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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6221 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 28.10.2925 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 7268/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Augusto Bevignani n. 9, presso lo studio dell'avv.
US de MO, che la rappresenta, assiste e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
- APPELLANTE -
CONTRO
con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 48 (Cod. Controparte_1
Fisc. e P. Iva ), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bini Controparte_2 [...]
) del Foro di Prato in forza di procura generale alle liti per atto Notaio C.F._2 dott. , n. rep. 84340, Fascicolo 14639, recante la data del 14 ottobre 2015, Persona_1 reg. in Firenze il 14 ottobre 2015, allegata sub A) all'originale del presente atto elett.te dom.ta presso il proprio studio in Firenze, via dei Renai n. 23
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 17735/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
17735/21 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande dalla medesima proposte nei confronti della ha così statuito: Controparte_1
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita, sulla domanda promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...] rigetta le domande proposte da in relazione al contratto di finanziamento Parte_1 del 30.4.2012.
Compensa tra le parti le spese di lite”.
A fondamento dell'atto impugnatorio ha posto i seguenti motivi:
1° MOTIVO DI APPELLO: MANCATO ESPLETAMENTO DI CONSULENZA
TECNICA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 61, 112 E 132, COMMA 2, N. 4 C.P.C.
DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE OVVERO MOTIVAZIONE
APPARENTE DELLA SENTENZA GRAVATA
2° MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E DELL'ART.
132, COMMA 2, N. 4 C.P.C. MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE,
OVVERO MOTIVAZIONE APPARENTE, IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI
ACCERTAMENTO DELL'USURA.
pag. 2/9 3° MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DELL'ART. 1815 C.C., DELL'ART. 644
C.P. E DELL'ART. 1, LEGGE 7 MARZO 1996 N. 108.
4° MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1284, 1325, 1344, 1346 E
1418 C.C., 116, 117 E 125 , NONCHÉ DELL'ART. 6, DELIBERA CICR CP_3
9.2.2000.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
1) in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 61, 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. ed il difetto assoluto di motivazione ovvero la motivazione apparente della sentenza gravata, per avere il Tribunale deciso la causa senza il necessario supporto della consulenza tecnica e senza aver compiuto, autonomamente, alcuna verifica del TEG, omettendo altresì di darne puntuale atto e riprova nell'assunto provvedimento decisorio e, per gli effetti, disporre consulenza tecnica d'ufficio, all'uopo nominando un professionista iscritto all'Albo dell'Ordine Nazionale degli
Attuari, in possesso dei requisiti di cui al Capo V del DPR n. 328/2001;
2) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare che, nella fattispecie, le spese assicurative, per come documentate, concorrono alla determinazione del TEG;
3) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare che il TEG del contratto controverso, correttamente determinato, è pari al 23,659426%, e, in ogni caso, superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula, pari al 18,25% e, per gli effetti, rideterminare il rapporto ex art. 1815 c.c.;
4) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi moratori, singolarmente considerati, con adozione di ogni conseguente provvedimento;
5) in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o l'indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi corrispettivi del finanziamento controverso, ex artt. 821, 1325, 1344, 1346 e 1418, 2° co. C.C., nonché ex art. 6, Delibera
pag. 3/9 CICR 9 febbraio 2000, nonchè la violazione dell'art. 1284 C.C. e degli artt. 116, 117 e 125 bis TUB e per gli effetti, rideterminare il rapporto stesso con applicazione del regime di capitalizzazione semplice e con tasso di interesse nella misura legale ovvero nella misura indicata dallo stesso articolo 117 TUB.
6) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre consulenza tecnica d'ufficio, all'uopo nominando un professionista iscritto all'Albo dell'Ordine Nazionale degli Attuari, in possesso dei requisiti di cui al Capo V del DPR n. 328/2000.
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo CP_1 dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso: affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma Voglia
- preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello promosso da per le Parte_1 ragioni dedotte in narrativa, a mente dell'art. 342 e dell'art. 348 bis c.p.c.;
- nel merito, richiamate le conclusioni spiegate nel precedente grado di giudizio, respingere l'appello proposto da per i motivi articolati nella narrativa del presente Parte_1 atto e respingere in ogni caso tutte le domande avanzate dall'attrice nei riguardi della comparente, anche in via istruttoria, confermando la sentenza impugnata.
