Ordinanza cautelare 16 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 11 giugno 2024
Ordinanza collegiale 2 settembre 2024
Inammissibile
Sentenza 19 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 11 dicembre 2025
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- 1. VIA, VAS E AIAAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 15 febbraio 2025
VIA, VAS E AIA Tribunale Amministrativo Regionale della SICILIA - Palermo, Sezione 2, Sentenza del 29-01-2025, n. 244 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sui seguenti ricorsi riuniti: a) ricorso numero di registro generale 614 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di (Omissis) (Agrigento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ru. e Vi. Ai., con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; contro - la Presidenza della Regione Siciliana, l'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana; …
Leggi di più… - 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 16 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/02/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01401/2025REG.PROV.COLL.
N. 08450/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8450 del 2024, proposto dal Comitato Residenti Colleferro, Comitato Uniti per la Salvaguardia dell’Ambiente e della Salute, Comitato Cittadini di NE, Comitato Carventum Cittadini di CC AS, Comitato Cittadini di IA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Cremona, Maurizio Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Fassa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza di Spagna n. 15;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Città Metropolitana di Roma Capitale, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Valmontone, Comune di Colleferro, Comune di Cori, Comune di Artena, non costituiti in giudizio;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Fassa S.r.l. e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al T.a.r. per il Lazio il Comune di Cori ha chiesto l’annullamento:
- della determinazione n. G07499 del 30 maggio 2023 della Regione Lazio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 del 13 giugno 2023, recante provvedimento autorizzatorio unico regionale (“PAUR”) di cui all’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006 per l’approvazione e autorizzazione del «Progetto di “Ampliamento dello Stabilimento Fassa di Artena”»;
- della determinazione n. G04158 del 28 marzo 2023 della Regione Lazio di approvazione e rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”), pubblicata sul BURL, n. 30 del 13 aprile 2023;
- della determinazione n. GI4567 del 25 ottobre 2022 della Regione Lazio di approvazione positiva e favorevole della Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”), pubblicato sul BURL del 10 novembre 2022 - n. 93, nonché sul sito web dell’autorità competente in data 26 ottobre 2022.
Nel giudizio di primo grado, hanno spiegato atto di intervento ad adiuvandum il Comitato Residenti Colleferro, il sig. Oreste Della Posta, il Comitato Cittadini di NE, il Comitato Carventum Cittadini di CC AS, il Comitato Cittadini di IA, nonché il Comune di Valmontone.
Costituitasi in giudizio, la Fassa s.r.l. ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, in quanto VIA e AIA – poi recepite dalla Regione con l’adozione del provvedimento di PAUR – sarebbero state impugnate oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul BURL e in subordine, la sua infondatezza nel merito.
Analoghe difese sono state svolte dalla Città Metropolitana Roma Capitale, dal Comune di Artena, dall’Asl Roma 5 e dalla Regione Lazio.
Il T.a.r. per il Lazio con sentenza 6 novembre 2023 n. 16404 ha accolto il ricorso.
Avverso tale sentenza ha interposto appello la società Fassa s.r.l. per chiederne la riforma in quanto errata, con particolare riferimento al mancato accoglimento della preliminare eccezione di irricevibilità.
Il giudizio di appello - dove è intervenuto ad opponendum il Comitato Uniti per la Salvaguardia dell’Ambiente e della Salute – è stato definito con sentenza n. 5241 del 2024 con la quale questa Sezione ha accolto il gravame, ritenendo fondata la preliminare eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado.
