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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.a.c. n.3392/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Seconda Sezione Civile Il Tribunale ordinario di Nola, in composizione monocratica, nella persona del Presidente del Tribunale, Paola Del Giudice, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3392/2025 R.G.a.c., promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. n. Parte_1
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Deo, come da C.F._1 procura in atti;
ricorrente
CONTRO
; Controparte_1 convenuto contumace OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in data 17/11/2025;
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10/07/2025, lamentando Parte_1 l'illegittimità del decreto emesso il 23/06/2025 di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - reso nell'ambito del procedimento recante n. 841/2025 R.G. del Tribunale di Nola, seconda sezione civile, in composizione collegiale, iscritto a ruolo il 28.3.2025 e definito con sentenza del 15.4.2025 - chiedeva accogliersi l'opposizione al predetto decreto e per l'effetto, disporsi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente. Ritualmente citato il Controparte_1
, si rendeva contumace.
[...]
2.Va premesso che il presente giudizio è regolato dall'art. 170 D.P.R. n.115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art.15 d.lgs.150/2011, come modificato dalla L. n.197/2022, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione. Tanto premesso, occorre dare atto della tempestività del ricorso in opposizione, dal momento che il decreto di revoca è stato depositato in data 23/06/2025 e l'opponente ha presentato il ricorso in data 10/07/2025.
3. Nel decreto oggetto dell'opposizione la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è così motivata:
1 rilevato che ai sensi dell'art. 76 dpr citato la condizione fondamentale per l'ammissione al beneficio è la circostanza di essere titolare di reddito imponibile annuo pari ad € 12.838,01; rilevato che il secondo comma dell'art. 76 cit. prevede che se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia compreso l'utente , tenendo conto anche dei redditi esenti da imposte su persone fisiche che sono soggette a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva;
ritenuto che
tale disposizione va letta in armonia con il quarto comma del citato art. 76 il quale prevede che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quello degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi;
rilevato che nel caso che ci occupa parte richiedente deposita in questa sede processuale attestazione ISEE dalla quale emerge una situazione reddituale pari a euro 13.749,00;
ritenuto che
detto accertamento è fondamentale ai fini della valutazione da parte di questo Giudice della sussistenza o meno dei presupposti di fatto e diritto ex lege per godere del beneficio del Gratuito Patrocinio che vanno appurati anche al momento della liquidazione con riferimento ovviamente al periodo dalla data della domanda;
A sostegno dell'opposizione la parte ricorrente deduce: a) che i limiti di reddito non sono stati superati in quanto non è computabile il reddito delle persone conviventi;
b) che in ogni caso per ogni convivente il limite andrebbe aumentato di € 1.032,00 per ogni familiare convivente. I motivi di opposizione sono manifestamente infondati. In punto di diritto, va osservato che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 115 del 2002, ai fini dell'ammisssione al patrocinio a spese dello Stato, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante; che ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (comma 3); che va considerato il solo reddito dell'istante "quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi" (comma 4). Inoltre, l'art.92 del D.P.R.115/02, che il difensore invoca a sostegno delle proprie ragioni (se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.) rientra nel novero del Titolo II dell'anzidetto D.P.R., rubricato
“Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”, sicché è applicabile esclusivamente alla materia penale e non anche alla materia civile. Ed ancora, che ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, in quanto espressivo di capacità economica (a tal proposito la Corte di Cassazione ha evidenziato che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui condivida e
2 contribuisca alla vita in comune e la prova di tale rapporto stabile, nella specie, è stata ricavata dalle stesse dichiarazioni dell'imputato in sede di autocertificazione: così Cass. sent. N. 46403/2021). Applicando tali principi al caso di specie, per stabilire se è superato il limite di reddito (pari € 12.838,01) per l'ammisssione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente occorre computate anche il reddito dei familiari conviventi. Difatti, il giudizio de quo non ha ad oggetto diritti della personalità, non potendo ritenersi tale la facoltà di domandare la separazione coniugale o il divorzio, e del pari è possibile escludere che il richiedente abbia interessi confliggenti con i componenti del nucleo familiare convivente, trattandosi, non già del coniuge convenuto nel giudizio principale vertente sulla separazione coniugale, quanto della famiglia d'origine composta da padre e madre. A riguardo la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che nelle cause di separazione vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l'azione o che è convenuto (cfr. Cass. sent. n. 30068/2017 che ha escluso che il conflitto sia predicabile relativamente al figlio convivente, ancorché in posizione di adesione ad una delle parti in contesa). Orbene, il ricorrente, nell'istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato del 21.11.2024, dichiarava che nell'anno 2023 l'intero nucleo familiare, richiedente compreso, aveva percepito un reddito complessivo pari ad € 10.626,34, e che il solo istante, nell'anno 2023, aveva prodotto un reddito pari ad €193,00. Successivamente, ad integrazione della documentazione suddetta richiesta dall'autorità giudiziaria procedente, dichiarava di essere disoccupato a decorrere dal 09/09/2024, autocertificando, altresì, che il nucleo familiare convivente era composto dal padre,
, producente un reddito di € 6.947,33 e dalla madre, Persona_1 Per_2
producente un reddito di €14.387,24 (cfr. autocertificazione delle condizioni
[...] reddituali sottoscritta in data 20/05/2025). Tali essendo le dichiarazioni reddituali prodotte in giudizio, dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare – come risultante dall'autocertificazione depositata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e composto da madre, padre e dallo stesso ricorrente – emerge un reddito complessivo pari ad € 21.334,57. Rilevano, infine, i seguenti documenti che attestano senza possibilità di equivoco il superamento dei limiti di reddito nell'anno 2024:
- Cu 2025 relativa all'anno d'imposta 2024 in cui si certifica il reddito di lavoro dipendente ed assimilati con contratto a tempo determinato, alle dipendenze di
[...] dal 02/07/2024 al 20/09/2024, percepito da pari Controparte_2 Parte_1 ad €1.774,74;
- Cu 2025 relativa all'anno d'imposta 2024 in cui si certifica il reddito di lavoro dipendente ed assimilati con contratto a tempo determinato, alle dipendenze di Gruppo Nal Società dal 25/05/2024 al 09/07/2024, percepito da pari ad Parte_1
€274,09;
- Cu 2025 relativa all'anno d'imposta 2024 in cui si certifica il reddito di lavoro dipendente ed assimilati con contratto a tempo determinato, alle dipendenze di Gruppo Nal Società dal 25/05/2024 al 09/07/2024, percepito da pari ad Parte_1
€1.082,02;
-Cu 2025 relativa all'anno d'imposta 2024 in cui si certifica il reddito di pensione percepito da ad €7.991,88; Parte_2
3 -certificato di pensione riferita all'anno 2025 in cui si risulta che Persona_1 percepisce mensilmente un importo corrispondente ad € 683,06. Secondo la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 21-02-2017, n. 4429) l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;
conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddittuali nel corso del giudizio, nonché, “a fortiori”, quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza (cfr. pure Cass. civ. sez. VI-2, 21-07-2020, n. 15458, del medesimo tenore). Pertanto, alla luce della normativa richiamata e dell'esame della documentazione prodotta, il Tribunale rileva che il reddito percepito dal ricorrente supera il limite previsto dal legislatore per la fattispecie in esame, quanto meno a decorrere dall'anno 2024. Ne consegue che il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato deve essere confermato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa recante n. 3392/2025 R.G.A.C.:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Nola, 28/11/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Seconda Sezione Civile Il Tribunale ordinario di Nola, in composizione monocratica, nella persona del Presidente del Tribunale, Paola Del Giudice, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3392/2025 R.G.a.c., promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. n. Parte_1
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Deo, come da C.F._1 procura in atti;
ricorrente
CONTRO
; Controparte_1 convenuto contumace OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in data 17/11/2025;
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10/07/2025, lamentando Parte_1 l'illegittimità del decreto emesso il 23/06/2025 di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - reso nell'ambito del procedimento recante n. 841/2025 R.G. del Tribunale di Nola, seconda sezione civile, in composizione collegiale, iscritto a ruolo il 28.3.2025 e definito con sentenza del 15.4.2025 - chiedeva accogliersi l'opposizione al predetto decreto e per l'effetto, disporsi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente. Ritualmente citato il Controparte_1
, si rendeva contumace.
[...]
2.Va premesso che il presente giudizio è regolato dall'art. 170 D.P.R. n.115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art.15 d.lgs.150/2011, come modificato dalla L. n.197/2022, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione. Tanto premesso, occorre dare atto della tempestività del ricorso in opposizione, dal momento che il decreto di revoca è stato depositato in data 23/06/2025 e l'opponente ha presentato il ricorso in data 10/07/2025.
