Articolo 19 della Legge 15 marzo 1997, n. 59
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 aprile 1997
Art. 19. 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Entrata in vigore il 1 aprile 1997
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