Articolo 3 della Legge 18 febbraio 1992, n. 162
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 marzo 1992
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Versione
13 aprile 2001
Art. 3. 1. Al CAI e' concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire ((900 milioni)) , da destinare, quanto a lire (( 600 milioni )) , al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire ((300 milioni)) , alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attivita' del Corpo.
Entrata in vigore il 13 aprile 2001
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