CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3588/2023, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
(Tribunale di Benevento, sentenza n. 1375/2023), vertente
FRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in allegato all'atto di gravame dall'avv. Maria Morelli
(c.f.: e domiciliata presso lo studio del medesimo in Foggia, al viale C.F._2
XXI Maggio n. 98, scala D (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato CP C.F._3
e difeso come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Pietro
Romano (c.f.: ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4 medesimo in Benevento, alla via Girolamo Vitelli n. 25 (p.e.c.:
; Email_2
appellato
nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Per l'appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto del gravame.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, non essendo implicati nel procedimento interessi riferibili a minori d'età od incapaci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Benevento il 14.09.2021 e ritualmente notificato alla controparte, - premesso di avere contratto matrimonio CP concordatario con la resistente in Foggia il 29.06.1992 e che dall'unione erano nati, rispettivamente in data 08.10.1992 ed in data 20.04.2000, i figli e - chiedeva CP_2 CP_3 pronunciarsi la separazione con addebito da;
assegnarsi a sé la ex casa Parte_1 coniugale sita in Benevento, alla via Iandoli n. 55; porsi a carico della resistente un assegno mensile per il mantenimento della prole pari a complessivi euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
condannarsi la controparte a risarcire il danno patrimoniale sofferto dal marito e dai figli per la violazione dei doveri coniugali e quello ai sensi dell'art. 89 c.p.c..
Si costituiva la quale contestava le deduzioni di controparte, chiedendo Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente;
rigettarsi la richiesta di porre a proprio carico un assegno di contributo al mantenimento economico dei figli;
porsi a carico del l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento CP dell'importo di euro 500,00 al mese;
accertarsi la piena proprietà in capo ad ella dell'immobile ove la stessa risiedeva dopo la separazione di fatto, ubicato in San Salvo (CH).
All'esito dell'udienza del 14.12.2021, il Presidente del Tribunale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale al , convivente con la prole;
poneva a carico della l'assegno CP Parte_1 mensile di complessivi euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al
30% delle spese straordinarie.
Nel prosieguo, il giudizio veniva istruito a mezzo del deposito di produzione documentale e dell'espletamento delle prove orali ammesse.
In sede conclusionale, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
1.1. Con sentenza n. 1375 del 15.06.2023 (pubblicata il 19.06.2023) il Tribunale adito pronunciava innanzitutto la separazione personale dei coniugi con addebito alla , Parte_1 ritenendo provato - sulla base della documentazione fotografica versata in atti, delle dichiarazioni rese dalla donna dinanzi ai Carabinieri della Stazione di San Salvo in sede di assunzione di informazioni a seguito della denuncia nei suoi confronti sporta dal marito per essersi ella di fatto impossessata dell'immobile sito nel detto Comune (in comproprietà fra le parti) e soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale dai figli della coppia - che il 23.02.2021 la donna improvvisamente aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione di tale (padre della ex fidanzata _1 del figlio e successivamente presso l'appartamento ubicato in San Salvo sempre con CP_3
l' con il quale la donna aveva allacciato una relazione extraconiugale già in costanza Per_1 di matrimonio;
di conseguenza, il Tribunale non riconosceva alla alcun assegno di Parte_1 mantenimento. Riguardo agli oneri economici concernenti la prole, il Collegio di prime cure riteneva non dovuto alcun assegno di mantenimento a carico della madre a beneficio del figlio
(ormai inserito nel mondo del lavoro) e stabiliva invece l'obbligo della donna di CP_2 corrispondere al coniuge in favore del figlio n assegno di mantenimento dell'importo CP_3 di euro 100,00 al mese, reputando non completato il percorso di istruzione e di perfezionamento professionale del giovane successivamente al conseguimento del diploma presso l'Istituto Alberghiero.
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dal ai sensi CP dell'art. 89 c.p.c. e dichiarava inammissibili le restanti domande delle parti, condannando la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 26.07.2023
, la quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, domandava revocarsi Parte_1 la pronuncia di addebito della separazione e porsi l'addebito a carico del marito;
dichiararsi a lei dovuto dal marito un assegno di mantenimento dell'importo di euro 500,00 al mese;
dichiararsi da lei non dovuto alcun assegno di mantenimento in favore del figlio CP_3 assegnare a lei l'immobile sito in San Salvo, alla via Emilio Baldacci n. 30, di cui è proprietaria al 75% e che costituisce il luogo di sua attuale residenza;
compensarsi le spese del primo grado di giudizio alla luce del parziale rigetto delle richieste della controparte e condannarsi il CP alla refusione delle spese del grado.
A seguito della rituale notifica del ricorso, in data 24.01.2024 si costituiva con comparsa di risposta , il quale chiedeva rigettarsi il gravame perché infondato in fatto e diritto CP
e condannarsi la controparte alla refusione delle spese del grado.
2.1. Fissati i termini per il deposito delle note di trattazione scritta delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'odierna udienza in camera di consiglio, la causa veniva riservata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il gravame proposto (e le note scritte depositate), lamenta innanzitutto Parte_1
l'erroneità della decisione di primo grado riguardo all'addebito della separazione posto a suo carico, rappresentando preliminarmente come l'abbandono da parte sua della casa coniugale avvenuto il 23.02.2021 fosse stato reso necessario dalle insostenibili condizioni di vita in cui l'aveva fatta precipitare il marito, persona intransigente ed autoritaria, che le imponeva di lavorare senza alcuna retribuzione presso il salone di parrucchiere da lui gestito oltre che di assolvere ai suoi compiti di moglie e madre.
Tali condotte del - costituenti, si sostiene, l'unica causa della crisi coniugale - sarebbero CP provate dall'atteggiamento serbato dall'uomo dopo la separazione di fatto, allorquando quegli le impediva di ritirare dalla casa coniugale i suoi effetti personali fino al 14.06.2021, ometteva di restituirle l'autovettura di sua proprietà e la denunciava per la presunta occupazione abusiva della casa di vacanza sita in San Salvo (adducendo che ella aveva cambiato arbitrariamente la serratura d'ingresso), di proprietà della donna al 75% e del al 25% in virtù del regime CP di comunione legale dei beni.
Pertanto, pur sostanzialmente non negando la relazione sentimentale con _1
(il quale, in quanto ex consuocero, aveva precedentemente frequentato secondo consuetudini meramente amicali la casa familiare), sostiene l'appellante come la stessa fosse nata nel periodo successivo alla sua “fuga” necessitata dalla casa coniugale e non potesse porsi in alcun modo in relazione causale con la crisi coniugale.
Riguardo alle prove valorizzate dal Tribunale a supporto dell'esistenza pregressa della succitata relazione extraconiugale, rappresenta in chiave critica la come le dichiarazioni rese Parte_1 sul punto in sede istruttoria dal figlio sarebbero confuse ed in contraddizione con CP_2 quelle (acquisite in atti) dallo stesso giovane rese (in data 11.07.2023) nel separato procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Vasto a seguito dell'esperimento di un'azione di spoglio da parte del ed in ogni caso meramente de relato dal padre e dal fratello CP CP_3 sicchè all'apporto dichiarativo del ragazzo non potrebbe essere riconosciuta alcuna valenza probatoria. Analogamente sarebbe a dirsi per le dichiarazioni testimoniali rese dal figlio essendo asseritamente inverosimile che il medesimo avesse riscontrato già prima della CP_3 separazione la frequentazione da parte della madre dell'abitazione dell' per esservi Per_1 entrato (dopo che vi aveva effettuato dei lavori edili) per prelevare un fazzoletto, laddove sarebbe indicativa dell'inesistenza di alcuna relazione clandestina da nascondere la circostanza che l' avesse consegnato spontaneamente al giovane le chiavi di casa. Per_1 Peraltro - si osserva - il Tribunale non avrebbe per nulla considerato gli apporti dichiarativi degli altri testi escussi (ossia la madre, ed il fratello, Testimone_1 Tes_2
, i quali hanno affermato che l era solo amico della donna;
né
[...] Per_1 assumerebbero valore dirimente le fotografie tratte dal suo profilo Whatsapp e ritraenti lei e l' in atteggiamenti affettuosi all'interno dell'appartamento di San Salvo, in quanto Per_1 prive di data certa.
Alla luce di quanto evidenziato, la sostiene come del tutto giustificata sarebbe stata Parte_1 la sua scelta di non avvisare con apprezzabile anticipo il marito ed i figli della sua intenzione di abbandonare la famiglia in quanto motivata dalla “paura di ripercussioni sia verbali che fisiche” (dato il carattere prevaricatorio del ), la quale avrebbe anche costituito l'esclusiva CP ragione per cui, allorquando il coniuge ed i figli si erano recati a cercarla presso l'abitazione dell' (ove aveva trovato provvisorio ricovero dopo l'allontanamento da casa), ella Per_1
“non aveva risposto a nessuno”.
Di poi - eccepisce l'appellante - l'erroneità della decisione con cui il Tribunale ha ritenuto la sua relazione sentimentale con l' causa della crisi coniugale emergerebbe dalla Per_1 mancata considerazione della contemporanea esistenza (anteriore al suo abbandono della casa familiare) della relazione amorosa a sua volta intrattenuta dal con CP Controparte_4
(tuttora compagna dell'uomo).
In particolare - si osserva - nel corso della deposizione resa l'11.07.2023 nel parallelo procedimento possessorio pendente dinanzi al Tribunale di Vasto la faceva risalire CP_4
l'inizio del suo rapporto sentimentale con il a prima alla fine del 2021, poi riferiva che CP aveva iniziato a frequentare l'uomo ad agosto del 2021 ed infine ricordava che il (a CP relazione iniziata) le aveva raccontato che si recava con il secondogenito presso CP_3
l'immobile sito in San Salvo per effettuare dei lavori di manutenzione;
senonchè - sentito a sua volta nel medesimo procedimento sopra indicato - ollocava lo svolgimento CP_5 di tali lavori edili al periodo “prima della separazione”, dal che discenderebbe che il coniuge l'aveva tradita già in costanza di matrimonio.
Quanto all'assegno di mantenimento a suo carico posto in favore del figlio eccepisce CP_3 la come lo stesso non sarebbe da lei dovuto, emergendo dalle stesse dichiarazioni Parte_1 rese dal giovane alla succitata udienza dell'11.07.2023 che il ragazzo (oltretutto ormai ventiquattrenne) sarebbe pienamente inserito nel mondo del lavoro;
peraltro, il non CP avrebbe fornito adeguata dimostrazione di un serio impegno del figlio ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro dopo il completamento del suo ciclo di studi e di formazione.
Infine, a sostegno della domanda di compensazione quantomeno parziale delle spese del giudizio di primo grado, l'appellante adduce la circostanza che il Tribunale non ha integralmente accolto le domande dell'originario ricorrente, avendo rigettato la domanda di risarcimento del danno per l'utilizzo di frasi offensive nonché quella ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alla richiesta di fissazione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio
. CP_2
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta (ed attraverso le note scritte depositate), CP
, nel contestare punto su punto le prospettazioni di controparte, rappresenta la
[...] correttezza della valutazione delle prove operata dal Tribunale, correttamente conducente a supportare l'addebito alla moglie della separazione e la declaratoria di inesistenza del diritto della donna ad ottenere da lui qualsivoglia assegno di mantenimento, oltre alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la debenza di un assegno di contributo al mantenimento del figlio Infine, l'appellato contesta la ricorrenza delle condizioni per l'accoglimento della CP_3 domanda di compensazione delle spese di primo grado, sostenendo la soccombenza della controparte su tutti i punti principali del ricorso depositato presso il Tribunale di Benevento.
4. Tanto premesso, reputa la Corte come l'appello vada accolto esclusivamente in relazione alle domande concernenti la debenza dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio e l'assetto delle spese processuali di primo grado, nel resto dovendo essere rigettato, CP_3 secondo i motivi appresso specificati.
4.1. Per ciò che concerne - innanzitutto - la domanda di riforma della sentenza impugnata in materia di addebito avanzata da , deve premettersi che la relativa pronuncia - Parte_1 com'è noto - presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale, cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità fra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il - ovvero i - comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza, per cui il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass., Sez. 1, n. 18618 del 12.09.2011; Cass., sent. n.
12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità fra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno di due coniugi - o da entrambi - sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., Sez. 1, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Va, inoltre, evidenziato che, “in tema di separazione fra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (Cass., Sez. I, n. 25618 del 07.12.2007). In particolare, mentre la parte che chiede l'addebito deve provare la violazione degli obblighi coniugali e l'incidenza causale sulla fine del rapporto, la parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass., 2059/2022; Cass.,
3923/2018; Cass., 16169/2023; Cass., Sez. I, ordinanza n. 35296 del 18.12.2023).
Anche il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che tale abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (cfr. ex ceteris, Cass., n. 12241/2020).
Ciò posto, nel caso in esame deve innanzitutto osservarsi come sia pacifico che, in data
23.02.2021, lasciava la casa coniugale (in un momento in cui non erano Parte_1 presenti il marito - impegnato nel suo negozio di parrucchiere - ed i figli), facendosi ospitare
(per quanto dalla stessa riferito, fra l'altro, dinanzi ai Carabinieri di Vasto a seguito della denuncia del marito per esercizio arbitrario delle proprie ragioni) da e poi _1 trasferendosi presso l'appartamento sito in San Salvo. Non è riscontrata - invece - da alcun serio supporto probatorio la tesi secondo cui la decisione della donna fosse stata necessitata dai comportamenti autoritari ed opprimenti del marito, atteso che le circostanze sul punto addotte dall'appellante (che l'uomo le impediva di ritirare dalla casa coniugale i suoi effetti personali fino al 14.06.2021, ometteva di restituirle l'autovettura di sua proprietà e la denunciava per la presunta occupazione abusiva della casa di vacanza sita in San Salvo) appaiono del tutto eccentriche rispetto al dato che si pretende di provare, dovendosi peraltro rilevare che il ha dedotto come l'automobile in parola fosse CP stata da tempo rottamata ed altresì che la vertenza giudiziaria afferente alla legittimità dell'occupazione dell'appartamento di San Salvo adibito a luogo di dimora dalla è Parte_1 ancora sub iudice e non può certo di per sé qualificarsi come un atto vessatorio da parte del marito.
Anche l'affermazione secondo cui il sfruttasse senza alcun compenso l'apporto CP lavorativo della moglie presso il suo negozio di parrucchiere è privo di qualsivoglia riscontro istruttorio;
peraltro, l'appellato ha contestato la detta asserzione, sostenendo che la moglie si recava spesso al negozio per lo più per chiacchierare con la clientela e che - a differenza di quanto sostenuto dalla donna nel corso del giudizio di prime cure - egli non le aveva mai impedito di dedicarsi ad un'autonoma occupazione.
Riguardo alle dichiarazioni testimoniali dei figli (ritenute dal Tribunale indicative dell'esistenza
- durante il matrimonio - della relazione extraconiugale con e del nesso di _1 causalità fra la medesima e la crisi matrimoniale), va rilevato che, pur essendo quelle di
[...]
de relato dal padre e dal fratello, nondimeno il giovane ha riferito - per diretta percezione CP_6
- che dopo solo un mese dall'abbandono della casa coniugale da parte della genitrice (avvenuto senza fornire spiegazioni, al contrario di quanto prospettato dall'appellante) egli aveva visto la madre in compagnia dell presso un centro commerciale. Per_1
La circostanza va posta in relazione con le più pregnanti dichiarazioni rese da CP_5 la cui inattendibilità (dedotta dalla ) non è stata in alcun modo provata, al di là delle Parte_1 generiche asserzioni afferenti al presunto condizionamento subito ad opera dell'autoritario padre. Ed invero, il giovane ha riferito che, prima della separazione fra i genitori, in occasione di alcuni lavori edili svolti presso l'abitazione dell' (alla quale per tale motivo e per Per_1 essere l'uomo al tempo suo “suocero” egli aveva accesso), si era recato presso il detto appartamento per prelevare un fazzoletto (spiegazione di per sé non inverosimile) ed aveva notato ivi la presenza di alcuni vestiti della madre;
circostanza, quest'ultima, non contraddetta dalla deduzione secondo cui l'abbigliamento della donna era rimasto nella casa coniugale fino al giugno 2021, non essendovi regione per escludere che, prima dell'abbandono della casa coniugale, ella avesse portato seco dei capi di vestiario presso il domicilio dell'uomo, che già ben conosceva per essere il medesimo suo “consuocero”. D'altronde, nel corso della sua escussione testimoniale, poneva in risalto che anche dopo la fine del suo CP_5 rapporto con la figlia dell' (e prima dell'abbandono della casa coniugale da parte della Per_1 genitrice) quegli continuava a frequentare casa sua, dandogli l'impressione che l'uomo fosse geloso della madre, tanto che aveva deciso di seguire la , verificando che la medesima Parte_1 si recava a casa dell' al riguardo, aggiungeva il giovane che per motivi di riservatezza Per_1
“non ho voluto chiedere a mia madre né ho voluto dirlo a mio padre”.
In tale ottica, non sembra casuale che, nell'immediatezza dell'allontanamento dall'abitazione familiare, la trovasse ricovero proprio presso l'abitazione dell né rileva Parte_1 Per_1 concretamente che - secondo quanto stigmatizzato dall'appellante - il giovane dinanzi CP_3 al Tribunale di Vasto, abbia dichiarato di non ricordare quando la madre si era trasferita a San
Salvo, anche perché - a ben vedere - l'effettività e l'attualità della convivenza fra i due nell'appartamento ubicato nel detto Comune non assume importanza pratica in ordine al tema della sussistenza e della collocazione temporale della loro relazione sentimentale.
Quanto alle dichiarazioni della madre e del fratello dell'appellante - poi - deve rilevarsi come dalle stesse pure emergano elementi di fatto non in decisiva contraddizione con il dictum del
Tribunale, atteso che i medesimi, pur avendo genericamente dichiarato - per quanto a loro conoscenza - che la congiunta non intratteneva una relazione sentimentale con l' Per_1 non hanno negato l'esistenza di un consolidato rapporto di amicizia fra i due, dando conto della circostanza che l'uomo - camionista - non di rado, quando passava in zona, andava a trovare la . Parte_1
A ciò si aggiunga che anche (fratello di ), proprietario di un Persona_2 CP immobile a San Salvo (posto nelle vicinanze dell'appartamento ove si è trasferita la ), Parte_1 ha riferito di avere più volte visto i due in atteggiamenti confidenziali, circostanza ulteriormente comprovata dalle fotografie tratte dal profilo Whatsapp della donna.
Dunque, l'apprezzamento sinergico - e non condotto attraverso l'approccio atomistico adottato dalla difesa dell'appellante - delle prove acquisite consente di ritenere pacifica la risalenza della relazione sentimentale fra la e l ad epoca anteriore Parte_1 Per_1 all'abbandono della casa coniugale da parte di quest'ultima ed il nesso di efficienza causale della stessa rispetto all'insorgenza della crisi coniugale.
Né tale conclusione può essere pregiudicata dalle surriportate argomentazioni dell'appellante tese ad accreditare l'anteriorità della relazione sentimentale tra il e l'attuale compagna CP all'abbandono della casa coniugale da parte sua. Controparte_4
Ed invero, dalla lettura completa della deposizione resa da dinanzi al Tribunale CP_5 di Vasto emerge che se, inizialmente, il medesimo collocava lo svolgimento di tali lavori edili (della progressione dei quali il padre aggiornava la ) al periodo “prima della CP_4 separazione”, nel prosieguo delle propalazioni il giovane precisava che in realtà i lavori erano
“finiti all'incirca ad aprile 2021”, e dunque dopo la separazione di fatto intervenuta fra i genitori. Del resto, il fratello - a sua volta escusso dinanzi al Tribunale di Vasto CP_2
l'11.07.2023 - ricordava distintamente che il padre di tanto in tanto andava a “fare dei lavori nella casa al mare da dopo la separazione fino a settembre 2021“: pertanto, dal complessivo esame delle cennate dichiarazioni può desumersi con sufficiente grado di certezza che, allorquando riferiva alla nuova compagna degli interventi edili presso l'appartamento di San CP
Salvo, la separazione di fatto fra le parti era già avvenuta: sicchè non può attribuirsi alla nuova relazione sentimentale del la valenza di causa efficiente della crisi matrimoniale CP intervenuta in costanza del rapporto di coniugio.
Sulla base di tutto quanto precede, va confermata l'attribuzione a dell'addebito Parte_1 della separazione dal marito, dal che discende (ai sensi dell'art. 156, co. 1, c.c.) che la stessa non può beneficiare di alcun assegno di mantenimento a carico di . CP
Per quanto concerne la domanda di esclusione dell'obbligo della di corrispondere Parte_1 alla controparte l'assegno di mantenimento in favore del figlio devono premettersi CP_3 talune osservazioni preliminari in ordine ai principi giuridici che regolano la tematica del mantenimento del figlio maggiorenne, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021), cui la Corte ritiene di aderire. Invero, per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod. civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica
(Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass., 21752/2020).
Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016; Cass.
5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). Dunque, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 8049/2022).
Ciò posto, deve rilevarsi come, nel caso in esame, abbia dedotto che il figlio, CP
<< da sempre impegnato nel sociale ed in attività di volontariato, anche a favore del quartiere in cui abita con la cura e manutenzione degli spazi verdi, dopo il diploma conseguito presso l'Istituto Alberghiero ha proseguito la sua attività presso la conseguendo, Controparte_7 altresì, l'attestato di Primo Soccorso Sanitario (Bls). Attualmente è iscritto ad un corso organizzato dal Comune di Benevento per il conseguimento della Patente Europea del
Computer, unitamente al fratello. Successivamente, come da egli dichiarato anche nell'udienza dove veniva sentito come teste, ha conseguito l'attestato di O.S.S., con conseguimento del diploma in data 22.12.2023, e già si è messo alla ricerca di qualche struttura assistenziale presso cui svolgere il tirocinio>>.
Deve aggiungersi che, nel corso della deposizione resa dinanzi al Tribunale di Vasto, il giovane dichiarava che “dopo la separazione io ho lavorato al Nord, sono stato via per circa tre mesi e mezzo”.
Alla stregua dei dati conoscitivi sopra esposti, opina la Corte come ricorrano sufficienti elementi presuntivi per ritenere che lavori o comunque si trovi nelle condizioni CP_5 di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro, atteso che egli, dopo avere conseguito il titolo di studi superiori presso l'Istituto Alberghiero, ha iniziato ad acquisire conoscenze anche eterogenee spendibili sul mercato del lavoro, conseguendo l'Attestato di Primo Soccorso
Sanitario e quello di O.S.S. da ormai da più di un anno, periodo sufficiente per approfondire le sue competenze e per avviarsi ad una forma di impiego corrispondente alle conoscenze acquisite. Peraltro, come dedotto dall'appellante, il giovane ha anche lavorato nell'Italia settentrionale per un certo periodo di tempo, ciò che consente di ritenere l'acquisita la capacità del medesimo (anche in relazione all'età anagrafica) di rendersi economicamente indipendente, anche se verosimilmente attraverso contratti a termine. Del resto, osserva la Suprema Corte che anche l'attività lavorativa prestata nell'ambito di contratti a tempo determinato - e protratta per un certo periodo - costituisce un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi un'adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica), sottolineandosi che la cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine ed il mancato rinnovo del contratto non hanno ontologicamente un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto a tempo determinato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio, evenienze che escludono la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., 40282/'21).
Va, dunque, accolta la domanda della volta alla caducazione del suo obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio CP_3
Deve, invece, essere rigettata la domanda della tesa all'assegnazione dell'immobile Parte_1 di San Salvo di cui è proprietaria al 75% ed ove risiede - peraltro non motivata nel gravame - atteso che, come condivisibilmente si è osservato nella sentenza impugnata, trattasi di questione attinente alla regolamentazione di diversi rapporti patrimoniali fra le parti che, in difetto di un vincolo di connessione “forte” e tale da giustificare il simultaneus processus, deve trovare sistemazione in altra sede (cfr., ex ceteris, Cass., n. 18870/2014; Cass., n. 27386/2014;
Cass., n. 2155/2010).
Va accolta, infine, la domanda tesa alla quantomeno parziale compensazione delle spese di primo grado, ove si consideri il non integrale accoglimento delle domande proposte da CP
dinanzi al Tribunale di Benevento, il quale ha rigettato le richieste di risarcimento
[...] indicate dall'appellante e quella relativa alla contribuzione materna al mantenimento del figlio
CP_3
4.2. Tenuto conto del parziale accoglimento del gravame e del complessivo esito della causa ricorrono (con portata assorbente del motivo di gravame incentrato sulle sole spese del procedimento di prime cure) fondati motivi per disporsi la compensazione per la metà fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, condannando alla refusione alla Parte_1 controparte della residua metà, che va liquidata - secondo i vigenti criteri tabellari - come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1375/2023, emessa dal Tribunale di Benevento in data 15.06.2023 e pubblicata in data 19.06.2023, così provvede: a) in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuto da alcun assegno Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_5
b) dichiara compensate fra le parti le spese del doppio grado in ragione della metà e condanna al pagamento in favore di della residua metà, che si liquida - Parte_1 CP relativamente al giudizio di primo grado - nella misura di euro 1.904,50 per compensi, oltre al
15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e - relativamente al giudizio di secondo grado - nella misura di euro 1.200,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)