Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 25/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 715/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CECINELLI Parte_1 C.F._1
ANDREA contro
(c.f./p.iva ), contumace Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso 31 7 24 , C.F. , esponeva: Parte_1 C.F._1
➢ La sig.ra contraeva matrimonio con rito civile in data 05/02/2011 presso il Parte_1
Comune di Padova (PD) con il sig. ; ➢ Il matrimonio è iscritto Controparte_1
nei Registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Padova (PD), all'Atto n. 21 –
Parte I – Ufficio 01 – Anno 2011; ➢ I coniugi hanno scelto il regime di separazione dei beni;
➢
Dall'unione dei sig.ri e non sono nati figli;
➢ Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 3
➢ Il rapporto matrimoniale è divenuto intollerabile a seguito di insanabili contrasti, tali da far venir meno l'affectio coniugalis;
➢ Nell'anno 2016, i coniugi cessavano ogni forma di frequentazione.
Conseguentemente, vivono separati di fatto da circa otto anni.
La ricorrente chiedeva: previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Delegato, si pronunci anche con sentenza non definitiva la separazione personale tra i sig.ri e Parte_1 [...]
alle seguenti Controparte_1
CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Decorso il termine previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, si rimetta la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. si pronunci anche con sentenza non definitiva lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1 [...]
in data 05/02/2011 presso il Comune di Padova (PD), iscritto nei Registri di Controparte_1
matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Padova (PD), all'Atto n. 21 – Parte I –
Ufficio 01 – Anno 2011 alle seguenti CONDIZIONI 1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza 29 1 25 la causa veniva trattenuta in decisione.
Sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, essendo emerso che è venuta meno l'affectio maritalis.
Le condizioni proposte meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorso tale pagina 2 di 3 termine, provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
,
[...]
alle condizioni di separazione indicate in ricorso, da intendersi qui trascritte, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 13 3 25
Il Presidente estensore pagina 3 di 3