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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/09/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3089/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3089/2023 promossa da:
P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Pachino (SR), c.da Porto Fossa – Marzamemi, elettivamente domiciliata in Rosolini (SR), via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'avv. STEFANO TROMBATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
contro
(C.F. – P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Trento n.
2, presso lo studio dell'avv. SILVANA DOLEI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(C.F.: ); Controparte_3 P.IVA_3
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del luglio 2023 – debitrice Controparte_1
esecutata nella procedura esecutiva n. R.G. . 8/2023 del Tribunale di Siracusa – ha convenuto CP_4 in giudizio e l' Controparte_5 [...]
– NT
rispettivamente, creditore procedente e terzo pignorato – introducendo il giudizio di merito a cognizione piena sull'opposizione esecutiva dalla medesima esponente proposta nell'ambito della predetta procedura.
La società opponente ha reiterato le difese svolte nella fase sommaria dell'opposizione, conclusasi con l'ordinanza del 27.3.2023, con cui il Giudice dell'Esecuzione, atteso l'avvenuto versamento delle somme pignorate da parte del terzo al creditore procedente, ha disposto non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
in via principale, ha chiesto accertare e Controparte_1 dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022, predisposto nelle forme di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, poiché effettuata a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo non risultante da pubblici elenchi.
In via subordinata, la società opponente ha chiesto accertare e dichiarare che Controparte_5
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, lamentando che l'agente della
[...] riscossione avrebbe notificato l'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022 in violazione del divieto, sancito dall'art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, di avviare nuove procedure esecutive dopo la presentazione di una istanza di rateizzazione da parte del contribuente.
In via ulteriormente subordinata, ha chiesto Controparte_1 accertare e dichiarare l'illegittimità del predetto atto di pignoramento presso terzi per violazione dell'art. 543, comma 1, n. 1 c.p.c., difettando in esso l'indicazione del titolo esecutivo, da individuarsi in ruoli esattoriali.
In ultimo, la società opponente ha chiesto accertare e dichiarare che l'agente della riscossione non ha diritto di agire esecutivamente per il recupero del credito rappresentato dalle cartelle di pagamento poste a base dell'atto di pignoramento presso terzi, essendo state queste impugnate avanti al giudice ordinario e tributario, con distinti procedimenti, tutti pendenti, ad eccezione di quello definito in corso di causa con sentenza di annullamento di 3 cartelle di pagamento, per complessivi €. 1.373,59.
Per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, Controparte_1
ha poi chiesto condannare alla restituzione in suo favore
[...] Controparte_5 delle somme che l' NT
, in ottemperanza all'opposto atto di
[...]
pignoramento presso terzi, ha versato al creditore procedente.
Con comparsa dell'ottobre 2023 si è costituita in giudizio , la Controparte_5
quale, preliminarmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario sulla presente opposizione, in ragione della natura tributaria di parte dei crediti di cui alle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento presso terzi.
Ancora, l'opposta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace, in ragione della natura di sanzione amministrativa pecuniaria conseguente ad infrazioni al codice della strada di altra parte dei crediti per il cui soddisfacimento la medesima ha agito esecutivamente.
In ultimo, quanto al merito, ha contestato la fondatezza dei motivi Controparte_5
di opposizione, chiedendone il rigetto. L' NT
non si è costituito in giudizio.
[...]
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., non essendo necessaria istruttoria la causa è stata rinviata all'udienza di cui al novellato art. 189 c.p.c., in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'
[...]
, il quale NT
non si è costituito in giudizio, ancorché ritualmente convenuto con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 21.7.2023.
L'art. 1 della legge n. 53/1994 prevede che l'avvocato, munito di procura alle liti, possa eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata.
L'art. 3-bis del medesimo testo normativo, tuttavia, subordina siffatta possibilità alla condizione che tanto l'indirizzo di posta elettronica del destinatario della notificazione quanto quello del notificante risultino da pubblici elenchi.
L'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge n.
221/2012, stabilisce che per pubblichi elenchi si intendono “quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” – ossia, rispettivamente, l'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese e l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) –, “dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto”
– ossia il Registro contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche formato dal e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, Controparte_7 dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati (Registro PP.AA.) –, “dall'articolo
16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2” – ossia il Registro delle Imprese –, “nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” – il REGINDE –.
Per quanto concerne poi, nello specifico, le pubbliche amministrazioni, lo stesso art. 16-ter, al comma
1-ter, dispone che “in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” – ossia l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) –. Orbene, nel caso di specie il difensore di parte opponente ha provveduto a notificare l'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio:
- all' NT
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, agli indirizzi pec “assessorato.beni. ail.regione.sicilia.it” e Email_1
“dipartimento.beni. egione.sicilia.it” (v. file .eml di accettazione e consegna, Email_2 depositati telematicamente in allegato all'atto di citazione), dando atto, nella relazione di notificazione, che trattasi di indirizzo “estratto dal seguente Elenco Pubblico: IPA” (v. allegato al file .eml di consegna).
- all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, quale procuratore domiciliatario dell' NT
, all'indirizzo di posta elettronica
[...] certificata “ vvocaturastato.it” (v. file .eml di accettazione e consegna, Email_3 depositati telematicamente in allegato all'atto di citazione), dando atto, nella relazione di notificazione, che trattasi di indirizzo “estratto dal seguente Elenco Pubblico: REGINDE” (v. allegato al file .eml di consegna).
Pertanto, la notificazione al dell'
[...]
deve ritenersi valida. NT
3. Venendo all'esame della spiegata opposizione, occorre rilevare che, con il ricorso proposto avanti al Giudice dell'Esecuzione, ha sollevato, Controparte_1 graduandole, eccezioni inquadrabili sia nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 2, c.p.c.) che nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.).
In proposito, è giurisprudenza consolidata che, “in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero – nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi
l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva” (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. III 3.8.2005, n.
16262).
Alla luce del suddetto criterio, dunque, vanno qualificate come ragioni di opposizione agli atti esecutivi le eccezioni di “1) inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento impugnato” (cfr. all.
21 dell'atto di citazione in opposizione, pagg. 5 e ss.) e di “3) illegittimità del pignoramento per mancata indicazione dei titoli esecutivi (ruoli) e crediti presupposti” (cfr. all. 21 dell'atto di citazione in opposizione, pag. 13), concernendo le stesse la regolarità formale dell'atto di pignoramento presso terzi e della sua notificazione.
Viceversa, costituiscono ragioni di opposizione all'esecuzione le eccezioni di “2) illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 19 comma 1-quater lettera c del D.P.R. n. 602 del
29.09.1973” (cfr. all. 21 dell'atto di citazione in opposizione, pagg. 11 e ss.) e di “4) inesistenza dei crediti posti a fondamento dell'esecuzione” (cfr. all. 21 dell'atto di citazione in opposizione, pagg.
13 e ss.), avendo la società opponente contestato il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
4. Tanto premesso, prima di procedere al vaglio dei suddetti motivi, occorre soffermarsi sulle questioni pregiudiziali di difetto di giurisdizione e di incompetenza poste da Controparte_5
.
[...]
4.1. In primo luogo, ad avviso dell'opposta, sussisterebbe il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario sull'opposizione spiegata da Controparte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n.
[...]
602/1973, nella parte in cui la società opponente ha contestato la legittimità della procedura esecutiva avviata e il diritto dell'agente della riscossione di agire esecutivamente per il recupero dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 29820110009516344000, n. 29820110011951328000, n.
298201220014628087000, n. 2982012003817265700, n. 29820130005086775000, n.
29820130012255964000, n. 29820170002558218000, n. 29820170004904949000, n.
29820180005433416000, n. 298201800071944348000, n. 29820190002122801000 e n.
29820190003059366000, avendo siffatti crediti natura tributaria (v. pagg. 5 e ss. della comparsa di costituzione e risposta).
4.1.1. Ebbene, l'eccezione è infondata.
Com'è noto, l'art. 57 del D.P.R. n. 602/1973, rubricato “opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi”, al comma 1 dispone che “1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.”.
