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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3773 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari , in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 55354 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Roma, Parte_1
Via R. Grazioli Lante 16 presso lo studio dell'avv. Paolo BONAIUTI, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo GUSTINELLI, rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato
-attrice –
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Paola Desideri Zanardelli, dall'avv. Nicola Lucariello, dall'avv. Emanuela Rosati e dall'avv. Rosa
Maria D'Agostino, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paola Desideri Zanardelli sito in Roma, in Via della Scrofa, 57
- Convenuta -
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo.
Conclusioni come da verbale del 25.9.2024.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice deve essere respinta.
Va ricordato preliminarmente che l'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 d.l. n. 511 del 1988, il quale disponeva, al comma 5, che “le addizionali di cui al comma
2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt”.
Dal rinvio alle modalità di riscossione previste per le accise sull'energia elettrica, oggi disciplinate dal d.lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), era dato evincere che il soggetto passivo della predetta forma di imposizione, obbligato al versamento dell'addizionale in favore dell'Erario, doveva individuarsi nell'ente fornitore dell'energia elettrica, il quale avrebbe potuto traslare il peso economico dell'imposizione sull'utente finale mediante esercizio del diritto di rivalsa.
Successivamente è intervenuta nella materia relativa al regime generale delle accise la direttiva
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, volta alla definizione di un regime comune di taluni aspetti delle accise gravanti, fra gli altri prodotti, anche su quelli energetici e sull'elettricità.
Per quanto rileva nella presente sede, l'art. 1, par. 2, della richiamata direttiva ha previsto che “gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La stessa direttiva ha imposto agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1° gennaio 2010, con decorrenza dal 1° aprile 2010. Lo
Stato italiano ha però provveduto a tale adempimento tardivamente, abrogando per le regioni a statuto ordinario l'art. 6 d.l. n. 511 del 1988, istitutivo dell'addizionale in esame, solo con il d.lgs. n.
68 del 2011, con conseguente soppressione dell'imposta a partire dal 1° gennaio 2012.
La tardiva trasposizione della direttiva comunitaria nel settore che ci occupa pone il problema di ricostruire il regime applicabile per il periodo compreso fra il termine fissato per il recepimento della direttiva e il 1° gennaio 2012, momento in cui la direttiva è stata effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, problema che si scinde in due ulteriori questioni controverse.
Occorre, in primo luogo, chiarire se la disciplina interna in materia di addizionale sull'energia elettrica sia in contrasto con i requisiti posti dall'art. 1, par. 2, della direttiva in disamina per forme di imposizione indiretta diverse dalle accise, ma gravanti sui medesimi prodotti. È poi necessario verificare se dall'eventuale contrasto derivi la possibilità di disapplicare la disciplina interna, facendo così venir meno il titolo per l'addebito all'utente finale di quanto versato dal fornitore all'Erario per il periodo sopra indicato.
Secondo la prospettazione attorea, infatti, la disciplina interna dell'addizionale contrasterebbe con la regolamentazione dettata dalla direttiva in quanto la stessa, pur soggetta alle medesime regole di riscossione previste per le accise, sarebbe volta a perseguire unicamente finalità di bilancio e non una “specifica finalità” che ne giustificherebbe altrimenti l'applicazione. Dal rilevato contrasto discenderebbe la necessità di disapplicare la normativa interna, circostanza che renderebbe indebiti i versamenti effettuati a titolo di rivalsa nell'ambito del rapporto privatistico con l'ente fornitore.
Ebbene, al fine di affrontare il primo nodo problematico, è necessario riferirsi all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in relazione all'art. 1, par. 2, della direttiva, in particolare al modo in cui la stessa ha inteso la strumentalità delle altre forme di imposizione indiretta, diverse dalle accise, alla realizzazione di specifiche finalità.