3. Nel decreto oggetto dell'opposizione la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è così motivata:
1 rilevato che ai sensi dell'art. 76 dpr citato la condizione fondamentale per l'ammissione al beneficio è la circostanza di essere titolare di reddito imponibile annuo pari ad € 12.838,01; rilevato che il secondo comma dell'art. 76 cit. prevede che se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia compreso l'utente , tenendo conto anche dei redditi esenti da imposte su persone fisiche che sono soggette a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva;
ritenuto che
tale disposizione va letta in armonia con il quarto comma del citato art. 76 il quale prevede che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quello degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi;
rilevato che nel caso che ci occupa parte richiedente deposita in questa sede processuale attestazione ISEE dalla quale emerge una situazione reddituale pari a euro 13.749,00;
ritenuto che
detto accertamento è fondamentale ai fini della valutazione da parte di questo Giudice della sussistenza o meno dei presupposti di fatto e diritto ex lege per godere del beneficio del Gratuito Patrocinio che vanno appurati anche al momento della liquidazione con riferimento ovviamente al periodo dalla data della domanda;
A sostegno dell'opposizione la parte ricorrente deduce: a) che i limiti di reddito non sono stati superati in quanto non è computabile il reddito delle persone conviventi;
b) che in ogni caso per ogni convivente il limite andrebbe aumentato di € 1.032,00 per ogni familiare convivente. I motivi di opposizione sono manifestamente infondati. In punto di diritto, va osservato che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 115 del 2002, ai fini dell'ammisssione al patrocinio a spese dello Stato, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante; che ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (comma 3); che va considerato il solo reddito dell'istante "quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi" (comma 4). Inoltre, l'art.92 del D.P.R.115/02, che il difensore invoca a sostegno delle proprie ragioni (se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.) rientra nel novero del Titolo II dell'anzidetto D.P.R., rubricato
“Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”, sicché è applicabile esclusivamente alla materia penale e non anche alla materia civile. Ed ancora, che ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, in quanto espressivo di capacità economica (a tal proposito la Corte di Cassazione ha evidenziato che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui condivida e
2 contribuisca alla vita in comune e la prova di tale rapporto stabile, nella specie, è stata ricavata dalle stesse dichiarazioni dell'imputato in sede di autocertificazione: così Cass. sent. N. 46403/2021). Applicando tali principi al caso di specie, per stabilire se è superato il limite di reddito (pari € 12.838,01) per l'ammisssione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente occorre computate anche il reddito dei familiari conviventi. Difatti, il giudizio de quo non ha ad oggetto diritti della personalità, non potendo ritenersi tale la facoltà di domandare la separazione coniugale o il divorzio, e del pari è possibile escludere che il richiedente abbia interessi confliggenti con i componenti del nucleo familiare convivente, trattandosi, non già del coniuge convenuto nel giudizio principale vertente sulla separazione coniugale, quanto della famiglia d'origine composta da padre e madre. A riguardo la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che nelle cause di separazione vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l'azione o che è convenuto (cfr. Cass. sent. n. 30068/2017 che ha escluso che il conflitto sia predicabile relativamente al figlio convivente, ancorché in posizione di adesione ad una delle parti in contesa). Orbene, il ricorrente, nell'istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato del 21.11.2024, dichiarava che nell'anno 2023 l'intero nucleo familiare, richiedente compreso, aveva percepito un reddito complessivo pari ad € 10.626,34, e che il solo istante, nell'anno 2023, aveva prodotto un reddito pari ad €193,00. Successivamente, ad integrazione della documentazione suddetta richiesta dall'autorità giudiziaria procedente, dichiarava di essere disoccupato a decorrere dal 09/09/2024, autocertificando, altresì, che il nucleo familiare convivente era composto dal padre,
, producente un reddito di € 6.947,33 e dalla madre, Persona_1 Per_2
producente un reddito di €14.387,24 (cfr. autocertificazione delle condizioni
[...] reddituali sottoscritta in data 20/05/2025). Tali essendo le dichiarazioni reddituali prodotte in giudizio, dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare – come risultante dall'autocertificazione depositata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e composto da madre, padre e dallo stesso ricorrente – emerge un reddito complessivo pari ad € 21.334,57. Rilevano, infine, i seguenti documenti che attestano senza possibilità di equivoco il superamento dei limiti di reddito nell'anno 2024:
- Cu 2025 relativa all'anno d'imposta 2024 in cui si certifica il reddito di lavoro dipendente ed assimilati con contratto a tempo determinato, alle dipendenze di
[...] dal 02/07/2024 al 20/09/2024, percepito da pari Controparte_2 Parte_1 ad €1.774,74;
- Cu 2025 relativa all'anno d'imposta 2024 in cui si certifica il reddito di lavoro dipendente ed assimilati con contratto a tempo determinato, alle dipendenze di Gruppo Nal Società dal 25/05/2024 al 09/07/2024, percepito da pari ad Parte_1
€274,09;
- Cu 2025 relativa all'anno d'imposta 2024 in cui si certifica il reddito di lavoro dipendente ed assimilati con contratto a tempo determinato, alle dipendenze di Gruppo Nal Società dal 25/05/2024 al 09/07/2024, percepito da pari ad Parte_1
€1.082,02;
-Cu 2025 relativa all'anno d'imposta 2024 in cui si certifica il reddito di pensione percepito da ad €7.991,88; Parte_2
3 -certificato di pensione riferita all'anno 2025 in cui si risulta che Persona_1 percepisce mensilmente un importo corrispondente ad € 683,06. Secondo la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 21-02-2017, n. 4429) l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;
conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddittuali nel corso del giudizio, nonché, “a fortiori”, quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza (cfr. pure Cass. civ. sez. VI-2, 21-07-2020, n. 15458, del medesimo tenore). Pertanto, alla luce della normativa richiamata e dell'esame della documentazione prodotta, il Tribunale rileva che il reddito percepito dal ricorrente supera il limite previsto dal legislatore per la fattispecie in esame, quanto meno a decorrere dall'anno 2024. Ne consegue che il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato deve essere confermato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa recante n. 3392/2025 R.G.A.C.:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Nola, 28/11/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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