Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/10/2023, n. 14924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14924 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/10/2023
N. 14924/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15032/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15032 del 2022, proposto da SE UZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Università e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., n.c.g.;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine di 90 giorni come indicato nella tabella: ZO NA Titolo sul sostegno conseguito in Romania su munito del certificato di Adverentia domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 06.03.2022 nr domanda 1479190G 04/06/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato la ricorrente, premesso che in data 6 gennaio 2022 essa ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 207/2006, ha chiesto al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, condannare quest’ultima all’adozione del provvedimento espresso e nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’udienza del 18 luglio 2023 la causa è stata assunta in decisione.
2. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima, oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in esame sussiste un obbligo espresso dell’amministrazione di provvedere entro un termine specificamente previsto. L’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 36/2005/CE, stabilisce infatti al comma 2 prevede infatti che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; al comma 6 prevede poi che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.
Inoltre, dagli atti di causa risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto all’interessata un’integrazione documentale.
In accoglimento del ricorso, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Istruzione di provvedere sull’istanza della ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene altresì opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad acta, nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima.
3. In applicazione del principio della soccombenza il Ministero dell’Istruzione va condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella somma di euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori antistatari, oltre alla refusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori antistatari, oltre alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO