Art. 7.
Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono presentare programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 3.
Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono presentare programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 3.