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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/07/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, Sezione Lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 18 luglio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2516 del r.a.c.l. dell'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] e quivi residente, rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura speciale agli atti, dall'Avvocato Professor Enrico Mastinu e dall'Avvocato Marco Pibiri, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio di quest'ultimo
RICORRENTE
CONTRO
con sede Controparte_1 legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, unitamente e/o disgiuntamente, dalle Avvocate Marina Olla e Laura
Furcas, appartenenti all'avvocatura interna, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente in Cagliari
RESISTENTE
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come nella memoria di costituzione
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2024, ha chiesto il Parte_1
CP_ riconoscimento del diritto ad ottenere dal Fondo di Garanzia, istituito presso l' ex art. 2
L. 297/82, l'erogazione del trattamento di fine rapporto pari ad € 22.290,84, da lui ritenuto dovuto in relazione all'attività lavorativa svolta, alle dipendenze della società La NE di
AR AN & Co. S.a.s., con sede in Cagliari nella Via Gianturco n.35, con mansioni di operaio, livello 2 CCNL Metalmeccanici- PMI Confimi, dall'01.03.1994 al 31.10.2019.
In particolare, il ricorrente ha esposto:
- di aver chiesto ed ottenuto in relazione al credito suindicato decreto ingiuntivo n. 465/2020 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 07.07.20, per l'importo complessivo di €
37.087,08, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al saldo, oltre spese legali;
dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data
6.10.2020 e munito della relativa formula esecutiva in data 12.10.2020 (doc. 1 e 2);
- di aver notificato il titolo con relativo atto di precetto alla società ex datrice di lavoro
(doc. 4);
- di aver inutilmente intrapreso esecuzione forzata mobiliare, come da verbale del
9.11.2020 (doc. 5);
- di aver effettuato una ispezione ipotecaria nei confronti della società datrice di lavoro che ha asseverato l'assenza di qualsivoglia immobile di proprietà in capo alla stessa (doc. 7);
- di aver, pertanto, depositato in data 20.11.2020 domanda al Fondo di Garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto per l'importo di € 33.247,40;
- di aver ricevuto in data 24.3.2021 comunicazione di rigetto della suddetta domanda per non aver attivato alcuna attività di recupero nei confronti del socio accomandatario AR
AN (doc. 6);
- di essere intervenuto, quindi, nel procedimento esecutivo immobiliare (Res 162/2017) promosso in odio a AR AN (doc.8);
- di essere rimasto creditore all'esito della distribuzione delle somme successivamente alla vendita della somma di € 22.290,84, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione (doc. 9 e 10);
- di aver depositato in data 7.03.23 nanti il Tribunale di Cagliari ricorso per la nomina del curatore dell'eredità giacente di AR AN, deceduto in data 17.7.21, attesa la rinuncia all'eredità di tutti i suoi eredi, rigettato con decreto dell'1.6.2023, stante la documentata assenza di un patrimonio (doc.11, 12,18); CP_
- di aver inutilmente trasmesso all' apposita istanza corredata dalla documentazione il 25.7.2023 affinché il Fondo di Garanzia, desse corso al richiesto pagamento, reiterata in data 13.11.2023 (doc. 21);
- di aver proposto in data 16.2.2024 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale CP_ dell' senza alcun riscontro (docc.23 e 24).
Tanto premesso, il ricorrente ha, perciò, agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare che ha diritto al riconoscimento della somma di euro 22.290,84 a titolo di TFR e, conseguentemente, di condannare il Fondo di Garanzia a corrispondere il predetto importo, oltre interessi e rivalutazione. CP_ Il ricorrente ha, infatti, dedotto che l' ha respinto la domanda del 20.11.2020 con provvedimento del 24.3.2021, motivando correttamente il rigetto con la mancata preventiva escussione del socio accomandatario della società datrice di lavoro, AR AN. A quella data, pertanto, il diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione del Fondo di Garanzia non era ancora sorto, non essendosi perfezionata la fattispecie costitutiva richiesta dalla legge (art. 2,
L. 297/1982).
Il ricorrente si è, dunque, attivato intraprendendo l'azione esecutiva nei confronti del socio accomandatario. Solo all'esito di tale procedura, conclusasi con la declaratoria di totale incapienza del patrimonio del debitore escusso, la fattispecie costitutiva del diritto si è perfezionata. Conseguentemente, la domanda presentata in data 25.7.2023 non è una "replica" della precedente, ma una nuova e autonoma domanda, la prima ad essere fondata sulla sussistenza di tutti i requisiti di legge. Corollario di quanto sopra esposto è che il dies a quo per il computo del termine di decadenza per l'azione giudiziaria sarà necessariamente ancorato alla data di presentazione della domanda amministrativa completa e, quindi, procedibile, ovvero quella del 25.7.2023. CP_ 2. L' si è costituito in giudizio eccependo la decadenza di legge ex art. 47 L. n. 639/70
e chiedendo il rigetto della domanda.
Sul punto, l' ha precisato che la domanda presentata il 20 novembre 2020 è stata CP_1 definitivamente rigettata ed in relazione alla stessa è maturato il termine di decadenza ex art. 47 del DPR n.639/1970.
La pec del 25 luglio 2023 è stata inviata quando il termine di decadenza relativo alla prima domanda era già perfezionato. Né può considerarsi quest'ultima una “nuova domanda” in quanto presentata non nelle modalità regolate dall' e in modo del tutto irrituale, atteso CP_1 che dal 2 giugno 2022 le uniche domande utili per l'accesso al Fondo di Garanzia sono quelle presentate in via telematica.
L' ha, altresì, dedotto che, anche se volesse considerarsi “nuova domanda” la stessa CP_1 sarebbe comunque inammissibile in quanto replica della domanda precedente già definitivamente rigettata, non essendo previsto dal nostro ordinamento la possibilità di reiterare una volta ad libitum le domande di prestazioni previdenziali temporanee in quanto la decadenza sulla prima domanda consuma il diritto sostanziale trattandosi di decadenza sostanziale che determina la decadenza dell'interessato dal diritto e dall'azione, ovvero dal potere processuale di ottenere la pronuncia di un provvedimento giurisdizionale sul merito del diritto soggettivo assunto vantato.
Infatti, l' ha dedotto che a seguito del rigetto della domanda ammnistrativa da parte CP_1
CP_ dell' in caso di contestazioni, spetta al Giudice entro il termine della decadenza annuale verificare la fondatezza della domanda, non potendo l'istante presentare domanda identica CP_ all'originaria, né l' provvedere sulla seconda ricevuta che deve considerarsi tamquam non esset, altrimenti si riconoscerebbe la possibilità di far slittare il termine de quo arbitrariamente.
La causa istruita con produzioni documentali è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui all'odierna udienza.
***
3. L'eccezione di decadenza proposta da parte convenuta è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Cagliari in analoghe controversie
(Cfr. ex multis Corte Appello Cagliari 112/22; Tribunale Cagliari 1414/23 estensore dottoressa
Silvia Sotgia;
Tribunale Cagliari 866/25 estensore dottoressa Annalisa Costanzo) che si richiamano anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c.
L'art.47 legge n. 639/1970 come modificato dall'art. 4 d.l .n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992 prevede che per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria debba essere proposta, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' , o CP_1 dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Quest'ultima previsione residuale, evidentemente, vale a stabilire ed individuare CP_ il dies a quo del termine di decadenza anche nel caso in cui l' non abbia provveduto sulla domanda, o in cui, dopo il provvedimento negativo, l'interessato non abbia proposto tempestivamente ricorso.
Per le controversie in materia di prestazione della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989 n.
88, art.24, l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui sopra.
La Suprema Corte, con orientamento che questo Giudice condivide, ha chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia.
La decadenza matura, pertanto, decorso il termine di un anno e trecento giorni- corrispondenti alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo- risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall'art.7 della L.n.533 del 1973 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall'art. 46 L n. 88 del 1989, dalla presentazione delle domande CP_ amministrative all'
Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere. (Cass, Sez.U. n 12718 del 2009 e Cass n. 26163 del
2017).
Nel caso oggetto del presente giudizio, il ricorrente ha tentato dapprima l'accesso al Fondo di Garanzia in base all'esecuzione individuale infruttuosa, risultata insufficiente per l'accesso al Fondo in quanto tentata solo nei confronti della società datrice di lavoro e non anche nei confronti del socio accomandatario AR AN e, per tale motivo, ha rigettato la domanda in data 24.03.21. CP_ E' pacifico che il ricorrente ha presentato all' domanda di intervento del Fondo di CP_ Garanzia in data 20.11.2020; ciò comporta che, anche in mancanza di una decisione dell' su tale domanda entro i centoventi giorni stabiliti dall'art.7 legge n. 533/1973 per la formazione del silenzio-rifiuto (22.03.2021), l'interessato avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, contro il silenzio formatosi, entro il termine di novanta giorni fissato dall'art. 46 comma V legge n. 88/1989 (21.06.2021); scaduto l'ulteriore termine di novanta giorni concesso al Comitato per provvedere sul ricorso, fissato dal comma
VI del citato art. 46 (20.09.2021) è iniziato a decorrere il termine di decadenza annuale, che è evidentemente scaduto il 21.09.2022.
