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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 612/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ES LL Presidente dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera dott.ssa CR EL Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 612/2025 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
GUARNASCHELLI
APPELLANTE
contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 616/2024, pubblicata il 16/08/2024; materia: altri contratti atipici pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 616/2024, pubblicata il 16/08/2024 all'esito della causa RG n. 401/2022, resa inter partes dal Tribunale di Lodi, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Matteo Aranci, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito. contrariis rejectis, così giudicare: previa ogni declaratoria necessaria e opportuna e, in particolare, accertata la responsabilità dei convenuti per l'infortunio occorso all'attore nelle circostanze di cui alla narrativa, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare i medesimi, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attore, con rivalutazione e interessi dal dì dell'evento dannoso alla data di effettivo pagamento. Con vittoria di spese e onorari di causa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 616/2024, pubblicata in data 16/08/2024, il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro (di seguito, per Parte_1 Controparte_1 brevità, anche ”) e (di seguito, per brevità, anche ) CP_1 Controparte_2 CP_2 così provvedeva:
1) respinge le domande svolte da contro e contro Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
2) condanna al pagamento delle spese di lite a favore delle controparti, che vengono Parte_1 liquidate in complessivi 5.077,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) pone le spese della C.t.u. esperita, come già liquidate in corso di causa, a carico integrale ed esclusivo dell'attore Parte_1
2. Il giudizio di primo grado conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 esponendo che: svolgeva attività di volontariato presso il canile gestito da in S. Pt_1 CP_1
IA Milanese, ove si occupava di incombenze relative alla pulizia, alla manutenzione degli stalli e alla somministrazione di cibo agli animali ospitati;
si occupava di tutti gli animali ospitati nel Pt_1 canile, a prescindere dalle caratteristiche di ciascuno di essi;
in data 15 luglio 2017, intorno alle ore pagina 2 di 14 14.30, mentre si trovava presso il canile, era stato aggredito da un cane di nome di razza Pt_1 Per_1 rottweiler, di proprietà di , allorché stava riportando l'animale dalla zona di c.d. Persona_2 sgambo fino al suo ordinario stallo;
solo il tempestivo intervento di altri operatori aveva impedito che l'animale infierisse ulteriormente contro quest'ultimo, a causa dell'aggressione, aveva patito Pt_1 lesioni consistite in “ferite multiple al capo, volto, il braccio e avambraccio sinistro, tumefazione dolente del braccio sinistro, ferita lacero contusa palpebra superiore dell'occhio destro a tutto spessore, emorragia sottocongiuntivale all'occhio destro”, con prognosi di 15 giorni;
aveva Pt_1 ricevuto le cure dal personale medico, intervenuto con autoambulanza nell'immediatezza.
Alla luce della vicenda fattuale così delineata, invocava nei confronti di e Pt_1 CP_1 CP_2
(quest'ultimo quale presidente e responsabile dell'associazione) il risarcimento del danno subito, stimato sulla base di propria consulenza di parte in € 5.534,37: preliminarmente a titolo contrattuale, lamentando, da parte di un inadempimento consistente nell'aver omesso i) di individuare i CP_1 rischi, generi e specifici, connessi all'attività svolta, ii) di adottare misure di prevenzione contro tali rischi, anche con riferimento all'adozione di dispositivi di protezione per gli operatori, iii) di affidare la gestione dei cani più pericolosi a soggetti specifici, iv) di informare e formare adeguatamente, v) Pt_1 di fornire adeguati strumenti per fronteggiare un'aggressione; in subordine, per responsabilità nascente da contatto sociale qualificato;
in estremo subordine, a titolo extracontrattuale ex art. 2052 c.c.
Si costituivano in giudizio e contestando la Controparte_1 Controparte_2 ricostruzione in fatto e in diritto svolta da e chiedendo quindi il rigetto della domanda Parte_1 attorea. Segnatamente, i convenuti esponevano che: svolgeva attività di volontariato presso il Pt_1 canile gestito da da dicembre 2016; gli animali erano custoditi in box, ciascuno dei quali CP_1 recava affisso un cartello che esplicitava le caratteristiche dell'animale e la possibilità che lo stesso fosse trattato da specifici volontari o da chiunque di essi;
non si sarebbe dovuto avvicinare al Pt_1 cane affidato alle cure soltanto di alcuni volontari;
siccome ignaro delle corrette modalità Per_1 Pt_1 di gestione di avrebbe provocato la reazione dell'animale con comportamenti inadeguati e Per_1 imprudenti, avendo deciso di portare in autonomia il cane, pur sapendo di non poter/dover procedere in tal senso;
il cane, infatti, avrebbe immediatamente cessato l'aggressione appena richiamato da una volontaria ( che era deputata a trattare nella struttura i volontari Persona_3 Per_1 avevano a disposizione dispositivi appositi per la gestione dei cani;
di conseguenza, nessun addebito di responsabilità si sarebbe potuto ascrivere ai convenuti, con i quali non si sarebbe instaurato alcun pagina 3 di 14 rapporto lavorativo;
la causazione dell'evento dannoso era dunque riconducibile all'esclusiva responsabilità di Pt_1
Con sentenza n. 616/2024, pubblicata in data 16/08/2024, il Tribunale di Lodi ha respinto la domanda promossa da sulla scorta delle seguenti considerazioni: Parte_1
- difetterebbe la legittimazione passiva di dacché il rapporto Controparte_2 contrattuale (di volontariato) di si sarebbe instaurato esclusivamente con Pt_1 CP_1
- il rapporto sorto tra le parti – ascrivibile alla prestazione di volontariato da parte di in favore di Pt_1
– dovrebbe essere ricondotto all'alveo della responsabilità contrattuale;
CP_1
- in base alla disciplina di cui al d.lgs. 81/2008, la figura del volontario non sarebbe equiparabile a quella del lavoratore;
- di conseguenza, che si avvaleva dell'attività di volontariato di non sarebbe stata CP_1 Pt_1 gravata degli obblighi previsti dalla normativa giuslavoristica, quanto piuttosto da doveri di protezione ricavabili dai canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- avrebbe debitamente adempiuto a tali obblighi, come risulterebbe dalle testimonianze rese CP_1 da (volontario presso il canile all'epoca dei fatti, ma non più al tempo del giudizio) e Testimone_1
(proprietario del cane), i quali hanno dichiarato che: aveva riferito a tutti i Persona_2 Tes_1 volontari, compreso, che doveva essere gestito solo da medesimo e da un altro Pt_1 Per_1 Tes_1 volontario di nome;
ai volontari era stato offerto un percorso di formazione facoltativa ed Pt_2 erano stati assegnati, in dotazione, spray e altri strumenti di protezione;
le gabbie recavano apposite indicazioni in ordine al trattamento dell'animale e ai soggetti autorizzati a provvedervi;
- la testimonianza resa da (vice-presidente di sarebbe inattendibile, poiché Tes_2 CP_1 contrastante con le dichiarazioni rese a s.i.t. nell'immediatezza dei fatti agli operanti di polizia giudiziaria, senza tuttavia l'insorgenza di elementi tali da accogliere la richiesta, formulata dall'attore, di trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per procedere in ordine al reato di falsa testimonianza, potendosi ricondurre le discrasie narrative al significativo iato temporale tra le dichiarazioni rese nelle diverse sedi;
- la testimonianza resa da (volontario presso il canile fino a poco prima dell'epoca Testimone_3 dei fatti) sarebbe superflua, poiché il teste non svolgeva più attività nei confronti di al CP_1 momento dell'aggressione del 15 luglio 2017;
- l'incidente verificatosi a danno di sarebbe dunque solo a questi imputabile, con conseguente Pt_1 necessità di rigettare la domanda risarcitoria da questi avanzata.
pagina 4 di 14
3. Il giudizio di appello.
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma integrale sulla base, Parte_1 essenzialmente, di due motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva di Secondo la Controparte_2 prospettazione dell'appellante, poiché era presidente e responsabile dell'associazione CP_2 [...]
– come documentato in atti e comunque non contestato – la sua corresponsabilità, e dunque la CP_1 sua legittimazione passiva rispetto alla domanda azionata dall'attore, troverebbe fondamento nel disposto dell'art. 38 c.c.
2) Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso ogni responsabilità dei convenuti in relazione ai danni patiti da Secondo l'appellante, il giudice Pt_1 di prime cure, indebitamente valorizzando soltanto alcune delle testimonianze rese e delle dichiarazioni rilasciate a s.i.t. agli operanti di polizia giudiziaria (a tal proposito errando, peraltro, nel negare la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per procedere in ordine al reato di falsa testimonianza asseritamente commesso da , avrebbe erroneamente ritenuto adempiuti gli Tes_2 obblighi di protezione gravanti sui convenuti;
obblighi che, tra l'altro, avrebbero un'estensione e una portata maggiori rispetto a quelle perimetrate dalla sentenza impugnata, dovendo infatti essere più rettamente considerati analoghi a quelli gravanti sul datore di lavoro in relazione alla tutela dei lavoratori.
e non si sono costituiti nel presente giudizio Controparte_1 Controparte_2
d'appello e sono stati pertanto dichiarati contumaci.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
4. Decisione
Va innanzi tutto respinta l'istanza di ammissione delle prove non ammesse in primo grado, contenuta nelle conclusioni in appello. Gli unici capitoli di prova testimoniale non ammessi in primo grado – capitoli 5 e 6 – sono invero superflui ai fini del decidere, trattandosi di circostanze comunque emergenti dagli atti e, in particolare, dalle dichiarazioni rese da agli operanti nell'immediatezza Tes_2 dei fatti.
pagina 5 di 14 4.1 Il primo motivo di appello è fondato.
Emerge dagli atti del giudizio (è circostanza espressamente riconosciuta da con la comparsa di CP_2 costituzione in primo grado) che fosse, tanto all'epoca in cui Controparte_2 Pt_1 aveva iniziato a operare come volontario presso il canile di S. IA Milanese, quanto all'epoca dell'aggressione da questi subita, presidente e rappresentante legale dell'associazione Controparte_1
e, in tale veste, responsabile della gestione delle attività (di lavoratori e volontari) svolte nel
[...] canile.
Ne discende che, alla luce del chiaro disposto dell'art. 38 c.c., è responsabile in solido delle CP_2 obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione, in ciò trovando quindi fondamento la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda azionata da Pt_1
Sul punto, sia sufficiente ricordare che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, «la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne (neppure in parte) un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione» (Cass. civ., sent. n. 3402/2016; in precedenza, nello stesso senso Cass. civ., sent. n. 29733/2011).
4.2 Anche il secondo motivo di appello – così come sintetizzato supra – è fondato.
La sentenza impugnata ha qualificato il rapporto instauratosi tra le parti – ascrivibile alla prestazione di attività di volontariato svolta da a favore di – come rapporto di natura contrattuale;
Pt_1 CP_1 siffatta statuizione non è stata censurata e deve pertanto ritenersi definitivamente accertata.
Controverso, invece, è il contenuto del rapporto obbligatorio formatosi tra le parti. Segnatamente,
l'appellante si duole delle conclusioni a cui è pervenuto il primo giudicante, laddove ha ritenuto che sui convenuti, dal momento che si avvalevano delle prestazioni di un volontario e non di un lavoratore, gravassero solo quei doveri di protezione ricavabili dai generali canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., invece che – essenzialmente – quelli riconnessi all'asseritamente analoga posizione di garanzia del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori.
pagina 6 di 14 Per dirimere la questione, occorre prendere le mosse dalla disamina del dettato legislativo, al fine di delineare con precisione il quadro normativo predisposto dall'ordinamento con riferimento alla tutela della sicurezza e della salute del volontario nei luoghi ove questi svolga la propria attività, nonché al relativo regime di responsabilità.
La l. 266/1991 (vigente ratione temporis) e, oggi, il d.lgs. 117/2017 (entrato in vigore il 3.8.2017), definiscono l'attività di volontariato come quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Sebbene il volontario fosse originariamente assimilato al lavoratore ex art. 2 d.lgs. 81/2008, tramite un intervento di modifica apportato con il d.lgs. 106/2009 il legislatore ha espunto dalla citata disposizione definitoria ogni riferimento alla figura del volontario, sicché difetta un'equiparazione normativa – e, quindi, di disciplina applicabile – tra soggetti che svolgano attività lavorativa e soggetti che svolgano attività di volontariato.
Con riferimento a questi ultimi, tuttavia, il d.lgs. 81/2008 contiene alcune disposizioni specifiche. In particolare, l'art. 3 co. 12-bis stabilisce che, nei confronti dei volontari di cui alla l. 266/1991 (come già detto, vigente ratione temporis), “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto”, che prescrive che i soggetti ivi menzionati “devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”. I medesimi soggetti “relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo
41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
Inoltre, lo stesso art. 3 co. 12-bis prevede (per quel che rileva in questa sede) che “Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo [i.e. i volontari di cui alla l. 266/1991, n.d.r.] svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività” (enfasi del redattore).
pagina 7 di 14 Orbene: alla luce dell'architettura normativa fin qui richiamata, possono essere individuati gli obblighi di protezione che gravano su chi si avvale dell'opera di un volontario (e che quindi, nel caso concreto, gravavano sui convenuti). Segnatamente, essi consistono nell'obbligo di:
1. fornire ai volontari adeguate attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale;
2. vigilare sull'effettivo impiego delle suddette attrezzature e sull'utilizzo adeguato dei dispositivi di protezione individuale;
3. mettere a disposizione dei volontari il servizio di sorveglianza sanitaria;
4. offrire ai volontari corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.
Inoltre, poiché nel caso all'attenzione dell'odierno giudizio i volontari svolgevano la propria attività nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro (circostanza desumibile dal fatto che
[...] si avvalesse, oltre che di volontari, anche di lavoratori: cfr. sul punto la testimonianza resa da CP_1
, in cui questi afferma di aver svolto la propria attività in canile “all'inizio come volontario, poi Tes_3 come 'stipendiato' […] dopo Natale del 2016 ho iniziato a percepire uno stipendio”), ai sensi del già citato art. 3 co. 12-bis d.lgs. 81/2008 i convenuti avevano altresì l'obbligo di:
5. fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali
è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.
Alla luce del quadro normativo fin qui tratteggiato, ritiene la Corte che, nel caso in esame, CP_1 sia risultata inadempiente rispetto ai descritti obblighi di tutela della sicurezza e della salute di Pt_1 quale volontario della cui attività si avvaleva.
Al proposito occorre preliminarmente ricordare che, avendo inquadrato il rapporto tra le parti nell'ambito di una relazione di natura contrattuale, il creditore ( deve provare il titolo che dà Pt_1 origine al credito, il danno patito e il nesso causale tra questo e l'inadempimento del debitore (
[...]
, inadempimento che tuttavia, in virtù del c.d. principio di riferibilità o vicinitas della prova, CP_1 dev'essere solo allegato dal creditore, dovendo essere invece il debitore ( a dimostrare il CP_1 proprio esatto adempimento, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile.
Risulta pacifico tra le parti il titolo su cui si fonda la pretesa di vale a dire il rapporto di Pt_1 volontariato – di natura contrattuale – che legava medesimo a Pt_1 CP_1 ha allegato svariati inadempimenti di con riferimento agli obblighi di protezione di Pt_1 CP_1 cui era gravata, osservando che: non era stato offerto alcun percorso di formazione;
non erano state pagina 8 di 14 fornite adeguate informazioni circa i rischi dell'attività da svolgere;
non erano state prese precauzioni in relazione alla gestione dei cani più pericolosi e i responsabili dell'associazione non avevano vietato espressamente a pur inesperto, di approcciarsi a tali animali;
non erano stati forniti adeguati Pt_1 strumenti di protezione individuale.
A fronte di simili allegazioni, i convenuti non hanno offerto elementi probatori idonei a sovvertire la prospettazione offerta dall'attore; ne consegue la necessità di ritenere accertato il loro inadempimento rispetto agli obblighi di tutela del volontario di cui erano gravati.
Invero, benché sull'effettivo (in)adempimento di alcuni specifici obblighi vi siano dubbi (ad esempio in merito all'offerta di percorsi di formazione, oggetto di dichiarazioni contraddittorie tra i testimoni: mentre ne ha negato l'esistenza, ha sostenuto che fosse stato offerto un corso Tes_3 Tes_1 facoltativo per assistenza cinofila), quel che risulta certo e di per sé dirimente ai fini della presente decisione è che, dagli elementi rassegnati dai convenuti, non emerge in alcun modo che questi abbiano adempiuto al dovere di fornire a “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli Pt_1 ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività”, come pur prescritto dall'art. 3 co. 12-bis d.lgs. 81/2008.
La difesa dei convenuti ha infatti insistito sulla circostanza che a fosse stato posto il divieto di Pt_1 gestire in quanto animale potenzialmente pericoloso;
circostanza che, nel dettaglio, risulterebbe Per_1 provata: dalle dichiarazioni di , proprietario del cane e dalle dichiarazioni di altro Per_2 Tes_1 volontario, il quale avrebbe personalmente comunicato a tutti, compreso che di dovevano Pt_1 Per_1 occuparsi solo lui e un tal . Pt_2
Si tratta di una prospettazione difensiva inidonea a comprovare l'esatto adempimento dei convenuti agli specifici obblighi informativi di cui erano gravati.
Infatti, la difesa dei convenuti, incentrata sull'affermazione del formale divieto a di gestire Pt_1 Per_1 si colloca su un piano diverso ed estraneo rispetto a quello dell'obbligo informativo gravante sull'associazione, attenendo invece più propriamente alla delimitazione del contenuto delle attività demandate a Tuttavia, nel momento in cui risulta accertato che svolgeva comunque, di Pt_1 Pt_1 fatto, le mansioni formalmente vietate – o con la tolleranza dei superiori (cfr. le s.i.t. rilasciate da Tes_2 vice-presidente di “il signor infortunato, è un volontario addetto alla cura CP_1 Parte_1 dei cani. Verso le ore 14.00 stava riportando il cane di nome nel suo box n°4. Era stato lui stesso Per_1
a portarlo fuori dal box per permettere ad altri volontari la pulizia del box”; “come da prassi il signor aveva portato il cane nello spazio da noi denominato 'secondo sgambo'”; “siamo andate subito lì Pt_1
pagina 9 di 14 perché sapevamo che l'unico volontario presente in quel momento nei box era il signor e che Pt_1 stava riportando nel suo box VI”; enfasi del redattore), o, quand'anche a loro insaputa, in un contesto di omissione di adeguata vigilanza (non potendosi d'altronde qualificare la condotta di Pt_1 come eccentrica o imprevedibile dai responsabili dell'associazione) – il (solo) formale divieto non risulta di per sé idoneo ad esonerare i convenuti dai doveri di informazione sui rischi connessi all'attività di fatto esercitata, tanto più che – secondo quanto dichiarato dall'unico teste che ha deposto in modo specifico sul punto- la comunicazione del divieto sarebbe stata effettuata non già dai responsabili dell'associazione, ma da un altro volontario (il teste , le cui indicazioni non Tes_4 potevano certo assumere, nell'ottica del volontario che le recepiva, lo stesso peso e la stessa Pt_1 pregnanza delle direttive impartite dal o dai responsabili dell'associazione.
In altri termini: a prescindere dall'esistenza o meno di un divieto – peraltro proveniente da soggetto non deputato ad impartire direttive - quel che rileva è che, già a monte, sussisteva comunque in capo all'associazione che si serviva dell'attività di l'obbligo di assicurare al volontario un'adeguata Pt_1 informazione sui rischi specifici in cui poteva incorrere, attesa la concreta prevedibilità e conoscibilità delle dinamiche della situazione lavorativa nella quale egli si trovava ad operare;
tenuto peraltro conto che, ai sensi del citato art. 3 co. 12-bis d.lgs. 81/2008, l'obbligo informativo non attiene (in prospettiva più ristretta) ai soli rischi correlati alla specifica attività svolta, bensì a quelli (in prospettiva più ampia) inerenti agli “ambienti” entro cui il volontario è chiamato a operare.
Sul punto, giova ribadire che, tra gli obblighi imposti dal d.lgs. 81/2008 a chi si avvalga dell'attività di volontari, v'è proprio quello di fornire “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività” (enfasi aggiunta). Rispetto a tale obbligazione, evidentemente votata a tutelare la sicurezza del volontario nei luoghi in cui svolge la propria attività (piuttosto che in relazione alla specifica attività svolta), i convenuti non hanno offerto alcun elemento da cui desumere l'adempimento dei rispettivi doveri, non avendo mai neppure allegato di aver spiegato al quali Pt_1 fossero i rischi specifici conseguenti alla gestione di un cane potenzialmente aggressivo come il rottweiler VI e quali fossero le condotte da adottare e quelle da evitare nel caso in cui si fosse trovato, anche solo in occasione di emergenza, a doverlo gestire, ma hanno solo insistito circa l'esistenza di un divieto per a gestire il cane, divieto che tuttavia, ove non correttamente impartito Pt_1
(la sua comunicazione risulta essere stata demandata ad un altro volontario) e comunque non effettivamente fatto rispettare mediante un'adeguata vigilanza (cfr. le sopra citate dichiarazioni della pagina 10 di 14 teste in sede di s.i.t.), come avvenuto nel caso di specie, si rivela inconferente rispetto alla Tes_2 censura di inadempimento informativo mossa nei loro confronti.
