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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/09/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1441 del Registro Generale VG 2024
TRA
, n. a BARCELLONA POZZO DI GOTTO Parte_1
(ME) il 21/01/1982
E
, n. a MILAZZO (ME) il 19/08/1983, Parte_2
rappresentati, rispettivamente, dall'avv. D'ANNA ASSUNTA e dall'avv.
GIORGIANNI STEFANO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con il parere del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 14/07/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO e che dall'unione erano nati due figli, chiedevano
1 omologarsi l'accordo di separazione e, conseguentemente, pronunciarsi sentenza di divorzio;
evidenziato che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del 16 gennaio 2025; che le parti hanno proseguito il giudizio evidenziando che la separazione si è protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
Le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
La domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e quelli tra questi
2 ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 16 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14/07/2004 e trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, tra e , come generalizzati in Parte_1 Parte_2 intestazione, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria.
Così deciso in Barcellona P.G. il 23/09/2025 .
Il Presidente est. (Antonino Orifici )
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1441 del Registro Generale VG 2024
TRA
, n. a BARCELLONA POZZO DI GOTTO Parte_1
(ME) il 21/01/1982
E
, n. a MILAZZO (ME) il 19/08/1983, Parte_2
rappresentati, rispettivamente, dall'avv. D'ANNA ASSUNTA e dall'avv.
GIORGIANNI STEFANO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con il parere del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 14/07/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO e che dall'unione erano nati due figli, chiedevano
1 omologarsi l'accordo di separazione e, conseguentemente, pronunciarsi sentenza di divorzio;
evidenziato che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del 16 gennaio 2025; che le parti hanno proseguito il giudizio evidenziando che la separazione si è protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
Le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
La domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e quelli tra questi
2 ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 16 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14/07/2004 e trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, tra e , come generalizzati in Parte_1 Parte_2 intestazione, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria.
Così deciso in Barcellona P.G. il 23/09/2025 .
Il Presidente est. (Antonino Orifici )
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