Solo successivamente al rigetto della domanda proposta al Fondo di Garanzia, il ricorrente ha intrapreso le azioni volte a dimostrare l'incapienza del patrimonio del socio accomandatario e all'esito delle stesse il 25 luglio 2023 ha presentato una nuova istanza sul presupposto dell'accertata insolvenza del socio accomandatario.
Al fine del decidere si osserva, innanzitutto, che è pacifico che la prima domanda proposta dal ricorrente in data 20.11.20 è stata formalmente respinta per difetto di esecuzione forzata sul socio accomandatario della datrice di lavoro. La parte ricorrente non ha proposto azione giudiziaria avverso tale decisione nei termini di legge e, anzi, ha affermato che proprio in CP_ ragione della condivisibilità della posizione dell' ha intrapreso le azioni esecutive nei confronti del socio accomandatario e sulla base del nuovo presupposto determinato dalla accertata incapienza del socio accomandatario AR AN ha proposto una nuova domanda di accesso al Fondo di Garanzia. Il ricorrente evidenzia che l'accertata incapienza del socio accomandatario costituisce un fatto nuovo e, pertanto, da tale nuovo fatto sono decorsi i termini per la domanda di accesso al Fondo e che da tale seconda domanda il termine di decadenza non è maturato.
L'interpretazione offerta dalla parte ricorrente della normativa decadenziale, tuttavia, si pone in contrasto con la ratio stessa della disciplina che prevede la decadenza, infatti comporterebbe una sostanziale abrogazione dell'art. 47 co. 3 del DPR n. 639/1970, in quanto ogni nuova esecuzione anche dopo anni dalla scadenza del termine di decadenza dalla prima domanda di accesso al Fondo o il fallimento della datrice di lavoro dopo anni dalla domanda di accesso riaprirebbe la possibilità per ciascun lavoratore rimasto creditore di accedere al
Fondo di Garanzia.
Alla luce della sopra illustrata disciplina della materia (e, in particolare, della previsione di un termine di decadenza annuale per l'esercizio dell'azione giudiziale avverso le determinazioni assunte, espressamente o tacitamente, dall'amministrazione previdenziale), non può ritenersi, invece, ammissibile la presentazione in sede amministrativa, da parte del medesimo soggetto, di plurime domande di contenuto identico e basate sui medesimi fatti costitutivi del diritto vantato, giacché ciò costituirebbe una palese elusione del termine annuale di decadenza previsto dall'art. 47 co. 3 del DPR n. 639/1970, la cui ratio è chiaramente quella di limitare ad un periodo breve (cioè, annuale) l'esposizione dell'attività dell'amministrazione previdenziale a contestazioni giudiziali e, di riflesso, quella di consentire un rapido consolidamento delle determinazioni assunte da tale amministrazione.
Più precisamente, la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art.47 del d.P.R. n.
639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata” (Cass. Civ. Ordinanza n. 21039 del 23/08/2018).
Come osservato dalla Suprema Corte la proposizione in epoca posteriore alla maturazione della decadenza di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale
è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che l'istituto della decadenza sostanziale mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su bilanci pubblici che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi. La decadenza, quindi, una volta maturata è definitiva, anche se la domanda amministrativa viene presentata una seconda volta.
La Suprema Corte ha anche ribadito che: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art.47 del d.P.R. n. 639 del
1970, (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv. Con modif. in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale di ordine pubblico, in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici;
il “dies a quo” è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti” (Cass.
Civ. n. 17792/20).
Tanto premesso, una seconda domanda presentata in sede amministrativa ed avente il medesimo contenuto e i medesimi fatti costitutivi della prima deve, pertanto, ritenersi tamquam non esset, cioè inesistente. Anche poi a voler considerare detta domanda come integrazione della precedente non varrebbe, comunque, a far slittare ulteriormente i termini per il deposito del ricorso giudiziale.
Ne deriva che la verifica della tempestività dell'azione giudiziale che ha dato luogo al presente giudizio deve essere condotta in riferimento al momento dell'esaurimento della fase amministrativa relativa alla prima domanda presentata in sede amministrativa (e non a quella relativa alla seconda domanda presentata in sede amministrativa, che, come detto, va considerata inesistente).
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le altre questioni non affrontate in quanto irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione e in applicazioni dei principi summenzionati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo il ricorrente decaduto dall'azione giudiziaria (decadenza rilevabile d'ufficio secondo la costante giurisprudenza di legittimità Cass. Civ. 03.11.2017 n.26163).
Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo l'opponente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 113 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso;
Così deciso in Cagliari, 18 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Silvia Sotgia