Sulla predetta norma è intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 114 del 2018, la quale ha definito il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario sulle opposizioni esecutive nei termini che seguono.
Quanto alle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per effetto del disposto della lettera b) del citato art. 57, comma 1, devono essere conosciuti dal giudice tributario i motivi di opposizione che attengono alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, rientrando nella cognizione del giudice dell'esecuzione tutti i residuali motivi concernenti vizi formali degli atti esecutivi.
Per quel che concerne le opposizioni ex art. 615 c.p.c., invece, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.
Secondo quanto enunciato dalla Corte, dunque, occorre distinguere tra cause estintive, impeditive o modificative della pretesa tributaria sorte prima – ovvero in costanza – della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, per le quali gli artt. 2 e 19 del decr. lgs. n. 546/1992 stabiliscono la giurisdizione del giudice tributario e un termine perentorio
(di 60 giorni) per l'impugnazione dell'atto (cartella o avviso di intimazione), e cause estintive, impeditive o modificative sorte dopo il termine indicato, per le quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno poi ulteriormente precisato che “nel sistema del combinato disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e ss., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n.
114/2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. Un.
28.7.2021, n. 21642).
Ebbene, tornando al caso di specie, alla luce delle superiori premesse deve ritenersi senz'altro sussistere la giurisdizione del giudice ordinario per la ragione che:
- con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ha Controparte_1 contestato la regolarità formale e la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi del
15.12.2022, non già del titolo esecutivo;
- con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha dedotto l'avvenuta presentazione di un'istanza di rateizzazione ex art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973 e l'avvenuta impugnazione, con contestuale istanza di sospensione, delle cartelle di pagamento sottese a siffatto atto di pignoramento, ovverosia fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria successivi alla notificazione delle cartelle.
4.2. ha poi eccepito l'incompetenza del Tribunale adito. Controparte_8
Ad avviso dell'opposta, sull'opposizione proposta da Controparte_1 sussisterebbe la competenza “funzionale” del Giudice di Pace, in quanto la stessa investe
[...]
la cognizione delle cartelle di pagamento n. 298201100223829044000, n. 29820120020925003000,
n. 29820150008662385000, n. 29820160021987349000 e n. 29820200012955761001, emesse per sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti ad infrazioni al codice della strada (v. pagg. 7 e ss. della comparsa di costituzione).
4.2.1. L'eccezione è parzialmente fondata.
Deve ritenersi che il Tribunale sia senz'altro organo competente a conoscere della spiegata opposizione, nella parte in cui con la stessa parte opponente ha sollevato questioni qualificabili come ragioni di opposizione agli atti esecutivi (segnatamente, “1) inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento impugnato” e “3) illegittimità del pignoramento per mancata indicazione dei titoli esecutivi (ruoli) e crediti presupposti”).
Invero, alla luce del disposto dell'art. 617 c.p.c. siffatte opposizioni si propongono al giudice dell'esecuzione e, per espressa previsione dell'art. 9 c.p.c., organo esclusivamente competente per l'esecuzione forzata è il Tribunale.
Diversamente, risulta configurabile la competenza per materia del Giudice di Pace nella parte in cui parte opponente ha sollevato questioni inquadrabili come ragioni di opposizione all'esecuzione (“2) illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 19 comma 1-quater lettera c del D.P.R. del 29.09.1973” e “4) inesistenza dei crediti posti a fondamento dell'esecuzione”).
Occorre premettere che per l'opposizione all'esecuzione c.d. preventiva e per la fase di merito a cognizione piena dell'opposizione all'esecuzione iniziata gli artt. 615, comma 1, e 616 c.p.c. prevedono una competenza anche in capo al Giudice di Pace, laddove questi sia il giudice competente per materia o per valore ex art. 17 c.p.c.
Ciò posto, con specifico riferimento alla fattispecie dell'opposizione a cartella di pagamento (o ad intimazione di pagamento) relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, la Suprema Corte, in molteplici occasioni, ha statuito che la contestazione della pretesa creditoria dell'amministrazione irrogante (o dell'agente della riscossione) per fatti successivi alla formazione del titolo – id est: del provvedimento sanzionatorio – va qualificata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Ed ancora, che competente a conoscere di siffatta opposizione è il giudice indicato dalla legge come competente per materia o valore in ordine alla contestazione del titolo, ovverosia, avuto riguardo ai criteri di competenza stabiliti dall'art. 7 del decr. lgs. n. 150/2011, il Giudice di Pace (cfr. art. 7, comma 2: “2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”) (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. III 18.2.2008, n. 4022: “5. – L'istanza di regolamento di competenza è ammissibile perché la diversa qualificazione della domanda - come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione all'esecuzione - trae con sé una corrispondente competenza per materia - nel primo caso del Tribunale, nel secondo del Giudice di Pace - e su questo punto i due giudici di merito confliggono. Nel campo dell'esecuzione forzata esattoriale per entrate non tributarie, in cui sono ammesse sia l'opposizione agli atti esecutivi sia l'opposizione all'esecuzione
(D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 29), queste si propongono secondo le forme ordinarie, ma anche, è da ritenere, nel rispetto delle ordinarie regole di competenza. Ora, secondo la costante giurisprudenza della corte, per le opposizioni agli atti esecutivi è competente il Tribunale: la soppressione dell'ufficio del Pretore, ha comportato il riassorbimento presso il Tribunale di questa competenza, cui per l'avanti il giudice conciliatore e poi il giudice di pace erano rimasti estranei.
Quanto all'opposizione all'esecuzione, questa va proposta al giudice competente per valore o materia (art. 615 cod. proc. civ.). 6. - La materia cui ha riguardo l'art. 615 c.p.c. - se una ne è configurata dall'ordinamento a fini di competenza - è quella che corrisponde ai diritti dei quali, se pur sulla base di un titolo esecutivo, si chiede l'attuazione coattiva. Trattandosi di obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con sanzione amministrativa pecuniaria, esiste una materia siffatta, delineata a fini di competenza, e questa materia è configurata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 - bis. Sulle violazioni di norme del codice della strada punite con sanzione amministrativa pecuniaria la competenza spetta al Giudice di Pace.”; Cass. Civ. Sez. VI
8.6.2015, n. 11816: “La cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto
l'opposizione dopo aver ricevuto il preavviso di fermo amministrativo”; Cass. Civ. Sez. IV 18.2.2015,
n. 3283: “La cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del Giudice di Pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.”).
Ora, se alla luce della richiamata giurisprudenza sussiste la competenza del Giudice di Pace allorquando sia contestato il diritto a riscuotere le somme dovute per violazioni al codice della strada mediante opposizione a cartella (o ad intimazione) di pagamento, ossia mediante un'opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, comma 1, c.p.c., siffatta competenza deve ritenersi altrettanto configurabile laddove oggetto di contestazione sia pur sempre il diritto a riscuotere le somme dovute per violazioni al codice della strada, ma siffatta contestazione venga mossa, come nella specie, ad esecuzione già avviata, con l'opposizione avverso l'atto di pignoramento ex artt. 615, comma 2, e 616 c.p.c.
Per quanto sopra, dunque, essendo stato documentato e non contestato che i crediti portati dalle cartelle n. 29820120020925003000, n. 29820160021987349000, n. 29820200012955761001 e n.
29820150008662385000 hanno natura di sanzione amministrativa pecuniaria conseguente ad infrazioni al codice della strada (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione dell'opposta, pagg. 9, 19,
33 e 17), deve concludersi che la cognizione dell'opposizione proposta da
[...]
rientri nella competenza del Giudice di Pace, laddove con la stessa parte Controparte_1 opponente ha contestato il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, nella forma del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, per il recupero dei crediti in questione.
Né, va precisato, può farsi applicazione nel caso di specie del disposto dell'art. 104 c.p.c., rubricato
“pluralità di domande contro la stessa parte”, norma che consente il cumulo di domande per ragioni di mera connessione soggettiva (cfr. art. 104 c.p.c.: “1. Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10, secondo comma. 2. È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente”).
È noto, infatti, che siffatta norma consente lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore.
Per orientamento consolidato, poi, lo spostamento in questione è parimenti consentito allorché la domanda di competenza per valore del giudice inferiore sia proposta in cumulo con una domanda rientrante nella competenza per materia del giudice superiore (così Cass. Civ. Sez. Un. 13.7.2010, n.
16355: “Poiché la norma dell'art. 10, comma 2, c.p.c. e quella dell'art. 104 c.p.c. debbono essere intese anche nel senso che è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che analogo spostamento si possa verificare in caso di proposizione cumulativa della domanda di competenza per valore del giudice inferiore e di una domanda di competenza per materia del giudice superiore. Ne consegue che, allorché siano proposte davanti al Tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi
(quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - di un Giudice di Pace dello stesso circondario del
Tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del Giudice di Pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del Tribunale), la competenza del Tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate”).
Di contro, il cumulo di domande e lo spostamento della domanda di competenza del giudice inferiore davanti a quello superiore non può realizzarsi nell'ipotesi in cui, analogamente al caso in esame, sulla stessa il giudice inferiore sia competente per materia (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. VI 6.11.2015, n.
22782: “Qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del Tribunale, altre in quella del Giudice di Pace, non opera la “vis attractiva” della competenza del Tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c., quando le cause di competenza del Giudice di Pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore.
(Nella specie, a seguito di lettera di preavviso di fermo amministrativo riguardo ad una cartella esattoriale emessa per verbali di contestazione al codice della strada, erano state proposte domande di opposizione agli atti esecutivi, nella competenza del Tribunale, e domande di opposizione all'esecuzione, nella competenza per materia del Giudice di Pace, sebbene con limite di valore, nella specie non superato)”).
5. Accertato quanto sopra, occorre adesso procedere all'esame dei motivi di opposizione formulati da nel rispetto della graduazione delle Controparte_1 domande prospettata da quest'ultima.
5.1. In via principale, la società opponente ha chiesto accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022 poiché effettuata a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo – “ t” (cfr. Email_4
all.ti 1, 2 e 3 della citazione) – non risultante da alcuno dei pubblici elenchi previsti dall'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012 – ove, di contro, risultano indicati i diversi indirizzi
“ t” (in INI-PEC e IPA, cfr. all.ti 5 e 6 della citazione) e Email_5
“ t” (nel Registro PP.AA., cfr. all. 7 della citazione) – e ciò in Email_6
violazione del disposto dell'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi (cfr. all. 21 dell'atto di citazione in opposizione, pagg. 5 e ss., “1) inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento impugnato”).
5.1.1. Ebbene, il motivo in esame non può trovare accoglimento alla luce del più condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso in relazione a fattispecie analoghe, nelle quali il contribuente lamentava l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento in quanto effettuata da mediante impiego di un indirizzo telematico diverso Controparte_5
da quello corrispondente al domicilio digitale presente nei pubblici registri.
La Suprema Corte, tenuto conto:
- del fatto che la legge n. 53/1994, art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
- del fatto che una maggiore rigidità formale nel sistema delle notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo della notificazione, cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, non anche del mittente, il quale può promuovere la notifica da un proprio valido indirizzo;
- del fatto che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, ha concluso che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (così Cass. Civ.
Sez. Trib. 3.7.2023, n. 18684; cfr. anche Cass. Civ. Sez. VI 16.1.2023, n. 982, Cass. Civ. Sez. Un.
18.5.2022, n. 15979).
In altri termini, la Suprema Corte ha escluso la nullità della notificazione compiuta dall'agente della riscossione mediante utilizzo di un indirizzo telematico diverso da quello risultante nei pubblici elenchi laddove, per un verso, da siffatto indirizzo sia chiaramente evincibile il soggetto mittente e, per altro verso, il contribuente non abbia esplicitato il pregiudizio derivato al proprio diritto di difesa dalla notifica in questione.
Ciò che si è verificato nel caso di specie.
Invero, in primo luogo, occorre rilevare che dal dominio dell'indirizzo di posta elettronica certificata impiegato ai fini della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022 –
“ t” (all.ti 1, 2 e 3 della citazione) – risulta Email_4
chiaramente evincibile che soggetto mittente è . Controparte_5
In secondo luogo, l'odierna opponente non ha in alcun modo indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica dell'atto di pignoramento da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici elenchi.
Al contrario, proprio la circostanza che all'indomani dell'avvenuta notificazione
[...] abbia esperito innanzi al giudice dell'esecuzione l'opposizione Controparte_1 esecutiva in epigrafe comprova come l'atto in questione abbia raggiunto il suo scopo, avendo consentito al destinatario di svolgere le proprie difese, senza incertezze in ordine alla sua provenienza e all'oggetto.
Per quanto sopra, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata dell'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022, effettuata da alla società opponente Controparte_5 dall'indirizzo “ t”, deve reputarsi valida. Email_4
5.2. Per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di opposizione,
[...]
ha chiesto accertare e dichiarare che Controparte_1 Controparte_5
non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata, mediante la notificazione dell'atto
[...]
di pignoramento presso terzi del 15.12.2022, stante il divieto, sancito dall'art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, di avviare nuove procedure esecutive dopo la presentazione di una istanza di rateizzazione da parte del contribuente (cfr. all. 21 dell'atto di citazione in opposizione, pagg. 11 e ss., “2) illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 19 comma 1-quater lettera c del D.P.R. del 29.09.1973”).
5.2.1. Il motivo merita accoglimento.
Occorre anzitutto rilevare che la società opponente ha documentato – senza che la circostanza sia stata contestata dalla opposta in seno alla propria comparsa di costituzione - l'avvenuta presentazione,
a mezzo posta elettronica certificata, in data 29.11.2022 – anteriormente, dunque, alla notificazione da parte dell'agente della riscossione dell'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022 (all.ti 1, 2
e 3 della citazione) – di una istanza di rateizzazione ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (cfr. all. 4 della citazione), avente ad oggetto la richiesta di ripartizione del pagamento delle somme contemplate
(oltre che in altre) nelle medesime cartelle esattoriali poi poste a base dell'atto di pignoramento presso terzi (v. l'elenco delle cartelle allegato all'istanza di rateizzazione, pag. 4 dell'all. 4 della citazione, e v., poi, l'elenco delle cartelle indicate nell'atto di pignoramento, pag. 2 dell'all. 1 della citazione).
Parte opponente ha altresì documentato come su siffatta istanza Controparte_5
si sia pronunciata, con un provvedimento di accoglimento parziale, solo in data 2.3.2023 (all. 19 della citazione), successivamente, dunque, all'avvio della procedura esecutiva.
Ciò posto, l'art. 19, comma 1-quater, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973, dispone che, “a seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3 […] non possono essere avviate nuove procedure esecutive”.
La norma in esame è pertanto chiara nell'individuare un arco temporale nel corso del quale l'agente della riscossione non è legittimato ad avviare procedure esecutive – ossia, nel caso dell'espropriazione forzata, a notificare l'atto di pignoramento (art. 491 c.p.c.) – nei confronti del contribuente che ha avanzato richiesta di rateizzazione: dalla data di presentazione dell'istanza fino alla pronuncia di un provvedimento di rigetto o all'eventuale decadenza dalla dilazione.
Se così è, deve ritenersi che, notificando l'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022 successivamente alla presentazione da parte di Controparte_1 dell'istanza di rateizzazione del 29.11.2022 e anteriormente alla emissione del provvedimento
[...] di accoglimento parziale del 2.3.2023, abbia senz'altro violato il Controparte_5
disposto della citata norma, non essendo la medesima legittimata in quel periodo ad avviare alcuna procedura esecutiva per il recupero delle medesime somme per le quali la società contribuente aveva richiesto la ripartizione del pagamento.
6. Per quanto sopra, dunque, in accoglimento della spiegata opposizione, l'atto di pignoramento presso terzi predisposto nelle forme di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 e notificato da a in Controparte_5 Controparte_1
data 15.12.2022 deve reputarsi illegittimo e va dichiarato nullo.
7. In ultimo, merita altresì accoglimento la domanda di restituzione avanzata da parte opponente. Con l'atto introduttivo reiterando le Controparte_1 conclusioni già formulate in seno al ricorso proposto avanti al Giudice dell'Esecuzione, ha chiesto condannare alla restituzione in suo favore delle somme che Controparte_5
l' NT
, in ottemperanza all'opposto atto di pignoramento presso
[...] terzi, ha versato al creditore procedente (v. pag. 22 della citazione: “piaccia all'Ill.mo G.E. adito, rigettata ogni istanza, eccezione e difesa avversaria, in accoglimento della presente opposizione:
[…] in ogni caso, atteso che il terzo pignorato
[...]
ha corrisposto Controparte_9 all'opposta le somme oggetto dell'atto di pignoramento per cui è causa, all'esito dell'accoglimento della presente opposizione, condannare l' a rimborsare Controparte_10 all'opponente le somme, di pertinenza di quest'ultimo, che il terzo pignorato ha corrisposto ad
in conseguenza della procedura esecutiva per cui è causa”; v. pag. Controparte_5
21 dell'all. 21 della citazione: “piaccia all'Ill.mo G.E. adito, rigettata ogni istanza, eccezione e difesa avversaria, in accoglimento della presente opposizione: […] in ogni caso, per l'ipotesi che il terzo
Controparte_9 CP_9 Controparte_9
corrisponda all'opposta le somme pignorate, all'esito
[...] dell'accoglimento della presente opposizione, condannare l' a Controparte_10
rimborsare all'opponente le somme percepite dalla stessa in conseguenza della procedura esecutiva per cui è causa”).
Occorre anzitutto osservare che la circostanza che siffatta domanda di restituzione potesse essere avanzata contestualmente all'opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. e che legittimato a proporla fosse il debitore esecutato, non già il terzo pignorato, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte, infatti, in una fattispecie analoga in cui l'opponente contro l'esecuzione presso terzi promossa nei suoi confronti chiedeva la restituzione delle somme versate dal terzo al creditore in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione di crediti, a fronte della contestazione circa la legittimazione del debitore esecutato a pretendere le somme dal creditore procedente, ha affermato che “l'assegnazione di cui agli artt. 552 e 553 c.p.c. si configura come “datio in solutum” condizionata”, che “con l'assegnazione al creditore esecutante della somma dovuta dal terzo al debitore esecutato si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore - debitore - pignorato, con la conseguenza che dal momento dell'assegnazione il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore esecutante”, che “il pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore esecutato”, ma che “permane legittimazione di quest'ultimo
a fare valere i diritti nascenti dal rapporto con il creditore esecutante e particolarmente a pretendere la restituzione della somma che risultasse pagata dal terzo ma non fosse dovuta” (così Cass. Civ.
Sez. III 8.2.2007, n. 2745, che ha rigettato il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente aveva lamentato che “il debitore esecutato non è legittimato a pretendere dal creditore le somme che allo stesso abbia versato il terzo in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione di crediti, avendo l'azione restitutoria carattere strettamente personale”, in una controversia in cui, inequivocabilmente,
l'opponente aveva proposto la domanda restitutoria nell'ambito dello stesso giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., come emerge dalla seguente descrizione del giudizio di primo grado: “proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. contro l'esecuzione presso terzi promossa nei suoi confronti …; sosteneva di non essere inadempiente;
chiedeva la restituzione delle somme pagate in più ed il risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata”; v. anche Cass. Civ. Sez. III
19.9.1995, n. 9888).
E, ancorché non abbia intrapreso l'esecuzione forzata ordinaria Controparte_5 ma abbia predisposto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore nelle forme dell'art. 72-bis del
D.P.R. n. 602/1973 – ovverosia con l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario –, i suesposti principi devono ritenersi valevoli anche nel caso di specie, laddove si consideri che nella speciale procedura prevista dal citato art. 72-bis – la quale inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato (per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex articolo 546 c.p.c.) e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo – il pagamento a opera del terzo delle somme tiene luogo dell'assegnazione del credito pignorato (cfr., tra le altre, Cass. Civ. Sez. III 20.10.2016, n. 21258).
Ciò posto, essendo circostanza dedotta dall'
[...]
avanti al Giudice NT dell'Esecuzione (v. pag. 2 e 3 dell'all. 16 della citazione;
v. all.ti 17 e 18 della citazione) e non contestata da (v. pag. 4 della comparsa di costituzione Controparte_5 dell'opposta), dunque pacifica tra le parti, che in ottemperanza all'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022 il primo, debitore nei confronti di Controparte_1
abbia versato alla seconda, creditrice procedente, la somma di €. 25.322,34, per effetto della
[...] declaratoria di nullità dell'atto di pignoramento in questione e, conseguentemente, della caducazione del titolo del pagamento, devono ritenersi integrati i fatti costitutivi della domanda di restituzione avanzata dalla società opponente. Quest'ultima domanda va pertanto accolta e va condannata a Controparte_5
pagare a la somma versata al riscossore dal Controparte_1
terzo pignorato, pari ad €. 25.322,34.
8. Quanto alle spese, la società opponente deve reputarsi prevalentemente vittoriosa nei confronti del riscossore.
In relazione a tale vicenda processuale, pertanto, va condannata Controparte_8
a pagare a i compensi di lite e gli esborsi Controparte_1 sostenuti, con distrazione in favore del difensore di quest'ultima, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito oggetto di causa (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
Quanto alla posizione dell' NT
, si osserva che sulla questione
[...]
concernente la configurabilità o meno di un litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi sussistono due orientamenti giurisprudenziali contrapposti.
Secondo una prima impostazione, nelle opposizioni esecutive il terzo pignorato sarebbe parte necessaria solo in casi determinati: “Il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore” (così Cass. Civ. Sez. III 5.6.2020, n. 10813, la quale ha cassato con CP_1 rinvio una sentenza per omessa integrazione del litisconsorzio necessario con il terzo , nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ad ordinanza di assegnazione per crediti di mantenimento di figlia minorenne, sussistendo un interesse del medesimo terzo all'accertamento della misura dell'assegnazione e, quindi, della modifica coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio).
Secondo altro orientamento, invece, il terzo pignorato sarebbe sempre parte necessaria nelle opposizioni esecutive: “Il terzo pignorato deve ritenersi sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, senza distinzioni di sorta” (così Cass. Civ. Sez.
III 18.5.2021, n. 13533). Per quanto sopra, dunque, non appare censurabile, costituendo al contrario condotta conforme a diligenza, la scelta di che, a fronte delle Controparte_1
oscillazioni giurisprudenziali sul punto, ha ritenuto di citare nell'odierno giudizio di merito anche il terzo pignorato NT
.
[...]
Tenuto conto di ciò e del fatto che in relazione alla vicenda processuale intercorsa con quest'ultima parte non può ravvisarsi alcuna soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, secondo il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3089/2023, ogni altra istanza disattesa:
- dichiara la contumacia dell' NT
;
[...]
- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace di Siracusa, in relazione ai motivi di opposizione con cui Controparte_1
ha contestato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata, nella Controparte_5
forma del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 per i crediti portati dalle cartelle n. 29820120020925003000, n. 29820160021987349000, n. 29820200012955761001 e n.
29820150008662385000, aventi natura di sanzione amministrativa pecuniaria conseguente ad infrazioni al codice della strada;
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara nullo l'atto di pignoramento presso terzi predisposto nelle forme di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 e notificato a Controparte_1
in data 15.12.2022 da , non avendo
[...] Controparte_5 quest'ultima il diritto di procedere in via esecutiva nei confronti della società opponente successivamente alla presentazione da parte della medesima dell'istanza di rateizzazione del
29.11.2022;
- in accoglimento della domanda restitutoria proposta da parte opponente, condanna
[...]
a pagare a la somma Controparte_8 Controparte_1 di €. 25.322,34;
- condanna a pagare a Controparte_8 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in €. 5.077,00 per compensi ed in €. 237,00 per esborsi,
[...]
oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte opponente vittoriosa, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - compensa integralmente le spese di lite in relazione alla vicenda processuale intercorsa con l' NT
.
[...]
