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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2558/2024
VERBALE DI UDIENZA del 20 maggio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente alle ore 10,24 nessuno è presente;
Per parte resistente, l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'Avv. CP_1
Cinzia Lolli, il quale si riporta, si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 2558 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA (CF: ( ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Giulia Garzo ( C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
(c.f. Controparte_2
, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, dall' Avv. Cinzia Lolli (c.f. ), in virtù di mandato C.F._3
generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. dall'Avv.to Per_1
Massimo Autieri, in atti resistente
All'udienza del 20 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 12,38, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2024, il ricorrente conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice CP_1
del Lavoro, lamentando il rigetto della domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 del D. L.vo 503/1992, presentata in data
17.3.2022. A sostegno della propria pretesa deduceva che lo stesso aveva presentato all' di Palmi, in data 17.03.2022 domanda nr. CP_1
2141920700005 diretta ad ottenere la “pensione di vecchiaia ” poichè affetto da grave malattie invalidanti ( diabete mellito, deficit della deambulazione e cefalee) e poichè in possesso di tutti i requisiti amministrativi. Riferiva che la domanda era stata respinta dalla competente sede in quanto non era stata riconosciuta l'invalidità CP_1
nella percentuale richiesta dalla legge. Avverso il suddetto provvedimento, parte ricorrente proponeva il ricorso amministrativo al comitato provinciale, che veniva respinto.
Pertanto, il ricorrente concludeva chiedendo di “1.) accertare e dichiarare che l'istante è nelle condizioni volute dalla legge per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata da parte dell' essendo in possesso di tutti i requisiti CP_1
amministrativi. 2.) accertare la data in cui è insorto lo stato invalidante;
3.)
Condannare l' come sopra rappresentato, al pagamento della pensione di CP_1
vecchiaia anticipata in favore di esso istante, nonchè al pagamento di eventuali ratei arretrati con interessi legali come per legge oltre alla rivalutazione monetaria;
4.) Condannare l' al pagamento delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio, oltre Iva con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
In via istruttoria chiedeva, consulenza tecnica d'ufficio al fine dell'accertamento delle condizioni necessari per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata.
Si costituiva in causa l' resistendo alla domanda, opponendosi CP_1
all'accoglimento del ricorso, e chiedendo il rigetto dello stesso non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento. Quindi concludeva, chiedendo” IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda di controparte, stante il mancato accertamento dello stato di invalidità pari ad almeno l'80%, che è propedeutico, per espressa volontà legislativa, alla richiesta della prestazione per cui è causa;
rigettare altresì la richiesta di CTU, perché generica ed esplorativa;
Nel denegato caso di rigetto delle suesposte conclusioni e del licenziamento in questa Sede di CTU medica volta all'accertamento dell'eventuale stato di invalidità della ricorrente, si dichiara sin d'ora di nominare quale CTP per CP_1
il Primario Medico – Legale della Sede competente od altro Sanitario dal CP_1
medesimo delegato. IN VIA SUBORDINATA Nel denegato caso in cui il G. L. ammetta in questa Sede l'accertamento dello stato di invalidità del ricorrente e che tale stato sia riconosciuto pari almeno all'80%, si richiede il RIGETTO DEL
RICORSO nella parte in cui è stato domandata la condanna dell' a CP_1
corrispondere la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria , con applicazione dell'istituto delle “FINESTRE
PENSIONISTICHE” di cui all'art. 1 comma 29 L. n. 335/1995. Si richiede in questo caso la compensazione delle spese di giudizio, stante il parziale rigetto del ricorso”.
Acquisita la documentazione in atti, ammessa la CTU, veniva conferito l'incarico alla dott.ssa , che , in data 29.03.2025, Persona_2
provvedeva a depositare l'elaborato peritale
All'odierna udienza sentite le parti la causa veniva trattenuta in decisione.
Occorre premettere che il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia presuppone il possesso di requisiti sanitari e amministrativi.
La domanda non può essere accolta per le motivazioni che di seguito verranno addotte.
Il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dalla invalidità uguale o maggiore all'80%. L'art. 1 del D.Lgs.
n. 503 del 1992 ,per il pensionamento di vecchiaia, ai commi 6 e 8 prevede: “Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti”; “8.
L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Poiché le norme in esame non contengono alcun richiamo alla riduzione della capacità di lavoro, conformemente alla interpretazione di cui alla sentenza n. 9081/2013 della Corte di Cassazione (cui ha aderito App. Torino 01/08/2016, n. 410; id., 07/09/2017, n.655), deve ritenersi che la normativa in esame sia applicabile in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e di guadagno. La Suprema Corte, con motivazione che il decidente condivide, ha infatti così motivato: "1. Con
l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 503 del
1992, art. 1, comma 8, deducendo che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
2. La decisione impugnata, che si è posta in consapevole dissenso dal precedente di questa Corte n.
13495/2003. si fonda essenzialmente sul rilievo che la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del
1984. 3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art.
