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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1305 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1 dall'Avv Manlio Galeano opponente
Contro
nato a [...] il [...], CF , rapp.to e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
opposto
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
L' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 200 / 2019 (PROC N. Pt_1
645 / 19 RG), emesso dal Giudice del lavoro su istanza di per il Controparte_1
pagamento della complessiva somma iniziale di € 7436,00 oltre accessori e spese, a
Pagina 1 titolo di indennità di malattia;
tale somma veniva poi ridotta ad € 864,27, su istanza del ricorrente, per l'avvenuto pagamento da parte di dopo l'emissione del DI, di una Pt_1
ulteriore somma di € 4677,79.
eccepiva che la pretesa azionata in via monitoria non era dovuta per Pt_1
improcedibilità, atteso che il procedimento monitorio era stato iniziato prima del decorso di gg 120 dalla fine del periodo indennizzato e che entro il detto termine era stata pagata, a saldo, la somma ulteriore di € 262,87; eccepiva inoltre l'erroneo calcolo della indennità di malattia per aver, esso ricorrente, inserito un numero di ore di straordinario (150) superiore al limite massimo (120) previsto dal CCNL.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la regolarità dei conteggi e Controparte_1
chiedeva la conferma del DI opposto per la somma rimanente di € 601,40
L'opposizione appare fondata.
Ed invero secondo il CCNL di categoria, il limite di ore mensili di straordinario dei marittimi, non può essere superiore a 120, mentre, per come dimostrato da (docc 3 Pt_1
e 4) il ricorrente ne ha effettuate nel periodo in contestazione 150
L'indennità di malattia va calcolata pertanto sulla base di una retribuzione di €
10.514,80 (invece di € 10.942) che divisa per 30 e considerata al 75% dà una indennità
giornaliera di € 262,87=, inferiore di 10,67 € a quella indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Avendo provveduto all'ulteriore pagamento di € 261,87, nulla è più dovuto Pt_1
all'opposto
Per i motivi sopra esposti l'opposizione di va accolta. Pt_1
Le spese possono essere compensate atteso il pagamento successivo al DI da parte di
Pt_1
Pagina 2 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.200 /
19 di questo Tribunale lavoro e conseguentemente dichiara che più nulla è dovuto per le causali di cui al medesimo decreto ingiuntivo da parte di all'opposto Pt_1
2) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 18.3.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1305 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1 dall'Avv Manlio Galeano opponente
Contro
nato a [...] il [...], CF , rapp.to e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
opposto
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
L' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 200 / 2019 (PROC N. Pt_1
645 / 19 RG), emesso dal Giudice del lavoro su istanza di per il Controparte_1
pagamento della complessiva somma iniziale di € 7436,00 oltre accessori e spese, a
Pagina 1 titolo di indennità di malattia;
tale somma veniva poi ridotta ad € 864,27, su istanza del ricorrente, per l'avvenuto pagamento da parte di dopo l'emissione del DI, di una Pt_1
ulteriore somma di € 4677,79.
eccepiva che la pretesa azionata in via monitoria non era dovuta per Pt_1
improcedibilità, atteso che il procedimento monitorio era stato iniziato prima del decorso di gg 120 dalla fine del periodo indennizzato e che entro il detto termine era stata pagata, a saldo, la somma ulteriore di € 262,87; eccepiva inoltre l'erroneo calcolo della indennità di malattia per aver, esso ricorrente, inserito un numero di ore di straordinario (150) superiore al limite massimo (120) previsto dal CCNL.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la regolarità dei conteggi e Controparte_1
chiedeva la conferma del DI opposto per la somma rimanente di € 601,40
L'opposizione appare fondata.
Ed invero secondo il CCNL di categoria, il limite di ore mensili di straordinario dei marittimi, non può essere superiore a 120, mentre, per come dimostrato da (docc 3 Pt_1
e 4) il ricorrente ne ha effettuate nel periodo in contestazione 150
L'indennità di malattia va calcolata pertanto sulla base di una retribuzione di €
10.514,80 (invece di € 10.942) che divisa per 30 e considerata al 75% dà una indennità
giornaliera di € 262,87=, inferiore di 10,67 € a quella indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Avendo provveduto all'ulteriore pagamento di € 261,87, nulla è più dovuto Pt_1
all'opposto
Per i motivi sopra esposti l'opposizione di va accolta. Pt_1
Le spese possono essere compensate atteso il pagamento successivo al DI da parte di
Pt_1
Pagina 2 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.200 /
19 di questo Tribunale lavoro e conseguentemente dichiara che più nulla è dovuto per le causali di cui al medesimo decreto ingiuntivo da parte di all'opposto Pt_1
2) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 18.3.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3