È del resto evidente – ricorrendo a ordinarie massime d'esperienza e all'id quod plerumque accidit – la connessione eziologica tra l'omissione informativa e l'evento dannoso verificatosi: laddove fosse Pt_1 stato dettagliatamente informato dei rischi specifici relativi al cane (dei quali l'associazione, Per_1 assegnando determinati operatori esperti alla sua gestione, era chiaramente ben consapevole), si sarebbe presumibilmente astenuto dal condurre in autonomia l'animale fuori dalla gabbia o, comunque, avrebbe adottato una condotta più idonea e un atteggiamento improntato a maggior cautela, di talché, qualora l'aggressione fosse comunque avvenuta, avrebbe potuto fronteggiarla in modo più Pt_1 efficace e, quindi, scongiurarne o limitarne l'esito lesivo.
Sempre in tema di collegamento causale tra inadempimento e danno, ritiene tuttavia la Corte che, nel caso di specie, è ravvisabile un concorso del fatto colposo di nella causazione dell'evento ai sensi Pt_1 dell'art. 1227 co. 1 c.c. (rilevabile d'ufficio per costante giurisprudenza: v. tra le più recenti Cass. civ., ord. n. 4470/2023, purché – come nel caso di specie – risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente).
Invero, avrebbe dovuto assumere un atteggiamento maggiormente prudente anche a prescindere Pt_1 dalla mancanza di indicazioni specifiche da parte di atteso che è un cane di razza CP_1 Per_1 rottweiler, di cui è notoria l'indole irruente e aggressiva. Una condotta aderente a normali regole cautelari di prudenza avrebbe quindi imposto un approccio al cane – presente in canile da appena qualche giorno – maggiormente attento, in particolare mediante il coinvolgimento di ulteriori operatori di supporto (mentre risulta che, al momento del fatto, fosse da solo nel condurre fuori dalla Pt_1 Per_1 propria gabbia: cfr. sul punto le già citate s.i.t. di o mediante l'impiego degli strumenti di Tes_2 dissuasione forniti dall'associazione (quale l'apposito spray, di cui si sono debitamente serviti altri operatori: cfr. le s.i.t. di ). Persona_3
Ciò detto, ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato, occorre porre riferimento sia alla gravità della colpa sia all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la gravità della colpa deve essere intesa non in senso psicologico, ma come entità della diligenza violata. L'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, è insuscettibile di giustificazione analitica (così
Cass. civ., sent. n. 6752/2011).
pagina 11 di 14 Sulla scorta di tali criteri, ritiene la Corte che a possa essere ascritto un concorso colposo nella Pt_1 causazione dell'evento dannoso nella misura del 30%, dovendosi considerare infatti comunque preponderante l'efficacia causale esplicata dall'inadempimento degli obblighi informativi da parte di
CP_1
Quanto al danno non patrimoniale patito da la CTU medico legale espletata ha consentito di Pt_1 accertare che, per effetto del sinistro per cui è causa, l'appellante riportò “tre ferite al cuoio capelluto fronto-parietale dx, trauma contusivo orbitario dx con ferita della palpebra superiore (senza lesioni del bulbo oculare) ed alcune piccole ferite al braccio ed all'avambraccio sx.” (cfr. relazione a firma dr.
pag. 7). Per_4
In base a quanto rilevato dal consulente, dalle lesioni riscontrate derivò per l'appellante un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di complessivi 10 giorni, altro periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a complessivi 10 giorni, ed ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al
25% pari a 15 giorni, con sofferenza correlata al danno biologico temporaneo di entità lieve;
infine, sono residuati in capo all'appellante postumi invalidanti valutabili come danno biologico permanente del 1%, i quali “non comportano 'sofferenza menomazione-correlata al danno biologico permanente'”
(cfr. relazione a firma dr. pag. 7). Per_4
Le spese mediche documentate (spese per prestazioni di diagnosi e cura e spese per perizia di parte) sono pari a complessivi € 269,00, mentre non sono prevedibili spese future.
Sulla base degli esposti elementi, il danno subito dall'appellante può essere così determinato:
- per danno non patrimoniale da inabilità temporanea, complessivamente, € 1.868,75 in moneta attuale, tenuto conto di quanto accertato nella CTU circa la durata ed il grado dell'inabilità temporanea (base di calcolo = € 115,00 al giorno di IT al 100%);
- per danno non patrimoniale derivante dai postumi invalidanti a carattere permanente
(comprendente gli aspetti anatomo-funzionali, mentre la CTU ha accertato l'assenza di sofferenza soggettiva correlata alla menomazione permanente) € 1.233,00 in moneta attuale
(1% di danno biologico;
24 anni l'età dell'appellante al termine del periodo di invalidità temporanea);
- per danno patrimoniale, € 269,00 per spese mediche, da rivalutarsi all'attualità in base agli indici ISTAT.
Il risarcimento dev'essere diminuito in ragione del concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., in misura pari al 30%. Si perviene dunque, per quanto pagina 12 di 14 attiene al danno non patrimoniale, a un ammontare di € 2.171,23 (= 70% (€ 1.868,75 + € 1.233,00)) e, per quanto attiene al danno patrimoniale, a un ammontare di € 188,30 (= 70% € 269,00).
Sulle voci di danno come sopra individuate, andranno inoltre calcolati gli interessi in base all'insegnamento della Suprema Corte (v., per tutte, Cass., Sez. Un., sent. n. 1712/1995), ossia dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione.
In definitiva, gli appellati dovranno essere condannati, in via tra loro solidale, al pagamento della somma di € 2.359,53, oltre alla rivalutazione sulla somma di € 188,30, oltre interessi da calcolarsi come sopra.
*
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna degli appellati, in solido tra loro, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa in relazione al quantum effettivamente accertato e, per quanto attiene al presente giudizio, della non espletata fase istruttoria. Le spese di CTU, come a suo tempo liquidate, vanno poste a carico degli appellati in via tra loro solidale.
Non si procede alla trasmissione degli atti del procedimento alla Procura della Repubblica per procedere in ordine al reato di falsa testimonianza asseritamente commesso da come richiesto Tes_2 dall'appellante, poiché non si ravvisano gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice de qua.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 616/2024, pubblicata in data 16/08/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata:
2. accerta che, per effetto del sinistro di cui è causa, ha patito un danno non Parte_1 patrimoniale di € 3.101,75 in moneta attuale e un danno patrimoniale di € 269,00 da rivalutarsi all'attualità, oltre interessi da calcolarsi in base all'insegnamento della Suprema Corte (Cass.
S.U. n. 1712/95);
3. accerta la responsabilità per inadempimento contrattuale di e di Controparte_1 nella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_2
pagina 13 di 14 4. accerta il concorso del fatto colposo di nella causazione del sinistro nella misura Parte_1 del 30%; per l'effetto:
5. condanna e di in via tra loro solidale, Controparte_1 Controparte_2
a corrispondere a a titolo di risarcimento del 70% dei danni patiti per effetto del Parte_1 sinistro, la somma di € 2.359,53, oltre alla rivalutazione sulla somma di € 188,30, ed oltre agli interessi da calcolarsi in base all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 1712/95);
6. condanna e di in via tra loro solidale, Controparte_1 Controparte_2
a rifondere a le spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano: quanto Parte_1 al giudizio di primo grado, nell'importo di € 2.552,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); quanto al presente giudizio d'appello, nell'importo di € 1.923,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
7. pone a carico di e di in via tra loro Controparte_1 Controparte_2 solidale, le spese di CTU come a suo tempo liquidate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
CR EL ES LL
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. Davide Colombo, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ES LL Presidente dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera dott.ssa CR EL Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 612/2025 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
GUARNASCHELLI
APPELLANTE
contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 616/2024, pubblicata il 16/08/2024; materia: altri contratti atipici pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 616/2024, pubblicata il 16/08/2024 all'esito della causa RG n. 401/2022, resa inter partes dal Tribunale di Lodi, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Matteo Aranci, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito. contrariis rejectis, così giudicare: previa ogni declaratoria necessaria e opportuna e, in particolare, accertata la responsabilità dei convenuti per l'infortunio occorso all'attore nelle circostanze di cui alla narrativa, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare i medesimi, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attore, con rivalutazione e interessi dal dì dell'evento dannoso alla data di effettivo pagamento. Con vittoria di spese e onorari di causa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 616/2024, pubblicata in data 16/08/2024, il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro (di seguito, per Parte_1 Controparte_1 brevità, anche ”) e (di seguito, per brevità, anche ) CP_1 Controparte_2 CP_2 così provvedeva:
1) respinge le domande svolte da contro e contro Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
2) condanna al pagamento delle spese di lite a favore delle controparti, che vengono Parte_1 liquidate in complessivi 5.077,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) pone le spese della C.t.u. esperita, come già liquidate in corso di causa, a carico integrale ed esclusivo dell'attore Parte_1
2. Il giudizio di primo grado conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 esponendo che: svolgeva attività di volontariato presso il canile gestito da in S. Pt_1 CP_1
IA Milanese, ove si occupava di incombenze relative alla pulizia, alla manutenzione degli stalli e alla somministrazione di cibo agli animali ospitati;
si occupava di tutti gli animali ospitati nel Pt_1 canile, a prescindere dalle caratteristiche di ciascuno di essi;
in data 15 luglio 2017, intorno alle ore pagina 2 di 14 14.30, mentre si trovava presso il canile, era stato aggredito da un cane di nome di razza Pt_1 Per_1 rottweiler, di proprietà di , allorché stava riportando l'animale dalla zona di c.d. Persona_2 sgambo fino al suo ordinario stallo;
solo il tempestivo intervento di altri operatori aveva impedito che l'animale infierisse ulteriormente contro quest'ultimo, a causa dell'aggressione, aveva patito Pt_1 lesioni consistite in “ferite multiple al capo, volto, il braccio e avambraccio sinistro, tumefazione dolente del braccio sinistro, ferita lacero contusa palpebra superiore dell'occhio destro a tutto spessore, emorragia sottocongiuntivale all'occhio destro”, con prognosi di 15 giorni;
aveva Pt_1 ricevuto le cure dal personale medico, intervenuto con autoambulanza nell'immediatezza.
Alla luce della vicenda fattuale così delineata, invocava nei confronti di e Pt_1 CP_1 CP_2
(quest'ultimo quale presidente e responsabile dell'associazione) il risarcimento del danno subito, stimato sulla base di propria consulenza di parte in € 5.534,37: preliminarmente a titolo contrattuale, lamentando, da parte di un inadempimento consistente nell'aver omesso i) di individuare i CP_1 rischi, generi e specifici, connessi all'attività svolta, ii) di adottare misure di prevenzione contro tali rischi, anche con riferimento all'adozione di dispositivi di protezione per gli operatori, iii) di affidare la gestione dei cani più pericolosi a soggetti specifici, iv) di informare e formare adeguatamente, v) Pt_1 di fornire adeguati strumenti per fronteggiare un'aggressione; in subordine, per responsabilità nascente da contatto sociale qualificato;
in estremo subordine, a titolo extracontrattuale ex art. 2052 c.c.
Si costituivano in giudizio e contestando la Controparte_1 Controparte_2 ricostruzione in fatto e in diritto svolta da e chiedendo quindi il rigetto della domanda Parte_1 attorea. Segnatamente, i convenuti esponevano che: svolgeva attività di volontariato presso il Pt_1 canile gestito da da dicembre 2016; gli animali erano custoditi in box, ciascuno dei quali CP_1 recava affisso un cartello che esplicitava le caratteristiche dell'animale e la possibilità che lo stesso fosse trattato da specifici volontari o da chiunque di essi;
non si sarebbe dovuto avvicinare al Pt_1 cane affidato alle cure soltanto di alcuni volontari;
siccome ignaro delle corrette modalità Per_1 Pt_1 di gestione di avrebbe provocato la reazione dell'animale con comportamenti inadeguati e Per_1 imprudenti, avendo deciso di portare in autonomia il cane, pur sapendo di non poter/dover procedere in tal senso;
il cane, infatti, avrebbe immediatamente cessato l'aggressione appena richiamato da una volontaria ( che era deputata a trattare nella struttura i volontari Persona_3 Per_1 avevano a disposizione dispositivi appositi per la gestione dei cani;
di conseguenza, nessun addebito di responsabilità si sarebbe potuto ascrivere ai convenuti, con i quali non si sarebbe instaurato alcun pagina 3 di 14 rapporto lavorativo;
la causazione dell'evento dannoso era dunque riconducibile all'esclusiva responsabilità di Pt_1
Con sentenza n. 616/2024, pubblicata in data 16/08/2024, il Tribunale di Lodi ha respinto la domanda promossa da sulla scorta delle seguenti considerazioni: Parte_1
- difetterebbe la legittimazione passiva di dacché il rapporto Controparte_2 contrattuale (di volontariato) di si sarebbe instaurato esclusivamente con Pt_1 CP_1
- il rapporto sorto tra le parti – ascrivibile alla prestazione di volontariato da parte di in favore di Pt_1
– dovrebbe essere ricondotto all'alveo della responsabilità contrattuale;
CP_1
- in base alla disciplina di cui al d.lgs. 81/2008, la figura del volontario non sarebbe equiparabile a quella del lavoratore;
- di conseguenza, che si avvaleva dell'attività di volontariato di non sarebbe stata CP_1 Pt_1 gravata degli obblighi previsti dalla normativa giuslavoristica, quanto piuttosto da doveri di protezione ricavabili dai canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- avrebbe debitamente adempiuto a tali obblighi, come risulterebbe dalle testimonianze rese CP_1 da (volontario presso il canile all'epoca dei fatti, ma non più al tempo del giudizio) e Testimone_1
(proprietario del cane), i quali hanno dichiarato che: aveva riferito a tutti i Persona_2 Tes_1 volontari, compreso, che doveva essere gestito solo da medesimo e da un altro Pt_1 Per_1 Tes_1 volontario di nome;
ai volontari era stato offerto un percorso di formazione facoltativa ed Pt_2 erano stati assegnati, in dotazione, spray e altri strumenti di protezione;
le gabbie recavano apposite indicazioni in ordine al trattamento dell'animale e ai soggetti autorizzati a provvedervi;
- la testimonianza resa da (vice-presidente di sarebbe inattendibile, poiché Tes_2 CP_1 contrastante con le dichiarazioni rese a s.i.t. nell'immediatezza dei fatti agli operanti di polizia giudiziaria, senza tuttavia l'insorgenza di elementi tali da accogliere la richiesta, formulata dall'attore, di trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per procedere in ordine al reato di falsa testimonianza, potendosi ricondurre le discrasie narrative al significativo iato temporale tra le dichiarazioni rese nelle diverse sedi;
- la testimonianza resa da (volontario presso il canile fino a poco prima dell'epoca Testimone_3 dei fatti) sarebbe superflua, poiché il teste non svolgeva più attività nei confronti di al CP_1 momento dell'aggressione del 15 luglio 2017;
- l'incidente verificatosi a danno di sarebbe dunque solo a questi imputabile, con conseguente Pt_1 necessità di rigettare la domanda risarcitoria da questi avanzata.
pagina 4 di 14
3. Il giudizio di appello.
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma integrale sulla base, Parte_1 essenzialmente, di due motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva di Secondo la Controparte_2 prospettazione dell'appellante, poiché era presidente e responsabile dell'associazione CP_2 [...]
– come documentato in atti e comunque non contestato – la sua corresponsabilità, e dunque la CP_1 sua legittimazione passiva rispetto alla domanda azionata dall'attore, troverebbe fondamento nel disposto dell'art. 38 c.c.
2) Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso ogni responsabilità dei convenuti in relazione ai danni patiti da Secondo l'appellante, il giudice Pt_1 di prime cure, indebitamente valorizzando soltanto alcune delle testimonianze rese e delle dichiarazioni rilasciate a s.i.t. agli operanti di polizia giudiziaria (a tal proposito errando, peraltro, nel negare la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per procedere in ordine al reato di falsa testimonianza asseritamente commesso da , avrebbe erroneamente ritenuto adempiuti gli Tes_2 obblighi di protezione gravanti sui convenuti;
obblighi che, tra l'altro, avrebbero un'estensione e una portata maggiori rispetto a quelle perimetrate dalla sentenza impugnata, dovendo infatti essere più rettamente considerati analoghi a quelli gravanti sul datore di lavoro in relazione alla tutela dei lavoratori.
e non si sono costituiti nel presente giudizio Controparte_1 Controparte_2
d'appello e sono stati pertanto dichiarati contumaci.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
4. Decisione
Va innanzi tutto respinta l'istanza di ammissione delle prove non ammesse in primo grado, contenuta nelle conclusioni in appello. Gli unici capitoli di prova testimoniale non ammessi in primo grado – capitoli 5 e 6 – sono invero superflui ai fini del decidere, trattandosi di circostanze comunque emergenti dagli atti e, in particolare, dalle dichiarazioni rese da agli operanti nell'immediatezza Tes_2 dei fatti.
pagina 5 di 14 4.1 Il primo motivo di appello è fondato.
Emerge dagli atti del giudizio (è circostanza espressamente riconosciuta da con la comparsa di CP_2 costituzione in primo grado) che fosse, tanto all'epoca in cui Controparte_2 Pt_1 aveva iniziato a operare come volontario presso il canile di S. IA Milanese, quanto all'epoca dell'aggressione da questi subita, presidente e rappresentante legale dell'associazione Controparte_1
e, in tale veste, responsabile della gestione delle attività (di lavoratori e volontari) svolte nel
[...] canile.
Ne discende che, alla luce del chiaro disposto dell'art. 38 c.c., è responsabile in solido delle CP_2 obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione, in ciò trovando quindi fondamento la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda azionata da Pt_1
Sul punto, sia sufficiente ricordare che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, «la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne (neppure in parte) un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione» (Cass. civ., sent. n. 3402/2016; in precedenza, nello stesso senso Cass. civ., sent. n. 29733/2011).
4.2 Anche il secondo motivo di appello – così come sintetizzato supra – è fondato.
La sentenza impugnata ha qualificato il rapporto instauratosi tra le parti – ascrivibile alla prestazione di attività di volontariato svolta da a favore di – come rapporto di natura contrattuale;
Pt_1 CP_1 siffatta statuizione non è stata censurata e deve pertanto ritenersi definitivamente accertata.
Controverso, invece, è il contenuto del rapporto obbligatorio formatosi tra le parti. Segnatamente,
l'appellante si duole delle conclusioni a cui è pervenuto il primo giudicante, laddove ha ritenuto che sui convenuti, dal momento che si avvalevano delle prestazioni di un volontario e non di un lavoratore, gravassero solo quei doveri di protezione ricavabili dai generali canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., invece che – essenzialmente – quelli riconnessi all'asseritamente analoga posizione di garanzia del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori.
pagina 6 di 14 Per dirimere la questione, occorre prendere le mosse dalla disamina del dettato legislativo, al fine di delineare con precisione il quadro normativo predisposto dall'ordinamento con riferimento alla tutela della sicurezza e della salute del volontario nei luoghi ove questi svolga la propria attività, nonché al relativo regime di responsabilità.
La l. 266/1991 (vigente ratione temporis) e, oggi, il d.lgs. 117/2017 (entrato in vigore il 3.8.2017), definiscono l'attività di volontariato come quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Sebbene il volontario fosse originariamente assimilato al lavoratore ex art. 2 d.lgs. 81/2008, tramite un intervento di modifica apportato con il d.lgs. 106/2009 il legislatore ha espunto dalla citata disposizione definitoria ogni riferimento alla figura del volontario, sicché difetta un'equiparazione normativa – e, quindi, di disciplina applicabile – tra soggetti che svolgano attività lavorativa e soggetti che svolgano attività di volontariato.
Con riferimento a questi ultimi, tuttavia, il d.lgs. 81/2008 contiene alcune disposizioni specifiche. In particolare, l'art. 3 co. 12-bis stabilisce che, nei confronti dei volontari di cui alla l. 266/1991 (come già detto, vigente ratione temporis), “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto”, che prescrive che i soggetti ivi menzionati “devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”. I medesimi soggetti “relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo
41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
Inoltre, lo stesso art. 3 co. 12-bis prevede (per quel che rileva in questa sede) che “Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo [i.e. i volontari di cui alla l. 266/1991, n.d.r.] svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività” (enfasi del redattore).
pagina 7 di 14 Orbene: alla luce dell'architettura normativa fin qui richiamata, possono essere individuati gli obblighi di protezione che gravano su chi si avvale dell'opera di un volontario (e che quindi, nel caso concreto, gravavano sui convenuti). Segnatamente, essi consistono nell'obbligo di:
1. fornire ai volontari adeguate attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale;
2. vigilare sull'effettivo impiego delle suddette attrezzature e sull'utilizzo adeguato dei dispositivi di protezione individuale;
3. mettere a disposizione dei volontari il servizio di sorveglianza sanitaria;
4. offrire ai volontari corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.
Inoltre, poiché nel caso all'attenzione dell'odierno giudizio i volontari svolgevano la propria attività nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro (circostanza desumibile dal fatto che
[...] si avvalesse, oltre che di volontari, anche di lavoratori: cfr. sul punto la testimonianza resa da CP_1
, in cui questi afferma di aver svolto la propria attività in canile “all'inizio come volontario, poi Tes_3 come 'stipendiato' […] dopo Natale del 2016 ho iniziato a percepire uno stipendio”), ai sensi del già citato art. 3 co. 12-bis d.lgs. 81/2008 i convenuti avevano altresì l'obbligo di:
5. fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali
è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.
Alla luce del quadro normativo fin qui tratteggiato, ritiene la Corte che, nel caso in esame, CP_1 sia risultata inadempiente rispetto ai descritti obblighi di tutela della sicurezza e della salute di Pt_1 quale volontario della cui attività si avvaleva.