Così deciso in Siracusa, il 2.9.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3089/2023 promossa da:
P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Pachino (SR), c.da Porto Fossa – Marzamemi, elettivamente domiciliata in Rosolini (SR), via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'avv. STEFANO TROMBATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
contro
(C.F. – P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Trento n.
2, presso lo studio dell'avv. SILVANA DOLEI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(C.F.: ); Controparte_3 P.IVA_3
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del luglio 2023 – debitrice Controparte_1
esecutata nella procedura esecutiva n. R.G. . 8/2023 del Tribunale di Siracusa – ha convenuto CP_4 in giudizio e l' Controparte_5 [...]
– NT
rispettivamente, creditore procedente e terzo pignorato – introducendo il giudizio di merito a cognizione piena sull'opposizione esecutiva dalla medesima esponente proposta nell'ambito della predetta procedura.
La società opponente ha reiterato le difese svolte nella fase sommaria dell'opposizione, conclusasi con l'ordinanza del 27.3.2023, con cui il Giudice dell'Esecuzione, atteso l'avvenuto versamento delle somme pignorate da parte del terzo al creditore procedente, ha disposto non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
in via principale, ha chiesto accertare e Controparte_1 dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022, predisposto nelle forme di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, poiché effettuata a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo non risultante da pubblici elenchi.
In via subordinata, la società opponente ha chiesto accertare e dichiarare che Controparte_5
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, lamentando che l'agente della
[...] riscossione avrebbe notificato l'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022 in violazione del divieto, sancito dall'art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, di avviare nuove procedure esecutive dopo la presentazione di una istanza di rateizzazione da parte del contribuente.
In via ulteriormente subordinata, ha chiesto Controparte_1 accertare e dichiarare l'illegittimità del predetto atto di pignoramento presso terzi per violazione dell'art. 543, comma 1, n. 1 c.p.c., difettando in esso l'indicazione del titolo esecutivo, da individuarsi in ruoli esattoriali.
In ultimo, la società opponente ha chiesto accertare e dichiarare che l'agente della riscossione non ha diritto di agire esecutivamente per il recupero del credito rappresentato dalle cartelle di pagamento poste a base dell'atto di pignoramento presso terzi, essendo state queste impugnate avanti al giudice ordinario e tributario, con distinti procedimenti, tutti pendenti, ad eccezione di quello definito in corso di causa con sentenza di annullamento di 3 cartelle di pagamento, per complessivi €. 1.373,59.
Per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, Controparte_1
ha poi chiesto condannare alla restituzione in suo favore
[...] Controparte_5 delle somme che l' NT
, in ottemperanza all'opposto atto di
[...]
pignoramento presso terzi, ha versato al creditore procedente.
Con comparsa dell'ottobre 2023 si è costituita in giudizio , la Controparte_5
quale, preliminarmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario sulla presente opposizione, in ragione della natura tributaria di parte dei crediti di cui alle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento presso terzi.
Ancora, l'opposta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace, in ragione della natura di sanzione amministrativa pecuniaria conseguente ad infrazioni al codice della strada di altra parte dei crediti per il cui soddisfacimento la medesima ha agito esecutivamente.
In ultimo, quanto al merito, ha contestato la fondatezza dei motivi Controparte_5
di opposizione, chiedendone il rigetto. L' NT
non si è costituito in giudizio.
[...]
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., non essendo necessaria istruttoria la causa è stata rinviata all'udienza di cui al novellato art. 189 c.p.c., in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'
[...]
, il quale NT
non si è costituito in giudizio, ancorché ritualmente convenuto con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 21.7.2023.
L'art. 1 della legge n. 53/1994 prevede che l'avvocato, munito di procura alle liti, possa eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata.
L'art. 3-bis del medesimo testo normativo, tuttavia, subordina siffatta possibilità alla condizione che tanto l'indirizzo di posta elettronica del destinatario della notificazione quanto quello del notificante risultino da pubblici elenchi.
L'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge n.
221/2012, stabilisce che per pubblichi elenchi si intendono “quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” – ossia, rispettivamente, l'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese e l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) –, “dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto”
– ossia il Registro contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche formato dal e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, Controparte_7 dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati (Registro PP.AA.) –, “dall'articolo
16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2” – ossia il Registro delle Imprese –, “nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” – il REGINDE –.
Per quanto concerne poi, nello specifico, le pubbliche amministrazioni, lo stesso art. 16-ter, al comma
1-ter, dispone che “in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” – ossia l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) –. Orbene, nel caso di specie il difensore di parte opponente ha provveduto a notificare l'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio:
- all' NT
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, agli indirizzi pec “assessorato.beni. ail.regione.sicilia.it” e Email_1
“dipartimento.beni. egione.sicilia.it” (v. file .eml di accettazione e consegna, Email_2 depositati telematicamente in allegato all'atto di citazione), dando atto, nella relazione di notificazione, che trattasi di indirizzo “estratto dal seguente Elenco Pubblico: IPA” (v. allegato al file .eml di consegna).
- all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, quale procuratore domiciliatario dell' NT
, all'indirizzo di posta elettronica
[...] certificata “ vvocaturastato.it” (v. file .eml di accettazione e consegna, Email_3 depositati telematicamente in allegato all'atto di citazione), dando atto, nella relazione di notificazione, che trattasi di indirizzo “estratto dal seguente Elenco Pubblico: REGINDE” (v. allegato al file .eml di consegna).
Pertanto, la notificazione al dell'
[...]
deve ritenersi valida. NT
3. Venendo all'esame della spiegata opposizione, occorre rilevare che, con il ricorso proposto avanti al Giudice dell'Esecuzione, ha sollevato, Controparte_1 graduandole, eccezioni inquadrabili sia nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 2, c.p.c.) che nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.).
In proposito, è giurisprudenza consolidata che, “in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero – nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi
l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva” (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. III 3.8.2005, n.
16262).
Alla luce del suddetto criterio, dunque, vanno qualificate come ragioni di opposizione agli atti esecutivi le eccezioni di “1) inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento impugnato” (cfr. all.
21 dell'atto di citazione in opposizione, pagg. 5 e ss.) e di “3) illegittimità del pignoramento per mancata indicazione dei titoli esecutivi (ruoli) e crediti presupposti” (cfr. all. 21 dell'atto di citazione in opposizione, pag. 13), concernendo le stesse la regolarità formale dell'atto di pignoramento presso terzi e della sua notificazione.
Viceversa, costituiscono ragioni di opposizione all'esecuzione le eccezioni di “2) illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 19 comma 1-quater lettera c del D.P.R. n. 602 del
29.09.1973” (cfr. all. 21 dell'atto di citazione in opposizione, pagg. 11 e ss.) e di “4) inesistenza dei crediti posti a fondamento dell'esecuzione” (cfr. all. 21 dell'atto di citazione in opposizione, pagg.
13 e ss.), avendo la società opponente contestato il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
4. Tanto premesso, prima di procedere al vaglio dei suddetti motivi, occorre soffermarsi sulle questioni pregiudiziali di difetto di giurisdizione e di incompetenza poste da Controparte_5
.
[...]
4.1. In primo luogo, ad avviso dell'opposta, sussisterebbe il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario sull'opposizione spiegata da Controparte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n.
[...]
602/1973, nella parte in cui la società opponente ha contestato la legittimità della procedura esecutiva avviata e il diritto dell'agente della riscossione di agire esecutivamente per il recupero dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 29820110009516344000, n. 29820110011951328000, n.
298201220014628087000, n. 2982012003817265700, n. 29820130005086775000, n.
29820130012255964000, n. 29820170002558218000, n. 29820170004904949000, n.
29820180005433416000, n. 298201800071944348000, n. 29820190002122801000 e n.
29820190003059366000, avendo siffatti crediti natura tributaria (v. pagg. 5 e ss. della comparsa di costituzione e risposta).
4.1.1. Ebbene, l'eccezione è infondata.
Com'è noto, l'art. 57 del D.P.R. n. 602/1973, rubricato “opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi”, al comma 1 dispone che “1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.”.
Sulla predetta norma è intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 114 del 2018, la quale ha definito il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario sulle opposizioni esecutive nei termini che seguono.
Quanto alle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per effetto del disposto della lettera b) del citato art. 57, comma 1, devono essere conosciuti dal giudice tributario i motivi di opposizione che attengono alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, rientrando nella cognizione del giudice dell'esecuzione tutti i residuali motivi concernenti vizi formali degli atti esecutivi.
Per quel che concerne le opposizioni ex art. 615 c.p.c., invece, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.
Secondo quanto enunciato dalla Corte, dunque, occorre distinguere tra cause estintive, impeditive o modificative della pretesa tributaria sorte prima – ovvero in costanza – della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, per le quali gli artt. 2 e 19 del decr. lgs. n. 546/1992 stabiliscono la giurisdizione del giudice tributario e un termine perentorio
(di 60 giorni) per l'impugnazione dell'atto (cartella o avviso di intimazione), e cause estintive, impeditive o modificative sorte dopo il termine indicato, per le quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno poi ulteriormente precisato che “nel sistema del combinato disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e ss., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n.
114/2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. Un.
28.7.2021, n. 21642).
Ebbene, tornando al caso di specie, alla luce delle superiori premesse deve ritenersi senz'altro sussistere la giurisdizione del giudice ordinario per la ragione che:
- con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ha Controparte_1 contestato la regolarità formale e la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi del
15.12.2022, non già del titolo esecutivo;
- con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha dedotto l'avvenuta presentazione di un'istanza di rateizzazione ex art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973 e l'avvenuta impugnazione, con contestuale istanza di sospensione, delle cartelle di pagamento sottese a siffatto atto di pignoramento, ovverosia fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria successivi alla notificazione delle cartelle.
4.2. ha poi eccepito l'incompetenza del Tribunale adito. Controparte_8
Ad avviso dell'opposta, sull'opposizione proposta da Controparte_1 sussisterebbe la competenza “funzionale” del Giudice di Pace, in quanto la stessa investe
[...]
la cognizione delle cartelle di pagamento n. 298201100223829044000, n. 29820120020925003000,
n. 29820150008662385000, n. 29820160021987349000 e n. 29820200012955761001, emesse per sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti ad infrazioni al codice della strada (v. pagg. 7 e ss. della comparsa di costituzione).
4.2.1. L'eccezione è parzialmente fondata.
Deve ritenersi che il Tribunale sia senz'altro organo competente a conoscere della spiegata opposizione, nella parte in cui con la stessa parte opponente ha sollevato questioni qualificabili come ragioni di opposizione agli atti esecutivi (segnatamente, “1) inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento impugnato” e “3) illegittimità del pignoramento per mancata indicazione dei titoli esecutivi (ruoli) e crediti presupposti”).
Invero, alla luce del disposto dell'art. 617 c.p.c. siffatte opposizioni si propongono al giudice dell'esecuzione e, per espressa previsione dell'art. 9 c.p.c., organo esclusivamente competente per l'esecuzione forzata è il Tribunale.
Diversamente, risulta configurabile la competenza per materia del Giudice di Pace nella parte in cui parte opponente ha sollevato questioni inquadrabili come ragioni di opposizione all'esecuzione (“2) illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 19 comma 1-quater lettera c del D.P.R. del 29.09.1973” e “4) inesistenza dei crediti posti a fondamento dell'esecuzione”).
Occorre premettere che per l'opposizione all'esecuzione c.d. preventiva e per la fase di merito a cognizione piena dell'opposizione all'esecuzione iniziata gli artt. 615, comma 1, e 616 c.p.c. prevedono una competenza anche in capo al Giudice di Pace, laddove questi sia il giudice competente per materia o per valore ex art. 17 c.p.c.
Ciò posto, con specifico riferimento alla fattispecie dell'opposizione a cartella di pagamento (o ad intimazione di pagamento) relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, la Suprema Corte, in molteplici occasioni, ha statuito che la contestazione della pretesa creditoria dell'amministrazione irrogante (o dell'agente della riscossione) per fatti successivi alla formazione del titolo – id est: del provvedimento sanzionatorio – va qualificata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Ed ancora, che competente a conoscere di siffatta opposizione è il giudice indicato dalla legge come competente per materia o valore in ordine alla contestazione del titolo, ovverosia, avuto riguardo ai criteri di competenza stabiliti dall'art. 7 del decr. lgs. n. 150/2011, il Giudice di Pace (cfr. art. 7, comma 2: “2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”) (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. III 18.2.2008, n. 4022: “5. – L'istanza di regolamento di competenza è ammissibile perché la diversa qualificazione della domanda - come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione all'esecuzione - trae con sé una corrispondente competenza per materia - nel primo caso del Tribunale, nel secondo del Giudice di Pace - e su questo punto i due giudici di merito confliggono. Nel campo dell'esecuzione forzata esattoriale per entrate non tributarie, in cui sono ammesse sia l'opposizione agli atti esecutivi sia l'opposizione all'esecuzione
(D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 29), queste si propongono secondo le forme ordinarie, ma anche, è da ritenere, nel rispetto delle ordinarie regole di competenza. Ora, secondo la costante giurisprudenza della corte, per le opposizioni agli atti esecutivi è competente il Tribunale: la soppressione dell'ufficio del Pretore, ha comportato il riassorbimento presso il Tribunale di questa competenza, cui per l'avanti il giudice conciliatore e poi il giudice di pace erano rimasti estranei.
Quanto all'opposizione all'esecuzione, questa va proposta al giudice competente per valore o materia (art. 615 cod. proc. civ.). 6. - La materia cui ha riguardo l'art. 615 c.p.c. - se una ne è configurata dall'ordinamento a fini di competenza - è quella che corrisponde ai diritti dei quali, se pur sulla base di un titolo esecutivo, si chiede l'attuazione coattiva. Trattandosi di obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con sanzione amministrativa pecuniaria, esiste una materia siffatta, delineata a fini di competenza, e questa materia è configurata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 - bis. Sulle violazioni di norme del codice della strada punite con sanzione amministrativa pecuniaria la competenza spetta al Giudice di Pace.”; Cass. Civ. Sez. VI
8.6.2015, n. 11816: “La cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto
l'opposizione dopo aver ricevuto il preavviso di fermo amministrativo”; Cass. Civ. Sez. IV 18.2.2015,
n. 3283: “La cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del Giudice di Pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.”).
Ora, se alla luce della richiamata giurisprudenza sussiste la competenza del Giudice di Pace allorquando sia contestato il diritto a riscuotere le somme dovute per violazioni al codice della strada mediante opposizione a cartella (o ad intimazione) di pagamento, ossia mediante un'opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, comma 1, c.p.c., siffatta competenza deve ritenersi altrettanto configurabile laddove oggetto di contestazione sia pur sempre il diritto a riscuotere le somme dovute per violazioni al codice della strada, ma siffatta contestazione venga mossa, come nella specie, ad esecuzione già avviata, con l'opposizione avverso l'atto di pignoramento ex artt. 615, comma 2, e 616 c.p.c.
Per quanto sopra, dunque, essendo stato documentato e non contestato che i crediti portati dalle cartelle n. 29820120020925003000, n. 29820160021987349000, n. 29820200012955761001 e n.
29820150008662385000 hanno natura di sanzione amministrativa pecuniaria conseguente ad infrazioni al codice della strada (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione dell'opposta, pagg. 9, 19,
33 e 17), deve concludersi che la cognizione dell'opposizione proposta da
[...]
rientri nella competenza del Giudice di Pace, laddove con la stessa parte Controparte_1 opponente ha contestato il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, nella forma del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, per il recupero dei crediti in questione.
Né, va precisato, può farsi applicazione nel caso di specie del disposto dell'art. 104 c.p.c., rubricato
“pluralità di domande contro la stessa parte”, norma che consente il cumulo di domande per ragioni di mera connessione soggettiva (cfr. art. 104 c.p.c.: “1. Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10, secondo comma. 2. È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente”).
È noto, infatti, che siffatta norma consente lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore.
Per orientamento consolidato, poi, lo spostamento in questione è parimenti consentito allorché la domanda di competenza per valore del giudice inferiore sia proposta in cumulo con una domanda rientrante nella competenza per materia del giudice superiore (così Cass. Civ. Sez. Un. 13.7.2010, n.
16355: “Poiché la norma dell'art. 10, comma 2, c.p.c. e quella dell'art. 104 c.p.c. debbono essere intese anche nel senso che è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che analogo spostamento si possa verificare in caso di proposizione cumulativa della domanda di competenza per valore del giudice inferiore e di una domanda di competenza per materia del giudice superiore. Ne consegue che, allorché siano proposte davanti al Tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi
(quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - di un Giudice di Pace dello stesso circondario del
Tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del Giudice di Pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del Tribunale), la competenza del Tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate”).
Di contro, il cumulo di domande e lo spostamento della domanda di competenza del giudice inferiore davanti a quello superiore non può realizzarsi nell'ipotesi in cui, analogamente al caso in esame, sulla stessa il giudice inferiore sia competente per materia (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. VI 6.11.2015, n.
22782: “Qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del Tribunale, altre in quella del Giudice di Pace, non opera la “vis attractiva” della competenza del Tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c., quando le cause di competenza del Giudice di Pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore.
(Nella specie, a seguito di lettera di preavviso di fermo amministrativo riguardo ad una cartella esattoriale emessa per verbali di contestazione al codice della strada, erano state proposte domande di opposizione agli atti esecutivi, nella competenza del Tribunale, e domande di opposizione all'esecuzione, nella competenza per materia del Giudice di Pace, sebbene con limite di valore, nella specie non superato)”).
5. Accertato quanto sopra, occorre adesso procedere all'esame dei motivi di opposizione formulati da nel rispetto della graduazione delle Controparte_1 domande prospettata da quest'ultima.
5.1. In via principale, la società opponente ha chiesto accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022 poiché effettuata a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo – “ t” (cfr. Email_4
all.ti 1, 2 e 3 della citazione) – non risultante da alcuno dei pubblici elenchi previsti dall'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012 – ove, di contro, risultano indicati i diversi indirizzi
“ t” (in INI-PEC e IPA, cfr. all.ti 5 e 6 della citazione) e Email_5
“ t” (nel Registro PP.AA., cfr. all. 7 della citazione) – e ciò in Email_6
violazione del disposto dell'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi (cfr. all. 21 dell'atto di citazione in opposizione, pagg. 5 e ss., “1) inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento impugnato”).
5.1.1. Ebbene, il motivo in esame non può trovare accoglimento alla luce del più condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso in relazione a fattispecie analoghe, nelle quali il contribuente lamentava l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento in quanto effettuata da mediante impiego di un indirizzo telematico diverso Controparte_5
da quello corrispondente al domicilio digitale presente nei pubblici registri.
La Suprema Corte, tenuto conto:
- del fatto che la legge n. 53/1994, art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
- del fatto che una maggiore rigidità formale nel sistema delle notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo della notificazione, cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, non anche del mittente, il quale può promuovere la notifica da un proprio valido indirizzo;
- del fatto che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, ha concluso che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (così Cass. Civ.
Sez. Trib. 3.7.2023, n. 18684; cfr. anche Cass. Civ. Sez. VI 16.1.2023, n. 982, Cass. Civ. Sez. Un.
18.5.2022, n. 15979).
In altri termini, la Suprema Corte ha escluso la nullità della notificazione compiuta dall'agente della riscossione mediante utilizzo di un indirizzo telematico diverso da quello risultante nei pubblici elenchi laddove, per un verso, da siffatto indirizzo sia chiaramente evincibile il soggetto mittente e, per altro verso, il contribuente non abbia esplicitato il pregiudizio derivato al proprio diritto di difesa dalla notifica in questione.
Ciò che si è verificato nel caso di specie.
Invero, in primo luogo, occorre rilevare che dal dominio dell'indirizzo di posta elettronica certificata impiegato ai fini della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022 –
“ t” (all.ti 1, 2 e 3 della citazione) – risulta Email_4
chiaramente evincibile che soggetto mittente è . Controparte_5
In secondo luogo, l'odierna opponente non ha in alcun modo indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica dell'atto di pignoramento da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici elenchi.
Al contrario, proprio la circostanza che all'indomani dell'avvenuta notificazione
[...] abbia esperito innanzi al giudice dell'esecuzione l'opposizione Controparte_1 esecutiva in epigrafe comprova come l'atto in questione abbia raggiunto il suo scopo, avendo consentito al destinatario di svolgere le proprie difese, senza incertezze in ordine alla sua provenienza e all'oggetto.
Per quanto sopra, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata dell'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022, effettuata da alla società opponente Controparte_5 dall'indirizzo “ t”, deve reputarsi valida. Email_4
5.2. Per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di opposizione,
[...]
ha chiesto accertare e dichiarare che Controparte_1 Controparte_5
non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata, mediante la notificazione dell'atto
[...]
di pignoramento presso terzi del 15.12.2022, stante il divieto, sancito dall'art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, di avviare nuove procedure esecutive dopo la presentazione di una istanza di rateizzazione da parte del contribuente (cfr. all. 21 dell'atto di citazione in opposizione, pagg. 11 e ss., “2) illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 19 comma 1-quater lettera c del D.P.R. del 29.09.1973”).
5.2.1. Il motivo merita accoglimento.
Occorre anzitutto rilevare che la società opponente ha documentato – senza che la circostanza sia stata contestata dalla opposta in seno alla propria comparsa di costituzione - l'avvenuta presentazione,
a mezzo posta elettronica certificata, in data 29.11.2022 – anteriormente, dunque, alla notificazione da parte dell'agente della riscossione dell'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022 (all.ti 1, 2
e 3 della citazione) – di una istanza di rateizzazione ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (cfr. all. 4 della citazione), avente ad oggetto la richiesta di ripartizione del pagamento delle somme contemplate
(oltre che in altre) nelle medesime cartelle esattoriali poi poste a base dell'atto di pignoramento presso terzi (v. l'elenco delle cartelle allegato all'istanza di rateizzazione, pag. 4 dell'all. 4 della citazione, e v., poi, l'elenco delle cartelle indicate nell'atto di pignoramento, pag. 2 dell'all. 1 della citazione).
Parte opponente ha altresì documentato come su siffatta istanza Controparte_5
si sia pronunciata, con un provvedimento di accoglimento parziale, solo in data 2.3.2023 (all. 19 della citazione), successivamente, dunque, all'avvio della procedura esecutiva.
Ciò posto, l'art. 19, comma 1-quater, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973, dispone che, “a seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3 […] non possono essere avviate nuove procedure esecutive”.
La norma in esame è pertanto chiara nell'individuare un arco temporale nel corso del quale l'agente della riscossione non è legittimato ad avviare procedure esecutive – ossia, nel caso dell'espropriazione forzata, a notificare l'atto di pignoramento (art. 491 c.p.c.) – nei confronti del contribuente che ha avanzato richiesta di rateizzazione: dalla data di presentazione dell'istanza fino alla pronuncia di un provvedimento di rigetto o all'eventuale decadenza dalla dilazione.
Se così è, deve ritenersi che, notificando l'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022 successivamente alla presentazione da parte di Controparte_1 dell'istanza di rateizzazione del 29.11.2022 e anteriormente alla emissione del provvedimento
[...] di accoglimento parziale del 2.3.2023, abbia senz'altro violato il Controparte_5
disposto della citata norma, non essendo la medesima legittimata in quel periodo ad avviare alcuna procedura esecutiva per il recupero delle medesime somme per le quali la società contribuente aveva richiesto la ripartizione del pagamento.
6. Per quanto sopra, dunque, in accoglimento della spiegata opposizione, l'atto di pignoramento presso terzi predisposto nelle forme di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 e notificato da a in Controparte_5 Controparte_1
data 15.12.2022 deve reputarsi illegittimo e va dichiarato nullo.
