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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2024, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7447/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Maria Greco,
-parte attrice-
e
( , rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Barbara Fracasso
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di essere coniuge separata della parte convenuta giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 23/09/2013, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le R.G. 7447/2023.
figlie (Casarano, 17.08.1999) e CP_2 Persona_1
(Casarano, 10.02.2001).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato l'inottemperanza di parte resistente all'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento delle figlie concordato in sede di separazione. Ha allegato di essere disoccupata e che il coniuge lavora quale pizzaiolo in Germania, dove ora abitualmente vive. Ha dedotto che, mentre la figlia è già economicamente indipendente, la Per_1 figlia frequenta l'università a Parma e necessita tuttora CP_2 di un contributo al suo mantenimento.
Ha domandato: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della figlia pari ad € 200,00. CP_2
Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 06/11/2023).
I.2.- La Presidente, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte si è costituita in giudizio, Controparte_1 non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando di aver sempre fatto fronte, nonostante le difficoltà economiche, al mantenimento delle due figlie. Ha, peraltro, convenuto sulla necessità per di un contributo al CP_2 mantenimento.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la quantificazione del suo contributo mensile al mantenimento della figlia pari ad € 200,00 oltre al 50% CP_2 delle spese straordinarie;
c) la revoca del contributo al mantenimento della figlia;
d) nulla a titolo di assegno Per_1 divorzile in favore della coniuge (comparsa di risposta depositata il 14/02/2024).
I.4.- In occasione dell'udienza di comparizione dei coniugi del
18/03/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) corrisponderà direttamente a Controparte_1 CP_2
l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo al suo
2 R.G. 7447/2023.
mantenimento. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
2) il contributo al mantenimento della figlia non sarà più Per_1 dovuto;
3) le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile per sé;
4) le spese del presente giudizio si intenderanno integralmente compensate.
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e confermato in udienza, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
I.5.- Il pubblico ministero non ha fatto pervenire le sue determinazioni.
II.1.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
1) decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 23/09/2013, non reclamato;
2) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del
23/09/2013;
3) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
II.2.- Quanto alle condizioni inerenti alle figlie e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 18/03/2024 e da loro confermata, le cui condizioni sono state prima trascritte.
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
3 R.G. 7447/2023.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7447/2023 introdotto con ricorso del 06/11/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casarano in data 26/08/1996 tra Parte_1
[Casarano (LE), 21.01.1974] e
[...] Controparte_1
[Lucerna (CHE), 18/10/1971] e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casarano al n. 66, parte II, serie A, anno 1996 alle condizioni di cui all'intesa riportata nel verbale di udienza del 18/03/2024, dianzi trascritte;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 28 maggio 2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
4
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Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7447/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Maria Greco,
-parte attrice-
e
( , rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Barbara Fracasso
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di essere coniuge separata della parte convenuta giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 23/09/2013, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le R.G. 7447/2023.
figlie (Casarano, 17.08.1999) e CP_2 Persona_1
(Casarano, 10.02.2001).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato l'inottemperanza di parte resistente all'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento delle figlie concordato in sede di separazione. Ha allegato di essere disoccupata e che il coniuge lavora quale pizzaiolo in Germania, dove ora abitualmente vive. Ha dedotto che, mentre la figlia è già economicamente indipendente, la Per_1 figlia frequenta l'università a Parma e necessita tuttora CP_2 di un contributo al suo mantenimento.
Ha domandato: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della figlia pari ad € 200,00. CP_2
Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 06/11/2023).
I.2.- La Presidente, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte si è costituita in giudizio, Controparte_1 non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando di aver sempre fatto fronte, nonostante le difficoltà economiche, al mantenimento delle due figlie. Ha, peraltro, convenuto sulla necessità per di un contributo al CP_2 mantenimento.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la quantificazione del suo contributo mensile al mantenimento della figlia pari ad € 200,00 oltre al 50% CP_2 delle spese straordinarie;
c) la revoca del contributo al mantenimento della figlia;
d) nulla a titolo di assegno Per_1 divorzile in favore della coniuge (comparsa di risposta depositata il 14/02/2024).
I.4.- In occasione dell'udienza di comparizione dei coniugi del
18/03/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) corrisponderà direttamente a Controparte_1 CP_2
l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo al suo
2 R.G. 7447/2023.
mantenimento. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
2) il contributo al mantenimento della figlia non sarà più Per_1 dovuto;
3) le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile per sé;
4) le spese del presente giudizio si intenderanno integralmente compensate.
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e confermato in udienza, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
I.5.- Il pubblico ministero non ha fatto pervenire le sue determinazioni.
II.1.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
1) decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 23/09/2013, non reclamato;
2) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del
23/09/2013;
3) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
II.2.- Quanto alle condizioni inerenti alle figlie e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 18/03/2024 e da loro confermata, le cui condizioni sono state prima trascritte.
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
3 R.G. 7447/2023.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7447/2023 introdotto con ricorso del 06/11/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casarano in data 26/08/1996 tra Parte_1
[Casarano (LE), 21.01.1974] e
[...] Controparte_1
[Lucerna (CHE), 18/10/1971] e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casarano al n. 66, parte II, serie A, anno 1996 alle condizioni di cui all'intesa riportata nel verbale di udienza del 18/03/2024, dianzi trascritte;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 28 maggio 2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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