Al proposito occorre preliminarmente ricordare che, avendo inquadrato il rapporto tra le parti nell'ambito di una relazione di natura contrattuale, il creditore ( deve provare il titolo che dà Pt_1 origine al credito, il danno patito e il nesso causale tra questo e l'inadempimento del debitore (
[...]
, inadempimento che tuttavia, in virtù del c.d. principio di riferibilità o vicinitas della prova, CP_1 dev'essere solo allegato dal creditore, dovendo essere invece il debitore ( a dimostrare il CP_1 proprio esatto adempimento, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile.
Risulta pacifico tra le parti il titolo su cui si fonda la pretesa di vale a dire il rapporto di Pt_1 volontariato – di natura contrattuale – che legava medesimo a Pt_1 CP_1 ha allegato svariati inadempimenti di con riferimento agli obblighi di protezione di Pt_1 CP_1 cui era gravata, osservando che: non era stato offerto alcun percorso di formazione;
non erano state pagina 8 di 14 fornite adeguate informazioni circa i rischi dell'attività da svolgere;
non erano state prese precauzioni in relazione alla gestione dei cani più pericolosi e i responsabili dell'associazione non avevano vietato espressamente a pur inesperto, di approcciarsi a tali animali;
non erano stati forniti adeguati Pt_1 strumenti di protezione individuale.
A fronte di simili allegazioni, i convenuti non hanno offerto elementi probatori idonei a sovvertire la prospettazione offerta dall'attore; ne consegue la necessità di ritenere accertato il loro inadempimento rispetto agli obblighi di tutela del volontario di cui erano gravati.
Invero, benché sull'effettivo (in)adempimento di alcuni specifici obblighi vi siano dubbi (ad esempio in merito all'offerta di percorsi di formazione, oggetto di dichiarazioni contraddittorie tra i testimoni: mentre ne ha negato l'esistenza, ha sostenuto che fosse stato offerto un corso Tes_3 Tes_1 facoltativo per assistenza cinofila), quel che risulta certo e di per sé dirimente ai fini della presente decisione è che, dagli elementi rassegnati dai convenuti, non emerge in alcun modo che questi abbiano adempiuto al dovere di fornire a “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli Pt_1 ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività”, come pur prescritto dall'art. 3 co. 12-bis d.lgs. 81/2008.
La difesa dei convenuti ha infatti insistito sulla circostanza che a fosse stato posto il divieto di Pt_1 gestire in quanto animale potenzialmente pericoloso;
circostanza che, nel dettaglio, risulterebbe Per_1 provata: dalle dichiarazioni di , proprietario del cane e dalle dichiarazioni di altro Per_2 Tes_1 volontario, il quale avrebbe personalmente comunicato a tutti, compreso che di dovevano Pt_1 Per_1 occuparsi solo lui e un tal . Pt_2
Si tratta di una prospettazione difensiva inidonea a comprovare l'esatto adempimento dei convenuti agli specifici obblighi informativi di cui erano gravati.
Infatti, la difesa dei convenuti, incentrata sull'affermazione del formale divieto a di gestire Pt_1 Per_1 si colloca su un piano diverso ed estraneo rispetto a quello dell'obbligo informativo gravante sull'associazione, attenendo invece più propriamente alla delimitazione del contenuto delle attività demandate a Tuttavia, nel momento in cui risulta accertato che svolgeva comunque, di Pt_1 Pt_1 fatto, le mansioni formalmente vietate – o con la tolleranza dei superiori (cfr. le s.i.t. rilasciate da Tes_2 vice-presidente di “il signor infortunato, è un volontario addetto alla cura CP_1 Parte_1 dei cani. Verso le ore 14.00 stava riportando il cane di nome nel suo box n°4. Era stato lui stesso Per_1
a portarlo fuori dal box per permettere ad altri volontari la pulizia del box”; “come da prassi il signor aveva portato il cane nello spazio da noi denominato 'secondo sgambo'”; “siamo andate subito lì Pt_1
pagina 9 di 14 perché sapevamo che l'unico volontario presente in quel momento nei box era il signor e che Pt_1 stava riportando nel suo box VI”; enfasi del redattore), o, quand'anche a loro insaputa, in un contesto di omissione di adeguata vigilanza (non potendosi d'altronde qualificare la condotta di Pt_1 come eccentrica o imprevedibile dai responsabili dell'associazione) – il (solo) formale divieto non risulta di per sé idoneo ad esonerare i convenuti dai doveri di informazione sui rischi connessi all'attività di fatto esercitata, tanto più che – secondo quanto dichiarato dall'unico teste che ha deposto in modo specifico sul punto- la comunicazione del divieto sarebbe stata effettuata non già dai responsabili dell'associazione, ma da un altro volontario (il teste , le cui indicazioni non Tes_4 potevano certo assumere, nell'ottica del volontario che le recepiva, lo stesso peso e la stessa Pt_1 pregnanza delle direttive impartite dal o dai responsabili dell'associazione.
In altri termini: a prescindere dall'esistenza o meno di un divieto – peraltro proveniente da soggetto non deputato ad impartire direttive - quel che rileva è che, già a monte, sussisteva comunque in capo all'associazione che si serviva dell'attività di l'obbligo di assicurare al volontario un'adeguata Pt_1 informazione sui rischi specifici in cui poteva incorrere, attesa la concreta prevedibilità e conoscibilità delle dinamiche della situazione lavorativa nella quale egli si trovava ad operare;
tenuto peraltro conto che, ai sensi del citato art. 3 co. 12-bis d.lgs. 81/2008, l'obbligo informativo non attiene (in prospettiva più ristretta) ai soli rischi correlati alla specifica attività svolta, bensì a quelli (in prospettiva più ampia) inerenti agli “ambienti” entro cui il volontario è chiamato a operare.
Sul punto, giova ribadire che, tra gli obblighi imposti dal d.lgs. 81/2008 a chi si avvalga dell'attività di volontari, v'è proprio quello di fornire “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività” (enfasi aggiunta). Rispetto a tale obbligazione, evidentemente votata a tutelare la sicurezza del volontario nei luoghi in cui svolge la propria attività (piuttosto che in relazione alla specifica attività svolta), i convenuti non hanno offerto alcun elemento da cui desumere l'adempimento dei rispettivi doveri, non avendo mai neppure allegato di aver spiegato al quali Pt_1 fossero i rischi specifici conseguenti alla gestione di un cane potenzialmente aggressivo come il rottweiler VI e quali fossero le condotte da adottare e quelle da evitare nel caso in cui si fosse trovato, anche solo in occasione di emergenza, a doverlo gestire, ma hanno solo insistito circa l'esistenza di un divieto per a gestire il cane, divieto che tuttavia, ove non correttamente impartito Pt_1
(la sua comunicazione risulta essere stata demandata ad un altro volontario) e comunque non effettivamente fatto rispettare mediante un'adeguata vigilanza (cfr. le sopra citate dichiarazioni della pagina 10 di 14 teste in sede di s.i.t.), come avvenuto nel caso di specie, si rivela inconferente rispetto alla Tes_2 censura di inadempimento informativo mossa nei loro confronti.
