TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8108
TAR
Ordinanza presidenziale 19 febbraio 2024
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Tardività dell'esercizio del potere sanzionatorio

    Il Tribunale ha ritenuto che il limite di 45 giorni si applichi a ciascuna singola ipotesi di sospensione, e non alla loro sommatoria. Nel caso specifico, le due sospensioni sono state inferiori a tale limite.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La parte ricorrente ha avuto la possibilità di articolare le proprie difese per iscritto e in audizione. La mancata audizione dinanzi al Consiglio non è di per sé invalidante, non essendo stati indicati ulteriori elementi decisivi che sarebbero emersi in tale sede.

  • Rigettato
    Insussistenza della violazione del requisito di indipendenza

    L'attività svolta non era circoscritta alla sola costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, come confermato dalla documentazione che indicava ritardi nell'esecuzione dei lavori. Anche se fosse stata limitata a tale aspetto, la ricezione di una delega da parte del mandatario per interloquire con la stazione appaltante in nome e per conto dell'operatore economico è incompatibile con la neutralità richiesta all'organismo di attestazione.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

    L'Autorità ha esaminato le giustificazioni, proceduto all'audizione e acquisito chiarimenti, valutando che la situazione fosse idonea a compromettere il requisito di indipendenza e a far sorgere l'obbligo informativo.

  • Rigettato
    Assenza di colpa grave e sproporzione della misura

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione complessiva.

  • Rigettato
    Tardività dell'esercizio del potere sanzionatorio

    Il Tribunale ha ritenuto che il limite di 45 giorni si applichi a ciascuna singola ipotesi di sospensione, e non alla loro sommatoria. Nel caso specifico, le due sospensioni sono state inferiori a tale limite.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La parte ricorrente ha avuto la possibilità di articolare le proprie difese per iscritto e in audizione. La mancata audizione dinanzi al Consiglio non è di per sé invalidante, non essendo stati indicati ulteriori elementi decisivi che sarebbero emersi in tale sede.

  • Rigettato
    Insussistenza della violazione del requisito di indipendenza

    L'attività svolta non era circoscritta alla sola costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, come confermato dalla documentazione che indicava ritardi nell'esecuzione dei lavori. Anche se fosse stata limitata a tale aspetto, la ricezione di una delega da parte del mandatario per interloquire con la stazione appaltante in nome e per conto dell'operatore economico è incompatibile con la neutralità richiesta all'organismo di attestazione.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

    L'Autorità ha esaminato le giustificazioni, proceduto all'audizione e acquisito chiarimenti, valutando che la situazione fosse idonea a compromettere il requisito di indipendenza e a far sorgere l'obbligo informativo.

  • Rigettato
    Assenza di colpa grave e sproporzione della misura

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione complessiva.

  • Rigettato
    Vizi degli atti presupposti

    Poiché gli atti principali sono stati ritenuti legittimi, anche la richiesta di annullamento degli atti connessi viene rigettata.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento danni

    La richiesta risarcitoria è respinta in quanto l'accertamento della legittimità dell'operato di ANAC determina l'insussistenza del requisito della ingiustizia del danno denunciato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8108
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8108
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo