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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 19/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023 405
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente
dr.ssa Oriana Calvo Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 405/2023
PROMOSSO DA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Livio Cagnes, presso il cui studio è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
, c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.11.1957, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Bizzini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.04.2023, ritualmente notificato, la sig.ra adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig. in data 04.10.1990, a Grammichele, Controparte_1
e dalla cui unione erano nati tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Esponeva che con sentenza n. 453/2018, emessa dal Tribunale di Caltagirone nell'ambito del procedimento n. 163/2015 R.G e passata in giudicato, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che gli stessi, medio tempore, non si erano più riconciliati. Deduceva, inoltre, che entrambe le parti erano economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla doveva essere versato tra di loro a titolo di mantenimento.
Il Giudice delegato disponeva la comparizione delle parti per l'udienza dell'08.11.2023 con assegnazione alle stesse dei termini ex art. 473 bis n.14 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.11.2023 si costituiva in giudizio il sig. , il quale aderiva alla domanda di divorzio ma contestava quanto Controparte_1
riferito dalla ricorrente in ordine alla situazione economica delle parti, deducendo una disparità reddituale tra le stesse e riservandosi di articolare eventuali richieste di carattere economico dopo l'acquisizione delle informazioni reddituali di parte ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione parte convenuta domandava un rinvio per bonario componimento. Alla successiva udienza del 22.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, rilevata la natura documentale della causa, il Giudice delegato rinviava per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art.473 bis
22 c.p.c. comma 4.
All'udienza del 12.02.2025, precisate le conclusioni, il Giudice delegato si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
§
Sulla domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale. Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il
2 vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. 453/2018, resa da questo Tribunale in data
26.07.2018 e pubblicata in data 27.08.2018, nell'ambito del procedimento n. 163/2015 R.G., passata in giudicato. È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
§
Sulle questioni economiche
Per quanto attiene la domanda di corresponsione di un assegno divorzile formulata dal convenuto, va rilevato che la stessa appare in primo luogo tardiva, essendo stata formulata con la comparsa di costituzione depositata oltre il termine assegnato in sede di decreto di comparizione delle parti conformemente al disposto dell'art. 473 bis cpc.
Come noto, la riforma del processo di famiglia, meglio nota come riforma Cartabia, ha introdotto stringenti limiti temporali per la costituzione in giudizio delle parti e la proposizione e precisazione delle domande di natura accessoria, ad eccezione di quelle relative allo status nonché a quelle relative ai figli minori che, in quanto dirette a realizzare un interesse superiore a quelle delle parti, non subiscono la stringente scansione temporale. Nell'ambito delle domande di natura accessoria va certamente fatta rientrare quella di corresponsione di un assegno divorzile, che ha una natura ben diversa da quella del contributo per il mantenimento previsto nel procedimento di separazione e si fonda su presupposti differenti che vanno specificamente provati, non assumendo ex se alcuna rilevanza il mero dato della differenza reddituale dei due coniugi.
Per tale ragione, la superiore domanda è comunque infondata anche nel merito, risultando incontestato (per stessa ammissione del convenuto) che lo stesso percepisca un reddito mensile più che adeguato, sebbene inferiore a quello della moglie, pari a circa 1.300 euro al mese, avendo inoltre da sempre lavorato, anche in costanza di matrimonio, non essendo quindi in alcun modo sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, come noto ben più stringenti
3 rispetto al contributo al mantenimento disposto nella fase di separazione e che, d'altra parte, nel caso di specie neppure in quella sede era stato mai riconosciuto a carico dell'odierna ricorrente.
§
Le spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e dell'interesse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia sullo status, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura di
1/3.
I restanti 2/3 delle spese vanno invece poste a carico del convenuto, soccombente rispetto all'unica altra questione oggetto del giudizio, ovverosia quella attinente all'assegno divorzile.
