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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE GI SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2046/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.3326 PROT.N.48029 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 13.05.2024 Nominativo_2, rappresentato e difeso dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1, proponeva ricorso contro il Comune di Canicattì avverso l'avviso di accertamento N° 3326 del 07.12.2023, prot. N°48029, notificato a mezzo posta in data 16.04.2024, mediante il quale veniva contestato il mancato pagamento della TARI per gli anni 2018 e 2019 relativa agli immobili catastalmente identificati nel foglio 56, particelle 2334 sub 10 e sub 8, accertando l'ammontare della tassa dovuta per l'anno 2018 in €442,67 e per l'anno 2019 in € 529,05, comprensivi di interessi, sanzioni e spese.
In data 07.06.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per inesistenza della notifica, effettuata con il servizio di poste private;
la nullità dell'atto impugnato per difetto di legittimazione attiva, quale difetto di sottoscrizione da parte di un funzionario non legittimato;
la nullità dell'atto impugnato per mancanza di firma autografa e/o digitale da parte del funzionario che lo ha sottoscritto;
la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.73 del D.Lgs. N°507/93 e mancata attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale;
la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e mancata allegazione delle richiamate deliberazioni;
la nullità dell'avviso di accertamento per omessa indicazione della facoltà di proporre l'accertamento con adesione, come previsto dal regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 28.08.2014, N°52;
la nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza della pretesa ed intervenuta decadenza e/o prescrizione dei tributi pretesi;
la nullità dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa, non essendo proprietario e/o possessore dei beni immobili oggetto della contestazione.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari e la trattazione in pubblica udienza.
In data 22.10.2025 il Comune di Canicattì, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_3 e dall'Avv. Difensore_4, depositava controdeduzioni con le quali veniva chiesto che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, non avendo il ricorrente prodotto prova della data di notifica dell'atto impugnato.
Chiedeva la condanna alle spese e la trattazione mediante udienza a distanza.
In data 14.11.2025 la parte ricorrente depositava memoria con la quale contestava l'eccepita inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione, non avendo il Comune reistente prodotto alcuna prova di tale assunto ed insisteva nei motivi di ricorso e nelle richieste ivi formulate. Con ordinanza N°1686/2025 del 26.11.2025, depositata in data 27.11.2025, veniva fatto carico alle parti costituite di depositare la documentazione attestante la data di notifica dell'atto impugnato nel termine di giorni trenta dalla notifica della medesima ordinanza, rinviando la trattazione all'udienza del
21.01.2026, ore 10,00.
In data 05.12.2025 depositava istanza di accesso agli atti del Comune, per l'acquisizione della copia del report della spedizione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione, sollevata dal Comune resistente.
Secondo la disposizione dell'art.21 del D.Lgs. N°546/92, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Con l'ordinanza N°24518/2024 la Suprema Corte ha ulteriormente sancito il principio secondo cui
“nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (v. Cass. Sez. 5, n. 10209/2018, con richiamo a Cass. n. 2728/11Sez. 5,
Sentenza n. 6862 del 2023)”.
Con l'ordinanza N°1686/2025 del 26.11.2025, depositata in data 27.11.2025, questo Giudice ha fatto carico al ricorrente ed al Comune di Canicattì di depositare in giudizio la documentazione attestante la data di notifica dell'atto impugnato, con l'avvertenza che la Corte avrebbe tratto elementi di prova dalla condotta processuale (anche omissiva) delle parti.
La parte ricorrente in data 05.12.2025 ha depositato copia di richiesta di accesso agli atti relativi all'avvenuta spedizione dell'atto impositivo impugnato, inviata in pari data a mezzo pec e della rispettiva ricevuta di consegna della pec.
Il Comune di Canicattì non ha dato alcun riscontro alla predetta ordinanza.
Va osservato che nel caso di specie il ricorrente ha depositato, unitamente all'atto di costituzione in giudizio, copia della busta in bianco, con finestrelle trasparenti dalle quali era possibile leggere l'indicazione del mittente e del destinatario, priva di alcuna indicazione quale l'indicazione del servizio postale utilizzato, l'eventuale affrancatura o la data di spedizione.
Il Comune di Canicattì, con le controdeduzioni depositate non ha contestato la conformità di della copia di detta busta a quella con la quale è stato recapitato l'atto impugnato. Conseguentemente, dagli atti in possesso della parte ricorrente non è possibile rinvenire la data in cui l'avviso di accertamento impugnato è stato effettivamente notificato.
