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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15518/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15518/2022 promossa da:
(C.F. ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), in qualità di eredi del de cuius Parte_3 C.F._3 Per_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Pasqualina Greco, presso il cui studio in Cimitile, alla
[...]
Giovanni Paolo II, n. 57, elettivamente domiciliano;
ATTORI contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA ),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Longone e Michele Salomone, presso il cui studio in Napoli, alla via Cardarelli, n. 9, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI le parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
07/10/2024 e comparse conclusionali e di replica.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24/06/2022 e ritualmente notificato, , Parte_1
e , in proprio e in qualità di eredi del de cuius , Parte_2 Parte_3 Persona_1 convenivano in giudizio l per ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente Controparte_2 subiti in relazione al decesso del loro congiunto.
Più in particolare, gli attori deducevano che:
pagina 1 di 20 • a seguito di “una crisi convulsiva con interessamento dell'emilato sinistro del Persona_1 corpo” nell'agosto 2018, si recava presso l'Ospedale A. Cardarelli di Napoli, ove veniva ricoverato nel reparto di Neurochirurgia;
• In data 07.09.2018, il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di escissione per l'asportazione di tre meningiomi intracranici;
• Tuttavia, in data 15.09.2018, venivano effettuati sul paziente esami di laboratorio che rilevavano
“un rialzo degli indici infiammatori con contemporaneo incremento della temperatura corporea riconducibili ad un grave stato di infezione della ferita chirurgica”;
• Infatti, in data 30.09.2018, l'esame colturale della ferita accertava la presenza di “Pseudomonas
Aeruginosa e successivamente di Staphilococco epidermidis, candida albicans, acinetobacter baumanii, enterococcus faecalis, enterobacter cloacae”;
• La suddetta infezione contratta dal durante il periodo di degenza “provocava una Per_1 setticemia generalizzata coinvolgente l'apparato respiratorio e, pertanto, veniva trasferito presso il reparto di terapia intensiva”;
• Stante la gravità delle condizioni cliniche del paziente e “la persistenza di un quadro di polmonite”,
“sopraggiungeva il decesso per arresto cardio-respiratorio” in data 15.01.2019;
• A seguito di siffatto iter clinico-diagnostico-terapeutico, gli eredi, rispettivamente moglie e figli del de cuius, sporgevano formale denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli lamentando che il decesso del congiunto “era avvenuto per omissioni e negligenze da attribuirsi ai sanitari intervenuti nonché alla struttura ospedaliera”;
• Pertanto, veniva aperto procedimento penale (r.g. nr. 503234/2019), ove veniva disposto esame autoptico che accertava “che la causa del decesso andava ricondotta all'infezione nosocomiale del sito chirurgico” (cfr. all. 4 esame autoptico);
• Dunque, anche alla luce delle risultanze del giudizio penale, gli attori sostenevano che il decesso del fosse imputabile al comportamento tecnico assistenziale censurabile posto in essere dai Per_1 sanitari dell' Controparte_1
• In particolare, proseguivano gli attori, tale esito patologico sostanzierebbe profili di responsabilità professionale dei sanitari dell' per aver tenuto condotte non conformi alle Controparte_1 buone pratiche desumibili dalla letteratura medica in materia;
• Allo scopo di ottenere l'accertamento delle predette responsabilità, parte attrice proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Napoli;
pagina 2 di 20 • La causa veniva iscritta a ruolo generale del Tribunale di Napoli con numero di 16372/2020 e assegnata alla cognizione della scrivente, la quale disponeva la CTU richiesta nominando il collegio peritale composto dai Dottori e;
Persona_2 Persona_3
• che dall'elaborato peritale i C.C.T.T.U.U. nominati, eseguite le opportune indagini ed esaminata la documentazione in atti, accertavano che vi fossero profili di responsabilità a carico della struttura sanitaria convenuta.
Tutto ciò esposto, gli attori rassegnavano nel presente giudizio le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dell' in persona Controparte_1 del suo l.r.p.t., nella causazione del decesso di occorso in data 15.01.2019; Persona_1
2) Condannare, per l'effetto, l' in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai ricorrenti in proprio e quali eredi del come indicato in premessa ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che l'adito Persona_1
Tribunale riterrà di doversi corrispondere agli istanti, compresi i danni derivanti dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti ed il c.d. danno terminale, ove riscontrato, da liquidarsi in via equitativa;
il tutto oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento (15.01.2019) al soddisfo;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze legali, spese generali, C.P.A. e
I.V.A., sia del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (comprese le competenze versate ai C.T.U.) che di quello presente, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa di costituzione del 25/02/2022, si costituiva l la quale eccepiva, in Controparte_2 via preliminare, l'improcedibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art. 8, comma 1, della legge
24/2017. Sempre in via preliminare, l' resistente eccepiva la nullità del ricorso, dovuta all'assenza di CP_1 puntuale allegazione dell'inadempimento qualificato imputato all'ente convenuto.
Nel merito, l' deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse Controparte_3 domande, di cui chiedeva il rigetto. Il tutto con pagamento delle spese di giudizio.
Disposto il mutamento del rito, depositate le note istruttorie, acquisita la CTU espletata in sede di ATP. all'udienza del 07/10/2024, il Giudice introitava la causa a sentenza, con assegnazione dei termini ex art. 190, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si impone la disamina dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla CP_2 in relazione al disposto di cui all'art. 8, comma 1, l. 24/2017 a mente della quale la domanda
[...] attorea doveva essere dichiarata improcedibile in quanto il CTU, si era limitato all'accertamento del nesso causale tra la condotta medica e l'evento dannoso, senza procedere alla quantificazione del danno anche al fine di un possibile conciliazione. Tale eccezione è priva di pregio giuridico perchè il caso in esame ha ad oggetto un decesso ed in tale fattispecie l'ausiliario del giudice, adempiendo l'incarico affidatogli, deve pagina 3 di 20 limitarsi all'accertamento del nesso causale tra condotta ed evento morte, pertanto tale eccezione risulta infondata e deve essere rigettata.
Deve essere rigettata l'ulteriore eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis per violazione dei termini di cui all'art. 8 comma 3 legge 24 del 2017.
Invero, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. veniva depositato in data 24/06/2022, dopo circa 5 mesi dal deposito della relazione peritale ex art. 696 bis c.p.c. (11/01/2022) e dopo circa 22 mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis cpc ( 09/09/2020).
La richiamata norma, tuttavia, lungi dal prevedere l'improcedibilità della domanda, stabilisce esclusivamente che se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dal termine di scadenza del termine perentorio di sei mesi per la conclusione del procedimento di ATP, non viene depositato il ricorso di cui all'art 702 bis cpc. non sono fatti salvi gli effetti gli effetti sostanziali e processuali della domanda promossa in sede di giudizio ante causam.
Ne consegue che il ricorso ex art. 702 bis cpc benchè tardivamente promosso risulta comunque procedibile e che i risultati dell'elaborato peritale espletato nel giudizio di ATP sono certamente utilizzabili in questa sede.
Posta la procedibilità della domanda, quanto all'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla
[...]
si osserva quanto segue. La nullità per totale omissione o assoluta incertezza Controparte_1 dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910). La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, Cass.
16517/2023, e conforme Trib. Napoli 9338/2023, Corte di Appello Venezia 295/2021, Corte Appello
Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che il ricorso sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Così risolte le questioni di carattere preliminare, in relazione alla disciplina applicabile, letta da ultimo Cass.
28994/2019 ed osservato che i fatti sono del 2018, si rientra a pieno titolo nell'ambito applicativo della l.
24/2017 del 1 aprile 2017; ciò con la conseguente modulazione sia della prescrizione, sia degli oneri pagina 4 di 20 probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass.
1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Ancora, ne è conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale
(Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio
2003, n. 11316, in motiv.). Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, peraltro, già non si dubitava peraltro della sua natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da
Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998,
n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre
1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133).
La giurisprudenza riconosceva la responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati dai propri dipendenti e, più in generale, da coloro che operassero nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da S.S. U.U. 9556/2002). In conclusione, rispetto alla fattispecie in esame, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488;
Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589). In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di spedalità facente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido.
Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento
(Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n. 13039; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Ciò discende dai principi generali che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, esplicitati, in materia di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 23918/2006). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai pagina 5 di 20 fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato. Più specificamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la rivalsa integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso Cass.
28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sanitario – paziente e medico – paziente genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997, n. 364, in
Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando:
a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio
1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n.
2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia pagina 6 di 20 contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso
(Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento pagina 7 di 20 dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n. 9471, rel. , secondo cui si Parte_4
è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente. La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi: a) sulla natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente. A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in pagina 8 di 20 concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora,
Cass., n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P. Estensore: ha Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass. 19024/18 e Cass. 14/11/2017, n. 26824;
Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. pagina 9 di 20 18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n. 13533; Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577.
Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017,
Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018,
n.29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte, l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla pagina 10 di 20 impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione
(cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886).
Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la figura generale, l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della
“preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III
- 06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis. Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla pagina 11 di 20 struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020,
n. 25288).
Dal riparto in tal modo delineato trova conferma, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (così, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass.
Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre
2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Esaurita la ricognizione dei criteri di giudizio applicabili alla materia, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi dagli attori trovino conferma nella documentazione clinica agli atti, alla luce delle valutazioni tecniche demandate ai CTTUU. Infatti, l'elaborato peritale, redatto dai CCTTUU
Dott.ssa (Medico-Chirurgo - Specialista in Medicina Legale) e Dott. Persona_2 Persona_3
(Specialista in Malattie Infettive) si contraddistingue per chiarezza argomentativa e linearità logica, nonché per la completezza e puntualità dell'accertamento in relazione alla condotta dei sanitari che ebbero in cura
. In ragione di tali caratteristiche, la CTU è adottata dalla scrivente quale criterio di giudizio Persona_1 per la valutazione della fondatezza delle domande attoree.
Ebbene, in relazione alla qualità delle prestazioni tecnico-professionali tenute dai sanitari dall'Azienda resistente, i periti, alla luce della letteratura medica in materia, hanno osservato quanto segue: “(…) dalla documentazione sanitaria disponibile emerge che il , allorquando venne osservato dai Sanitari Per_1 dell' era affetto da meningiomatosi a sede emisferica destra che Controparte_4 determinava crisi convulsive tonico-cloniche nonostante la terapia antiepilettica. Pertanto, può ritenersi corretta la scelta di sottoporre il de cuius ad intervento chirurgico di escissione della suddetta neoformazione, posto che tale approccio risulta in letteratura specialistica del tutto idoneo al trattamento dei meningiomi intracranici (cfr. sopra).
pagina 12 di 20 Orbene, giungendo alla gestione del decorso post-operatorio e all'insorta infezione della ferita chirurgica da parte di germi opportunisti, deve specificarsi che le predette infezioni in ambiente ospedaliero hanno mostrato un forte incremento negli ultimi anni (…).” In particolare, nel caso di specie, “il primo dato sullo stato dell'infezione chirurgica compare in cartella clinica in data 20-9 (ossia 13 giorni dopo l'intervento) ove si rilevava un grave stato di infezione con secrezione di materiale liquido verdastro misto a pus. Nulla viene segnalato sulla gestione della ferita da parte del personale sanitario in epoca precedente. L'accertamento colturale su tampone della ferita evidenziava la presenza di Pseudomonas Aeruginosa, sicuramente di origine nosocomiale.
Quanto sopra sta ad indicare, alla luce della adeguata terapia antibiotica sia peri che postoperatoria, che è altamente probabile che l'infezione del sito chirurgico sia da ricondurre ad una inadeguata gestione delle pratiche di detersione, sanificazione e disinfezione degli ambienti chirurgici e di dispositivi medici e strumenti che vengono a contatto dell'ammalato, secondo le buone pratiche e le raccomandazioni ministeriali vigenti già all'epoca dei fatti durante il periodo di degenza ospedaliera presso l CP_5 con conseguente contaminazione di germi tipici. L'iter clinico successivo dimostra come si sia generata da qui una contaminazione sistemica coinvolgente diversi organi ed apparati fino ad insufficienza multiorgano e conseguente exitus.
Specificatamente non è stata documentata in atti dalla parte resistente l'osservanza da parte degli operatori sanitari e della direzione sanitaria del presidio ospedaliero delle procedure ministeriali prescritte nel Manuale per la sicurezza in sala operatorio (…).” (Cfr. CTU pp. 25 e ss.). Pertanto, in assenza di documentata osservanza delle indicazioni ministeriali di prevenzione dell'infezione del sito chirurgico, deve ritenersi sussistente la responsabilità sia del personale sanitario che della direzione sanitaria del presidio ospedaliero dell' nel determinismo dell'infezione della ferita chirurgica patita dal CP_5 sig. che ha poi determinato una condizione di setticemia generalizzata fino al quadro di insufficienza multiorgano che Per_1 ha comportato il decesso del de cuius. Pertanto, si è del parere che l'infezione nosocomiale abbia agito in maniera determinante sull'evoluzione esitale del sig. . (Cfr. CTU p. 30)” Per_1
In conclusione, in base alla perizia d'ufficio anche letta alla luce di Cass n. 6386/2023 si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai i quali, alla luce Controparte_6 del criterio del più probabile che non, non operavano in conformità alle norme di buona pratica clinica basate sulle conoscenze scientifiche dell'epoca.
Peraltro, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alle risposte alle controdeduzioni formulate dal CTP;
ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. p. 31 e 32).
Preso atto degli accertamenti specialistici che individuano profili di una responsabilità professionale in danno del de cuius , occorre procedere all'esame delle domande spiegate da parte attrice, Persona_1 per quanto concerne la domanda iure successionis del danno biologico terminale subito dal Persona_1 proposta dagli attori , , e , quali eredi del de cuius Parte_1 Parte_2 Parte_3 rispettivamente nella qualità di coniuge e figli, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto pagina 13 di 20 parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia, come nel caso in esame (cfr. certificato integrale stato di famiglia all . atto introduttivo) è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede ( cfr. tra le altre Cass. 16814/2018).
Invero, parte attrice agisce, anche iure hereditatis, al fine di ottenere il risarcimento del danno terminale patito dal defunto. Sul punto, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta;
e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida". Il danno biologico terminale è invece configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/11/2022, n.
34987). Nel caso di specie, l'infezione nosocomiale da cui è dipesa la morte del paziente si è manifestata il
20/09/2018, circa 13 giorni dopo l'intervento a cui il medesimo è stato sottoposto in data 07/09/2018
(Cfr. CTU p.23 e ss.); pertanto il periodo da prendere in considerazione è quello compreso tra tale data e il decesso, avvenuto in data 15/01/2019. Tuttavia, letto il capo C delle tabelle relative al “danno terminale” deve ritenersi che esso non sia riconoscibile e sia attribuibile la sola ITT stante la richiamata assenza di coscienza ovvero di assenza della relativa prova.
Ebbene, dall'esame della cartella clinica emerge che, in tale intervallo temporale, il paziente rimase prevalentemente non cosciente: “il giorno 08.09.2018… sedato e ben adattato al VAM… il giorno
06.10.2018 Ore 17.30 pz sedato e intubato… 21.10.2018 pz sonnolento, poco reattivo… 17.12.2018 … pz non cosciente… il giorno 03.01.19… pz scarsamente collaborante, in respiro spontaneo valido…”; conseguentemente, deve essere esclusa la sussistenza del danno morale “catastrofale”, dal momento che pagina 14 di 20 non era lucido nel corso dell'agonia. Occorre procedere, dunque, alla liquidazione in favore Persona_1 degli eredi del solo danno biologico terminale, e non del morale catastrofale, con conseguente dimidiazione dei valori contenuti all'interno delle Tabelle di Milano 2024, che includono il biologico terminale ed il morale catastrofale. Ai fini della quantificazione, tuttavia, non può tenersi conto del valore massimo nei primi tre giorni, atteso che il paziente, oltre a non essere cosciente nel periodo suindicato, non è stato sottoposto ad alcun trattamento chirurgico invasivo. Ciò, peraltro, trova conferma nelle considerazioni emerse in sede peritale, per le quali deve ritenersi “corretta la scelta di sottoporre il de cuius ad intervento chirurgico di escissione della suddetta neoformazione, posto che tale approccio risulta in letteratura specialistica del tutto idoneo al trattamento dei meningiomi intracranici”. Per l'effetto, il danno biologicotemporaneo è il solo riconoscibile per giorni 117, per un totale di € 13455,00 (115 x 117).
Tale somma, inoltre, deve essere suddivisa nella misura di 1/3 in favore di , 1/3 in favore di Parte_1
e 1/3 in favore di Parte_2 Parte_3
Inoltre, gli attori domandavano, iure proprio, il risarcimento del danno consistente nella perdita del rapporto parentale instaurato rispettivamente con il marito e i figli. In tema di perdita del rapporto parentale, occorre osservare che, in base alle coordinate ermeneutiche di legittimità (cfr. Cass. n.
21939/2017, Cass. n. 12470/2017 e Cass. n. 907/2018), la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento dal darne concreta allegazione e prova;
il danno non deve essere considerato in re ipsa, bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr. sentenza Cass. n. 21230/2016); tuttavia, la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto tra genitore e figli, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva. La speciale consistenza del rapporto affettivo che lega i genitori ai propri figli, così come quella del legame tra fratello e sorella, è circostanza generalmente nota, aderente all'id quod prelumque accidit, e, quindi, è presumibile, in base alla comune esperienza, lo sconvolgimento derivante dalla perdita del padre. Pertanto, deve essere liquidato, in favore degli attori, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, tenendo conto dei parametri previsti dalle Tabelle del 2024 del Tribunale di Milano. In particolare, occorre considerare: a) l'età della vittima primaria;
b) l'età delle vittime secondarie all'epoca dell'evento lesivo;
c) la sussistenza di un rapporto di convivenza tra il de cuius e i congiunti;
d) la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
e) la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Ai fini dell'attribuzione dei punti di cui al parametro e), giova precisare che le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità di un massimo di 30 punti, tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle pagina 15 di 20 conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti e se assenti/sporadici/giornalieri; condivisione delle festività; condivisione di vacanze;
condivisione di attività lavorativa;
attività di assistenza sanitaria/domestica; etc.
Alla luce di quanto esposto, e sulla base delle prove articolate dagli attori, si statuisce come segue:
• Per 53 punti : a) 12 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (anni Parte_1
72); b) 12 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 72); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima atteso che manca il certificato di residenza del defunto ed il certificato di stato di famiglia non lo include;
9 punti per la residualità affettiva rappresentata dalla sopravvivenza di altri 3 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (coniuge e i due figli); e) 20 punti per l'intensità della relazione affettiva, tenuto conto dei 37 anni di matrimonio da cui è desumibile in termini presuntivi un più intenso rapporto affettivo ed un sicuro stravolgimento della vita familiare (cfr certificato di matrimonio all. memorie 183 comma 6 n. parte ricorrente);
• Per 53 punti : a) 12 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (anni Parte_2
72); b) 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 36); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima atteso che manca il certificato di residenza del defunto ed il certificato di stato di famiglia non lo include;
d) 9 punti per la residualità affettiva rappresentata dalla sopravvivenza di altri 3 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (coniuge e i due figli); e) 10 punti per l'intensità della relazione affettiva, attesa l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa;
• Per 53 punti: a) 12 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto Parte_3
(anni 72); b) 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 40); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima atteso che manca il certificato di residenza del defunto ed il certificato di stato di famiglia non lo include;
d) 9 punti per la residualità affettiva rappresentata dalla sopravvivenza di altri 3 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (l'altro coniuge e i due figli); e) 10 punti per l'intensità della relazione affettiva, attesa l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa;
Considerando che il valore economico del punto, in base alle citate Tabelle milanesi, è pari a € 3.911,00, il danno non patrimoniale liquidato in favore degli attori è pari ad € 207.283,00 ciascuno.
