Decreto cautelare 25 ottobre 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05609/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5609 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS- in proprio e quale genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento di assegnazione ore di sostegno recante protocollo n. -OMISSIS- del 07/10/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026;
b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (31 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
- in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (31 ore settimanali);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Alfonso GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 25.10.2025 è stata accolta la domanda di misura cautelare monocratica;
Considerato che con note di udienza del 17.11.2025, la difesa della ricorrente ha evidenziato che in data 25/10/2025 veniva emesso Decreto Cautelare n. -OMISSIS-, mediante il quale veniva accolta la domanda di misura cautelare monocratica presentata, e per l’effetto ordinato il riesame del provvedimento impugnato (provvedimento di assegnazione ore di sostegno) trasmesso il 27.10.2025 all’Istituto scolastico con richiesta della conseguente ottemperanza (allegato n. 1 del foliario). La difesa della ricorrente precisa che tuttavia, ad oggi, il provvedimento di assegnazione ore di sostegno impugnato non è stato ancora oggetto di riesame e l’alunno continua ad essere affiancato dal docente di sostegno per sole diciotto ore settimanali. Pertanto, ad oggi, le amministrazioni resistenti non hanno recepito il contenuto del decreto cautelare. D’altronde, l’istituto stesso evidenzia nella verifica finale del P.E.I. 2024/2025, alla sezione 11, la necessità per il minore di essere seguito dall’insegnante di sostegno per 30 ore settimanali (cfr. sezione 11, pagina n. 7).
Rilevato dunque che la ricorrente deduce l’insufficienza delle ore di sostegno assegnate, a fronte della grave invalidità sofferta del minore;
Rilevato che il minore -OMISSIS-, per l’a.s. 2025/2026, frequenta la -OMISSIS- superiore dell’I.I.S. “-OMISSIS-” di -OMISSIS-. Ai sensi della L. n. 104/1992, lo stesso è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/1992) con la seguente diagnosi “sindrome di moebius”. La commissione medica dell’INPS lo ha inoltre valutato quale invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980). Il Nucleo Operativo di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL di competenza, in sede di redazione della Diagnosi Funzionale, ha riscontrato che il minore “necessita di sostegno scolastico specializzato con rapporto in deroga per gravità”. Il minore necessita, dunque, di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Osservato inoltre, che l’Istituto Scolastico di provenienza in conformità alla normativa vigente, ha regolarmente redatto la verifica finale del P.E.I. 2024/2025, individuando gli interventi necessari per la più idonea integrazione e scolarizzazione dell’alunno. In particolare, la verifica finale del P.E.I. 2024/2025 (sezione 11, pagina n. 7), propone per l’anno scolastico successivo 30 (trenta) ore di sostegno scolastico.
Ribadito che come evidenziato nel decreto cautelare n. -OMISSIS- concessivo della tutela cautelare monocratica:
“la ricorrente insta per l’attribuzione di 31 ore settimanali di sostegno al minore, anziché delle 18 ore, assegnate con il provvedimento gravato;
Rilevato che ella insta altresì per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno al minore (nel numero di 31 ore), come da verifica finale del P.E.I. 2024/2025 (sezione 11, pagina 7), la quale proponeva per l’anno scolastico successivo trenta ore di sostegno scolastico; tanto, in considerazione della sua situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 della l. 104/92), del suo stato d’invalidità con indennità di accompagnamento e della prescrizione, in suo favore, del sostegno in deroga per gravità, in sede di diagnosi funzionale”;
Osservato che effettivamente la verifica finale del P.E.I. 2024/2025 (All. 4 del ricorso, sezione 11, pagina 7), proponeva per il minore in controversia, per l’anno scolastico successivo, ossia quello in corso, trenta ore di sostegno scolastico in considerazione della sua situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 della l. 104/92), del suo stato d’invalidità con indennità di accompagnamento e della prescrizione, in suo favore, del sostegno in deroga per gravità, come prescritto dalla diagnosi funzionale redatta dall’ASL -OMISSIS- 1 -OMISSIS-, -OMISSIS-(all. 5 del ric., pag. 2);
Ribadito, infatti, che l’Istituto Scolastico di provenienza in conformità alla normativa vigente, ha regolarmente redatto la verifica finale del P.E.I. 2024/2025, individuando gli interventi necessari per la più idonea integrazione e scolarizzazione dell’alunno.
In particolare, la verifica finale del P.E.I. 2024/2025 (sezione 11, pagina n. 7) propone per l’anno scolastico successivo 30 (trenta) ore di sostegno scolastico. Tuttavia con provvedimento di assegnazione ore di sostegno recante protocollo n. -OMISSIS- del 07/10/2025, che in questa sede si impugna, il Dirigente Scolastico, sulla base delle risorse attribuite all’Istituto dall’U.S.R. Campania, ha disposto l’assegnazione di numero 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di una frequenza scolastica del minore pari a 31 ore settimanali. Considerato che la ricorrente genitrice deduce che, invece, alla luce delle patologie gravi sofferte dal minore non sarebbe sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di ore inferiore alla frequenza scolastica dell’alunno;
Rilevato che in data 31 ottobre 2025 si è costituito il Ministero dell’istruzione e del merito con comparsa formale dell’Avvocatura di Stato, senza depositare gli atti procedimentali;
3. Ritenuto, alla luce di quanto sopra osservato, che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito nel merito ex art 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti presenti in camera di consiglio;
4. Rilevato che, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, l’amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidata in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale e il sotteso percorso istruttorio appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica del minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato, inesistente, non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
5. Considerato che, pur essendo scaduto il termine per l’adozione del PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986) l’Istituto è comunque tenuto ad elaborarlo e che anche in mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) il Piano Scolastico Individualizzato (PEI) per l’anno precedente 2024/2025, Verifica finale; b) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunno; c) l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunno rispetto all’anno scorso; d) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione;
6. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’impugnata nota del dirigente scolastico prot. -OMISSIS-deve essere annullata, conseguendone il dovere dell’amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi tutti sopra enunciati, entro giorni sette dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento; tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunno in considerazione del suo sopra illustrato e documentato handicap e dei principi consolidati espressi in materia e sopra sinteticamente delineati e attribuendo al minore -OMISSIS- le ore di sostegno scolastico adeguate alla sua condizione con rapporto in deroga per gravità richiesto dalla esaminata diagnosi funzionale e, comunque, per 30 (trenta) ore settimanali;
8. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione da attuarsi entro il termine ivi fissato.
Condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei diritti di lite in favore del procuratore antistatario ex art. 93, c.p.c., liquidate in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso GR, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Alfonso GR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.