Va ulteriormente osservato che il Comune di Canicattì si è limitato ad eccepire l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, contestando che non è stata data prova della veridicità della data di ricezione dell'atto indicata dal ricorrente, ma non ha indicato in quale data egli avrebbe effettivamente notificato l'atto. L'onere probatorio si pone in funzione del vantaggio che ciascuna parte ricava, alla stregua del diritto sostanziale, dalla dimostrazione dei fatti dedotti in giudizio, con la conseguenza che, affermandosi l'Ente impositore, dal punto di vista sostanziale, creditore del tributo domandato, compete ad esso l'onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre grava sul destinatario dell'imposizione, che eccepisca l'inefficacia di quei fatti (in quanto provati dalla controparte) o la modificazione o l'estinzione del diritto,
l'onere di provare i diversi fatti sui quali l'eccezione si fonda.
Come già esposto, il Comune di Canicattì ha eccepito la tardiva proposizione del ricorso, ma non ha né indicato, né provato che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato in una data diversa da quella indicata dall'odierno ricorrente e solo in tal caso quest'ultimo avrebbe avuto l'onere di provare l'avvenuta notifica in data diversa da quella indicata dall'ente impositore.
Inoltre, il Comune di Canicattì, che avrebbe dovuto essere in possesso della prova dell'avvenuta notifica dell'atto impositivo, né ha dato seguito all'istanza di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente, né ha dato esecuzione all'ordinanza, impedendo a questo Giudice di verificare la fondatezza dell'eccezione sollevata, che va pertanto rigettata.
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che, da un lato, comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e, d'altro lato, sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata nella doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
L'art. 6 bis della Legge N°212/2000 al comma 1 dispone che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
Nel caso di specie il Comune di Canicattì non ha fornito prova dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e va dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento impugnato.
La dichiarazione di nullità dell'atto impugnato è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Poiché le spese di giudizio seguono la soccombenza, il Comune di Canicattì va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da corrispondere in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Canicattì al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da corrispondere in favore dei procuratori antistatari.
Agrigento, 21.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE GI SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2046/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.3326 PROT.N.48029 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 13.05.2024 Nominativo_2, rappresentato e difeso dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1, proponeva ricorso contro il Comune di Canicattì avverso l'avviso di accertamento N° 3326 del 07.12.2023, prot. N°48029, notificato a mezzo posta in data 16.04.2024, mediante il quale veniva contestato il mancato pagamento della TARI per gli anni 2018 e 2019 relativa agli immobili catastalmente identificati nel foglio 56, particelle 2334 sub 10 e sub 8, accertando l'ammontare della tassa dovuta per l'anno 2018 in €442,67 e per l'anno 2019 in € 529,05, comprensivi di interessi, sanzioni e spese.
In data 07.06.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per inesistenza della notifica, effettuata con il servizio di poste private;
la nullità dell'atto impugnato per difetto di legittimazione attiva, quale difetto di sottoscrizione da parte di un funzionario non legittimato;
la nullità dell'atto impugnato per mancanza di firma autografa e/o digitale da parte del funzionario che lo ha sottoscritto;
la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.73 del D.Lgs. N°507/93 e mancata attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale;
la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e mancata allegazione delle richiamate deliberazioni;
la nullità dell'avviso di accertamento per omessa indicazione della facoltà di proporre l'accertamento con adesione, come previsto dal regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 28.08.2014, N°52;
la nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza della pretesa ed intervenuta decadenza e/o prescrizione dei tributi pretesi;
la nullità dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa, non essendo proprietario e/o possessore dei beni immobili oggetto della contestazione.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari e la trattazione in pubblica udienza.
In data 22.10.2025 il Comune di Canicattì, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_3 e dall'Avv. Difensore_4, depositava controdeduzioni con le quali veniva chiesto che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, non avendo il ricorrente prodotto prova della data di notifica dell'atto impugnato.
Chiedeva la condanna alle spese e la trattazione mediante udienza a distanza.