Non è invece riconoscibile alcuna posta risarcitoria per il pur allegato danno biologico diretto ( sub specie di biologico psichico); ciò atteso che la documentazione depositata è del tutto isolata perché avulsa da qualsiasi documentazione di carattere continuativo e durevole (come prescrizioni periodiche, visite periodiche, fatture) e non consentiva alla scrivente di effettuare indagini tecniche che non avessero carattere esplorativo in difetto di qualsivoglia documentazione (Cass. 06/12/2019, n. 31886). pagina 16 di 20 Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cass., Sez. U,
Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del
10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In relazione al danno patrimoniale richiesto all'interno dell'atto introduttivo del presente giudizio in favore di , occorre rilevare che esso, secondo la prospettazione della ricorrente, scaturirebbe dal Parte_1 venir meno del contributo economico che assicurava alla famiglia e dalla conseguente Persona_1 difficoltà della moglie di sostenere da sola tutte le spese. Ebbene, non ignora la scrivente che dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve esser detratto il valore capitale della pensione di reversibilità, accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico, non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo.
Tuttavia, nel caso in esame le allegazioni difensive sono limitate al solo deposito della certificazione unica dei redditi da pensione del defunto (CUD doc. nr. 153617811_7); ciò con specificazione Persona_1 della sola sottrazione di una quota “sibi” di ¼ dal valore netto: senza alcuna ulteriore argomentazione.
Ebbene, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ex art. 2043 c.c. spetta iure proprio ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi risultino conseguentemente privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui avrebbero presumibilmente continuato a fruire in futuro (v. Cass., 20/3/2017, n. 7054; Cass. civ. Sez. III,
06/02/2007, n. 2546). E' noto che tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, rimessa al giudice di merito, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito (v. Cass. civ. Sez. III, 13/03/2012, n. 3966). Ed al riguardo si è precisato che il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri pagina 17 di 20 probabilistici in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, e da liquidarsi in via necessariamente equitativa (v. Cass., 20/11/2018, n. 29830). Ma in questa sede il soggetto defunto era già in pensione, non aveva redditi da lavoro in percezione attuale ovvero in aumento potenziale e nessuna allegazione è stata compiuta in relazione alla sua contribuzione al bilancio familiare, in merito alla situazione reddituale degli altri familiari, in ordine alla eventuale presenza di mutui contratti dal defunto e più in generale con riferimento alle condizioni patrimonial – reddituali della famiglia residua. Ed allora la relativa domanda deve essere rigettata.
Ciò posto, in relazione all'impugnativa della documentazione attorea depositata quale in copia e priva dell'attestazione di conformità ( il riferimento è alla copia della fattura n. 6/2019 relativa alle per le spese funebri, doc. 9 prod attorea) la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'attestazione di conformità all'originale resa dall'avvocato è richiesta per le copie informatiche depositate telematicamente di atti processuali di parte o provvedimenti del giudice formati su supporto analogico e detenuti in originale o copia conforme. Nessuna attestazione è richiesta per le copie informatiche delle scritture che siano dirette a provare o negare fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni, per le quali operano le regole ordinarie previste dal Codice civile. A tal proposito si osserva come il disconoscimento di conformità all'originale delle copie informatiche di scritture analogiche– depositate telematicamente – va effettuato, a pena di inefficacia, con una dichiarazione che evidenzi in modo perspicuo quali siano gli aspetti differenziali, tra originale e copia, che si intendono contestare. Infatti, benché non vi siano vincoli di forma, ai fini di tale disconoscimento, non sono sufficienti generiche formule di stile o vaghe contestazioni.
La contestazione della conformità, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa dell'originale. Infine, nel caso in cui si contesti la copia fotostatica ex art. 2719 c.c., al giudice non è precluso di accertarne la conformità all'originale anche tramite altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.
Pertanto, tale disconoscimento produce effetti diversi da quello della scrittura privata ex art. 215 c. 1 n. 2
c.p.c. ove l'assenza di verificazione preclude al giudice l'utilizzabilità del documento (cfr. da ultimo Cass.
26200/2024 e conforme Cass. Civ. n. 8481/2020). Pertanto, attesa la genericità dell'impugnativa della documentazione depositata da parte attrice, alla luce di quanto sopra detto, essa deve ritenersi priva di rilievo;
pertanto, la fattura risulta validamente acquisita al materiale probatorio. Posto quanto innanzi, passando all'esame del merito della richiesta di riconoscimento delle spese funerarie degli attori, deve preliminarmente osservarsi che esse in tesi costituiscono un danno fatto valere “iure proprio” e non già
“iure hereditario” essendo imprescindibilmente successive alla morte del “de cuius” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11601 del 31/05/2005, Rv. 582850). Inoltre, le spese funerarie sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate pagina 18 di 20 anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11684 del 26/05/2014).
Ed allora, tenuto conto che in atti vi è depositata copia della fattura (anche se priva di quietanza a saldo) e considerato che il relativo importo deve ritenersi congruo rispetto alle prestazioni di interesse, si riconosce l'importo previsto in tale documento contabile e quindi € 2.002,00 in favore di a cui è Parte_1 intestato tale documento contabile.
In merito al governo delle spese, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione della IX tabella, VI fascia (dei procedimenti di istruzione preventiva) e tabella II fascia VI
(dei giudizi ordinari e sommari di cognizione ) del D. M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, con aumento del 30 % ai sensi dell'art. 6 comma 1 DM 55/2014; più specificatamente si riconosce un unico aumento stante l'assoluta omogeneità della posizione processuale delle parti difese dal legale attoreo e la identità del disegno difensivo espresso negli scritti.
Le spese di CTU si pongono infine definitivamente a carico dell'ente convenuto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• Accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori, e per l'effetto, condanna la
[...]
(C.F. e Controparte_1
P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento in favore di , P.IVA_1 Parte_1
e , nella qualità di eredi di , della somma Parte_3 Parte_2 Persona_1 complessiva di € 13.455,00 sulla somma de qua decorrono interessi compensativi ad un tasso dello
0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (15/01/2019) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• Accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori, e per l'effetto, condanna
[...]
(C.F. e Controparte_1
P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di P.IVA_1 Parte_1 della somma di € 269.859,00; in favore di della somma di € 269.859,00; in favore Parte_2 di della somma di € 269.859,00; sulle somme de quibus decorrono interessi Parte_3 compensativi ad un tasso dello 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (15/01/2019) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
pagina 19 di 20 • Accoglie per quanto di ragione la domanda di e condanna la Parte_1 [...]
(C.F. e P. IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in suo favore della P.IVA_1 somma di € 2.002,00; su tale importo decorrono gli interessi legali ex art 1224 I comma cc dal
26/1/2019 al soddisfo;
• Condanna la Controparte_1
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore al
[...] P.IVA_1 pagamento delle spese processuali in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
spese che liquida in € 36.885,00 per compensi, oltre € 572,00 per spese vive, oltre spese generali al
15%, CPA ed IVA se dovute come per legge;
• Spese di CTU definitivamente a carico della
[...]
