Art. 23. (Indennita' di automezzo e di motomezzo)
La misura delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819 , e' rideterminata annualmente, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze di servizio.
La misura delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819 , e' rideterminata annualmente, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze di servizio.