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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 12/03/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 11102 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2019
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. NICOLO' NONO DACHILLE;
Ricorrente
E
, Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti ROMANA CARMEN ROMANO ed ALESSANDRO SANTO;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2019 proponeva opposizione alla ordinanza di Parte_1 ingiunzione di pagamento della somma di euro 4.958,40, emessa dall' di Bari Controparte_1 Co (d'ora in poi anche solo ) e notificata in data 30.08.2019, con la quale gli venivano contestate in proprio e solidalmente, in qualità di rappresentante legale della soc. coop. a responsabilità limitata Gruppo ormeggiatori
Porto di Bari, le seguenti violazioni: a) artt. 33, 37 e 82, del D.P.R. n. 797/1955, come modificati dalla legge n. 1038/1961, per avere omesso di corrispondere ai dipendenti , e Parte_2 Parte_3
l'assegno per il nucleo familiare relativo ai mesi di aprile e maggio 2014; b) art. 21, comma Persona_1
1, legge 264/49, come sostituito dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 297 del 2002, per non avere comunicato entro
5 giorni – ma solo il 16.01.2015 - al competente Centro per l'Impiego la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 31.05.2014, dei dipendenti , , , Parte_4 Persona_2 Parte_5 Parte_6
, , , , , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Controparte_3 Persona_1 Parte_2 Parte_3
e .
[...] Persona_5
Si costituiva l' di Bari contestando la fondatezza della opposizione di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto.
Sospesa, con decreto dell'8.10.2019, l'esecutività della ordinanza ingiunzione opposta, senza necessità di attività istruttoria alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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1 La opposizione è infondata.
Il nelle predette qualità, a fondamento della opposizione, deduce di avere rivestito la carica di legale Pt_1 rappresentante della società coop. Gruppo ormeggiatori Porto di Bari sino al 10.08.2014, sicché con riferimento al capo b) evidenzia la sua estraneità alla condotta ascrittagli dal momento che, allorquando in ritardo venne effettuata la dichiarazione, solamente il 16.01.2015, egli non rivestiva più la carica di rappresentante legale.
Deduce, altresì, sempre con riferimento al secondo illecito amministrativo contestatogli che, riguardo ai nominativi indicati nella ordinanza ingiunzione, i rapporti di lavoro non erano affatto cessati poiché i suddetti dipendenti non avevano “affatto smesso di appartenere” alla società Gruppo ormeggiatori Porto di Bari.
Con riguardo poi all'illecito contestatogli al capo a), deduceva il che da aprile a maggio 2014 non Pt_1 furono corrisposte ai dipendenti del gruppo le retribuzioni, ammettendo, quindi, implicitamente, che neppure furono erogati gli assegni nucleo familiare, tanto a causa del grave dissesto finanziario della società cooperativa che portò, poi, al suo fallimento. Co L' nel contestare le ragioni della opposizione e nel ribadire la fondatezza della ordinanza ingiunzione ha richiamato l'esito degli accertamenti ispettivi – il cui contenuto mai è stato messo in discussione dal Pt_1
- sulla base dell'esame della documentazione acquisita con il Verbale di accesso del 25.02.2015 e del Verbale interlocutorio del 22.06.2015, accertamenti conclusisi come da Verbale unico di accertamento e notificazione del 22.06.2015, prot. n. 50886 del 30.06.2015 (vd. allegato n. 20 della memoria di parte resistente).
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Quanto alla prova della condotta ascritta al nella qualità di rappresentante legale, la stessa rinviene Pt_1 Co dai riscontri documentali acquisiti dai funzionari dell' e di cui si da atto nei citati verbali ispettivi che, con riguardo a questo aspetto, trattandosi di fatti attestati nella immediata percezione degli ispettori, fanno prova fino a querela di falso.
Per il resto, appare infondato sia il motivo di opposizione riferito all'illecito sub b) – secondo cui, alla data della dichiarazione del 16.01.2015, ad esso ricorrente che non rivestiva più la carica di legale rappresentante, non poteva essergli ascritta la condotta contestatagli;
sul punto basta notare che nell'arco temporale in cui avrebbe dovuto essere effettuata la dichiarazione il rivestiva la carica di legale rappresentante, sicché Pt_1 non può che essere a lui imputata la condotta omissiva.
Quanto poi, sempre con riguardo al capo b), la cessazione dei rapporti di lavoro è documentata dai modelli uni. lav., allegati al fascicolo di parte resistente (vd. allegati 3 e ss.).
Del tutto inconsistente, poi, è il motivo di opposizione di cui al capo a), considerato che è lo stesso ricorrente ad ammettere il mancato pagamento, innanzitutto delle retribuzioni dei mesi di aprile e maggio 2014 e, quindi, di conseguenza, anche degli assegni “nucleo familiare”.
---------- Co Quanto poi alla questione riguardante la utilizzabilità della documentazione prodotta da a seguito della ordinanza del 4.02.2022, con cui l' era stato invitato alla regolarizzazione del proprio fascicolo CP_4 telematico, vale, nel senso della infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente, sia la considerazione che
2 alcuna richiesta di revoca della ordinanza è stata formulata alla successiva udienza del 23.09.2022, che la circostanza per cui l' aveva dettagliato nell'indice, a margine già della comparsa di costituzione, CP_4
l'elenco dei documenti prodotti telematicamente, sicché la disposta integrazione attiene ad una mera regolarizzazione del fascicolo telematico.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione alla ordinanza di ingiunzione notificata in data 30.08.2019 presentata da nei confronti di , con ricorso depositato il Parte_1 Controparte_1
30/09/2019, così provvede:
- rigetta la opposizione;
- condanna il al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di Pt_1 legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 12/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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