L'ammontare complessivo delle spese viene fissato alla luce dei parametri di cui al D.M. 55 del
2014 e 147 del 2022, tenendo conto delle attività effettivamente espletate e della bassa complessità della causa stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , contratto a Grammichele (Ct) in data 04.10.1990, atto
[...] Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune (atto n. 55, parte II, serie A, anno
1990);
2. RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dal convenuto;
3. PONE A CARICO del convenuto i 2/3 delle spese del presente giudizio, da rifondere alla ricorrente, spese che si liquidano per l'intero in: euro 1.453,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti il restante 1/3 delle spese come sopra determinate.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grammichele perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 17.3.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente
dr.ssa Oriana Calvo Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 405/2023
PROMOSSO DA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Livio Cagnes, presso il cui studio è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
, c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.11.1957, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Bizzini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.04.2023, ritualmente notificato, la sig.ra adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig. in data 04.10.1990, a Grammichele, Controparte_1
e dalla cui unione erano nati tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Esponeva che con sentenza n. 453/2018, emessa dal Tribunale di Caltagirone nell'ambito del procedimento n. 163/2015 R.G e passata in giudicato, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che gli stessi, medio tempore, non si erano più riconciliati. Deduceva, inoltre, che entrambe le parti erano economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla doveva essere versato tra di loro a titolo di mantenimento.
Il Giudice delegato disponeva la comparizione delle parti per l'udienza dell'08.11.2023 con assegnazione alle stesse dei termini ex art. 473 bis n.14 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.11.2023 si costituiva in giudizio il sig. , il quale aderiva alla domanda di divorzio ma contestava quanto Controparte_1
riferito dalla ricorrente in ordine alla situazione economica delle parti, deducendo una disparità reddituale tra le stesse e riservandosi di articolare eventuali richieste di carattere economico dopo l'acquisizione delle informazioni reddituali di parte ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione parte convenuta domandava un rinvio per bonario componimento. Alla successiva udienza del 22.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, rilevata la natura documentale della causa, il Giudice delegato rinviava per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art.473 bis
22 c.p.c. comma 4.
All'udienza del 12.02.2025, precisate le conclusioni, il Giudice delegato si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
§
Sulla domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale. Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il
2 vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. 453/2018, resa da questo Tribunale in data
26.07.2018 e pubblicata in data 27.08.2018, nell'ambito del procedimento n. 163/2015 R.G., passata in giudicato. È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
§
Sulle questioni economiche
Per quanto attiene la domanda di corresponsione di un assegno divorzile formulata dal convenuto, va rilevato che la stessa appare in primo luogo tardiva, essendo stata formulata con la comparsa di costituzione depositata oltre il termine assegnato in sede di decreto di comparizione delle parti conformemente al disposto dell'art. 473 bis cpc.
Come noto, la riforma del processo di famiglia, meglio nota come riforma Cartabia, ha introdotto stringenti limiti temporali per la costituzione in giudizio delle parti e la proposizione e precisazione delle domande di natura accessoria, ad eccezione di quelle relative allo status nonché a quelle relative ai figli minori che, in quanto dirette a realizzare un interesse superiore a quelle delle parti, non subiscono la stringente scansione temporale. Nell'ambito delle domande di natura accessoria va certamente fatta rientrare quella di corresponsione di un assegno divorzile, che ha una natura ben diversa da quella del contributo per il mantenimento previsto nel procedimento di separazione e si fonda su presupposti differenti che vanno specificamente provati, non assumendo ex se alcuna rilevanza il mero dato della differenza reddituale dei due coniugi.
Per tale ragione, la superiore domanda è comunque infondata anche nel merito, risultando incontestato (per stessa ammissione del convenuto) che lo stesso percepisca un reddito mensile più che adeguato, sebbene inferiore a quello della moglie, pari a circa 1.300 euro al mese, avendo inoltre da sempre lavorato, anche in costanza di matrimonio, non essendo quindi in alcun modo sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, come noto ben più stringenti
3 rispetto al contributo al mantenimento disposto nella fase di separazione e che, d'altra parte, nel caso di specie neppure in quella sede era stato mai riconosciuto a carico dell'odierna ricorrente.
§
Le spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e dell'interesse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia sullo status, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura di
1/3.
I restanti 2/3 delle spese vanno invece poste a carico del convenuto, soccombente rispetto all'unica altra questione oggetto del giudizio, ovverosia quella attinente all'assegno divorzile.
L'ammontare complessivo delle spese viene fissato alla luce dei parametri di cui al D.M. 55 del
2014 e 147 del 2022, tenendo conto delle attività effettivamente espletate e della bassa complessità della causa stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , contratto a Grammichele (Ct) in data 04.10.1990, atto
[...] Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune (atto n. 55, parte II, serie A, anno
1990);
2. RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dal convenuto;
3. PONE A CARICO del convenuto i 2/3 delle spese del presente giudizio, da rifondere alla ricorrente, spese che si liquidano per l'intero in: euro 1.453,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti il restante 1/3 delle spese come sopra determinate.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grammichele perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 17.3.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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