all' espletamento del servizio militare o ad assunzione di incarichi alle dipendenze dello Stato estero, integranti cause estintive dello status di cittadino italiano e chiedendo , nell' ipotesi di accoglimento del ricorso, l'integrale compensazione delle spese di lite.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
4 All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Quando è sorto lo Stato Italiano, la disciplina sulla cittadinanza era contenuta nel Codice Civile del Regno d'Italia del 25 giugno 1865. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano».
Parimenti, la legge n. 555/1912 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, prevedendo all' art. 1 «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino».
Tuttavia detta legge intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza.
L' art. 7 consentiva infatti al figlio di cittadino italiano, nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli,(come nella fattispecie in esame), di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, però all'interessato la facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
La legge 555/1912 è stata infine abrogata dalla Legge n. 91/1992 che regola attualmente la materia non mutando, nella sostanza, la disciplina previgente;
disponendo però l' equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, prevedendo all' art. 1 ("Nuove norme sulla cittadinanza"), "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”; confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per
5 derivazione paterna e materna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, ai sensi della norma citata, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali , con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d' Italia.
Altra condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Nell' ipotesi di discendenza materna, ancor prima dell' entrata in vigore della legge 91/92 le sentenze della Corte Costituzionale n. 30/1983 e n. 87/1975 avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1
e 10 della legge n. 555/1912, che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10), .
I successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, avevano poi eliminato tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, poiché la
Corte di Cassazione con le pronunce a Sez. Unite n.4466 e 4467 del 2009, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo , anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai
6 quali deriva il riconoscimento, per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n.
25317/2022).
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista infatti a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano
(Sezioni Unite della Cassazione 24.8.2022, n. 25318).
Preliminarmente occorre verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” ; essendo la carenza di interesse ad agire rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, costituendo tale interesse un requisito per la trattazione del merito della domanda .
Deve rammentarsi innanzitutto che la Suprema Corte, trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c., ha affermato che il diritto alla cittadinanza, diritto soggettivo imprescrittibile su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario, è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da
7 parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege.
E stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n.
28873 del 2008 ).
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Nel caso di specie dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dall' esame della linea di trasmissione non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il Controparte_1
rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della
8 documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Occorre però rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994,
n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R.
398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul
, che, con circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha Controparte_1
previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità
Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014
n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
9 In estrema sintesi, le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del
Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del
D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita esclusivamente l'attività Controparte_1
di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
La giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che
“il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la già richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N.
20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione
10 della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale .
Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt.
237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nelle azioni di mero accertamento, “l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno depositato in allegato al ricorso sub docc. 19-23 copia degli screen shot/ schermate riproducenti i tentativi effettuati del corso degli anni 2022(da ottobre ) e nei primi mesi del 2023, di ottenere un appuntamento presso le competenti Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia a MA e Consolato Generale d'Italia a Miami, oltre alle pec inviate al ed al Consolato di Miami il Parte_5
11 16.06.2023 dall' avv. Ristanio , e la risposta, del solo il consolato di MA, in data 20.06.2023, nella quale si ribadiva che l'unica modalità per ottenere l'appuntamento era tramite il portale Email_1
Hanno poi ulteriormente allegato alle note di trattazione ex art 127 ter c.p.c delle udienze 21.04.2024 e 25.11.2025 le catture di schermata attestanti l' impossibilità perdurante al mese di maggio 2025 di prenotare un appuntamento attraverso il servizio prenotami del portale del Consolato italiano di riferimento .
L'impossibilità documentata di prenotare, per un tempo indefinito,
l'appuntamento per presentare la documentazione necessaria a ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è certamente parificabile a un diniego sostanziale, tacito e immotivato del riconoscimento della stessa e rende, dunque, concreto ed attuale l'interesse ad agire del ricorrente.
Nel merito
L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana, come detto , è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia
(conformemente a Cass. Sez. U n. 4466/09).
In base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta dunque ai ricorrenti dimostrare , soltanto, di essere appunto discendenti di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Nel caso di specie, i ricorrenti le cui generalità sono indicati in epigrafe, tutti nati e coniugati in Perù, hanno puntualmente documentato la loro linea di
12 discendenza dall'avo, ( in Perù David), Persona_1
cittadino italiano, nato il [...] a [...] emigrato all'estero senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità peruviane competenti. (All. 3)
Hanno ricostruito la linea genealogica, allegando specifica documentazione ed in particolare certificati , o loro estratti, documentanti la nascita e il matrimonio - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. ha contratto matrimonio il Persona_2
04.07.1920 con a Callao, Repubblica del Perú. (All. 1 e 2) CP_3
Da lui e sua moglie discendono i ricorrenti ed i loro CP_3
ascendenti, tutti cittadini italo-peruviani ope legis sin dal giorno della nascita
(All. 1 a 16)
La linea di trasmissione della cittadinanza in particolare passa :
Prima Generazione
nato il [...] a [...], Peru dove Parte_6
ha contratto matrimonio il 24.02.1933 con Controparte_4
(All. 4 e 5) .
Si evidenzia che l' atto di nascita di ( doc. 4 ) Parte_6
contiene annotazione del 21.05.1971 di rettifica del cognome, erroneamente indicato come al momento della registrazione della nascita . Per_3
Dall' unione è nata :
Seconda Generazione
EL , nata il [...] a [...], (Peru) dove ha Parte_7
contratto matrimonio il 21.01.1961 con Controparte_5
(All. 6 e 7).
13 Dall' unione sono nati :
Terza Generazione
- Nella ( ricorrente), nata il [...] a Parte_1
CE, MA, la quale ha contratto matrimonio il 17.04.1985 con
[...]
a La Punta, Peru. (All. 8 e 9) ; Controparte_6
- (ricorrente) nato l'[...] a Parte_8
CE, MA il quale ha contratto matrimonio il 24.01.1987 con
[...]
a Magdalena Del Mar, Magdalena, Perú. (All. 10 e 11); Controparte_7
Si precisa che l' atto di nascita di quest' ultimo è stato oggetto di rettifica nel maggio 2022 ( cfr. all. 29) con correzione del nome e dell' età della madre.
- (ricorrente), nato il [...] a Persona_4
MA, il quale ha contratto matrimonio il 21.12.1987 con
[...]
a Miraflores, MA, Peru. (All. 12 e 13) Controparte_8
Quarta Generazione
Dall'unione tra e Parte_1 [...]
sono nati: Controparte_6
( ricorrente), l'08.11.1985 a San Isidro, Persona_5
MA ; il quale ha contratto matrimonio l'08.12.2018 con Persona_6
a Reque, Lambayeque, Chiclayo, Perú. (All. 14 e 15)
[...]
ZI ( ricorrente ) nato il [...] a Parte_9
(distretto) dipartimento di Lambayeque, provincia di Persona_7
Chiclayo (All. 16).
Dai documenti prodotti risulta, come già detto, che l'avo italiano
[...]
non sia mai stato naturalizzato cittadino Persona_1
peruviano e, pertanto, non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti.
14 La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti , in particolare nei certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico consolari italiane ed apostillati.
Né i ricorrenti né gli ascendenti risultano aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
In tale linea di discendenza vi sono due passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna, come già detto , entrambi successivi all' entrata in vigore della Costituzione, nessun ostacolo normativo potendo, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Di conseguenza, tutti i discendenti di Persona_1
hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani.
Parte resistente, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, limitandosi a chiedere al Tribunale di valutarne la fondatezza , anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, ed, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio.
Il ha chiesto anche di effettuare una integrazione istruttoria ex artt. CP_1
210 e/o 213 c.p.c., ordinando a parte ricorrente di esibire o chiedendone comunque al giudice l'acquisizione agli atti, dell'estratto di leva e dell'estratto contributivo (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) degli ascendenti degli odierni ricorrenti .
Sul punto occorre ricordare che :
15 L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio
1901, n. 23.
L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”;
L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
Sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.
La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i
16 doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
In base alle regole di ripartizione dell'onere della prova , come delineato anche dalle Sezioni Unite, sarebbe stato comunque onere di parte resistente, prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901). Avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere di allegazione, dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
L' istanza di esibizione della documentazione comprovante la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non è accoglibile;
comportando di fatto una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite.
In considerazione di quanto sopra deve concludersi che le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva (come sopra indicata), mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto (vedi in tal senso,
Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emerge dagli atti di causa.
Non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica.
17 Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, e la natura sostanzialmente non contenziosa della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Dichiara che i ricorrenti in epigrafe, compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
▪ Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 19 dicembre 2025
Il giudice onorario Dott. Maria Grazia Tamborino
18
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All' esito dell' udienza del 19/12/2025 ,
il Giudice, dott. Maria Grazia Tamborino
nel procedimento n. 11267/2023 R. G.
proposto da:
, ( C.F. ) Parte_1 C.F._1
ed altri con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. RESTANIO MONICA
LIS, che li rappresenta e difende per procura in atti parte ricorrente contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello
Stato
parte resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero
interventore ex lege
1 visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza suddetta fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta dell' udienza, condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
considerato che le parti hanno discusso , depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
ritenuto che, la causa possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Di Genova
Sezione Undicesima Civile
in persona del giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino, nel procedimento R.G. N. 11267/2023
promosso da:
- nata il [...] a [...], MA;
Parte_1
2 -LUNA nato l'[...] a [...], MA ; Parte_2
-LUNA nato il [...] a (distretto) Parte_3
OS EO TI, dipartimento di Lambayeque, provincia di Chiclayo; tutti, residenti in [...], Chulucanas, provincia Morropón, dipartimento Piura, Perú;
- nato l'[...] a [...], MA, Parte_4
residente in [...] Lotto n°2 Urbanizzazione San Fernando, comune Pachacamac, provincia di MA, Perú;
- nato il [...] a [...], e Controparte_2
residente in [...] E. Sunrise Boulevard Unit n°3-502 Fort Lauderdale,
Florida, Stati Uniti d'America;
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Archimede 181, presso l' avv.
MO LI Restanio Codice Fiscale , che li C.F._2
rappresenta e difende per procure in atti parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova,
Via Brigate Partigiane n. 2,
parte resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
3 avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso del dicembre 2023 i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Genova chiedendo il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all' Controparte_1
ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Il , costituendosi in giudizio, ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
vagliare, in via preliminare, la sussistenza dell'interesse ad agire per non aver i ricorrenti esperito ante causam il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza.
Nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo di acquisire, con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dei ricorrenti o con richiesta di informative ex art 213 c.p.c. nei confronti della Repubblica del Perù, la documentazione necessaria ad escludere la sussistenza di cause di estinzione dell' invocata cittadinanza italiana con particolar riferimento all' espletamento del servizio militare o ad assunzione di incarichi alle dipendenze dello Stato estero, integranti cause estintive dello status di cittadino italiano e chiedendo , nell' ipotesi di accoglimento del ricorso, l'integrale compensazione delle spese di lite.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
4 All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Quando è sorto lo Stato Italiano, la disciplina sulla cittadinanza era contenuta nel Codice Civile del Regno d'Italia del 25 giugno 1865. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano».
Parimenti, la legge n. 555/1912 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, prevedendo all' art. 1 «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino».
Tuttavia detta legge intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza.
L' art. 7 consentiva infatti al figlio di cittadino italiano, nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli,(come nella fattispecie in esame), di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, però all'interessato la facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
La legge 555/1912 è stata infine abrogata dalla Legge n. 91/1992 che regola attualmente la materia non mutando, nella sostanza, la disciplina previgente;
disponendo però l' equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, prevedendo all' art. 1 ("Nuove norme sulla cittadinanza"), "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”; confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per
5 derivazione paterna e materna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, ai sensi della norma citata, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali , con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d' Italia.
Altra condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Nell' ipotesi di discendenza materna, ancor prima dell' entrata in vigore della legge 91/92 le sentenze della Corte Costituzionale n. 30/1983 e n. 87/1975 avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1
e 10 della legge n. 555/1912, che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10), .
I successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, avevano poi eliminato tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, poiché la
Corte di Cassazione con le pronunce a Sez. Unite n.4466 e 4467 del 2009, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo , anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai
6 quali deriva il riconoscimento, per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n.
25317/2022).
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista infatti a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano
(Sezioni Unite della Cassazione 24.8.2022, n. 25318).
Preliminarmente occorre verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” ; essendo la carenza di interesse ad agire rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, costituendo tale interesse un requisito per la trattazione del merito della domanda .
Deve rammentarsi innanzitutto che la Suprema Corte, trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c., ha affermato che il diritto alla cittadinanza, diritto soggettivo imprescrittibile su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario, è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da
7 parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege.
E stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n.
28873 del 2008 ).
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Nel caso di specie dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dall' esame della linea di trasmissione non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il Controparte_1
rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della
8 documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Occorre però rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994,
n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R.
398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul
, che, con circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha Controparte_1
previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità
Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014
n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
9 In estrema sintesi, le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del
Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del
D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita esclusivamente l'attività Controparte_1
di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
La giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che
“il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la già richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N.
20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione
10 della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale .
Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt.
237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nelle azioni di mero accertamento, “l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno depositato in allegato al ricorso sub docc. 19-23 copia degli screen shot/ schermate riproducenti i tentativi effettuati del corso degli anni 2022(da ottobre ) e nei primi mesi del 2023, di ottenere un appuntamento presso le competenti Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia a MA e Consolato Generale d'Italia a Miami, oltre alle pec inviate al ed al Consolato di Miami il Parte_5
11 16.06.2023 dall' avv. Ristanio , e la risposta, del solo il consolato di MA, in data 20.06.2023, nella quale si ribadiva che l'unica modalità per ottenere l'appuntamento era tramite il portale Email_1
Hanno poi ulteriormente allegato alle note di trattazione ex art 127 ter c.p.c delle udienze 21.04.2024 e 25.11.2025 le catture di schermata attestanti l' impossibilità perdurante al mese di maggio 2025 di prenotare un appuntamento attraverso il servizio prenotami del portale del Consolato italiano di riferimento .
L'impossibilità documentata di prenotare, per un tempo indefinito,
l'appuntamento per presentare la documentazione necessaria a ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è certamente parificabile a un diniego sostanziale, tacito e immotivato del riconoscimento della stessa e rende, dunque, concreto ed attuale l'interesse ad agire del ricorrente.
Nel merito
L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana, come detto , è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia
(conformemente a Cass. Sez. U n. 4466/09).
In base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta dunque ai ricorrenti dimostrare , soltanto, di essere appunto discendenti di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Nel caso di specie, i ricorrenti le cui generalità sono indicati in epigrafe, tutti nati e coniugati in Perù, hanno puntualmente documentato la loro linea di
12 discendenza dall'avo, ( in Perù David), Persona_1
cittadino italiano, nato il [...] a [...] emigrato all'estero senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità peruviane competenti. (All. 3)
Hanno ricostruito la linea genealogica, allegando specifica documentazione ed in particolare certificati , o loro estratti, documentanti la nascita e il matrimonio - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. ha contratto matrimonio il Persona_2
04.07.1920 con a Callao, Repubblica del Perú. (All. 1 e 2) CP_3
Da lui e sua moglie discendono i ricorrenti ed i loro CP_3
ascendenti, tutti cittadini italo-peruviani ope legis sin dal giorno della nascita
(All. 1 a 16)
La linea di trasmissione della cittadinanza in particolare passa :
Prima Generazione
nato il [...] a [...], Peru dove Parte_6
ha contratto matrimonio il 24.02.1933 con Controparte_4
(All. 4 e 5) .
Si evidenzia che l' atto di nascita di ( doc. 4 ) Parte_6
contiene annotazione del 21.05.1971 di rettifica del cognome, erroneamente indicato come al momento della registrazione della nascita . Per_3
Dall' unione è nata :
Seconda Generazione
EL , nata il [...] a [...], (Peru) dove ha Parte_7
contratto matrimonio il 21.01.1961 con Controparte_5
(All. 6 e 7).
13 Dall' unione sono nati :
Terza Generazione
- Nella ( ricorrente), nata il [...] a Parte_1
CE, MA, la quale ha contratto matrimonio il 17.04.1985 con
[...]
a La Punta, Peru. (All. 8 e 9) ; Controparte_6
- (ricorrente) nato l'[...] a Parte_8
CE, MA il quale ha contratto matrimonio il 24.01.1987 con
[...]
a Magdalena Del Mar, Magdalena, Perú. (All. 10 e 11); Controparte_7
Si precisa che l' atto di nascita di quest' ultimo è stato oggetto di rettifica nel maggio 2022 ( cfr. all. 29) con correzione del nome e dell' età della madre.
- (ricorrente), nato il [...] a Persona_4
MA, il quale ha contratto matrimonio il 21.12.1987 con
[...]
a Miraflores, MA, Peru. (All. 12 e 13) Controparte_8
Quarta Generazione
Dall'unione tra e Parte_1 [...]
sono nati: Controparte_6
( ricorrente), l'08.11.1985 a San Isidro, Persona_5
MA ; il quale ha contratto matrimonio l'08.12.2018 con Persona_6
a Reque, Lambayeque, Chiclayo, Perú. (All. 14 e 15)
[...]
ZI ( ricorrente ) nato il [...] a Parte_9
(distretto) dipartimento di Lambayeque, provincia di Persona_7
Chiclayo (All. 16).
Dai documenti prodotti risulta, come già detto, che l'avo italiano
[...]
non sia mai stato naturalizzato cittadino Persona_1
peruviano e, pertanto, non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti.
14 La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti , in particolare nei certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico consolari italiane ed apostillati.
Né i ricorrenti né gli ascendenti risultano aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
In tale linea di discendenza vi sono due passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna, come già detto , entrambi successivi all' entrata in vigore della Costituzione, nessun ostacolo normativo potendo, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Di conseguenza, tutti i discendenti di Persona_1
hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani.
Parte resistente, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, limitandosi a chiedere al Tribunale di valutarne la fondatezza , anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, ed, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio.
Il ha chiesto anche di effettuare una integrazione istruttoria ex artt. CP_1
210 e/o 213 c.p.c., ordinando a parte ricorrente di esibire o chiedendone comunque al giudice l'acquisizione agli atti, dell'estratto di leva e dell'estratto contributivo (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) degli ascendenti degli odierni ricorrenti .
Sul punto occorre ricordare che :
15 L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio
1901, n. 23.
L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”;
L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
Sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.
La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i
16 doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
In base alle regole di ripartizione dell'onere della prova , come delineato anche dalle Sezioni Unite, sarebbe stato comunque onere di parte resistente, prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901). Avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere di allegazione, dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
L' istanza di esibizione della documentazione comprovante la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non è accoglibile;
comportando di fatto una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite.
In considerazione di quanto sopra deve concludersi che le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva (come sopra indicata), mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto (vedi in tal senso,
Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emerge dagli atti di causa.
Non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica.
17 Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, e la natura sostanzialmente non contenziosa della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Dichiara che i ricorrenti in epigrafe, compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
▪ Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 19 dicembre 2025
Il giudice onorario Dott. Maria Grazia Tamborino
18