È del resto evidente – ricorrendo a ordinarie massime d'esperienza e all'id quod plerumque accidit – la connessione eziologica tra l'omissione informativa e l'evento dannoso verificatosi: laddove fosse Pt_1 stato dettagliatamente informato dei rischi specifici relativi al cane (dei quali l'associazione, Per_1 assegnando determinati operatori esperti alla sua gestione, era chiaramente ben consapevole), si sarebbe presumibilmente astenuto dal condurre in autonomia l'animale fuori dalla gabbia o, comunque, avrebbe adottato una condotta più idonea e un atteggiamento improntato a maggior cautela, di talché, qualora l'aggressione fosse comunque avvenuta, avrebbe potuto fronteggiarla in modo più Pt_1 efficace e, quindi, scongiurarne o limitarne l'esito lesivo.
Sempre in tema di collegamento causale tra inadempimento e danno, ritiene tuttavia la Corte che, nel caso di specie, è ravvisabile un concorso del fatto colposo di nella causazione dell'evento ai sensi Pt_1 dell'art. 1227 co. 1 c.c. (rilevabile d'ufficio per costante giurisprudenza: v. tra le più recenti Cass. civ., ord. n. 4470/2023, purché – come nel caso di specie – risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente).
Invero, avrebbe dovuto assumere un atteggiamento maggiormente prudente anche a prescindere Pt_1 dalla mancanza di indicazioni specifiche da parte di atteso che è un cane di razza CP_1 Per_1 rottweiler, di cui è notoria l'indole irruente e aggressiva. Una condotta aderente a normali regole cautelari di prudenza avrebbe quindi imposto un approccio al cane – presente in canile da appena qualche giorno – maggiormente attento, in particolare mediante il coinvolgimento di ulteriori operatori di supporto (mentre risulta che, al momento del fatto, fosse da solo nel condurre fuori dalla Pt_1 Per_1 propria gabbia: cfr. sul punto le già citate s.i.t. di o mediante l'impiego degli strumenti di Tes_2 dissuasione forniti dall'associazione (quale l'apposito spray, di cui si sono debitamente serviti altri operatori: cfr. le s.i.t. di ). Persona_3
Ciò detto, ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato, occorre porre riferimento sia alla gravità della colpa sia all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la gravità della colpa deve essere intesa non in senso psicologico, ma come entità della diligenza violata. L'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, è insuscettibile di giustificazione analitica (così
Cass. civ., sent. n. 6752/2011).
pagina 11 di 14 Sulla scorta di tali criteri, ritiene la Corte che a possa essere ascritto un concorso colposo nella Pt_1 causazione dell'evento dannoso nella misura del 30%, dovendosi considerare infatti comunque preponderante l'efficacia causale esplicata dall'inadempimento degli obblighi informativi da parte di
CP_1
Quanto al danno non patrimoniale patito da la CTU medico legale espletata ha consentito di Pt_1 accertare che, per effetto del sinistro per cui è causa, l'appellante riportò “tre ferite al cuoio capelluto fronto-parietale dx, trauma contusivo orbitario dx con ferita della palpebra superiore (senza lesioni del bulbo oculare) ed alcune piccole ferite al braccio ed all'avambraccio sx.” (cfr. relazione a firma dr.
pag. 7). Per_4
In base a quanto rilevato dal consulente, dalle lesioni riscontrate derivò per l'appellante un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di complessivi 10 giorni, altro periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a complessivi 10 giorni, ed ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al
25% pari a 15 giorni, con sofferenza correlata al danno biologico temporaneo di entità lieve;
infine, sono residuati in capo all'appellante postumi invalidanti valutabili come danno biologico permanente del 1%, i quali “non comportano 'sofferenza menomazione-correlata al danno biologico permanente'”
(cfr. relazione a firma dr. pag. 7). Per_4
Le spese mediche documentate (spese per prestazioni di diagnosi e cura e spese per perizia di parte) sono pari a complessivi € 269,00, mentre non sono prevedibili spese future.
Sulla base degli esposti elementi, il danno subito dall'appellante può essere così determinato:
- per danno non patrimoniale da inabilità temporanea, complessivamente, € 1.868,75 in moneta attuale, tenuto conto di quanto accertato nella CTU circa la durata ed il grado dell'inabilità temporanea (base di calcolo = € 115,00 al giorno di IT al 100%);
- per danno non patrimoniale derivante dai postumi invalidanti a carattere permanente
(comprendente gli aspetti anatomo-funzionali, mentre la CTU ha accertato l'assenza di sofferenza soggettiva correlata alla menomazione permanente) € 1.233,00 in moneta attuale
(1% di danno biologico;
24 anni l'età dell'appellante al termine del periodo di invalidità temporanea);
- per danno patrimoniale, € 269,00 per spese mediche, da rivalutarsi all'attualità in base agli indici ISTAT.
Il risarcimento dev'essere diminuito in ragione del concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., in misura pari al 30%. Si perviene dunque, per quanto pagina 12 di 14 attiene al danno non patrimoniale, a un ammontare di € 2.171,23 (= 70% (€ 1.868,75 + € 1.233,00)) e, per quanto attiene al danno patrimoniale, a un ammontare di € 188,30 (= 70% € 269,00).
Sulle voci di danno come sopra individuate, andranno inoltre calcolati gli interessi in base all'insegnamento della Suprema Corte (v., per tutte, Cass., Sez. Un., sent. n. 1712/1995), ossia dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione.
In definitiva, gli appellati dovranno essere condannati, in via tra loro solidale, al pagamento della somma di € 2.359,53, oltre alla rivalutazione sulla somma di € 188,30, oltre interessi da calcolarsi come sopra.
*
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna degli appellati, in solido tra loro, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa in relazione al quantum effettivamente accertato e, per quanto attiene al presente giudizio, della non espletata fase istruttoria. Le spese di CTU, come a suo tempo liquidate, vanno poste a carico degli appellati in via tra loro solidale.
Non si procede alla trasmissione degli atti del procedimento alla Procura della Repubblica per procedere in ordine al reato di falsa testimonianza asseritamente commesso da come richiesto Tes_2 dall'appellante, poiché non si ravvisano gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice de qua.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 616/2024, pubblicata in data 16/08/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata:
2. accerta che, per effetto del sinistro di cui è causa, ha patito un danno non Parte_1 patrimoniale di € 3.101,75 in moneta attuale e un danno patrimoniale di € 269,00 da rivalutarsi all'attualità, oltre interessi da calcolarsi in base all'insegnamento della Suprema Corte (Cass.
S.U. n. 1712/95);
3. accerta la responsabilità per inadempimento contrattuale di e di Controparte_1 nella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_2
pagina 13 di 14 4. accerta il concorso del fatto colposo di nella causazione del sinistro nella misura Parte_1 del 30%; per l'effetto:
5. condanna e di in via tra loro solidale, Controparte_1 Controparte_2
a corrispondere a a titolo di risarcimento del 70% dei danni patiti per effetto del Parte_1 sinistro, la somma di € 2.359,53, oltre alla rivalutazione sulla somma di € 188,30, ed oltre agli interessi da calcolarsi in base all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 1712/95);
6. condanna e di in via tra loro solidale, Controparte_1 Controparte_2
a rifondere a le spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano: quanto Parte_1 al giudizio di primo grado, nell'importo di € 2.552,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); quanto al presente giudizio d'appello, nell'importo di € 1.923,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
7. pone a carico di e di in via tra loro Controparte_1 Controparte_2 solidale, le spese di CTU come a suo tempo liquidate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
CR EL ES LL
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. Davide Colombo, magistrato ordinario in tirocinio.
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