In data 14.11.2025 la parte ricorrente depositava memoria con la quale contestava l'eccepita inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione, non avendo il Comune reistente prodotto alcuna prova di tale assunto ed insisteva nei motivi di ricorso e nelle richieste ivi formulate. Con ordinanza N°1686/2025 del 26.11.2025, depositata in data 27.11.2025, veniva fatto carico alle parti costituite di depositare la documentazione attestante la data di notifica dell'atto impugnato nel termine di giorni trenta dalla notifica della medesima ordinanza, rinviando la trattazione all'udienza del
21.01.2026, ore 10,00.
In data 05.12.2025 depositava istanza di accesso agli atti del Comune, per l'acquisizione della copia del report della spedizione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione, sollevata dal Comune resistente.
Secondo la disposizione dell'art.21 del D.Lgs. N°546/92, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Con l'ordinanza N°24518/2024 la Suprema Corte ha ulteriormente sancito il principio secondo cui
“nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (v. Cass. Sez. 5, n. 10209/2018, con richiamo a Cass. n. 2728/11Sez. 5,
Sentenza n. 6862 del 2023)”.
Con l'ordinanza N°1686/2025 del 26.11.2025, depositata in data 27.11.2025, questo Giudice ha fatto carico al ricorrente ed al Comune di Canicattì di depositare in giudizio la documentazione attestante la data di notifica dell'atto impugnato, con l'avvertenza che la Corte avrebbe tratto elementi di prova dalla condotta processuale (anche omissiva) delle parti.
La parte ricorrente in data 05.12.2025 ha depositato copia di richiesta di accesso agli atti relativi all'avvenuta spedizione dell'atto impositivo impugnato, inviata in pari data a mezzo pec e della rispettiva ricevuta di consegna della pec.
Il Comune di Canicattì non ha dato alcun riscontro alla predetta ordinanza.
Va osservato che nel caso di specie il ricorrente ha depositato, unitamente all'atto di costituzione in giudizio, copia della busta in bianco, con finestrelle trasparenti dalle quali era possibile leggere l'indicazione del mittente e del destinatario, priva di alcuna indicazione quale l'indicazione del servizio postale utilizzato, l'eventuale affrancatura o la data di spedizione.
Il Comune di Canicattì, con le controdeduzioni depositate non ha contestato la conformità di della copia di detta busta a quella con la quale è stato recapitato l'atto impugnato. Conseguentemente, dagli atti in possesso della parte ricorrente non è possibile rinvenire la data in cui l'avviso di accertamento impugnato è stato effettivamente notificato.
Va ulteriormente osservato che il Comune di Canicattì si è limitato ad eccepire l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, contestando che non è stata data prova della veridicità della data di ricezione dell'atto indicata dal ricorrente, ma non ha indicato in quale data egli avrebbe effettivamente notificato l'atto. L'onere probatorio si pone in funzione del vantaggio che ciascuna parte ricava, alla stregua del diritto sostanziale, dalla dimostrazione dei fatti dedotti in giudizio, con la conseguenza che, affermandosi l'Ente impositore, dal punto di vista sostanziale, creditore del tributo domandato, compete ad esso l'onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre grava sul destinatario dell'imposizione, che eccepisca l'inefficacia di quei fatti (in quanto provati dalla controparte) o la modificazione o l'estinzione del diritto,
l'onere di provare i diversi fatti sui quali l'eccezione si fonda.
Come già esposto, il Comune di Canicattì ha eccepito la tardiva proposizione del ricorso, ma non ha né indicato, né provato che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato in una data diversa da quella indicata dall'odierno ricorrente e solo in tal caso quest'ultimo avrebbe avuto l'onere di provare l'avvenuta notifica in data diversa da quella indicata dall'ente impositore.
Inoltre, il Comune di Canicattì, che avrebbe dovuto essere in possesso della prova dell'avvenuta notifica dell'atto impositivo, né ha dato seguito all'istanza di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente, né ha dato esecuzione all'ordinanza, impedendo a questo Giudice di verificare la fondatezza dell'eccezione sollevata, che va pertanto rigettata.
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che, da un lato, comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e, d'altro lato, sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata nella doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
L'art. 6 bis della Legge N°212/2000 al comma 1 dispone che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
Nel caso di specie il Comune di Canicattì non ha fornito prova dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e va dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento impugnato.
La dichiarazione di nullità dell'atto impugnato è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Poiché le spese di giudizio seguono la soccombenza, il Comune di Canicattì va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da corrispondere in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Canicattì al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da corrispondere in favore dei procuratori antistatari.
Agrigento, 21.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)