Con il presente ricorso il Comitato Residenti Colleferro, il Comitato Uniti per la Salvaguardia dell’Ambiente e della Salute, il Comitato Cittadini di NE, il Comitato Carventum Cittadini di CC AS ed il Comitato Cittadini di IA hanno chiesto la revocazione della sentenza n. 5241 del 2024 assumendo – dopo aver lamentato il mancato esame del merito del ricorso di primo grado - che:
a) ricorrerebbe un’ipotesi di errore revocatorio per travisamento della situazione di fatto atteso che le aree interessate dal nuovo stabilimento della società Fassa S.r.l. ricadono in una zona in cui — da tempo immemorabile — sono esercitati usi civici di pascolo, venendosi in tal modo a compromettere la salubrità dell’ambiente e la salute dei cittadini dato che la pastorizia, la silvicoltura e l’agricoltura esercitata in loco producono un’offerta destinata a tutto il mondo;
b) quanto alle emissioni in atmosfera, sebbene la stima del contributo del progetto alla situazione esistente comporti per stessa ammissione di Fassa s.r.l. un peggioramento per l’ambiente circostante, la V.I.A. e l’A.I.A. non avrebbero mai acquisito i necessari pareri epidemiologici e tossicologici sicchè tale omissione costituirebbe un errore di fatto determinante una falsa percezione della realtà, tale da integrare un errore revocatorio; in particolare la V.I.A. e lo studio ambientale ometterebbero di certificare anche il fattore di “rischio sanitario” attraverso una specifica valutazione di impatto del nuovo stabilimento sulla salute (cd. V.I.S.);
c) ulteriore errore revocatorio sarebbe rappresentato dall’aver ritenuto che il corso d’acqua presente in situ - FO VA (RM) e poi FO IS (LT) i quali, secondo il progetto approvato, debbono ricevere lo scarico delle acque reflue e di risulta dai siti di lavorazione - avrebbe una portata idrica naturale capace di diluire le acque reflue dello stabilimento e le sostanze inquinanti prodotte dalle lavorazioni. Invece, secondo la perizia di parte commissionata dai ricorrenti - che ha tenuto conto dei dati regionali sulle precipitazioni - questo corso d’acqua avrebbe una portata naturale inferiore a 120 giorni l’anno. Ciò significa che in tutte le altre giornate dell’anno il torrente non ha alcuna portata e, quindi, lo scarico in esso delle acque reflue avverrebbe quando lo stesso è completamente secco: in altre parole mancherebbe una portata idrica naturale capace di diluire le acque reflue dello stabilimento e le sostanze inquinanti prodotte dalle lavorazioni, in violazione di quanto previsto dall’art. 124, comma 9, d. lgs. n. 152/2006.
Aggiungono che la perizia in questione sarebbe stata già consegnata ad ARPA per sollecitare le verifiche del caso ed evitare l’inquinamento della falda e dei pozzi di emungimento dell’acqua presenti nell’area.
Si è costituita in giudizio la società Fassa s.r.l. per resistere al ricorso, chiedendone la reiezione in quanto:
- inammissibile, per difetto di legittimazione dei Comitati ricorrenti a proporre simile domanda, stante la loro qualità di meri interventori nel giudizio, titolari di un interesse dipendente e non autonomo, come tali legittimati a impugnare solo i capi della sentenza che coinvolgono direttamente la propria posizione processuale, come quelli che decidono sulla ritualità dell’intervento o sulle spese di giudizio;
- inammissibile, atteso che i vizi dedotti a fondamento del ricorso concernerebbero un errore di giudizio e non un travisamento delle risultanze processuali sub specie di abbaglio dei sensi.
Si è altresì costituita in giudizio la Regione Lazio, parimenti eccependo la inammissibilità del ricorso.
Alla udienza pubblica del 13 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie difensive con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive ed eccezioni.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione dei comitati ricorrenti ad agire per la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 5241 del 2024.
Come noto, in linea generale, sono legittimati a proporre intervento ad adiuvandum i titolari di posizioni soggettive dipendenti da quella del ricorrente (o dell’appellante), o, comunque, coloro che vantino un interesse indiretto alla demolizione degli effetti prodotti dall’atto impugnato (o della sentenza appellata), che si riflettono negativamente sulla propria posizione giuridica (Cons. Stato, Ad. plen., 3 luglio 2017, n. 3).
Costituisce, oramai, un’acquisizione consolidata, quella secondo cui la posizione giuridica dell’interveniente ad adiuvandum non è autonoma, ma meramente dipendente - nel senso innanzi indicato - rispetto a quella del ricorrente.
Anche di recente, questo Consiglio ha avuto modo di ribadire l’orientamento pacifico secondo cui “ l’intervento ad adiuvandum in primo grado presuppone la titolarità di una posizione giuridica dipendente da quella dedotta dal ricorrente in giudizio, ad essa accessoria, e non autonoma ” (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5596; sez. III, 14 dicembre 2016, n. 5268; sez. III 26 ottobre 2016, n. 4487; Ad. plen., 28 gennaio 2015, n. 1).
Proprio il carattere dipendente della posizione o la sussistenza di un interesse indiretto alla decisione finale conferiscono all’interessato il titolo per intervenire in giudizio, senza che sia necessaria la proposizione di un autonomo ricorso.
Peculiari regole sono state poi enucleate relativamente alla legittimazione attiva (anche “ad intervenire”) delle associazioni di categoria (Cons. Stato, Ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9).
Con specifico riferimento all’ammissibilità dell’appello proposto dall’interveniente ad adiuvandum , la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio afferma che “ L’interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma, salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nell'ipotesi in cui l'intervento sia stato dichiarato inammissibile o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese di giudizio ” (di recente, ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2020, n. 567; Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2017, n. 3409; 22 febbraio 2016, n. 724; sez. VI 15 gennaio 2020, n. 384; Cass., sez. un., 17 aprile 2012, n. 5992 e 29 novembre 2019, n. 31266).
In definitiva, dunque, i comitati ricorrenti in primo grado, possono contestare in appello solo la statuizione sulle spese che li riguardi, come pure quella sulla propria legittimazione ex art. 102 c.p.a., ma non possono, invece, impugnare autonomamente la sentenza di primo grado.
In generale è poi stato chiarito che l’interventore adesivo dipendente, in quanto titolare di una posizione giuridica dipendente da quella della parte processuale, non può proporre domande nuove o diverse, né estendere la portata del devolutum , introducendo nuove domande od eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio (Cons. Stato sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 898 e, di recente, Cons. Stato, sez. IV 2 maggio 2023, n. 4445).
Ne consegue che, analogamente, gli odierni ricorrenti non possono, in generale, proporre ricorso per revocazione, se non limitatamente ai casi in cui l’errore revocatorio abbia ad oggetto la statuizione sulle spese e quella sulla propria legittimazione, laddove esclusa, e cioè solo nei casi in cui i terzi interventori sono titolari di un interesse direttamente riferibile alla loro posizione, ipotesi tuttavia pacificamente non ricorrente nel caso di specie.
Per completezza osserva il Collegio che il ricorso è infondato anche nel merito poiché i tre motivi articolati non hanno alcuna rilevanza ai fini di poter determinare una modifica della decisione in rito assunta con la sentenza n. 5241 del 2024 di questa Sezione che resterebbe di irricevibilità a prescindere dalle lacune e dalle carenze istruttorie evidenziate con i motivi di ricorso.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
In ogni caso, come evidenziato nella memoria regionale del 10 gennaio 2025 (cfr. p. 6), le problematiche segnalate dai comitati ricorrenti, anche tramite la perizia di parte consegnata all’ARPA, laddove accertate in sede istruttoria, comporteranno, come per legge, l’avvio delle iniziative necessarie a farvi fronte per prevenire danni all’ambiente ed alla salute dei cittadini.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 8.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Fassa s.r.l. chiede l’applicazione dell’art. 26, comma 1, c.p.a. secondo cui il Giudice, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.
La domanda non può essere accolta in quanto l’importo complessivo delle spese, liquidate in euro 16.000,00, oltre accessori di legge, deve risultare comunque compatibile con i principi della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, esecutiva in Italia con legge 16 marzo 2001 n.108, con specifico riferimento a quanto prescrive l’art. 9, paragrafo 4, circa la non eccessiva onerosità delle procedure di ricorso in materia di tutela ambientale, laddove un incremento dell’importo liquidato si porrebbe in contrasto con il suddetto principio, anche tenuto conto della natura dei soggetti ricorrenti.
Sebbene la convenzione infatti si limiti a stabilire che la tutela giurisdizionale in materia richieda procedure “non eccessivamente onerose”, la giurisprudenza europea – per tutte la sentenza 13 febbraio 2014 C-530/11- ha stabilito, in sintesi, che non è eccessivamente onerosa la liquidazione delle spese la quale, oltre ad essere non manifestamente irragionevole, non ecceda le capacità finanziarie di un ricorrente medio, come accade nel caso di specie, con un onere, pro capite , per ciascuno dei cinque comitati ricorrenti, pari a circa 4.000,00 euro.
Non può essere accolta neppure la domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., proposta sempre da Fassa s.r.l..
Come noto (cfr. di recente Cass. civ., sez. I, 08 luglio 2024, n. 18499) “ Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive (Cass., n. 36591/23) ”.
Nella specie il Collegio non ravvisa indici sintomatici di mala fede o colpa grave nella condotta dei ricorrenti, considerato che non constano precedenti specifici circa l’applicazione, all’istituto della revocazione, dei principi sui limiti al potere di impugnazione del terzo, nei casi di intervento adesivo dipendente, affermati dalla giurisprudenza e tenuto altresì conto della portata parzialmente innovativa del principio in diritto affermato con la sentenza di questa Sezione n. 5241 del 2024.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio che liquida complessivamente in euro 8.000,00 in favore della società Fassa s.r.l. ed in ulteriori euro 8.000,00 in favore della Regione Lazio, il tutto oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO