Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 19/05/2022, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2022
N. 00506/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2022, proposto da
Arcidiocesi di Lecce, Ente Opere di Culto della Diocesi di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Mastrolia, Sara Sergio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Mastrolia in Lecce, via Montello, 13/A;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. 0028508 del 16.02.2022, con la quale il Comune di Lecce ha inibito l'efficacia della SCIA presentata dalle ricorrenti in data 29.01.2022;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale
Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Ritenuto doversi, quindi, fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 25.01.2023;
Ritenuto, infine, di dover compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima fissa ex art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica del 25.01.2023 per la trattazione di merito del ricorso.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO