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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di PO RD, dott. Marco Bottino in funzione di Giudice del lavoro, a seguito di deposito di note sostitutive dell'udienza del 14.3.25 ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 10453/2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Di Tella Massimo e Reccia Parte_1
Achille, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore RESISTENTE contumace
, in persona del legale rapp.te, difeso come in atti CP_2
Parte interessata all'accertamento giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.8.24 parte ricorrente in epigrafe esponeva
• che aveva prestato, quale insegnante, servizio didattico in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, dall a.s. 2019/2020 e 2023/2024 precisamente nei periodi indicati a pag. 1 e 2 del ricorso introduttivo.
• che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e allegate note comuni (Art. 7) non prevedeva il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
• che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31Agosto 1999 e delle allegate note comuni (Art 25) individuava come destinatari della Retribuzione Professionale
1 Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, avessero prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei;
• che tali disposizioni dovevano ritenersi contrari ai principi di non discriminazione più volte affermati sia a livello europeo che di giurisprudenza della Cassazione;
• che pertanto essendo irragionevole la disparità di trattamento fra lavoratori a tempo Parte indeterminato e a tempo determinato era suo diritto ottenere la per gli anni di servizio, quantificata in euro 834,60 oltre accessori.
Non costituitosi in giudizio il convenuto sene dichiara la contumacia. CP_1
L' ha concluso come da memoria in attichiedeva il rigetto del ricorso infondato in CP_2 fatto ed in diritto.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati La controversia verte sul diritto del personale docente assunto con contratti a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto ovvero sino al 30 giugno) a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001. L'art. 7 cit. per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti prevedendo al comma 1 che "Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" e aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999". L'art. 25 del CCNI 31.8.1999, citato all'art. 7, comma 3, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie. Secondo un primo orientamento (accolto dal che non ha corrisposto la RPD alla ricorrente), il rinvio CP_3 all'art. 25 operato dall'art. 7, comma 3 del CCNL 15.3.2001 opera una delimitazione dei destinatari della "retribuzione professionale docenti" sicché, con riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, l'emolumento in questione può
2 essere erogato solo nel caso disupplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, e non quindi ai docenti assunti per supplenze di minore durata. Il richiamo al principio di non discriminazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro cit. sarebbe inoltre ininfluente attesa l'esistenza di "ragioni oggettive" che giustificano il differente trattamento retributivo, essendo diversa e non comparabile la professionalità del docente assunto per periodi brevi rispetto a quella del docente a tempo indeterminato o titolare di una supplenza annuale o assunto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Questa impostazione va disattesa. Secondo un diverso orientamento, qui accolto, l'art. 25 del CCNI 31.8.1999 cit., dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso è corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". Dalle citate disposizioni, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. 1773/17) emolumento rientra dunque nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass. n. 20015 del 2018). La clausola 4 dell'Accordo Quadro, è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C177/10 Rosado Santana);
3 b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). L'interpretazione delle norme Europee è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione. Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Europee (così Cassazione 20015/18). Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
"al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nell'art. 7, comma 3 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto
4 integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. 20015/18). Nella fattispecie, il non ha indicato nessun elemento o circostanza o modalità di CP_3 esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata a tempo determinato, con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche ovvero con contratti di durata minore, rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato.
Il ricorso va quindi accolto e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire le retribuzioni professionali nei periodi indicati in ricorso, quantificate in mancanza di contestazione in euro 834,60 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione dei crediti al soddisfo. Condanna il lla regolarizzazione dei contributi nei confronti dell' CP_4 CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO RD , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: il Giudice del Lavoro del Tribunale di PO RD, dott. Marco Bottino, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente a percepire ai sensi dell'art 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate nei periodi di servizio indicati in ricorso;
condanna il resistente al pagamento per tale ragione, in favore della CP_1 ricorrente della somma di euro 834,60 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione dei crediti al soddisfo e alla regolarizzazione presso l della CP_2 posizione contributiva del ricorrente. Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida CP_1 in complessivi euro 880,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa, 14/3/2025
.Il giudice dott. Marco Bottino
5
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di PO RD, dott. Marco Bottino in funzione di Giudice del lavoro, a seguito di deposito di note sostitutive dell'udienza del 14.3.25 ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 10453/2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Di Tella Massimo e Reccia Parte_1
Achille, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore RESISTENTE contumace
, in persona del legale rapp.te, difeso come in atti CP_2
Parte interessata all'accertamento giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.8.24 parte ricorrente in epigrafe esponeva
• che aveva prestato, quale insegnante, servizio didattico in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, dall a.s. 2019/2020 e 2023/2024 precisamente nei periodi indicati a pag. 1 e 2 del ricorso introduttivo.
• che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e allegate note comuni (Art. 7) non prevedeva il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
• che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31Agosto 1999 e delle allegate note comuni (Art 25) individuava come destinatari della Retribuzione Professionale
1 Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, avessero prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei;
• che tali disposizioni dovevano ritenersi contrari ai principi di non discriminazione più volte affermati sia a livello europeo che di giurisprudenza della Cassazione;
• che pertanto essendo irragionevole la disparità di trattamento fra lavoratori a tempo Parte indeterminato e a tempo determinato era suo diritto ottenere la per gli anni di servizio, quantificata in euro 834,60 oltre accessori.
Non costituitosi in giudizio il convenuto sene dichiara la contumacia. CP_1
L' ha concluso come da memoria in attichiedeva il rigetto del ricorso infondato in CP_2 fatto ed in diritto.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati La controversia verte sul diritto del personale docente assunto con contratti a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto ovvero sino al 30 giugno) a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001. L'art. 7 cit. per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti prevedendo al comma 1 che "Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" e aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999". L'art. 25 del CCNI 31.8.1999, citato all'art. 7, comma 3, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie. Secondo un primo orientamento (accolto dal che non ha corrisposto la RPD alla ricorrente), il rinvio CP_3 all'art. 25 operato dall'art. 7, comma 3 del CCNL 15.3.2001 opera una delimitazione dei destinatari della "retribuzione professionale docenti" sicché, con riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, l'emolumento in questione può
2 essere erogato solo nel caso disupplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, e non quindi ai docenti assunti per supplenze di minore durata. Il richiamo al principio di non discriminazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro cit. sarebbe inoltre ininfluente attesa l'esistenza di "ragioni oggettive" che giustificano il differente trattamento retributivo, essendo diversa e non comparabile la professionalità del docente assunto per periodi brevi rispetto a quella del docente a tempo indeterminato o titolare di una supplenza annuale o assunto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Questa impostazione va disattesa. Secondo un diverso orientamento, qui accolto, l'art. 25 del CCNI 31.8.1999 cit., dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso è corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". Dalle citate disposizioni, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. 1773/17) emolumento rientra dunque nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass. n. 20015 del 2018). La clausola 4 dell'Accordo Quadro, è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C177/10 Rosado Santana);
3 b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). L'interpretazione delle norme Europee è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione. Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Europee (così Cassazione 20015/18). Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
"al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nell'art. 7, comma 3 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto
4 integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. 20015/18). Nella fattispecie, il non ha indicato nessun elemento o circostanza o modalità di CP_3 esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata a tempo determinato, con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche ovvero con contratti di durata minore, rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato.
Il ricorso va quindi accolto e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire le retribuzioni professionali nei periodi indicati in ricorso, quantificate in mancanza di contestazione in euro 834,60 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione dei crediti al soddisfo. Condanna il lla regolarizzazione dei contributi nei confronti dell' CP_4 CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO RD , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: il Giudice del Lavoro del Tribunale di PO RD, dott. Marco Bottino, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente a percepire ai sensi dell'art 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate nei periodi di servizio indicati in ricorso;
condanna il resistente al pagamento per tale ragione, in favore della CP_1 ricorrente della somma di euro 834,60 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione dei crediti al soddisfo e alla regolarizzazione presso l della CP_2 posizione contributiva del ricorrente. Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida CP_1 in complessivi euro 880,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa, 14/3/2025
.Il giudice dott. Marco Bottino
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