1. il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%".
I presupposti di legge per accedere alla pensione, allegati dalla ricorrente, non sono stati specificamente contestati dalla difesa di parte convenuta, e pertanto devono ritenersi provati (cfr. art. 1 co. 8 del D.Lgs.
n. 503/1992; art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011; art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201/2011; inoltre cfr. circolare n. 50 del
23/02/1993, par. 1.1.2; circolare n. 82 del 10/03/1994; circolare n. 35 del
14/03/2012; circolare n. 53/2011).
Dalla data di maturazione dell'ultimo requisito necessario per la liquidazione della pensione occorre inoltre attendere un ulteriore periodo (la c.d. "finestra mobile"), che comporta lo slittamento della decorrenza economica della pensione di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi, rispetto alla data di maturazione del diritto.
Si tratta della controversa questione dell'applicabilità, alle pensioni di vecchiaia in deroga, del disposto dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, rubricato "Interventi in materia previdenziale" e contenuto nel capo III a sua volta rubricato
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza", sulla quale la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che
"negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cassazione civile
Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; sez. VI, 03/02/2020, n.2382; nella giurisprudenza di merito App. Torino 19.1.2017, n. 61).
Nel caso in esame, parte ricorrente sostiene che ha diritto alla pensione di vecchiaia poichè in possesso di tutti i requisiti di legge ( D.L. 503/92 -
Legge 23.10.1992 n. 421 art. 3) e cioè una invalidità in misura uguale o superiore all'80%, età minima di 55 anni, 20 anni di contribuzione o 15 se versati prima del 31.12.1992, inoltre ha la sua capacità di guadagno, in attività confacenti alle sue normali attitudini, e tenuto conto dei fattori ambientali, economico sociale, del danno di previsione del mercato di lavoro, nonché dell'età dello stesso e del mestiere da esso espletato, ridotto al di sotto dei limiti di legge, essendo anche in possesso di tutti i requisiti contributivi richiesti per legge
L' costituendosi in giudizio, deduceva che il ricorrente aveva CP_1
presentato in data 17.3.2022 domanda per il riconoscimento dell'invalidità nella misura dell'80%, ma all'esito degli accertamenti, era stato giudicato non invalido nella richiesta misura dell'80%.
Sulla base della giurisprudenza sopra citata, occorre altresì aggiungere che anche la prestazione di vecchiaia anticipata per invalidità all'80% è soggetta allo slittamento in avanti della decorrenza (di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi), previsto dalla normativa susseguitasi dal 2010 in avanti.
2. Gli ulteriori requisiti di legge e la decorrenza della pensione .
Il CTU ha accertato che la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini non si trova ridotta in modo permanente, a causa delle infermità da cui risulta affetto, puntualmente indicate nella relazione peritale agli atti, che sul punto deve intendersi integralmente riportata, in misura pari o superiore all'80%
Sulla scorta della documentazione esibita, dall'anamnesi raccolta e dall'obiettività riscontrata in sede di visita peritale , il CTU ha concluso:”
All'atto della visita non sono state ravvisate, inoltre, limitazioni funzionali a livello del rachide cervicale , a livello del rachide lombosacrale, a livello delle articolazioni scapolo-omerali o delle ginocchia che limitino in modo marcato le articolazioni in oggetto. Non vi sono certificazioni relative al diabete ma solo esami ematochimici che indicano la presenza di una iperglicemia di grado moderato in presenza di una ottimo valore dell'emoglobina glicata. Non vi è indicazione della presenza di complicanze diabetiche né di tipo neuropatico né di tipo vascolare. E' presente una ipertrofia prostatica per la quale il soggetto riferisce delle pregresse biopsie in assenza però di condizioni oncologiche. Allo stato attuale, quindi, stante l'esame obiettivo sopra esposto, si può affermare che le condizioni cliniche del ricorrente nel complesso non comportano una riduzione delle capacità lavorative pari o superiore all'80 per cento”.
Tale accertamento raggiunto con scrupoloso esame medico può essere posto a base dell'odierna decisione.
Pertanto, dovendosi ritenere, per le ragioni indicate nel paragrafo precedente, non riscontrarsi ì la sussistenza del requisito sanitario, la domanda di parte ricorrente non può e trovare accoglimento.
