Articolo 23 della Legge 12 agosto 1974, n. 370
Articolo 22Articolo 24
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8 settembre 1974
Art. 23. (Indennita' di automezzo e di motomezzo)

La misura delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819 , e' rideterminata annualmente, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze di servizio.
Entrata in vigore il 8 settembre 1974