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 15.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Essendoci stato, nelle more della decisione, il trasferimento presso altro Ufficio del precedente Presidente del Collegio, si è reso necessario disporre la rimessine della causa sul ruolo per la ricomposizione del nuovo Collegio Giudicante.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle reiterate conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
pag. 4/9 Con il primo motivo la appellante si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui il
Primo Giudice ha respinto la istanza di ammissione di una ctu. contabile all'esito della quale sarebbe stato possibile accertare le contestate violazioni commesse dalla banca.
Viceversa, ove fosse stato ammesso tale mezzo istruttorio, anche in considerazione della mancata conoscenza da parte del giudicante in materia di matematica finanziaria, ci si sarebbe avveduti che al momento della stipula del contratto di finanziamento risultava essere stato superato il TEG rispetto a quello vigente al momento.
Il Tribunale, invece, in modo del tutto sommario, si sarebbe limitato a respingere la istanza sulla base del divieto di sommatoria, ai fini del calcolo del TEG, degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, dimenticandosi di tutte le altre voci che pure sarebbe stato necessario ricomprendere.
Peraltro, del tutto ingiustificatamente il Giudicante avrebbe ritenuto il comportamento della banca rispettoso del principio della trasparenza essendo, a suo dire, ben indicati tutti i parametri contrattuali.
L'appello sul punto non è meritevole di accoglimento e deve essere disatteso.
Premesso che come è noto, la ctu. non può supplire alla carenze probatorie della parte su cui incombe l'onere di fornire al giudice tutti gli elementi per potergli consentire una pronuncia di accoglimento della domanda proposta e che non sussiste alcun obbligo di ammissione ove la documentazione acquisita in atti è sufficiente per pervenire ad una decisione, nel caso di specie il Primo Giudice ha correttamente ritenuto di fondare la propria decisione sulla base proprio della documentazione prodotta dalle parti e di principi giurisprudenziali ormai consolidatisi nel tempo in materia bancaria.
Anche la decisione sulla determinatezza delle clausole contrattuali è stata attentamente verificata dal tribunale che ha fornito al riguardo adeguata e condivisibile motivazione.
Con il secondo motivo, la difesa appellante lamenta la erroneità della sentenza per violazione di legge.
Il Giudicante avrebbe, infatti, trascurato che ai fini dell'usura non rilevano né il tasso corrispettivo né il tasso di mora “singolarmente considerati” ma, unicamente, il TEG;
i costi che concorrono, obbligatoriamente, alla formazione del TEG sono riportati nel pag. 5/9 contratto e nella documentazione ritualmente prodotta in giudizio;
ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito.
Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che ai fini del calcolo del TEG non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori e di quelli corrispettivi, stante la loro diversa natura e funzione ed ha all'uopo richiamato la giurisprudenza di Legittimità (Cass.
27442/2018), così come altrettanto è a dirsi con riferimento al criterio per la determinazione del TEGM da parte dei Decreti Ministeriali emessi dalla Banca d'Italia periodicamente per cui il tasso di mora va determinato tenendo conto di quello degli interessi corrispettivi con l'aumento del dato medio pari a 2.1. percentuali (Cass.
22270/2016).
Ciò premesso, ritiene tuttavia la difesa appellante che con specifico riferimento alle spese di assicurazioni, pur prendendosi atto anche della più recente giurisprudenza richiamata (Cass.
29501/23; Cass. 15114/25), per cui devono essere conteggiate anche le spese della polizza se necessaria ad ottenere il finanziamento e che si presume il collegamento negoziale dimostrabile con ogni mezzo di prova, resta il fatto che nel caso di specie non esiste prova di detto collegamento anche in considerazione della circostanza, puntualmente evidenziata dal Tribunale, che le polizze sono state accettate e sottoscritte in modo facoltativo dalla appellante e non erano affatto condizionanti la concessione del finanziamento.
Del tutto correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso i relativi costi ai fini del calcolo del tasso soglia.
Il terzo motivo è sostanzialmente integrativo degli altri due.