Ad avviso della Corte, detta strumentalità “si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (cfr., in questi termini, sentenza del 25 luglio
2018, Messer France SAS, C-103/17, EU:C:2018:587; nello stesso senso, v. sentenza del 27 febbraio 2014, , C-82/12, EU:C:2014:108, e sentenza del 5 marzo 2015, Persona_1
Statoil Fuel C-553/13, EU:C:2015:149). CP_2
L'art. 6 d.l. n. 511 del 1988 non offre alcuna indicazione circa le finalità che l'addizionale prevista dal nostro ordinamento sarebbe tesa a realizzare, potendo di contro desumersi che essa sia volta al precipuo scopo di perseguire finalità di bilancio, consistenti nell'aumento del gettito fiscale degli enti territoriali titolari del diritto alla riscossione. Nelle premesse al suddetto decreto, infatti, si legge un riferimento alla “straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
Alla luce di quanto appena osservato, la medesima non sarebbe conforme al modello previsto dalla
Direttiva in esame (così, Cass., 4.6.2019, n. 15198).
Dalla riconosciuta difformità della normativa interna rispetto alla disciplina comunitaria, nondimeno, non può discendere in maniera automatica la disapplicazione della prima, posto che quest'ultimo strumento di risoluzione delle antinomie fra i due ordinamenti, conseguente al principio del primato del diritto dell'Unione europea su quello degli Stati membri, è come regola circoscritto all'eventualità in cui la disciplina sovranazionale sia contenuta in un atto direttamente applicabile negli ordinamenti interni (cfr. Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170).
Nella fattispecie in disamina, il profilo di maggiore criticità, su cui divergono le ricostruzioni delle parti, è proprio dato dalla circostanza che la disciplina sovranazionale è dettata da una direttiva, atto che, in coerenza con l'assetto istituzionale dell'Unione, è, come regola generale, destinato a creare obblighi unicamente in capo agli Stati membri, non già ad attribuire diritti ai singoli.
Perché dunque la direttiva possa spiegare la propria efficacia diretta nell'ambito degli ordinamenti nazionali, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, è indispensabile che ricorrano alcuni requisiti: anzitutto, la direttiva deve essere stata attuata in modo inadeguato o rimasta del tutto inattuata una volta decorso il termine previsto per il suo recepimento;
in secondo luogo, la direttiva deve attribuire in modo incondizionato diritti ai singoli il cui contenuto sia determinato con sufficiente precisione (cfr. sentenza del 4 dicembre 1974, C – 41/74); Per_2 infine, la stessa può essere invocata unicamente nei rapporti “verticali”, coinvolgenti cioè i privati e lo Stato membro, espressione quest'ultima da intendere in senso ampio (v. sentenza del 26 febbraio
1986, C – 152/84; sentenza del 5 aprile 1979, C – 148/78; sentenza del 14 luglio Per_3 Per_4
1994, C – 91/92). Persona_5
Nella fattispecie che ci occupa, pur essendo incontestato che la direttiva sia stata attuata tardivamente, risultano nondimeno mancanti entrambi i presupposti da ultimo richiamati.
In prima battuta, la disposizione invocata dall'attrice, contenuta nell'art. 1, par. 2, della direttiva, si limita a prevedere uno spazio entro cui potrebbe essere esercitata la discrezionalità degli Stati membri nell'introdurre forme di imposizione indiretta che si affianchino alle accise. Non pare, invece, che dalla medesima possa desumersi l'attribuzione di un diritto dal contenuto chiaro e incondizionato ai cittadini degli Stati membri. L'esigenza cioè di un'intermediazione ad opera di questi ultimi perché venga chiarito il contenuto della posizione giuridica attribuita ai singoli impedirebbe l'immediata applicazione della direttiva da parte dei giudici nazionali.
In secondo luogo, la direttiva è qui invocata nell'ambito di una controversia che coinvolge due soggetti privati, nell'ambito cioè di un rapporto “orizzontale”, di talché la disapplicazione della disciplina interna finirebbe per far sorgere un obbligo in capo ad un soggetto privato, il fornitore convenuto, così frustrando la funzione sanzionatoria nei confronti dello Stato inadempiente che l'efficacia diretta della direttiva mira a realizzare.
Né potrebbe richiamarsi in senso contrario la giurisprudenza della Corte di Giustizia in punto di effetti “triangolari” delle direttive, giurisprudenza che consente l'esplicazione dell'efficacia diretta della direttiva anche quando la sua invocazione nell'ambito di rapporti verticali determinerebbe delle mere ripercussioni negative in capo ad altri privati (cfr. sentenza del 7 gennaio 2004, C Per_6
– 201/02).
Nell'ipotesi oggetto di analisi, infatti, riconoscendo la possibilità di disapplicare la disciplina interna, si arriverebbe alla conclusione che il fornitore, in virtù della mera possibilità di invocare gli effetti diretti della direttiva nell'ambito del rapporto pubblicistico con l'ente impositore, possa trovarsi nella veste di obbligato nel rapporto a valle con l'utente finale.
In definitiva, la necessità di rispettare le regole che presidiano i rapporti fra l'ordinamento sovranazionale e quello interno non permette di riconoscere alla direttiva invocata dall'attrice effetti diretti nei rapporti con la società convenuta ed esclude che i pagamenti effettuati dalla prima in favore della seconda possano qualificarsi come privi di giustificazione.
Non può poi condividersi la tesi, pur sostenuta da una parte della giurisprudenza, secondo cui, a prescindere dal carattere self executing o meno della direttiva di cui trattasi, la disapplicazione da parte del giudice nazionale della normativa interna contrastante con il diritto dell'Unione sarebbe comunque necessaria in virtù del carattere vincolante delle sentenze della Corte di Giustizia quali fonti del diritto comunitario. Tale tesi, sovente sostenuta richiamando tra l'altro giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale, non sembra cogliere nel segno dal momento che, pur non dubitandosi del carattere vincolante delle decisioni della Corte di Lussemburgo e della conseguente necessità di applicare il diritto eurounitario conformemente all'interpretazione volta per volta datane dalla stessa
Corte, l'istituto della disapplicazione da parte del giudice nazionale resta confinato alle sole ipotesi in cui la norma sovranazionale (sia pure nell'interpretazione del giudice europeo) abbia effetto diretto. In questo senso si pongono, del resto, sia la già citata sentenza della Corte costituzionale 8 giugno 1984, n. 170 (“La conseguenza ora precisata [disapplicazione della norma interna] opera però, nei confronti della fonte statuale, solo se e fino a quando il potere trasferito alla Comunità si estrinseca con una normazione compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno. Fuori dall'ambito materiale, e dai limiti temporali, in cui vige la disciplina comunitaria così configurata, la regola nazionale serba intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia”), sia la sentenza della
Corte di cassazione 12.4.1996, n. 3458 (“La direttiva e l'interpretazione che, con le citate sentenze, ne ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno carattere vincolante per il giudice nazionale italiano e comportano non l'abrogazione, ma la mera disapplicazione diretta ed immediata della norma difforme di diritto interno. In ordine ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale, va richiamata la giurisprudenza dei giudici della legge (sentenze n. 168-1991 e n.
170-1984 della Corte Costituzionale), secondo la quale la normativa comunitaria – costituita alla disciplina prodotta dagli organi della Cee mediante regolamento e dalle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia – tutte le volte che essa soddisfa il requisito della immediata applicabilità, entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato”), sia, infine, la sentenza della Corte di Giustizia 16 gennaio 2018 in cause riunite C 128/07 e 131/07, che ha invero legittimato la disapplicazione da parte dei giudici nazionali delle norme interne per contrasto con sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di Giustizia UE aventi diretta ed immediata applicazione.
Ancor più chiara è stata la Corte di Giustizia nella sentenza 24 giugno 2019 in causa C-573/17, ove ha precisato che “l'obbligo, per un giudice nazionale, di disapplicare una disposizione del suo diritto interno contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, pur se derivante dal primato riconosciuto a quest'ultima disposizione, è tuttavia condizionato dall'effetto diretto della suddetta disposizione nella controversia di cui detto giudice è investito. Pertanto, un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, qualora quest'ultima disposizione sia priva di effetto diretto”.
In altri termini, è proprio il sistema comunitario a prevedere, da un lato, la disapplicazione della norma interna contraria a quella comunitaria ove questa sia provvista di effetto diretto, dall'altro, la procedura d'infrazione e l'obbligo della Stato membro di adottare le misure necessaire ove il contrasto si ponga, invece, rispetto ad una norma che di quell'efficacia diretta sia sprovvista.
La soluzione interpretativa qui seguita ha trovato poi ulteriore conferma nella recente sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione europea 11 aprile 2024 in causa C-316/22 che ha chiarito che l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A tale regola generale fanno eccezione soltanto i casi, nella specie non ricorrenti, in cui il diritto interno consenta espressamente la disapplicazione o in cui l'ente contro il quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
Resta, infine, da considerare che, pacificamente, il privato leso dalla mancata tempestiva trasposizione di una direttiva di cui non sia nella condizione di invocare l'efficacia diretta conserva la possibilità di agire eventualmente nei confronti dello Stato membro per il risarcimento dei danni subiti in virtù del ritardo ovvero, come pure sostenuto dalla Corte di Giustizia nella sentenza da ultimo citata, la facoltà di chiedere alla Stato il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata dal fornitore di un'imposta che tale fornitore ha indebitamente versato.
Il rigetto della domanda attorea assorbe, rendendone superfluo l'esame, la domanda condizionata proposta dalla società convenuta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
I contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta Parte_1
contro , con la chiamata in causa della Controparte_1 Controparte_3
ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
[...]
.- respinge la domanda proposta dalla società Parte_1
.- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 11.3.2025
Il giudice
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari , in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 55354 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Roma, Parte_1
Via R. Grazioli Lante 16 presso lo studio dell'avv. Paolo BONAIUTI, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo GUSTINELLI, rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato
-attrice –
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Paola Desideri Zanardelli, dall'avv. Nicola Lucariello, dall'avv. Emanuela Rosati e dall'avv. Rosa
Maria D'Agostino, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paola Desideri Zanardelli sito in Roma, in Via della Scrofa, 57
- Convenuta -
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo.
Conclusioni come da verbale del 25.9.2024.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice deve essere respinta.
Va ricordato preliminarmente che l'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 d.l. n. 511 del 1988, il quale disponeva, al comma 5, che “le addizionali di cui al comma
2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt”.
Dal rinvio alle modalità di riscossione previste per le accise sull'energia elettrica, oggi disciplinate dal d.lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), era dato evincere che il soggetto passivo della predetta forma di imposizione, obbligato al versamento dell'addizionale in favore dell'Erario, doveva individuarsi nell'ente fornitore dell'energia elettrica, il quale avrebbe potuto traslare il peso economico dell'imposizione sull'utente finale mediante esercizio del diritto di rivalsa.
Successivamente è intervenuta nella materia relativa al regime generale delle accise la direttiva
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, volta alla definizione di un regime comune di taluni aspetti delle accise gravanti, fra gli altri prodotti, anche su quelli energetici e sull'elettricità.
Per quanto rileva nella presente sede, l'art. 1, par. 2, della richiamata direttiva ha previsto che “gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La stessa direttiva ha imposto agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1° gennaio 2010, con decorrenza dal 1° aprile 2010. Lo
Stato italiano ha però provveduto a tale adempimento tardivamente, abrogando per le regioni a statuto ordinario l'art. 6 d.l. n. 511 del 1988, istitutivo dell'addizionale in esame, solo con il d.lgs. n.
68 del 2011, con conseguente soppressione dell'imposta a partire dal 1° gennaio 2012.