(C.F. e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t…
Napoli, 06/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15518/2022 promossa da:
(C.F. ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), in qualità di eredi del de cuius Parte_3 C.F._3 Per_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Pasqualina Greco, presso il cui studio in Cimitile, alla
[...]
Giovanni Paolo II, n. 57, elettivamente domiciliano;
ATTORI contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA ),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Longone e Michele Salomone, presso il cui studio in Napoli, alla via Cardarelli, n. 9, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI le parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
07/10/2024 e comparse conclusionali e di replica.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24/06/2022 e ritualmente notificato, , Parte_1
e , in proprio e in qualità di eredi del de cuius , Parte_2 Parte_3 Persona_1 convenivano in giudizio l per ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente Controparte_2 subiti in relazione al decesso del loro congiunto.
Più in particolare, gli attori deducevano che:
pagina 1 di 20 • a seguito di “una crisi convulsiva con interessamento dell'emilato sinistro del Persona_1 corpo” nell'agosto 2018, si recava presso l'Ospedale A. Cardarelli di Napoli, ove veniva ricoverato nel reparto di Neurochirurgia;
• In data 07.09.2018, il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di escissione per l'asportazione di tre meningiomi intracranici;
• Tuttavia, in data 15.09.2018, venivano effettuati sul paziente esami di laboratorio che rilevavano
“un rialzo degli indici infiammatori con contemporaneo incremento della temperatura corporea riconducibili ad un grave stato di infezione della ferita chirurgica”;
• Infatti, in data 30.09.2018, l'esame colturale della ferita accertava la presenza di “Pseudomonas
Aeruginosa e successivamente di Staphilococco epidermidis, candida albicans, acinetobacter baumanii, enterococcus faecalis, enterobacter cloacae”;
• La suddetta infezione contratta dal durante il periodo di degenza “provocava una Per_1 setticemia generalizzata coinvolgente l'apparato respiratorio e, pertanto, veniva trasferito presso il reparto di terapia intensiva”;
• Stante la gravità delle condizioni cliniche del paziente e “la persistenza di un quadro di polmonite”,
“sopraggiungeva il decesso per arresto cardio-respiratorio” in data 15.01.2019;
• A seguito di siffatto iter clinico-diagnostico-terapeutico, gli eredi, rispettivamente moglie e figli del de cuius, sporgevano formale denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli lamentando che il decesso del congiunto “era avvenuto per omissioni e negligenze da attribuirsi ai sanitari intervenuti nonché alla struttura ospedaliera”;
• Pertanto, veniva aperto procedimento penale (r.g. nr. 503234/2019), ove veniva disposto esame autoptico che accertava “che la causa del decesso andava ricondotta all'infezione nosocomiale del sito chirurgico” (cfr. all. 4 esame autoptico);
• Dunque, anche alla luce delle risultanze del giudizio penale, gli attori sostenevano che il decesso del fosse imputabile al comportamento tecnico assistenziale censurabile posto in essere dai Per_1 sanitari dell' Controparte_1
• In particolare, proseguivano gli attori, tale esito patologico sostanzierebbe profili di responsabilità professionale dei sanitari dell' per aver tenuto condotte non conformi alle Controparte_1 buone pratiche desumibili dalla letteratura medica in materia;
• Allo scopo di ottenere l'accertamento delle predette responsabilità, parte attrice proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Napoli;
pagina 2 di 20 • La causa veniva iscritta a ruolo generale del Tribunale di Napoli con numero di 16372/2020 e assegnata alla cognizione della scrivente, la quale disponeva la CTU richiesta nominando il collegio peritale composto dai Dottori e;
Persona_2 Persona_3
• che dall'elaborato peritale i C.C.T.T.U.U. nominati, eseguite le opportune indagini ed esaminata la documentazione in atti, accertavano che vi fossero profili di responsabilità a carico della struttura sanitaria convenuta.
Tutto ciò esposto, gli attori rassegnavano nel presente giudizio le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dell' in persona Controparte_1 del suo l.r.p.t., nella causazione del decesso di occorso in data 15.01.2019; Persona_1
2) Condannare, per l'effetto, l' in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai ricorrenti in proprio e quali eredi del come indicato in premessa ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che l'adito Persona_1
Tribunale riterrà di doversi corrispondere agli istanti, compresi i danni derivanti dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti ed il c.d. danno terminale, ove riscontrato, da liquidarsi in via equitativa;
il tutto oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento (15.01.2019) al soddisfo;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze legali, spese generali, C.P.A. e
I.V.A., sia del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (comprese le competenze versate ai C.T.U.) che di quello presente, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa di costituzione del 25/02/2022, si costituiva l la quale eccepiva, in Controparte_2 via preliminare, l'improcedibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art. 8, comma 1, della legge
24/2017. Sempre in via preliminare, l' resistente eccepiva la nullità del ricorso, dovuta all'assenza di CP_1 puntuale allegazione dell'inadempimento qualificato imputato all'ente convenuto.
Nel merito, l' deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse Controparte_3 domande, di cui chiedeva il rigetto. Il tutto con pagamento delle spese di giudizio.
Disposto il mutamento del rito, depositate le note istruttorie, acquisita la CTU espletata in sede di ATP. all'udienza del 07/10/2024, il Giudice introitava la causa a sentenza, con assegnazione dei termini ex art. 190, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si impone la disamina dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla CP_2 in relazione al disposto di cui all'art. 8, comma 1, l. 24/2017 a mente della quale la domanda
[...] attorea doveva essere dichiarata improcedibile in quanto il CTU, si era limitato all'accertamento del nesso causale tra la condotta medica e l'evento dannoso, senza procedere alla quantificazione del danno anche al fine di un possibile conciliazione. Tale eccezione è priva di pregio giuridico perchè il caso in esame ha ad oggetto un decesso ed in tale fattispecie l'ausiliario del giudice, adempiendo l'incarico affidatogli, deve pagina 3 di 20 limitarsi all'accertamento del nesso causale tra condotta ed evento morte, pertanto tale eccezione risulta infondata e deve essere rigettata.
Deve essere rigettata l'ulteriore eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis per violazione dei termini di cui all'art. 8 comma 3 legge 24 del 2017.
Invero, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. veniva depositato in data 24/06/2022, dopo circa 5 mesi dal deposito della relazione peritale ex art. 696 bis c.p.c. (11/01/2022) e dopo circa 22 mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis cpc ( 09/09/2020).
La richiamata norma, tuttavia, lungi dal prevedere l'improcedibilità della domanda, stabilisce esclusivamente che se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dal termine di scadenza del termine perentorio di sei mesi per la conclusione del procedimento di ATP, non viene depositato il ricorso di cui all'art 702 bis cpc. non sono fatti salvi gli effetti gli effetti sostanziali e processuali della domanda promossa in sede di giudizio ante causam.
Ne consegue che il ricorso ex art. 702 bis cpc benchè tardivamente promosso risulta comunque procedibile e che i risultati dell'elaborato peritale espletato nel giudizio di ATP sono certamente utilizzabili in questa sede.
Posta la procedibilità della domanda, quanto all'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla
[...]
si osserva quanto segue. La nullità per totale omissione o assoluta incertezza Controparte_1 dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910). La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, Cass.
16517/2023, e conforme Trib. Napoli 9338/2023, Corte di Appello Venezia 295/2021, Corte Appello
Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che il ricorso sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Così risolte le questioni di carattere preliminare, in relazione alla disciplina applicabile, letta da ultimo Cass.
28994/2019 ed osservato che i fatti sono del 2018, si rientra a pieno titolo nell'ambito applicativo della l.
24/2017 del 1 aprile 2017; ciò con la conseguente modulazione sia della prescrizione, sia degli oneri pagina 4 di 20 probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass.
1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Ancora, ne è conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale
(Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio
2003, n. 11316, in motiv.). Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, peraltro, già non si dubitava peraltro della sua natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da
Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998,
n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre
1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133).
La giurisprudenza riconosceva la responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati dai propri dipendenti e, più in generale, da coloro che operassero nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da S.S. U.U. 9556/2002). In conclusione, rispetto alla fattispecie in esame, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488;
Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589). In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di spedalità facente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido.
Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento
(Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n. 13039; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Ciò discende dai principi generali che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, esplicitati, in materia di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 23918/2006). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai pagina 5 di 20 fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato. Più specificamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la rivalsa integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso Cass.
28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sanitario – paziente e medico – paziente genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997, n. 364, in
Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando:
a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio
1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n.
2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia pagina 6 di 20 contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso
(Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento pagina 7 di 20 dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n. 9471, rel. , secondo cui si Parte_4
è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente. La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi: a) sulla natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente. A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in pagina 8 di 20 concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora,
Cass., n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P. Estensore: ha Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass. 19024/18 e Cass. 14/11/2017, n. 26824;
Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. pagina 9 di 20 18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n. 13533; Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577.
Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017,
Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018,
n.29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte, l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla pagina 10 di 20 impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione
(cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886).
Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la figura generale, l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della
“preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III
- 06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis. Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla pagina 11 di 20 struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020,
n. 25288).
Dal riparto in tal modo delineato trova conferma, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (così, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass.
Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre
2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Esaurita la ricognizione dei criteri di giudizio applicabili alla materia, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi dagli attori trovino conferma nella documentazione clinica agli atti, alla luce delle valutazioni tecniche demandate ai CTTUU. Infatti, l'elaborato peritale, redatto dai CCTTUU
Dott.ssa (Medico-Chirurgo - Specialista in Medicina Legale) e Dott. Persona_2 Persona_3
(Specialista in Malattie Infettive) si contraddistingue per chiarezza argomentativa e linearità logica, nonché per la completezza e puntualità dell'accertamento in relazione alla condotta dei sanitari che ebbero in cura
. In ragione di tali caratteristiche, la CTU è adottata dalla scrivente quale criterio di giudizio Persona_1 per la valutazione della fondatezza delle domande attoree.
Ebbene, in relazione alla qualità delle prestazioni tecnico-professionali tenute dai sanitari dall'Azienda resistente, i periti, alla luce della letteratura medica in materia, hanno osservato quanto segue: “(…) dalla documentazione sanitaria disponibile emerge che il , allorquando venne osservato dai Sanitari Per_1 dell' era affetto da meningiomatosi a sede emisferica destra che Controparte_4 determinava crisi convulsive tonico-cloniche nonostante la terapia antiepilettica. Pertanto, può ritenersi corretta la scelta di sottoporre il de cuius ad intervento chirurgico di escissione della suddetta neoformazione, posto che tale approccio risulta in letteratura specialistica del tutto idoneo al trattamento dei meningiomi intracranici (cfr. sopra).
pagina 12 di 20 Orbene, giungendo alla gestione del decorso post-operatorio e all'insorta infezione della ferita chirurgica da parte di germi opportunisti, deve specificarsi che le predette infezioni in ambiente ospedaliero hanno mostrato un forte incremento negli ultimi anni (…).” In particolare, nel caso di specie, “il primo dato sullo stato dell'infezione chirurgica compare in cartella clinica in data 20-9 (ossia 13 giorni dopo l'intervento) ove si rilevava un grave stato di infezione con secrezione di materiale liquido verdastro misto a pus. Nulla viene segnalato sulla gestione della ferita da parte del personale sanitario in epoca precedente. L'accertamento colturale su tampone della ferita evidenziava la presenza di Pseudomonas Aeruginosa, sicuramente di origine nosocomiale.
Quanto sopra sta ad indicare, alla luce della adeguata terapia antibiotica sia peri che postoperatoria, che è altamente probabile che l'infezione del sito chirurgico sia da ricondurre ad una inadeguata gestione delle pratiche di detersione, sanificazione e disinfezione degli ambienti chirurgici e di dispositivi medici e strumenti che vengono a contatto dell'ammalato, secondo le buone pratiche e le raccomandazioni ministeriali vigenti già all'epoca dei fatti durante il periodo di degenza ospedaliera presso l CP_5 con conseguente contaminazione di germi tipici. L'iter clinico successivo dimostra come si sia generata da qui una contaminazione sistemica coinvolgente diversi organi ed apparati fino ad insufficienza multiorgano e conseguente exitus.
Specificatamente non è stata documentata in atti dalla parte resistente l'osservanza da parte degli operatori sanitari e della direzione sanitaria del presidio ospedaliero delle procedure ministeriali prescritte nel Manuale per la sicurezza in sala operatorio (…).” (Cfr. CTU pp. 25 e ss.). Pertanto, in assenza di documentata osservanza delle indicazioni ministeriali di prevenzione dell'infezione del sito chirurgico, deve ritenersi sussistente la responsabilità sia del personale sanitario che della direzione sanitaria del presidio ospedaliero dell' nel determinismo dell'infezione della ferita chirurgica patita dal CP_5 sig. che ha poi determinato una condizione di setticemia generalizzata fino al quadro di insufficienza multiorgano che Per_1 ha comportato il decesso del de cuius. Pertanto, si è del parere che l'infezione nosocomiale abbia agito in maniera determinante sull'evoluzione esitale del sig. . (Cfr. CTU p. 30)” Per_1
In conclusione, in base alla perizia d'ufficio anche letta alla luce di Cass n. 6386/2023 si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai i quali, alla luce Controparte_6 del criterio del più probabile che non, non operavano in conformità alle norme di buona pratica clinica basate sulle conoscenze scientifiche dell'epoca.
Peraltro, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alle risposte alle controdeduzioni formulate dal CTP;
ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. p. 31 e 32).
Preso atto degli accertamenti specialistici che individuano profili di una responsabilità professionale in danno del de cuius , occorre procedere all'esame delle domande spiegate da parte attrice, Persona_1 per quanto concerne la domanda iure successionis del danno biologico terminale subito dal Persona_1 proposta dagli attori , , e , quali eredi del de cuius Parte_1 Parte_2 Parte_3 rispettivamente nella qualità di coniuge e figli, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto pagina 13 di 20 parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia, come nel caso in esame (cfr. certificato integrale stato di famiglia all . atto introduttivo) è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede ( cfr. tra le altre Cass. 16814/2018).
Invero, parte attrice agisce, anche iure hereditatis, al fine di ottenere il risarcimento del danno terminale patito dal defunto. Sul punto, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta;
e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida". Il danno biologico terminale è invece configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/11/2022, n.
34987). Nel caso di specie, l'infezione nosocomiale da cui è dipesa la morte del paziente si è manifestata il
20/09/2018, circa 13 giorni dopo l'intervento a cui il medesimo è stato sottoposto in data 07/09/2018
(Cfr. CTU p.23 e ss.); pertanto il periodo da prendere in considerazione è quello compreso tra tale data e il decesso, avvenuto in data 15/01/2019. Tuttavia, letto il capo C delle tabelle relative al “danno terminale” deve ritenersi che esso non sia riconoscibile e sia attribuibile la sola ITT stante la richiamata assenza di coscienza ovvero di assenza della relativa prova.
Ebbene, dall'esame della cartella clinica emerge che, in tale intervallo temporale, il paziente rimase prevalentemente non cosciente: “il giorno 08.09.2018… sedato e ben adattato al VAM… il giorno
06.10.2018 Ore 17.30 pz sedato e intubato… 21.10.2018 pz sonnolento, poco reattivo… 17.12.2018 … pz non cosciente… il giorno 03.01.19… pz scarsamente collaborante, in respiro spontaneo valido…”; conseguentemente, deve essere esclusa la sussistenza del danno morale “catastrofale”, dal momento che pagina 14 di 20 non era lucido nel corso dell'agonia. Occorre procedere, dunque, alla liquidazione in favore Persona_1 degli eredi del solo danno biologico terminale, e non del morale catastrofale, con conseguente dimidiazione dei valori contenuti all'interno delle Tabelle di Milano 2024, che includono il biologico terminale ed il morale catastrofale. Ai fini della quantificazione, tuttavia, non può tenersi conto del valore massimo nei primi tre giorni, atteso che il paziente, oltre a non essere cosciente nel periodo suindicato, non è stato sottoposto ad alcun trattamento chirurgico invasivo. Ciò, peraltro, trova conferma nelle considerazioni emerse in sede peritale, per le quali deve ritenersi “corretta la scelta di sottoporre il de cuius ad intervento chirurgico di escissione della suddetta neoformazione, posto che tale approccio risulta in letteratura specialistica del tutto idoneo al trattamento dei meningiomi intracranici”. Per l'effetto, il danno biologicotemporaneo è il solo riconoscibile per giorni 117, per un totale di € 13455,00 (115 x 117).
Tale somma, inoltre, deve essere suddivisa nella misura di 1/3 in favore di , 1/3 in favore di Parte_1
e 1/3 in favore di Parte_2 Parte_3
Inoltre, gli attori domandavano, iure proprio, il risarcimento del danno consistente nella perdita del rapporto parentale instaurato rispettivamente con il marito e i figli. In tema di perdita del rapporto parentale, occorre osservare che, in base alle coordinate ermeneutiche di legittimità (cfr. Cass. n.
21939/2017, Cass. n. 12470/2017 e Cass. n. 907/2018), la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento dal darne concreta allegazione e prova;
il danno non deve essere considerato in re ipsa, bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr. sentenza Cass. n. 21230/2016); tuttavia, la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto tra genitore e figli, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva. La speciale consistenza del rapporto affettivo che lega i genitori ai propri figli, così come quella del legame tra fratello e sorella, è circostanza generalmente nota, aderente all'id quod prelumque accidit, e, quindi, è presumibile, in base alla comune esperienza, lo sconvolgimento derivante dalla perdita del padre. Pertanto, deve essere liquidato, in favore degli attori, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, tenendo conto dei parametri previsti dalle Tabelle del 2024 del Tribunale di Milano. In particolare, occorre considerare: a) l'età della vittima primaria;
b) l'età delle vittime secondarie all'epoca dell'evento lesivo;
c) la sussistenza di un rapporto di convivenza tra il de cuius e i congiunti;
d) la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
e) la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Ai fini dell'attribuzione dei punti di cui al parametro e), giova precisare che le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità di un massimo di 30 punti, tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle pagina 15 di 20 conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti e se assenti/sporadici/giornalieri; condivisione delle festività; condivisione di vacanze;
condivisione di attività lavorativa;
attività di assistenza sanitaria/domestica; etc.
Alla luce di quanto esposto, e sulla base delle prove articolate dagli attori, si statuisce come segue:
• Per 53 punti : a) 12 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (anni Parte_1
72); b) 12 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 72); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima atteso che manca il certificato di residenza del defunto ed il certificato di stato di famiglia non lo include;
9 punti per la residualità affettiva rappresentata dalla sopravvivenza di altri 3 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (coniuge e i due figli); e) 20 punti per l'intensità della relazione affettiva, tenuto conto dei 37 anni di matrimonio da cui è desumibile in termini presuntivi un più intenso rapporto affettivo ed un sicuro stravolgimento della vita familiare (cfr certificato di matrimonio all. memorie 183 comma 6 n. parte ricorrente);
• Per 53 punti : a) 12 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto (anni Parte_2
72); b) 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 36); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima atteso che manca il certificato di residenza del defunto ed il certificato di stato di famiglia non lo include;
d) 9 punti per la residualità affettiva rappresentata dalla sopravvivenza di altri 3 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (coniuge e i due figli); e) 10 punti per l'intensità della relazione affettiva, attesa l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa;
• Per 53 punti: a) 12 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto Parte_3
(anni 72); b) 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 40); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima atteso che manca il certificato di residenza del defunto ed il certificato di stato di famiglia non lo include;
d) 9 punti per la residualità affettiva rappresentata dalla sopravvivenza di altri 3 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (l'altro coniuge e i due figli); e) 10 punti per l'intensità della relazione affettiva, attesa l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa;
Considerando che il valore economico del punto, in base alle citate Tabelle milanesi, è pari a € 3.911,00, il danno non patrimoniale liquidato in favore degli attori è pari ad € 207.283,00 ciascuno.