Le spese di lite, sussistendo in atti la dichiarazione resa nelle forme previste dall'art.152 disp. att. c.p.c, vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese del giudizio;
c) Liquida , in favore del dott.ssa la somma Persona_2
complessiva di € 280,00, oltre accessori, che pone definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Palmi 20 maggio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2558/2024
VERBALE DI UDIENZA del 20 maggio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente alle ore 10,24 nessuno è presente;
Per parte resistente, l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'Avv. CP_1
Cinzia Lolli, il quale si riporta, si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 2558 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA (CF: ( ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Giulia Garzo ( C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
(c.f. Controparte_2
, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, dall' Avv. Cinzia Lolli (c.f. ), in virtù di mandato C.F._3
generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. dall'Avv.to Per_1
Massimo Autieri, in atti resistente
All'udienza del 20 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 12,38, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2024, il ricorrente conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice CP_1
del Lavoro, lamentando il rigetto della domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 del D. L.vo 503/1992, presentata in data
17.3.2022. A sostegno della propria pretesa deduceva che lo stesso aveva presentato all' di Palmi, in data 17.03.2022 domanda nr. CP_1
2141920700005 diretta ad ottenere la “pensione di vecchiaia ” poichè affetto da grave malattie invalidanti ( diabete mellito, deficit della deambulazione e cefalee) e poichè in possesso di tutti i requisiti amministrativi. Riferiva che la domanda era stata respinta dalla competente sede in quanto non era stata riconosciuta l'invalidità CP_1
nella percentuale richiesta dalla legge. Avverso il suddetto provvedimento, parte ricorrente proponeva il ricorso amministrativo al comitato provinciale, che veniva respinto.
Pertanto, il ricorrente concludeva chiedendo di “1.) accertare e dichiarare che l'istante è nelle condizioni volute dalla legge per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata da parte dell' essendo in possesso di tutti i requisiti CP_1
amministrativi. 2.) accertare la data in cui è insorto lo stato invalidante;
3.)
Condannare l' come sopra rappresentato, al pagamento della pensione di CP_1
vecchiaia anticipata in favore di esso istante, nonchè al pagamento di eventuali ratei arretrati con interessi legali come per legge oltre alla rivalutazione monetaria;
4.) Condannare l' al pagamento delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio, oltre Iva con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
In via istruttoria chiedeva, consulenza tecnica d'ufficio al fine dell'accertamento delle condizioni necessari per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata.
Si costituiva in causa l' resistendo alla domanda, opponendosi CP_1
all'accoglimento del ricorso, e chiedendo il rigetto dello stesso non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento. Quindi concludeva, chiedendo” IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda di controparte, stante il mancato accertamento dello stato di invalidità pari ad almeno l'80%, che è propedeutico, per espressa volontà legislativa, alla richiesta della prestazione per cui è causa;
rigettare altresì la richiesta di CTU, perché generica ed esplorativa;
Nel denegato caso di rigetto delle suesposte conclusioni e del licenziamento in questa Sede di CTU medica volta all'accertamento dell'eventuale stato di invalidità della ricorrente, si dichiara sin d'ora di nominare quale CTP per CP_1
il Primario Medico – Legale della Sede competente od altro Sanitario dal CP_1
medesimo delegato. IN VIA SUBORDINATA Nel denegato caso in cui il G. L. ammetta in questa Sede l'accertamento dello stato di invalidità del ricorrente e che tale stato sia riconosciuto pari almeno all'80%, si richiede il RIGETTO DEL
RICORSO nella parte in cui è stato domandata la condanna dell' a CP_1
corrispondere la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria , con applicazione dell'istituto delle “FINESTRE
PENSIONISTICHE” di cui all'art. 1 comma 29 L. n. 335/1995. Si richiede in questo caso la compensazione delle spese di giudizio, stante il parziale rigetto del ricorso”.
Acquisita la documentazione in atti, ammessa la CTU, veniva conferito l'incarico alla dott.ssa , che , in data 29.03.2025, Persona_2
provvedeva a depositare l'elaborato peritale
All'odierna udienza sentite le parti la causa veniva trattenuta in decisione.
Occorre premettere che il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia presuppone il possesso di requisiti sanitari e amministrativi.
La domanda non può essere accolta per le motivazioni che di seguito verranno addotte.
Il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dalla invalidità uguale o maggiore all'80%. L'art. 1 del D.Lgs.
n. 503 del 1992 ,per il pensionamento di vecchiaia, ai commi 6 e 8 prevede: “Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti”; “8.
L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Poiché le norme in esame non contengono alcun richiamo alla riduzione della capacità di lavoro, conformemente alla interpretazione di cui alla sentenza n. 9081/2013 della Corte di Cassazione (cui ha aderito App. Torino 01/08/2016, n. 410; id., 07/09/2017, n.655), deve ritenersi che la normativa in esame sia applicabile in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e di guadagno. La Suprema Corte, con motivazione che il decidente condivide, ha infatti così motivato: "1. Con
l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 503 del
1992, art. 1, comma 8, deducendo che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
2. La decisione impugnata, che si è posta in consapevole dissenso dal precedente di questa Corte n.
13495/2003. si fonda essenzialmente sul rilievo che la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del
1984. 3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art.
1. il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%".
I presupposti di legge per accedere alla pensione, allegati dalla ricorrente, non sono stati specificamente contestati dalla difesa di parte convenuta, e pertanto devono ritenersi provati (cfr. art. 1 co. 8 del D.Lgs.
n. 503/1992; art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011; art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201/2011; inoltre cfr. circolare n. 50 del
23/02/1993, par. 1.1.2; circolare n. 82 del 10/03/1994; circolare n. 35 del
14/03/2012; circolare n. 53/2011).
Dalla data di maturazione dell'ultimo requisito necessario per la liquidazione della pensione occorre inoltre attendere un ulteriore periodo (la c.d. "finestra mobile"), che comporta lo slittamento della decorrenza economica della pensione di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi, rispetto alla data di maturazione del diritto.
Si tratta della controversa questione dell'applicabilità, alle pensioni di vecchiaia in deroga, del disposto dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, rubricato "Interventi in materia previdenziale" e contenuto nel capo III a sua volta rubricato
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza", sulla quale la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che
"negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cassazione civile
Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; sez. VI, 03/02/2020, n.2382; nella giurisprudenza di merito App. Torino 19.1.2017, n. 61).
Nel caso in esame, parte ricorrente sostiene che ha diritto alla pensione di vecchiaia poichè in possesso di tutti i requisiti di legge ( D.L. 503/92 -
Legge 23.10.1992 n. 421 art. 3) e cioè una invalidità in misura uguale o superiore all'80%, età minima di 55 anni, 20 anni di contribuzione o 15 se versati prima del 31.12.1992, inoltre ha la sua capacità di guadagno, in attività confacenti alle sue normali attitudini, e tenuto conto dei fattori ambientali, economico sociale, del danno di previsione del mercato di lavoro, nonché dell'età dello stesso e del mestiere da esso espletato, ridotto al di sotto dei limiti di legge, essendo anche in possesso di tutti i requisiti contributivi richiesti per legge
L' costituendosi in giudizio, deduceva che il ricorrente aveva CP_1
presentato in data 17.3.2022 domanda per il riconoscimento dell'invalidità nella misura dell'80%, ma all'esito degli accertamenti, era stato giudicato non invalido nella richiesta misura dell'80%.
Sulla base della giurisprudenza sopra citata, occorre altresì aggiungere che anche la prestazione di vecchiaia anticipata per invalidità all'80% è soggetta allo slittamento in avanti della decorrenza (di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi), previsto dalla normativa susseguitasi dal 2010 in avanti.
2. Gli ulteriori requisiti di legge e la decorrenza della pensione .
Il CTU ha accertato che la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini non si trova ridotta in modo permanente, a causa delle infermità da cui risulta affetto, puntualmente indicate nella relazione peritale agli atti, che sul punto deve intendersi integralmente riportata, in misura pari o superiore all'80%
Sulla scorta della documentazione esibita, dall'anamnesi raccolta e dall'obiettività riscontrata in sede di visita peritale , il CTU ha concluso:”
All'atto della visita non sono state ravvisate, inoltre, limitazioni funzionali a livello del rachide cervicale , a livello del rachide lombosacrale, a livello delle articolazioni scapolo-omerali o delle ginocchia che limitino in modo marcato le articolazioni in oggetto. Non vi sono certificazioni relative al diabete ma solo esami ematochimici che indicano la presenza di una iperglicemia di grado moderato in presenza di una ottimo valore dell'emoglobina glicata. Non vi è indicazione della presenza di complicanze diabetiche né di tipo neuropatico né di tipo vascolare. E' presente una ipertrofia prostatica per la quale il soggetto riferisce delle pregresse biopsie in assenza però di condizioni oncologiche. Allo stato attuale, quindi, stante l'esame obiettivo sopra esposto, si può affermare che le condizioni cliniche del ricorrente nel complesso non comportano una riduzione delle capacità lavorative pari o superiore all'80 per cento”.
Tale accertamento raggiunto con scrupoloso esame medico può essere posto a base dell'odierna decisione.
Pertanto, dovendosi ritenere, per le ragioni indicate nel paragrafo precedente, non riscontrarsi ì la sussistenza del requisito sanitario, la domanda di parte ricorrente non può e trovare accoglimento.
Le spese di lite, sussistendo in atti la dichiarazione resa nelle forme previste dall'art.152 disp. att. c.p.c, vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese del giudizio;
c) Liquida , in favore del dott.ssa la somma Persona_2
complessiva di € 280,00, oltre accessori, che pone definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Palmi 20 maggio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo