Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N___2845/2024____ Ruolo Cont Oggetto: Controversia di Lav / Prev Decisa il 02.04.2025 Depositata il 02.04.2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 02.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Maci Cosimo Parte_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Tafuro Maurizio
RESISTENTE
Nonché
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Monteduro Riccardo
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202400000110000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 04.03.2024, la ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro esponendo di
Si costituiva che deduceva la regolare notifica della cartella CP_1 di pagamento e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Si costituiva che contestava gli Controparte_3 avversi assunti poiché infondati in fatto ed in diritto, deducendo la regolare notifica della cartella e la notifica di una successiva intimazione di pagamento. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 02.04.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata nel presente giudizio, giacché ha documentato la regolare Controparte_3 notifica di ogni atto prodromico all' esecuzione (cartella esattoriale n. 0592018002021221000 effettuata a mezzo pec in data
23.07.2018, avviso di intimazione n 05920229005758808000 notificato in data 4.7.2022 all' indirizzo pec del destinatario e nel rispetto delle forme dovute).
Ciò detto, va ora esaminata l' eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Giova ricordare che la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett.
a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma
19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al
17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, che i contributi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Al riguardo va evidenziato come la convenuta Controparte_3
ha compiutamente documentato che il termine di
[...] prescrizione quinquennale del credito contributivo relativo al periodo 2016-2017-2018 è stato ritualmente interrotto dalla notifica della cartella n. 05920180020212201000 (notificata il 23.07.2018) e dalla successiva intimazione di pagamento n. 05920229005758808000, notificata il 04.07.2022.
Per le ragioni che precedono, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano Controparte_3 in € 280,00,oltre accessori come per legge;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano in € 280,00, oltre accessori CP_1 come per legge.
Lecce, 02.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa