Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1391/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi,
posta in decisione all'udienza dell'09.10.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
Parte 1 ,nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...],in proprio e quale rappresentante del " Controparte 1 "con sede legale in Venosa alla via Roma N
135,elettivamente domiciliato in Venosa alla via Abbruzzo24/A, presso e nello studio dell'Avv
Dichirico M Donata dalla quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del CP 3 p.t.Dott Ing Controparte_4 Controparte_2
,
che elegge domicilio c/o il proprio Ufficio sito in CP_2 in via Isca del pioppo n. 41,
rappresentato e difeso ai sensi dell'art 23, quarto comma legge 689/81, dal Dott CP 5
)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art 22 e ss, L n 689/1981 in materia di lavoro
FATTO
Il Sig Parte 1 adisce il Tribunale per vedersi annullata l' ordinanza ingiunzione N 547/013
emessa dalla di CP 2 in data 18.02.2014, notificata in data Controparte_2
Parte 1 ed in solido al Controparte_620.02.2014, con cui veniva ingiunto al Sig
[...] il pagamento della sanzione amministrativa di euro 1804,50 contestando allo stesso le seguenti violazioni:
Art 3 comma 3 del D.Lgs 12/2002, convertito con modificazioni dalla Legge 73/2002, come sotituito dall'art 4 comma 1 L. 4/11/2010 N 183.
Art 4 Bis comma 2 del D.Lgs 21/04/2000 N 181 come modificato dall'art 6 comma 1 del D.Lgs N
297/2002, avendo omesso di consegnare alla lavoratrice Parte 2 prima
,
dell'inizio della prestazione lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro rapporto di lavoro instauratosi il 28.10.2011. L'ordinanza di cui all'oggetto ingiungeva all'odierno ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa di euro 1804,50.Detta
sanzione era conseguenza dell'ispezione da parte della Direzione Territoriale del lavoro di
Potenza iniziati con il primo accesso ispettivo del 4.04.2012 presso la sede del detto Circolo
ricreativo " CP 6 con sede in Venosa alla Via Roma 135 e del rapporto N 110/2013 redatto "
il 25/03/2013 dal Sevizio Ispezione del lavoro di potenza concludendo così gli accertamenti definiti il 13.09.2012.
Parte ricorrente provvede a pagare detta sanzione in data 17/12/2012 al solo scopo,asserisce,
di evitare che il mancato pagamento potesse comportare le conseguenze di cui agli art 14 e 16
della Legge 689/1981.Sempre parte ricorrente provvedeva a presentare memorie difensive alla di CP 2 in data 21.01.2013 chiedendo anche l'audizioneControparte_2
personale .Successivamente, sempre parte ricorrente, inoltra Ricorso al Comitato Regionale ex art 17 D.Lgs 124/04 avverso il verbale unico di accertamento e notificazione N PZ1120/2011-106- di pagamento per cui è causa si proponeva ricorso alla Controparte_2
anch'esso in data 2.04.2014 respinto .Il Sig Pt_1, a mezzo del suo difensore eccepisce la nullità
dell'ordinanza ingiunzione per violazione di Legge :in particolare per inosservanza dell'art 33 L
183/2010,sempre il Sig Pt 1 eccepisce di non essere stato presente al primo accesso da parte degli Ispettori in servizio presso la sede Territoriale del lavoro, né di essere stato avvisato dell'accertamento in corso, impedendogli così il diritto di difesa .Gli ispettori trovano presso il
Controparte_6 solo il Sig Persona 1 nella sua qualità di socio,il quale rilascia spontanee
,
dichiarazioni e al quale veniva consegnato verbale di primo accesso .Eccepisce, ancora una carenza di supporto probatorio a sostegno della comminata sanzione, nonché una errata identificazione del trasgressore, avendo lo stesso Pt 3 dato in fitto il locale ove ha sede detto circolo al Sig Persona 1 così come da atto di locazione agli atti. Contesta, ancora, mancanza del vincolo di subordinazione nei confronti del circolo privato atteso, sostiene il Sig Pt 1 che chiunque presti servizio all'attività del circolo lo fa soltanto a titolo onorifico .Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione indicata e all'uopo ordinare All'amministrazione la ripetizione delle somme già versate dal ricorrente pari a euro 1794,10.Si costituisce la Direzione
Territoriale del lavoro, la qual afferma che essendo venuta a conoscenza, a seguito di fu svolto un segnalazione, della presenza della lavoratrice rumena Parte 2 accesso ispettivo ove si trovava la Sig Pt 2 e il Sig , il quale dichiarava che al Persona 2
momento il presidente non era presente e che egli era presente in qualità di socio .Veniva
sentita anche la Sig Pt 2 la quale dichiarava che era la quinta volta che puliva il locale avendo pattuito con il Sig Persona 1 la somma di sei euro all'ora, somma ricevuta senza prospetto paga e senza aver avuto un contratto di assunzione .Atteso quanto sopra chiede il rigetto di tutte le domande avverse con vittoria di spese. La causa viene istruita mediante prova per testi. Testimone 1 afferma:ll Sig Per 1 insieme alla moglie e alle figli curava la distribuzione La teste delle bevande e la pulizia del locale, sono a conoscenza di quanto ho riferito in quanto ho frequentato il Circolo come ospite di mia sorella che era socia. Viene escusso il secondo teste nella persona del Sig Testimone 2 il quale afferma di non conoscere il ruolo ricoperto all'interno del Circolo dal Sig Testimone 3 il teste, non avevo contatti diretti con il Circolo in quanto se ne occupavano i miei dipendenti, Le parti rinunciano agli ulteriori testi e la causa,
dopo molti rinvii viene in data 5.06.2024 viene, dalla scrivente introitata a Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve, a parere di questo Giudicante, essere accolto. Dalla documentazione agli atti si evince chiaramente che il Sig Pt 1 aveva locato non solo il locale ove era sito il circolo, ma aveva ceduto anche la gestione dello stesso Dalla stessa prova testimoniale la teste escussa Sig.ra
Testimone_1 sotto giuramento afferma:"E' vero che nel periodo 2009,2019 il Controparte_6
era gestito dal Sig. Persona 1 ,invece il Sig Pt 1 non l'ho mai visto Continua la teste "Il Sig
Persona 1 insieme alla moglie e alle figlie curava la distribuzione delle bevande e la pulizia del locale" Vi è di più, la Sig.ra Pt 4 al momento dell'accesso da parte dei C.C. dichiarava:" era la quinta volta che pulivo il locale avendo pattuito con il Sig. Persona 1 la somma di euro
sei all'ora, somma ricevuta senza prospetto paga e senza assunzione. Da quanto affermato dalla lavoratrice, il " rapporto di lavoro" per cui è causa intercorreva tra lei e il Sig Persona 1
indentificando in esso il suo datore di lavoro
La figura del datore di lavoro viene disciplinata dl D.Lgs 81/08 art 15,la norma ne stabilisce limiti e poteri,tra gli obblighi che incombono sul datore di lavoro vi è sicuramente l'essere partecipe di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso una periodica valutazione dei rischi che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza,ma considera anche gli aspetti organizzativi Nel caso di specie non vi è dubbio che la figura del datore di lavoro
è identificata nel Sig Per 1 e non nel ricorrente, estraneo alle dinamiche del Circolo in questione come si evince chiaramente dagli atti.
P.Q.M
IL Tribunale di Potenza, nella persona del GOP Bernardina Massari definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig Parte 1 nei confronti di Controparte_2 Parte 1 e all'uopo annulla la comminata sanzione e
,accoglie il ricorso proposto da alla corresponsione a favore del Sig [...] condanna la Controparte_2
Parte 1 delle spese di giustizia così definite: euro 500 per onorari Avvocati, euro 250 per spese oltre accessori IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Così deciso in Potenza lì 30.05 2025.
Il Gop
Dott.Bernardina Massari 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
01 del 20.11.2012 che in data 22.02.2013 veniva respinto .Anche avverso l'ordinanza ingiunzione