7. In ultimo, merita altresì accoglimento la domanda di restituzione avanzata da parte opponente. Con l'atto introduttivo reiterando le Controparte_1 conclusioni già formulate in seno al ricorso proposto avanti al Giudice dell'Esecuzione, ha chiesto condannare alla restituzione in suo favore delle somme che Controparte_5
l' NT
, in ottemperanza all'opposto atto di pignoramento presso
[...] terzi, ha versato al creditore procedente (v. pag. 22 della citazione: “piaccia all'Ill.mo G.E. adito, rigettata ogni istanza, eccezione e difesa avversaria, in accoglimento della presente opposizione:
[…] in ogni caso, atteso che il terzo pignorato
[...]
ha corrisposto Controparte_9 all'opposta le somme oggetto dell'atto di pignoramento per cui è causa, all'esito dell'accoglimento della presente opposizione, condannare l' a rimborsare Controparte_10 all'opponente le somme, di pertinenza di quest'ultimo, che il terzo pignorato ha corrisposto ad
in conseguenza della procedura esecutiva per cui è causa”; v. pag. Controparte_5
21 dell'all. 21 della citazione: “piaccia all'Ill.mo G.E. adito, rigettata ogni istanza, eccezione e difesa avversaria, in accoglimento della presente opposizione: […] in ogni caso, per l'ipotesi che il terzo
Controparte_9 CP_9 Controparte_9
corrisponda all'opposta le somme pignorate, all'esito
[...] dell'accoglimento della presente opposizione, condannare l' a Controparte_10
rimborsare all'opponente le somme percepite dalla stessa in conseguenza della procedura esecutiva per cui è causa”).
Occorre anzitutto osservare che la circostanza che siffatta domanda di restituzione potesse essere avanzata contestualmente all'opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. e che legittimato a proporla fosse il debitore esecutato, non già il terzo pignorato, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte, infatti, in una fattispecie analoga in cui l'opponente contro l'esecuzione presso terzi promossa nei suoi confronti chiedeva la restituzione delle somme versate dal terzo al creditore in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione di crediti, a fronte della contestazione circa la legittimazione del debitore esecutato a pretendere le somme dal creditore procedente, ha affermato che “l'assegnazione di cui agli artt. 552 e 553 c.p.c. si configura come “datio in solutum” condizionata”, che “con l'assegnazione al creditore esecutante della somma dovuta dal terzo al debitore esecutato si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore - debitore - pignorato, con la conseguenza che dal momento dell'assegnazione il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore esecutante”, che “il pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore esecutato”, ma che “permane legittimazione di quest'ultimo
a fare valere i diritti nascenti dal rapporto con il creditore esecutante e particolarmente a pretendere la restituzione della somma che risultasse pagata dal terzo ma non fosse dovuta” (così Cass. Civ.
Sez. III 8.2.2007, n. 2745, che ha rigettato il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente aveva lamentato che “il debitore esecutato non è legittimato a pretendere dal creditore le somme che allo stesso abbia versato il terzo in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione di crediti, avendo l'azione restitutoria carattere strettamente personale”, in una controversia in cui, inequivocabilmente,
l'opponente aveva proposto la domanda restitutoria nell'ambito dello stesso giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., come emerge dalla seguente descrizione del giudizio di primo grado: “proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. contro l'esecuzione presso terzi promossa nei suoi confronti …; sosteneva di non essere inadempiente;
chiedeva la restituzione delle somme pagate in più ed il risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata”; v. anche Cass. Civ. Sez. III
19.9.1995, n. 9888).
E, ancorché non abbia intrapreso l'esecuzione forzata ordinaria Controparte_5 ma abbia predisposto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore nelle forme dell'art. 72-bis del
D.P.R. n. 602/1973 – ovverosia con l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario –, i suesposti principi devono ritenersi valevoli anche nel caso di specie, laddove si consideri che nella speciale procedura prevista dal citato art. 72-bis – la quale inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato (per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex articolo 546 c.p.c.) e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo – il pagamento a opera del terzo delle somme tiene luogo dell'assegnazione del credito pignorato (cfr., tra le altre, Cass. Civ. Sez. III 20.10.2016, n. 21258).
Ciò posto, essendo circostanza dedotta dall'
[...]
avanti al Giudice NT dell'Esecuzione (v. pag. 2 e 3 dell'all. 16 della citazione;
v. all.ti 17 e 18 della citazione) e non contestata da (v. pag. 4 della comparsa di costituzione Controparte_5 dell'opposta), dunque pacifica tra le parti, che in ottemperanza all'atto di pignoramento presso terzi del 15.12.2022 il primo, debitore nei confronti di Controparte_1
abbia versato alla seconda, creditrice procedente, la somma di €. 25.322,34, per effetto della
[...] declaratoria di nullità dell'atto di pignoramento in questione e, conseguentemente, della caducazione del titolo del pagamento, devono ritenersi integrati i fatti costitutivi della domanda di restituzione avanzata dalla società opponente. Quest'ultima domanda va pertanto accolta e va condannata a Controparte_5
pagare a la somma versata al riscossore dal Controparte_1
terzo pignorato, pari ad €. 25.322,34.
8. Quanto alle spese, la società opponente deve reputarsi prevalentemente vittoriosa nei confronti del riscossore.
In relazione a tale vicenda processuale, pertanto, va condannata Controparte_8
a pagare a i compensi di lite e gli esborsi Controparte_1 sostenuti, con distrazione in favore del difensore di quest'ultima, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito oggetto di causa (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
Quanto alla posizione dell' NT
, si osserva che sulla questione
[...]
concernente la configurabilità o meno di un litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi sussistono due orientamenti giurisprudenziali contrapposti.
Secondo una prima impostazione, nelle opposizioni esecutive il terzo pignorato sarebbe parte necessaria solo in casi determinati: “Il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore” (così Cass. Civ. Sez. III 5.6.2020, n. 10813, la quale ha cassato con CP_1 rinvio una sentenza per omessa integrazione del litisconsorzio necessario con il terzo , nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ad ordinanza di assegnazione per crediti di mantenimento di figlia minorenne, sussistendo un interesse del medesimo terzo all'accertamento della misura dell'assegnazione e, quindi, della modifica coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio).
Secondo altro orientamento, invece, il terzo pignorato sarebbe sempre parte necessaria nelle opposizioni esecutive: “Il terzo pignorato deve ritenersi sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, senza distinzioni di sorta” (così Cass. Civ. Sez.
III 18.5.2021, n. 13533). Per quanto sopra, dunque, non appare censurabile, costituendo al contrario condotta conforme a diligenza, la scelta di che, a fronte delle Controparte_1
oscillazioni giurisprudenziali sul punto, ha ritenuto di citare nell'odierno giudizio di merito anche il terzo pignorato NT
.
[...]
Tenuto conto di ciò e del fatto che in relazione alla vicenda processuale intercorsa con quest'ultima parte non può ravvisarsi alcuna soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, secondo il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3089/2023, ogni altra istanza disattesa:
- dichiara la contumacia dell' NT
;
[...]
- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace di Siracusa, in relazione ai motivi di opposizione con cui Controparte_1
ha contestato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata, nella Controparte_5
forma del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 per i crediti portati dalle cartelle n. 29820120020925003000, n. 29820160021987349000, n. 29820200012955761001 e n.
29820150008662385000, aventi natura di sanzione amministrativa pecuniaria conseguente ad infrazioni al codice della strada;
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara nullo l'atto di pignoramento presso terzi predisposto nelle forme di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 e notificato a Controparte_1
in data 15.12.2022 da , non avendo
[...] Controparte_5 quest'ultima il diritto di procedere in via esecutiva nei confronti della società opponente successivamente alla presentazione da parte della medesima dell'istanza di rateizzazione del
29.11.2022;
- in accoglimento della domanda restitutoria proposta da parte opponente, condanna
[...]
a pagare a la somma Controparte_8 Controparte_1 di €. 25.322,34;
- condanna a pagare a Controparte_8 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in €. 5.077,00 per compensi ed in €. 237,00 per esborsi,
[...]
oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte opponente vittoriosa, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - compensa integralmente le spese di lite in relazione alla vicenda processuale intercorsa con l' NT
.
[...]
Così deciso in Siracusa, il 2.9.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti