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Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4672 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
.. Civile Sent. Sez. 3 Num. 4672 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: RI US Data pubblicazione: 15/02/2023 SENTENZA sul ricorso 35125/2019 proposto da: Autotrasporti DA di De SA IN Snc, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancellenia della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Cotic:elli Pasquale;
-ricorrente - contro Unipolsai Assicurazioni Spa (già Fondiaria Sai Assicurazioni Spa); - intimata - avverso l'ordinanza n. 15594/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2022 da RI US Fatti di causa 1.-La società ricorrente, Autotrasporti DA di De SA IN snc, è proprietaria di un veicolo che ha causato danni all'interno di un'area non aperta alla pubblica circolazione. 2.-Dopo aver risarcito i danni, la società ha citato in giudizio la propria assicurazione, ossia la Unipol Sai, per far valere la garanzia assicurativa, ossia per avere il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato, e ciò sulla base delle stesse condizioni del contratto di assicurazione. 3.-La domanda venne respinta nei due gradi di giudizio di merito, e la società Autotrasporti DA ha fatto ricorso per Cassazione: questa Corte, con decisione n. 3418 del 2008, ha accolto il ricorso ed ha rinviato alla Corte di Appello di Napoli affinché quest'ultima accertasse se le condizioni generali di polizza prevedevano oppure no la copertura assicurativa per i danni causati a terzi in area non aperta alla pubblica circolazione. La Corte di Appello di Napoli, all'esito del giudizio di rinvio, ha nuovamente rigettato la domanda, ed anche tale decisione è stata impugnata con ricorso per Cassazione. Con ordinanza n. 15594 del 2019 questa Corte ha rigettato il ricorso. 4.-Avverso tale rigetto la società Autotrasporti DA ha proposto revocazione, ai sensi degli articoli 391 bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c., assumendo un errore di fatto nella motivazione dell'ordinanza. Il ricorso è basato su un motivo di censura. Non c'è controricorso della Unipol Sai spa, ma la ricorrente ha depositato memoria. Nessuna delle parti ha chiesto la discussione. Il PG ha depositato conclusioni scritte. Ragioni della decisione 2 s.-L'ordinanza oggetto di revocazione ha ritenuto che il ricorso andasse rigettato per una ragione dirimente: la sentenza di appello aveva ritenuto non prodotte le condizioni di polizza e dunque aveva concluso che non poteva stabilirsi se esse prevedevano o meno la copertura per il caso di danni causati a terzi in aree non aperte alla pubblica circolazione. Secondo l'ordinanza qui oggetto di revocazione questa statuizione della Corte di Appello non era stata censurata e dunque doveva ritenersi come definitivo l'accertamento della mancata produzione in giudizio delle condizioni di polizza. 5.1.- La società ricorrente ritiene che, nel sostenere che l'accertamento della Corte di Appello non era stato censurato, la Corte di cassazione è incorsa in errore revocatorio, in quanto, invece, nei motivi tre e quattro del ricorso per cassazione, la società aveva chiaramente censurato quell'accertamento, sostenendo che: a) l'onere di deposito competeva alla compagnia di assicurazione, posto che era lei a negare la copertura;
b) alla compagnia era stato ordinato di esibire o produrre in giudizio la polizza;
c) quest'ultima comunque era stata depositata dalla stessa ricorrente. La società riporta il contenuto di tale censura. Il motivo è inammissibile. Il "fatto" erroneamente supposto sarebbe rappresentato dalla circostanza che nel ricorso ordinario vi sarebbe stata censura della motivazione e dunque dell'esistenza in atti della documentazione pertinente. Ora, parte ricorrente avrebbe dovuto indicare nel ricorso per revocazione dove, in quello ordinario, aveva censurato quella motivazione e, dunque, nel formulare tale indicazione, avrebbe dovuto necessariamente indicare quella motivazione. Ebbene, per quanto viene indicato nell'illustrazione del motivo di revocazione, vengono riprodotti parti del ricorso ordinario relative al terzo ed al quarto motivo che in alcun modo attengono alla motivazione oggetto di censura. La prospettazione del ricorrente è che alcune affermazioni relative al terzo ed al quarto motivo sarebbero state idonee ad assumere il valore di censura rispetto a quella motivazione. Senonché, non solo la motivazione (non avere assolto 3 all'onere di deposito allegazione) viene considerata, ma nemmeno attraverso l'esercizio di un'attività valutativa, e dunque estranea al concetto di errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., è possibile ricavare elle effettivamente la motivazione del giudice di appello è stata censurata, al contrario di quanto affermato nella decisione di questa Corte di cui si chiede la revocazione. Comunque, se anche quanto evocato nei motivi dii ricorso ordinario implicasse, come pretende il ricorso per revocazione, una idoneità a censurare la motivazione non in via diretta, cioè previa assunzione di essa, ma in via indiretta, allora si verterebbe non già in presenza di un errore di fatto percettivo, ma di un errore di valutazione e si sarebbe al di fuori della lo~}ica del n. 4 dell'art. 395 c.p.c. per come disegnata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 31032 del 2019. Peraltro, passando dal piano della mera lettura del ricorso per revocazione a quello del ricorso ordinario sulla base della sentenza della Corte di Appello n. 1211 del 2017, oggetto del ricorso ordinario, emerge che effettivamente né nell'illustrazione del terzo motivo né in quella del quarto motivo, che sono quelli in cui sarebbe stata censurata l'affermazione di quella sentenza ritenuta - a torto o a ragione non interessa - dirimente dall'ordinanza qui impugnata, risulta considerata la parte di motivazione contenente quella affermazione, sicché a ragione l'ordinanza impugnata l'ha ritenuta non censurata. Anzi si rileva che sia nel terzo che nel quarto motivo non solo la motivazione è riprodotta sopprimendo parti altrimenti decisive, ma soprattutto omettendo completamente proprio l'affermazione ritenuta dirimente e non censurata. Sicché, l'esame del ricorso ordinario conferma che effettivamente la motivazione ritenuta dirimente non risultava censurata espressamente, ma addirittura nemmeno indirettamente. Inoltre, quanto dedotto nel quarto motivo era incredibilmente basato sull'evocazione di provvedimenti istruttori che del tutto abusivamente si qualificano ordine di esibizione e che, soprattutto, sono relativi al primo giudizio di appello. Riguardo ad essi l'allora ricorrente ordinario nel dedurre il quarto motivo avrebbe dovuto evidenziare di avere argomentato l'esistenza di quello che definiva argomento di prova nel giudizio di rinvio, mentre imputa alla corte 4 napoletana di non averne tenuto conto. E ciò a tacere di ogni rilievo ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. l, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/& ow Ni - .... _ . -.....r:=~-- -~----·--·-·-·-·-······- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale articolo 13 . Roma 23.11.2022 a norma del comma l-bis, dello stesso 5
-ricorrente - contro Unipolsai Assicurazioni Spa (già Fondiaria Sai Assicurazioni Spa); - intimata - avverso l'ordinanza n. 15594/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2022 da RI US Fatti di causa 1.-La società ricorrente, Autotrasporti DA di De SA IN snc, è proprietaria di un veicolo che ha causato danni all'interno di un'area non aperta alla pubblica circolazione. 2.-Dopo aver risarcito i danni, la società ha citato in giudizio la propria assicurazione, ossia la Unipol Sai, per far valere la garanzia assicurativa, ossia per avere il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato, e ciò sulla base delle stesse condizioni del contratto di assicurazione. 3.-La domanda venne respinta nei due gradi di giudizio di merito, e la società Autotrasporti DA ha fatto ricorso per Cassazione: questa Corte, con decisione n. 3418 del 2008, ha accolto il ricorso ed ha rinviato alla Corte di Appello di Napoli affinché quest'ultima accertasse se le condizioni generali di polizza prevedevano oppure no la copertura assicurativa per i danni causati a terzi in area non aperta alla pubblica circolazione. La Corte di Appello di Napoli, all'esito del giudizio di rinvio, ha nuovamente rigettato la domanda, ed anche tale decisione è stata impugnata con ricorso per Cassazione. Con ordinanza n. 15594 del 2019 questa Corte ha rigettato il ricorso. 4.-Avverso tale rigetto la società Autotrasporti DA ha proposto revocazione, ai sensi degli articoli 391 bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c., assumendo un errore di fatto nella motivazione dell'ordinanza. Il ricorso è basato su un motivo di censura. Non c'è controricorso della Unipol Sai spa, ma la ricorrente ha depositato memoria. Nessuna delle parti ha chiesto la discussione. Il PG ha depositato conclusioni scritte. Ragioni della decisione 2 s.-L'ordinanza oggetto di revocazione ha ritenuto che il ricorso andasse rigettato per una ragione dirimente: la sentenza di appello aveva ritenuto non prodotte le condizioni di polizza e dunque aveva concluso che non poteva stabilirsi se esse prevedevano o meno la copertura per il caso di danni causati a terzi in aree non aperte alla pubblica circolazione. Secondo l'ordinanza qui oggetto di revocazione questa statuizione della Corte di Appello non era stata censurata e dunque doveva ritenersi come definitivo l'accertamento della mancata produzione in giudizio delle condizioni di polizza. 5.1.- La società ricorrente ritiene che, nel sostenere che l'accertamento della Corte di Appello non era stato censurato, la Corte di cassazione è incorsa in errore revocatorio, in quanto, invece, nei motivi tre e quattro del ricorso per cassazione, la società aveva chiaramente censurato quell'accertamento, sostenendo che: a) l'onere di deposito competeva alla compagnia di assicurazione, posto che era lei a negare la copertura;
b) alla compagnia era stato ordinato di esibire o produrre in giudizio la polizza;
c) quest'ultima comunque era stata depositata dalla stessa ricorrente. La società riporta il contenuto di tale censura. Il motivo è inammissibile. Il "fatto" erroneamente supposto sarebbe rappresentato dalla circostanza che nel ricorso ordinario vi sarebbe stata censura della motivazione e dunque dell'esistenza in atti della documentazione pertinente. Ora, parte ricorrente avrebbe dovuto indicare nel ricorso per revocazione dove, in quello ordinario, aveva censurato quella motivazione e, dunque, nel formulare tale indicazione, avrebbe dovuto necessariamente indicare quella motivazione. Ebbene, per quanto viene indicato nell'illustrazione del motivo di revocazione, vengono riprodotti parti del ricorso ordinario relative al terzo ed al quarto motivo che in alcun modo attengono alla motivazione oggetto di censura. La prospettazione del ricorrente è che alcune affermazioni relative al terzo ed al quarto motivo sarebbero state idonee ad assumere il valore di censura rispetto a quella motivazione. Senonché, non solo la motivazione (non avere assolto 3 all'onere di deposito allegazione) viene considerata, ma nemmeno attraverso l'esercizio di un'attività valutativa, e dunque estranea al concetto di errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., è possibile ricavare elle effettivamente la motivazione del giudice di appello è stata censurata, al contrario di quanto affermato nella decisione di questa Corte di cui si chiede la revocazione. Comunque, se anche quanto evocato nei motivi dii ricorso ordinario implicasse, come pretende il ricorso per revocazione, una idoneità a censurare la motivazione non in via diretta, cioè previa assunzione di essa, ma in via indiretta, allora si verterebbe non già in presenza di un errore di fatto percettivo, ma di un errore di valutazione e si sarebbe al di fuori della lo~}ica del n. 4 dell'art. 395 c.p.c. per come disegnata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 31032 del 2019. Peraltro, passando dal piano della mera lettura del ricorso per revocazione a quello del ricorso ordinario sulla base della sentenza della Corte di Appello n. 1211 del 2017, oggetto del ricorso ordinario, emerge che effettivamente né nell'illustrazione del terzo motivo né in quella del quarto motivo, che sono quelli in cui sarebbe stata censurata l'affermazione di quella sentenza ritenuta - a torto o a ragione non interessa - dirimente dall'ordinanza qui impugnata, risulta considerata la parte di motivazione contenente quella affermazione, sicché a ragione l'ordinanza impugnata l'ha ritenuta non censurata. Anzi si rileva che sia nel terzo che nel quarto motivo non solo la motivazione è riprodotta sopprimendo parti altrimenti decisive, ma soprattutto omettendo completamente proprio l'affermazione ritenuta dirimente e non censurata. Sicché, l'esame del ricorso ordinario conferma che effettivamente la motivazione ritenuta dirimente non risultava censurata espressamente, ma addirittura nemmeno indirettamente. Inoltre, quanto dedotto nel quarto motivo era incredibilmente basato sull'evocazione di provvedimenti istruttori che del tutto abusivamente si qualificano ordine di esibizione e che, soprattutto, sono relativi al primo giudizio di appello. Riguardo ad essi l'allora ricorrente ordinario nel dedurre il quarto motivo avrebbe dovuto evidenziare di avere argomentato l'esistenza di quello che definiva argomento di prova nel giudizio di rinvio, mentre imputa alla corte 4 napoletana di non averne tenuto conto. E ciò a tacere di ogni rilievo ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. l, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/& ow Ni - .... _ . -.....r:=~-- -~----·--·-·-·-·-······- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale articolo 13 . Roma 23.11.2022 a norma del comma l-bis, dello stesso 5