La tardiva trasposizione della direttiva comunitaria nel settore che ci occupa pone il problema di ricostruire il regime applicabile per il periodo compreso fra il termine fissato per il recepimento della direttiva e il 1° gennaio 2012, momento in cui la direttiva è stata effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, problema che si scinde in due ulteriori questioni controverse.
Occorre, in primo luogo, chiarire se la disciplina interna in materia di addizionale sull'energia elettrica sia in contrasto con i requisiti posti dall'art. 1, par. 2, della direttiva in disamina per forme di imposizione indiretta diverse dalle accise, ma gravanti sui medesimi prodotti. È poi necessario verificare se dall'eventuale contrasto derivi la possibilità di disapplicare la disciplina interna, facendo così venir meno il titolo per l'addebito all'utente finale di quanto versato dal fornitore all'Erario per il periodo sopra indicato.
Secondo la prospettazione attorea, infatti, la disciplina interna dell'addizionale contrasterebbe con la regolamentazione dettata dalla direttiva in quanto la stessa, pur soggetta alle medesime regole di riscossione previste per le accise, sarebbe volta a perseguire unicamente finalità di bilancio e non una “specifica finalità” che ne giustificherebbe altrimenti l'applicazione. Dal rilevato contrasto discenderebbe la necessità di disapplicare la normativa interna, circostanza che renderebbe indebiti i versamenti effettuati a titolo di rivalsa nell'ambito del rapporto privatistico con l'ente fornitore.
Ebbene, al fine di affrontare il primo nodo problematico, è necessario riferirsi all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in relazione all'art. 1, par. 2, della direttiva, in particolare al modo in cui la stessa ha inteso la strumentalità delle altre forme di imposizione indiretta, diverse dalle accise, alla realizzazione di specifiche finalità.
Ad avviso della Corte, detta strumentalità “si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (cfr., in questi termini, sentenza del 25 luglio
2018, Messer France SAS, C-103/17, EU:C:2018:587; nello stesso senso, v. sentenza del 27 febbraio 2014, , C-82/12, EU:C:2014:108, e sentenza del 5 marzo 2015, Persona_1
Statoil Fuel C-553/13, EU:C:2015:149). CP_2
L'art. 6 d.l. n. 511 del 1988 non offre alcuna indicazione circa le finalità che l'addizionale prevista dal nostro ordinamento sarebbe tesa a realizzare, potendo di contro desumersi che essa sia volta al precipuo scopo di perseguire finalità di bilancio, consistenti nell'aumento del gettito fiscale degli enti territoriali titolari del diritto alla riscossione. Nelle premesse al suddetto decreto, infatti, si legge un riferimento alla “straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
Alla luce di quanto appena osservato, la medesima non sarebbe conforme al modello previsto dalla
Direttiva in esame (così, Cass., 4.6.2019, n. 15198).
Dalla riconosciuta difformità della normativa interna rispetto alla disciplina comunitaria, nondimeno, non può discendere in maniera automatica la disapplicazione della prima, posto che quest'ultimo strumento di risoluzione delle antinomie fra i due ordinamenti, conseguente al principio del primato del diritto dell'Unione europea su quello degli Stati membri, è come regola circoscritto all'eventualità in cui la disciplina sovranazionale sia contenuta in un atto direttamente applicabile negli ordinamenti interni (cfr. Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170).
Nella fattispecie in disamina, il profilo di maggiore criticità, su cui divergono le ricostruzioni delle parti, è proprio dato dalla circostanza che la disciplina sovranazionale è dettata da una direttiva, atto che, in coerenza con l'assetto istituzionale dell'Unione, è, come regola generale, destinato a creare obblighi unicamente in capo agli Stati membri, non già ad attribuire diritti ai singoli.
Perché dunque la direttiva possa spiegare la propria efficacia diretta nell'ambito degli ordinamenti nazionali, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, è indispensabile che ricorrano alcuni requisiti: anzitutto, la direttiva deve essere stata attuata in modo inadeguato o rimasta del tutto inattuata una volta decorso il termine previsto per il suo recepimento;
in secondo luogo, la direttiva deve attribuire in modo incondizionato diritti ai singoli il cui contenuto sia determinato con sufficiente precisione (cfr. sentenza del 4 dicembre 1974, C – 41/74); Per_2 infine, la stessa può essere invocata unicamente nei rapporti “verticali”, coinvolgenti cioè i privati e lo Stato membro, espressione quest'ultima da intendere in senso ampio (v. sentenza del 26 febbraio
1986, C – 152/84; sentenza del 5 aprile 1979, C – 148/78; sentenza del 14 luglio Per_3 Per_4
1994, C – 91/92). Persona_5
Nella fattispecie che ci occupa, pur essendo incontestato che la direttiva sia stata attuata tardivamente, risultano nondimeno mancanti entrambi i presupposti da ultimo richiamati.
In prima battuta, la disposizione invocata dall'attrice, contenuta nell'art. 1, par. 2, della direttiva, si limita a prevedere uno spazio entro cui potrebbe essere esercitata la discrezionalità degli Stati membri nell'introdurre forme di imposizione indiretta che si affianchino alle accise. Non pare, invece, che dalla medesima possa desumersi l'attribuzione di un diritto dal contenuto chiaro e incondizionato ai cittadini degli Stati membri. L'esigenza cioè di un'intermediazione ad opera di questi ultimi perché venga chiarito il contenuto della posizione giuridica attribuita ai singoli impedirebbe l'immediata applicazione della direttiva da parte dei giudici nazionali.
In secondo luogo, la direttiva è qui invocata nell'ambito di una controversia che coinvolge due soggetti privati, nell'ambito cioè di un rapporto “orizzontale”, di talché la disapplicazione della disciplina interna finirebbe per far sorgere un obbligo in capo ad un soggetto privato, il fornitore convenuto, così frustrando la funzione sanzionatoria nei confronti dello Stato inadempiente che l'efficacia diretta della direttiva mira a realizzare.
Né potrebbe richiamarsi in senso contrario la giurisprudenza della Corte di Giustizia in punto di effetti “triangolari” delle direttive, giurisprudenza che consente l'esplicazione dell'efficacia diretta della direttiva anche quando la sua invocazione nell'ambito di rapporti verticali determinerebbe delle mere ripercussioni negative in capo ad altri privati (cfr. sentenza del 7 gennaio 2004, C Per_6
– 201/02).
Nell'ipotesi oggetto di analisi, infatti, riconoscendo la possibilità di disapplicare la disciplina interna, si arriverebbe alla conclusione che il fornitore, in virtù della mera possibilità di invocare gli effetti diretti della direttiva nell'ambito del rapporto pubblicistico con l'ente impositore, possa trovarsi nella veste di obbligato nel rapporto a valle con l'utente finale.
In definitiva, la necessità di rispettare le regole che presidiano i rapporti fra l'ordinamento sovranazionale e quello interno non permette di riconoscere alla direttiva invocata dall'attrice effetti diretti nei rapporti con la società convenuta ed esclude che i pagamenti effettuati dalla prima in favore della seconda possano qualificarsi come privi di giustificazione.
Non può poi condividersi la tesi, pur sostenuta da una parte della giurisprudenza, secondo cui, a prescindere dal carattere self executing o meno della direttiva di cui trattasi, la disapplicazione da parte del giudice nazionale della normativa interna contrastante con il diritto dell'Unione sarebbe comunque necessaria in virtù del carattere vincolante delle sentenze della Corte di Giustizia quali fonti del diritto comunitario. Tale tesi, sovente sostenuta richiamando tra l'altro giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale, non sembra cogliere nel segno dal momento che, pur non dubitandosi del carattere vincolante delle decisioni della Corte di Lussemburgo e della conseguente necessità di applicare il diritto eurounitario conformemente all'interpretazione volta per volta datane dalla stessa
Corte, l'istituto della disapplicazione da parte del giudice nazionale resta confinato alle sole ipotesi in cui la norma sovranazionale (sia pure nell'interpretazione del giudice europeo) abbia effetto diretto. In questo senso si pongono, del resto, sia la già citata sentenza della Corte costituzionale 8 giugno 1984, n. 170 (“La conseguenza ora precisata [disapplicazione della norma interna] opera però, nei confronti della fonte statuale, solo se e fino a quando il potere trasferito alla Comunità si estrinseca con una normazione compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno. Fuori dall'ambito materiale, e dai limiti temporali, in cui vige la disciplina comunitaria così configurata, la regola nazionale serba intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia”), sia la sentenza della
Corte di cassazione 12.4.1996, n. 3458 (“La direttiva e l'interpretazione che, con le citate sentenze, ne ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno carattere vincolante per il giudice nazionale italiano e comportano non l'abrogazione, ma la mera disapplicazione diretta ed immediata della norma difforme di diritto interno. In ordine ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale, va richiamata la giurisprudenza dei giudici della legge (sentenze n. 168-1991 e n.
170-1984 della Corte Costituzionale), secondo la quale la normativa comunitaria – costituita alla disciplina prodotta dagli organi della Cee mediante regolamento e dalle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia – tutte le volte che essa soddisfa il requisito della immediata applicabilità, entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato”), sia, infine, la sentenza della Corte di Giustizia 16 gennaio 2018 in cause riunite C 128/07 e 131/07, che ha invero legittimato la disapplicazione da parte dei giudici nazionali delle norme interne per contrasto con sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di Giustizia UE aventi diretta ed immediata applicazione.
Ancor più chiara è stata la Corte di Giustizia nella sentenza 24 giugno 2019 in causa C-573/17, ove ha precisato che “l'obbligo, per un giudice nazionale, di disapplicare una disposizione del suo diritto interno contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, pur se derivante dal primato riconosciuto a quest'ultima disposizione, è tuttavia condizionato dall'effetto diretto della suddetta disposizione nella controversia di cui detto giudice è investito. Pertanto, un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, qualora quest'ultima disposizione sia priva di effetto diretto”.
In altri termini, è proprio il sistema comunitario a prevedere, da un lato, la disapplicazione della norma interna contraria a quella comunitaria ove questa sia provvista di effetto diretto, dall'altro, la procedura d'infrazione e l'obbligo della Stato membro di adottare le misure necessaire ove il contrasto si ponga, invece, rispetto ad una norma che di quell'efficacia diretta sia sprovvista.
La soluzione interpretativa qui seguita ha trovato poi ulteriore conferma nella recente sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione europea 11 aprile 2024 in causa C-316/22 che ha chiarito che l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A tale regola generale fanno eccezione soltanto i casi, nella specie non ricorrenti, in cui il diritto interno consenta espressamente la disapplicazione o in cui l'ente contro il quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
Resta, infine, da considerare che, pacificamente, il privato leso dalla mancata tempestiva trasposizione di una direttiva di cui non sia nella condizione di invocare l'efficacia diretta conserva la possibilità di agire eventualmente nei confronti dello Stato membro per il risarcimento dei danni subiti in virtù del ritardo ovvero, come pure sostenuto dalla Corte di Giustizia nella sentenza da ultimo citata, la facoltà di chiedere alla Stato il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata dal fornitore di un'imposta che tale fornitore ha indebitamente versato.
Il rigetto della domanda attorea assorbe, rendendone superfluo l'esame, la domanda condizionata proposta dalla società convenuta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
I contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta Parte_1
contro , con la chiamata in causa della Controparte_1 Controparte_3
ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
[...]
.- respinge la domanda proposta dalla società Parte_1
.- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 11.3.2025
Il giudice
Dott. Erminio Colazingari