Afferma infatti la appellante, che ai fini del calcolo del TEG si sarebbe dovuto tenere conto non solo della sommatoria degli interessi ma anche delle spese per le assicurazioni e della penale per la estinzione anticipata del mutuo.
Al riguardo, ancora una volta non ci si può esimere dall'evidenziare che questa Corte si è ripetutamente pronunciata in senso conforme anche ai Giudici di Legittimità, affermando che proprio il fatto che la penale di estinzione anticipata assume la natura di penale per recesso, comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non pag. 6/9 usurarietà” perché collegata solo indirettamente alla erogazione del credito in quanto “non si è di fronte, cioè, a una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
7.3.2022 n. 7352).
In ordine poi alla tematica dell'ammortamento c.d. “alla francese”, va evidenziato che:
nel caso di ammortamento alla francese come quello previsto nel caso di specie, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
I . ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue, che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
pag. 7/9 D'altro canto, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. il quale stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Così, quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali;
il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo”.
Nel caso in esame, in assenza di specifiche deduzioni in senso contrario da parte della appellante, si deve ritenere che l'importo delle singole rate sia stato determinato in conformità del tasso di interesse pattuito e della durata prefissata.
Non va tra l'altro trascurato quanto da ultimo affermato dalle stesse SS.UU. con la nota sentenza 29.5.2024 n. 15130, a mente della quale “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto , né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e clienti.
Anche tale motivo va, dunque, respinto dovendosi peraltro ritenere come tutte le clausole contrattuali del finanziamento fossero estremamente precise e come detto fatto emergesse anche dal piano di ammortamento.
pag. 8/9 Il quarto motivo inerente la presunta nullità del contratto per indeterminatezza, resta sostanzialmente assorbito dl rigetto del precedente.
Come detto, il contratto era estremamente preciso in ogni sua parte in modo tale da garantire appieno la tutela della Parte_1
Per tutte le suesposte ragioni, dunque, il gravame deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.17735/21 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore Parte_1 istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della appellata e della terza intervenuta, delle spese e competenze del presente grado che per ciascuna liquida, quanto alle competenze, in
€ 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 28.10.2925 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 7268/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Augusto Bevignani n. 9, presso lo studio dell'avv.
US de MO, che la rappresenta, assiste e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
- APPELLANTE -
CONTRO
con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 48 (Cod. Controparte_1
Fisc. e P. Iva ), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bini Controparte_2 [...]
) del Foro di Prato in forza di procura generale alle liti per atto Notaio C.F._2 dott. , n. rep. 84340, Fascicolo 14639, recante la data del 14 ottobre 2015, Persona_1 reg. in Firenze il 14 ottobre 2015, allegata sub A) all'originale del presente atto elett.te dom.ta presso il proprio studio in Firenze, via dei Renai n. 23
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 17735/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
17735/21 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande dalla medesima proposte nei confronti della ha così statuito: Controparte_1
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita, sulla domanda promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...] rigetta le domande proposte da in relazione al contratto di finanziamento Parte_1 del 30.4.2012.
Compensa tra le parti le spese di lite”.
A fondamento dell'atto impugnatorio ha posto i seguenti motivi:
1° MOTIVO DI APPELLO: MANCATO ESPLETAMENTO DI CONSULENZA
TECNICA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 61, 112 E 132, COMMA 2, N. 4 C.P.C.
DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE OVVERO MOTIVAZIONE
APPARENTE DELLA SENTENZA GRAVATA
2° MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E DELL'ART.
132, COMMA 2, N. 4 C.P.C. MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE,
OVVERO MOTIVAZIONE APPARENTE, IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI
ACCERTAMENTO DELL'USURA.
pag. 2/9 3° MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DELL'ART. 1815 C.C., DELL'ART. 644
C.P. E DELL'ART. 1, LEGGE 7 MARZO 1996 N. 108.
4° MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1284, 1325, 1344, 1346 E
1418 C.C., 116, 117 E 125 , NONCHÉ DELL'ART. 6, DELIBERA CICR CP_3
9.2.2000.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
1) in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 61, 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. ed il difetto assoluto di motivazione ovvero la motivazione apparente della sentenza gravata, per avere il Tribunale deciso la causa senza il necessario supporto della consulenza tecnica e senza aver compiuto, autonomamente, alcuna verifica del TEG, omettendo altresì di darne puntuale atto e riprova nell'assunto provvedimento decisorio e, per gli effetti, disporre consulenza tecnica d'ufficio, all'uopo nominando un professionista iscritto all'Albo dell'Ordine Nazionale degli
Attuari, in possesso dei requisiti di cui al Capo V del DPR n. 328/2001;
2) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare che, nella fattispecie, le spese assicurative, per come documentate, concorrono alla determinazione del TEG;
3) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare che il TEG del contratto controverso, correttamente determinato, è pari al 23,659426%, e, in ogni caso, superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula, pari al 18,25% e, per gli effetti, rideterminare il rapporto ex art. 1815 c.c.;
4) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi moratori, singolarmente considerati, con adozione di ogni conseguente provvedimento;
5) in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o l'indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi corrispettivi del finanziamento controverso, ex artt. 821, 1325, 1344, 1346 e 1418, 2° co. C.C., nonché ex art. 6, Delibera
pag. 3/9 CICR 9 febbraio 2000, nonchè la violazione dell'art. 1284 C.C. e degli artt. 116, 117 e 125 bis TUB e per gli effetti, rideterminare il rapporto stesso con applicazione del regime di capitalizzazione semplice e con tasso di interesse nella misura legale ovvero nella misura indicata dallo stesso articolo 117 TUB.
6) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre consulenza tecnica d'ufficio, all'uopo nominando un professionista iscritto all'Albo dell'Ordine Nazionale degli Attuari, in possesso dei requisiti di cui al Capo V del DPR n. 328/2000.
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo CP_1 dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso: affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma Voglia
- preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello promosso da per le Parte_1 ragioni dedotte in narrativa, a mente dell'art. 342 e dell'art. 348 bis c.p.c.;
- nel merito, richiamate le conclusioni spiegate nel precedente grado di giudizio, respingere l'appello proposto da per i motivi articolati nella narrativa del presente Parte_1 atto e respingere in ogni caso tutte le domande avanzate dall'attrice nei riguardi della comparente, anche in via istruttoria, confermando la sentenza impugnata.
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 15.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Essendoci stato, nelle more della decisione, il trasferimento presso altro Ufficio del precedente Presidente del Collegio, si è reso necessario disporre la rimessine della causa sul ruolo per la ricomposizione del nuovo Collegio Giudicante.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle reiterate conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
pag. 4/9 Con il primo motivo la appellante si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui il
Primo Giudice ha respinto la istanza di ammissione di una ctu. contabile all'esito della quale sarebbe stato possibile accertare le contestate violazioni commesse dalla banca.
Viceversa, ove fosse stato ammesso tale mezzo istruttorio, anche in considerazione della mancata conoscenza da parte del giudicante in materia di matematica finanziaria, ci si sarebbe avveduti che al momento della stipula del contratto di finanziamento risultava essere stato superato il TEG rispetto a quello vigente al momento.
Il Tribunale, invece, in modo del tutto sommario, si sarebbe limitato a respingere la istanza sulla base del divieto di sommatoria, ai fini del calcolo del TEG, degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, dimenticandosi di tutte le altre voci che pure sarebbe stato necessario ricomprendere.
Peraltro, del tutto ingiustificatamente il Giudicante avrebbe ritenuto il comportamento della banca rispettoso del principio della trasparenza essendo, a suo dire, ben indicati tutti i parametri contrattuali.
L'appello sul punto non è meritevole di accoglimento e deve essere disatteso.
Premesso che come è noto, la ctu. non può supplire alla carenze probatorie della parte su cui incombe l'onere di fornire al giudice tutti gli elementi per potergli consentire una pronuncia di accoglimento della domanda proposta e che non sussiste alcun obbligo di ammissione ove la documentazione acquisita in atti è sufficiente per pervenire ad una decisione, nel caso di specie il Primo Giudice ha correttamente ritenuto di fondare la propria decisione sulla base proprio della documentazione prodotta dalle parti e di principi giurisprudenziali ormai consolidatisi nel tempo in materia bancaria.
Anche la decisione sulla determinatezza delle clausole contrattuali è stata attentamente verificata dal tribunale che ha fornito al riguardo adeguata e condivisibile motivazione.
Con il secondo motivo, la difesa appellante lamenta la erroneità della sentenza per violazione di legge.
Il Giudicante avrebbe, infatti, trascurato che ai fini dell'usura non rilevano né il tasso corrispettivo né il tasso di mora “singolarmente considerati” ma, unicamente, il TEG;
i costi che concorrono, obbligatoriamente, alla formazione del TEG sono riportati nel pag. 5/9 contratto e nella documentazione ritualmente prodotta in giudizio;
ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito.
Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che ai fini del calcolo del TEG non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori e di quelli corrispettivi, stante la loro diversa natura e funzione ed ha all'uopo richiamato la giurisprudenza di Legittimità (Cass.
27442/2018), così come altrettanto è a dirsi con riferimento al criterio per la determinazione del TEGM da parte dei Decreti Ministeriali emessi dalla Banca d'Italia periodicamente per cui il tasso di mora va determinato tenendo conto di quello degli interessi corrispettivi con l'aumento del dato medio pari a 2.1. percentuali (Cass.
22270/2016).
Ciò premesso, ritiene tuttavia la difesa appellante che con specifico riferimento alle spese di assicurazioni, pur prendendosi atto anche della più recente giurisprudenza richiamata (Cass.
29501/23; Cass. 15114/25), per cui devono essere conteggiate anche le spese della polizza se necessaria ad ottenere il finanziamento e che si presume il collegamento negoziale dimostrabile con ogni mezzo di prova, resta il fatto che nel caso di specie non esiste prova di detto collegamento anche in considerazione della circostanza, puntualmente evidenziata dal Tribunale, che le polizze sono state accettate e sottoscritte in modo facoltativo dalla appellante e non erano affatto condizionanti la concessione del finanziamento.
Del tutto correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso i relativi costi ai fini del calcolo del tasso soglia.
Il terzo motivo è sostanzialmente integrativo degli altri due.
Afferma infatti la appellante, che ai fini del calcolo del TEG si sarebbe dovuto tenere conto non solo della sommatoria degli interessi ma anche delle spese per le assicurazioni e della penale per la estinzione anticipata del mutuo.
Al riguardo, ancora una volta non ci si può esimere dall'evidenziare che questa Corte si è ripetutamente pronunciata in senso conforme anche ai Giudici di Legittimità, affermando che proprio il fatto che la penale di estinzione anticipata assume la natura di penale per recesso, comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non pag. 6/9 usurarietà” perché collegata solo indirettamente alla erogazione del credito in quanto “non si è di fronte, cioè, a una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
7.3.2022 n. 7352).
In ordine poi alla tematica dell'ammortamento c.d. “alla francese”, va evidenziato che:
nel caso di ammortamento alla francese come quello previsto nel caso di specie, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
I . ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue, che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
pag. 7/9 D'altro canto, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. il quale stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Così, quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali;
il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo”.
Nel caso in esame, in assenza di specifiche deduzioni in senso contrario da parte della appellante, si deve ritenere che l'importo delle singole rate sia stato determinato in conformità del tasso di interesse pattuito e della durata prefissata.
Non va tra l'altro trascurato quanto da ultimo affermato dalle stesse SS.UU. con la nota sentenza 29.5.2024 n. 15130, a mente della quale “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto , né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e clienti.
Anche tale motivo va, dunque, respinto dovendosi peraltro ritenere come tutte le clausole contrattuali del finanziamento fossero estremamente precise e come detto fatto emergesse anche dal piano di ammortamento.
pag. 8/9 Il quarto motivo inerente la presunta nullità del contratto per indeterminatezza, resta sostanzialmente assorbito dl rigetto del precedente.
Come detto, il contratto era estremamente preciso in ogni sua parte in modo tale da garantire appieno la tutela della Parte_1
Per tutte le suesposte ragioni, dunque, il gravame deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.17735/21 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore Parte_1 istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della appellata e della terza intervenuta, delle spese e competenze del presente grado che per ciascuna liquida, quanto alle competenze, in
€ 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
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