Non è invece riconoscibile alcuna posta risarcitoria per il pur allegato danno biologico diretto ( sub specie di biologico psichico); ciò atteso che la documentazione depositata è del tutto isolata perché avulsa da qualsiasi documentazione di carattere continuativo e durevole (come prescrizioni periodiche, visite periodiche, fatture) e non consentiva alla scrivente di effettuare indagini tecniche che non avessero carattere esplorativo in difetto di qualsivoglia documentazione (Cass. 06/12/2019, n. 31886). pagina 16 di 20 Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cass., Sez. U,
Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del
10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In relazione al danno patrimoniale richiesto all'interno dell'atto introduttivo del presente giudizio in favore di , occorre rilevare che esso, secondo la prospettazione della ricorrente, scaturirebbe dal Parte_1 venir meno del contributo economico che assicurava alla famiglia e dalla conseguente Persona_1 difficoltà della moglie di sostenere da sola tutte le spese. Ebbene, non ignora la scrivente che dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve esser detratto il valore capitale della pensione di reversibilità, accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico, non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo.
Tuttavia, nel caso in esame le allegazioni difensive sono limitate al solo deposito della certificazione unica dei redditi da pensione del defunto (CUD doc. nr. 153617811_7); ciò con specificazione Persona_1 della sola sottrazione di una quota “sibi” di ¼ dal valore netto: senza alcuna ulteriore argomentazione.
Ebbene, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ex art. 2043 c.c. spetta iure proprio ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi risultino conseguentemente privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui avrebbero presumibilmente continuato a fruire in futuro (v. Cass., 20/3/2017, n. 7054; Cass. civ. Sez. III,
06/02/2007, n. 2546). E' noto che tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, rimessa al giudice di merito, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito (v. Cass. civ. Sez. III, 13/03/2012, n. 3966). Ed al riguardo si è precisato che il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri pagina 17 di 20 probabilistici in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, e da liquidarsi in via necessariamente equitativa (v. Cass., 20/11/2018, n. 29830). Ma in questa sede il soggetto defunto era già in pensione, non aveva redditi da lavoro in percezione attuale ovvero in aumento potenziale e nessuna allegazione è stata compiuta in relazione alla sua contribuzione al bilancio familiare, in merito alla situazione reddituale degli altri familiari, in ordine alla eventuale presenza di mutui contratti dal defunto e più in generale con riferimento alle condizioni patrimonial – reddituali della famiglia residua. Ed allora la relativa domanda deve essere rigettata.
Ciò posto, in relazione all'impugnativa della documentazione attorea depositata quale in copia e priva dell'attestazione di conformità ( il riferimento è alla copia della fattura n. 6/2019 relativa alle per le spese funebri, doc. 9 prod attorea) la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'attestazione di conformità all'originale resa dall'avvocato è richiesta per le copie informatiche depositate telematicamente di atti processuali di parte o provvedimenti del giudice formati su supporto analogico e detenuti in originale o copia conforme. Nessuna attestazione è richiesta per le copie informatiche delle scritture che siano dirette a provare o negare fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni, per le quali operano le regole ordinarie previste dal Codice civile. A tal proposito si osserva come il disconoscimento di conformità all'originale delle copie informatiche di scritture analogiche– depositate telematicamente – va effettuato, a pena di inefficacia, con una dichiarazione che evidenzi in modo perspicuo quali siano gli aspetti differenziali, tra originale e copia, che si intendono contestare. Infatti, benché non vi siano vincoli di forma, ai fini di tale disconoscimento, non sono sufficienti generiche formule di stile o vaghe contestazioni.
La contestazione della conformità, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa dell'originale. Infine, nel caso in cui si contesti la copia fotostatica ex art. 2719 c.c., al giudice non è precluso di accertarne la conformità all'originale anche tramite altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.
Pertanto, tale disconoscimento produce effetti diversi da quello della scrittura privata ex art. 215 c. 1 n. 2
c.p.c. ove l'assenza di verificazione preclude al giudice l'utilizzabilità del documento (cfr. da ultimo Cass.
26200/2024 e conforme Cass. Civ. n. 8481/2020). Pertanto, attesa la genericità dell'impugnativa della documentazione depositata da parte attrice, alla luce di quanto sopra detto, essa deve ritenersi priva di rilievo;
pertanto, la fattura risulta validamente acquisita al materiale probatorio. Posto quanto innanzi, passando all'esame del merito della richiesta di riconoscimento delle spese funerarie degli attori, deve preliminarmente osservarsi che esse in tesi costituiscono un danno fatto valere “iure proprio” e non già
“iure hereditario” essendo imprescindibilmente successive alla morte del “de cuius” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11601 del 31/05/2005, Rv. 582850). Inoltre, le spese funerarie sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate pagina 18 di 20 anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11684 del 26/05/2014).
Ed allora, tenuto conto che in atti vi è depositata copia della fattura (anche se priva di quietanza a saldo) e considerato che il relativo importo deve ritenersi congruo rispetto alle prestazioni di interesse, si riconosce l'importo previsto in tale documento contabile e quindi € 2.002,00 in favore di a cui è Parte_1 intestato tale documento contabile.
In merito al governo delle spese, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione della IX tabella, VI fascia (dei procedimenti di istruzione preventiva) e tabella II fascia VI
(dei giudizi ordinari e sommari di cognizione ) del D. M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, con aumento del 30 % ai sensi dell'art. 6 comma 1 DM 55/2014; più specificatamente si riconosce un unico aumento stante l'assoluta omogeneità della posizione processuale delle parti difese dal legale attoreo e la identità del disegno difensivo espresso negli scritti.
Le spese di CTU si pongono infine definitivamente a carico dell'ente convenuto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• Accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori, e per l'effetto, condanna la
[...]
(C.F. e Controparte_1
P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento in favore di , P.IVA_1 Parte_1
e , nella qualità di eredi di , della somma Parte_3 Parte_2 Persona_1 complessiva di € 13.455,00 sulla somma de qua decorrono interessi compensativi ad un tasso dello
0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (15/01/2019) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• Accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori, e per l'effetto, condanna
[...]
(C.F. e Controparte_1
P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di P.IVA_1 Parte_1 della somma di € 269.859,00; in favore di della somma di € 269.859,00; in favore Parte_2 di della somma di € 269.859,00; sulle somme de quibus decorrono interessi Parte_3 compensativi ad un tasso dello 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (15/01/2019) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
pagina 19 di 20 • Accoglie per quanto di ragione la domanda di e condanna la Parte_1 [...]
(C.F. e P. IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in suo favore della P.IVA_1 somma di € 2.002,00; su tale importo decorrono gli interessi legali ex art 1224 I comma cc dal
26/1/2019 al soddisfo;
• Condanna la Controparte_1
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore al
[...] P.IVA_1 pagamento delle spese processuali in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
spese che liquida in € 36.885,00 per compensi, oltre € 572,00 per spese vive, oltre spese generali al
15%, CPA ed IVA se dovute come per legge;
• Spese di CTU definitivamente a carico della
[...]
(C.F. e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t…
Napoli, 06/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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