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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6545 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BENTIVOGLI MARCO e Avvocato TOMBA SILVIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 20.11.2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti in data 10.09.2019 hanno contratto matrimonio civile in Cuba, successivamente registrato presso il Comune di San Cesario Sul Panaro (MO), al
N. 24, p.2, S.C, anno 2019 e dalla loro unione non sono nati i figli.
pagina 1 di 5 2. Con ricorso del 21.10.2022 il ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per le condotte tenute in costanza di matrimonio e conseguentemente di condannare ad un Controparte_2
equo risarcimento e/o altro provvedimento ritenuto di giustizia ex art. 2043 e 2059 cpc e alla restituzione degli importi alla stessa mutuati da pari ad Parte_1
euro 50.000,00.
3. Nel giudizio così radicato la convenuta è rimasta contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti. Il ricorrente all'udienza del 17.05.2023, dopo aver rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c., ha chiesto la pronuncia parziale sul vincolo.
Con sentenza n. 1192/2023 emessa in data 20.12.2023 il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la regolamentazione delle altre condizioni all'esito del procedimento.
4. All'esito dell'udienza del 20.11.2024, presente solo la parte ricorrente, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
5. Sulla domanda di separazione personale questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza non definitiva n. 1192/2023.
6. Per quanto riguarda le altre questioni oggetto del ricorso, va rigettata la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente non essendo stata fornita la prova che la resistente abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (sulla necessità del nesso di causalità tra le condotte di violazione dei doveri coniugali e la crisi coniugale, si veda Cass. sez.1, Sentenza n. 9877 del
28/04/2006 (Rv. 588786): “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”).
Nel caso di specie, né nel ricorso introduttivo né nelle memorie istruttorie sono state pagina 2 di 5 allegate specifiche condotte poste in essere da Controparte_1
che avrebbero provocato la crisi matrimoniale;
difatti, parte ricorrente, pur dando atto dei frequenti allontanamenti della moglie dalla casa coniugale per soggiorni a
Cuba, paese di origine della convenuta, evidenzia come egli abbia comunque continuato ad appoggiare e finanziare i suoi spostamenti, tanto da elargirle spontaneamente cospicue somme di denaro anche al fine di acquistare una abitazione a Cuba.
Le condotte della moglie non possono dunque considerarsi alla stregua di un volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituente violazione del dovere di convivenza e di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, poiché il ra d'accordo che la moglie Pt_1
soggiornasse a Cuba per realizzare il progetto comune di acquistare un nuovo immobile e seguirne i lavori al fine di “trasferire la personale residenza in territorio cubano al momento della percezione pensionistica del (memoria n. 2 ex Pt_1
art. 183 comma VI c.p.c.). Inoltre, il fatto che la moglie si allontanasse spesso dall'Italia era pacificamente accettato nel ménage familiare della coppia, tanto che il ricorrente nella memoria istruttoria evidenzia che “nel corso del rapporto matrimoniale, la IG.ra si recava a Cuba ogni 6 mesi Controparte_2 permanendovi per nr. 2 settimane consecutive”.
Il progetto di vita dei coniugi e l'accordo sulla permanenza della moglie a Cuba sono d'altronde dimostrati dal fatto stesso che il abbia continuato a Pt_1
finanziare la resistente anche quando le comunicazioni fra i coniugi erano divenute più sporadiche.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non sussistono i presupposti per addivenire ad una pronuncia di addebito.
7. Relativamente alla domanda di risarcimento del danno, occorre precisare che si tratta di procedimento instaurato prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, dunque sul punto la giurisprudenza, nell'affermare il principio dell'autonoma risarcibilità del danno da violazione dei doveri coniugali, ribadisce che tale violazione non è sanzionabile unicamente con i rimedi tipici del diritto di famiglia
- come, per l'appunto, l'addebito della separazione - ma può dare luogo anche ad pagina 3 di 5 una autonoma azione diretta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., ove si realizzi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, quali ad esempio la dignità, la salute, l'immagine o l'onore della persona. Tuttavia, alla diversità di titolo giuridico su cui si fondano le due domande consegue che la domanda risarcitoria è inammissibile se proposta nel corso del procedimento di separazione personale, pur se scaturente dalle medesime ragioni che sorreggono la domanda di addebito. Nel caso di specie, si reputa esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione (soggetta al rito speciale) con quella di risarcimento del danno (soggetta al rito ordinario), trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Il medesimo principio può applicarsi alla domanda avanzata da parte ricorrente di restituzione della somma di Euro 50.000,00 fornita dal marito nel corso del matrimonio per sostenere i costi dei viaggi e della permanenza della moglie a Cuba:
è pacificamente escluso dalla giurisprudenza che si possa trattare nel giudizio di separazione qualunque questione che non sia connessa agli articoli 155 e 156 c.c.
(ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n.
27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828).
8. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo alla convenuta che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Pt_1
pagina 4 di 5 ei confronti di;
Pt_1 Controparte_1
2. dichiara inammissibili le domande di risarcimento ex artt. 2043 e 2059 c.c.
e di restituzione degli importi versati da in favore della Parte_1
moglie per i motivi sopra esposti;
3. condanna a rifondere al ricorrente le Controparte_1
spese di lite che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/03/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6545 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BENTIVOGLI MARCO e Avvocato TOMBA SILVIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 20.11.2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti in data 10.09.2019 hanno contratto matrimonio civile in Cuba, successivamente registrato presso il Comune di San Cesario Sul Panaro (MO), al
N. 24, p.2, S.C, anno 2019 e dalla loro unione non sono nati i figli.
pagina 1 di 5 2. Con ricorso del 21.10.2022 il ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per le condotte tenute in costanza di matrimonio e conseguentemente di condannare ad un Controparte_2
equo risarcimento e/o altro provvedimento ritenuto di giustizia ex art. 2043 e 2059 cpc e alla restituzione degli importi alla stessa mutuati da pari ad Parte_1
euro 50.000,00.
3. Nel giudizio così radicato la convenuta è rimasta contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti. Il ricorrente all'udienza del 17.05.2023, dopo aver rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c., ha chiesto la pronuncia parziale sul vincolo.
Con sentenza n. 1192/2023 emessa in data 20.12.2023 il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la regolamentazione delle altre condizioni all'esito del procedimento.
4. All'esito dell'udienza del 20.11.2024, presente solo la parte ricorrente, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
5. Sulla domanda di separazione personale questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza non definitiva n. 1192/2023.
6. Per quanto riguarda le altre questioni oggetto del ricorso, va rigettata la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente non essendo stata fornita la prova che la resistente abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (sulla necessità del nesso di causalità tra le condotte di violazione dei doveri coniugali e la crisi coniugale, si veda Cass. sez.1, Sentenza n. 9877 del
28/04/2006 (Rv. 588786): “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”).
Nel caso di specie, né nel ricorso introduttivo né nelle memorie istruttorie sono state pagina 2 di 5 allegate specifiche condotte poste in essere da Controparte_1
che avrebbero provocato la crisi matrimoniale;
difatti, parte ricorrente, pur dando atto dei frequenti allontanamenti della moglie dalla casa coniugale per soggiorni a
Cuba, paese di origine della convenuta, evidenzia come egli abbia comunque continuato ad appoggiare e finanziare i suoi spostamenti, tanto da elargirle spontaneamente cospicue somme di denaro anche al fine di acquistare una abitazione a Cuba.
Le condotte della moglie non possono dunque considerarsi alla stregua di un volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituente violazione del dovere di convivenza e di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, poiché il ra d'accordo che la moglie Pt_1
soggiornasse a Cuba per realizzare il progetto comune di acquistare un nuovo immobile e seguirne i lavori al fine di “trasferire la personale residenza in territorio cubano al momento della percezione pensionistica del (memoria n. 2 ex Pt_1
art. 183 comma VI c.p.c.). Inoltre, il fatto che la moglie si allontanasse spesso dall'Italia era pacificamente accettato nel ménage familiare della coppia, tanto che il ricorrente nella memoria istruttoria evidenzia che “nel corso del rapporto matrimoniale, la IG.ra si recava a Cuba ogni 6 mesi Controparte_2 permanendovi per nr. 2 settimane consecutive”.
Il progetto di vita dei coniugi e l'accordo sulla permanenza della moglie a Cuba sono d'altronde dimostrati dal fatto stesso che il abbia continuato a Pt_1
finanziare la resistente anche quando le comunicazioni fra i coniugi erano divenute più sporadiche.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non sussistono i presupposti per addivenire ad una pronuncia di addebito.
7. Relativamente alla domanda di risarcimento del danno, occorre precisare che si tratta di procedimento instaurato prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, dunque sul punto la giurisprudenza, nell'affermare il principio dell'autonoma risarcibilità del danno da violazione dei doveri coniugali, ribadisce che tale violazione non è sanzionabile unicamente con i rimedi tipici del diritto di famiglia
- come, per l'appunto, l'addebito della separazione - ma può dare luogo anche ad pagina 3 di 5 una autonoma azione diretta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., ove si realizzi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, quali ad esempio la dignità, la salute, l'immagine o l'onore della persona. Tuttavia, alla diversità di titolo giuridico su cui si fondano le due domande consegue che la domanda risarcitoria è inammissibile se proposta nel corso del procedimento di separazione personale, pur se scaturente dalle medesime ragioni che sorreggono la domanda di addebito. Nel caso di specie, si reputa esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione (soggetta al rito speciale) con quella di risarcimento del danno (soggetta al rito ordinario), trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Il medesimo principio può applicarsi alla domanda avanzata da parte ricorrente di restituzione della somma di Euro 50.000,00 fornita dal marito nel corso del matrimonio per sostenere i costi dei viaggi e della permanenza della moglie a Cuba:
è pacificamente escluso dalla giurisprudenza che si possa trattare nel giudizio di separazione qualunque questione che non sia connessa agli articoli 155 e 156 c.c.
(ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n.
27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828).
8. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo alla convenuta che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Pt_1
pagina 4 di 5 ei confronti di;
Pt_1 Controparte_1
2. dichiara inammissibili le domande di risarcimento ex artt. 2043 e 2059 c.c.
e di restituzione degli importi versati da in favore della Parte_1
moglie per i motivi sopra esposti;
3. condanna a rifondere al ricorrente le Controparte_1
spese di lite che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/03/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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