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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1358/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio De Paolis e Paolo Ermini.
e
(C.F.: , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio De Paolis e Paolo Ermini.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare sita in Santa Marinella, Via Rapallo n.7, di proprietà dei coniugi e acquistata in comunione legale dei beni, con quanto in essa contenuto, rimarrà definitivamente assegnata in godimento esclusivo alla sig.ra il marito si impegna ad allontanarsi entro e non oltre 30 giorni dalla comparizione Parte_2 avanti il Presidente del Tribunale asportando tutti i suoi effetti personali;
3) In considerazione dell'attuale condizione economica delle parti, i coniugi, concordemente, anche al fine di dare definitiva sistemazione ai loro interessi patrimoniali e della loro famiglia, in occasione della loro separazione consensuale hanno altresì convenuto che intendono provvedere a dare un nuovo assetto ai loro rapporti patrimoniali tendo conto della cessazione della loro convivenza. 4) quale parte integrante e sostanziale delle condizioni concordate a causa della separazione i coniugi hanno convenuto quanto segue: Il sig. si CP_1 impegna irrevocabilmente e si obbliga a cedere e trasferire a titolo gratuito alla signora Parte_1 che si obbliga ad accettare i suoi rispettivi diritti di proprietà della seguente unità immo immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Santa Marinella, avente accesso da Via Rapallo nn.7, 9, 11 e 13 e precisamente: - villino con annesso giardino (avente accesso dai civici 7 e 13) posto al piano terra composto da soggiorno, due camere, cucina, due cantine, disimpegno e bagno, confinante con Via Rapallo, zone condominiali, altra proprietà della venditrice, salvo se altri. Quanto sopra, risulta nel Catasto Fabbricati del Comune di Santa Marinella, esattamente intestato alla signora , Parte_3 distinto nel foglio 6, alla particella: - 184, sub.502, via Rapallo n.13, piano T-S1, cat. A , R.C. Euro 822,46. Nella vendita è compresa la relativa quota di comproprietà condominiale, sui locali, spazi, impianti e servizi di uso comune come per legge.”. 5) Dovendo i coniugi addivenire alla separazione dei beni quale effetto della separazione personale, il sig. da atto che gli anticipi ed i ratei di CP_1 mutuo per il pagamento del prezzo della casa coniugale mpre versati dalla sig.ra Parte_1
anticipati a titolo di prestito personale per la quota a carico del marito;
che il sig. non
[...] CP_1 ado di restituire alla sig.ra quanto dalla stessa anticipato e ogo Parte_1 dell'adempimento cede il 50% della sua quota pro-indiviso della casa coniugale dianzi descritta alla sig.ra Il residuo mutuo ancora da pagare resterà integralmente a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
6) Poiché il presente accordo rinviene la sua causa nella presente separazione Parte_1 ugi vogliono che esso abbia efficacia alla conclusione del presente procedimento e sempreché tale conclusione avvenga entro e non oltre novanta giorni da oggi. Dalla data innanzi convenuta decorreranno i relativi effetti attivi e passivi. Entro trenta giorni dalla conclusione del presente procedimento i coniugi procederanno alla stipula del relativo atto di attuazione di quanto convenuto. Le spese saranno a carico della parte a cui verrà trasferito l'immobile.
Le parti hanno precisato che sono addivenute a tale regolazione dei loro rapporti in quanto l'unità immobiliare innanzi sopra descritta benché acquistata da loro in regime di comunione dei beni è ad ogni effetto da considerarsi bene personale della sig.ra n quanto acquistata con beni personali Parte_1 e da ritenersi esclusa dalla comunione dei beni in endo la sig.ra agato Parte_1 con denaro proprio o in ogni caso ricevuto dalla propria famiglia. Il trasferimento viene fatto ed accettato a corpo con tutti i diritti, ragioni, azioni, accessione, dipendenze e pertinenze, usi, servitù inerenti a quanto costituito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Le spese dell'atto saranno interamente a carico della sig.ra he chiede che venga tassato in esenzione da ogni imposta e tassa. 7) Con la Parte_1 sottoscrizione del presente atto, i coniugi si danno reciprocamente consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto. Nulla per le spese Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 21.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1358/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio De Paolis e Paolo Ermini.
e
(C.F.: , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio De Paolis e Paolo Ermini.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare sita in Santa Marinella, Via Rapallo n.7, di proprietà dei coniugi e acquistata in comunione legale dei beni, con quanto in essa contenuto, rimarrà definitivamente assegnata in godimento esclusivo alla sig.ra il marito si impegna ad allontanarsi entro e non oltre 30 giorni dalla comparizione Parte_2 avanti il Presidente del Tribunale asportando tutti i suoi effetti personali;
3) In considerazione dell'attuale condizione economica delle parti, i coniugi, concordemente, anche al fine di dare definitiva sistemazione ai loro interessi patrimoniali e della loro famiglia, in occasione della loro separazione consensuale hanno altresì convenuto che intendono provvedere a dare un nuovo assetto ai loro rapporti patrimoniali tendo conto della cessazione della loro convivenza. 4) quale parte integrante e sostanziale delle condizioni concordate a causa della separazione i coniugi hanno convenuto quanto segue: Il sig. si CP_1 impegna irrevocabilmente e si obbliga a cedere e trasferire a titolo gratuito alla signora Parte_1 che si obbliga ad accettare i suoi rispettivi diritti di proprietà della seguente unità immo immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Santa Marinella, avente accesso da Via Rapallo nn.7, 9, 11 e 13 e precisamente: - villino con annesso giardino (avente accesso dai civici 7 e 13) posto al piano terra composto da soggiorno, due camere, cucina, due cantine, disimpegno e bagno, confinante con Via Rapallo, zone condominiali, altra proprietà della venditrice, salvo se altri. Quanto sopra, risulta nel Catasto Fabbricati del Comune di Santa Marinella, esattamente intestato alla signora , Parte_3 distinto nel foglio 6, alla particella: - 184, sub.502, via Rapallo n.13, piano T-S1, cat. A , R.C. Euro 822,46. Nella vendita è compresa la relativa quota di comproprietà condominiale, sui locali, spazi, impianti e servizi di uso comune come per legge.”. 5) Dovendo i coniugi addivenire alla separazione dei beni quale effetto della separazione personale, il sig. da atto che gli anticipi ed i ratei di CP_1 mutuo per il pagamento del prezzo della casa coniugale mpre versati dalla sig.ra Parte_1
anticipati a titolo di prestito personale per la quota a carico del marito;
che il sig. non
[...] CP_1 ado di restituire alla sig.ra quanto dalla stessa anticipato e ogo Parte_1 dell'adempimento cede il 50% della sua quota pro-indiviso della casa coniugale dianzi descritta alla sig.ra Il residuo mutuo ancora da pagare resterà integralmente a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
6) Poiché il presente accordo rinviene la sua causa nella presente separazione Parte_1 ugi vogliono che esso abbia efficacia alla conclusione del presente procedimento e sempreché tale conclusione avvenga entro e non oltre novanta giorni da oggi. Dalla data innanzi convenuta decorreranno i relativi effetti attivi e passivi. Entro trenta giorni dalla conclusione del presente procedimento i coniugi procederanno alla stipula del relativo atto di attuazione di quanto convenuto. Le spese saranno a carico della parte a cui verrà trasferito l'immobile.
Le parti hanno precisato che sono addivenute a tale regolazione dei loro rapporti in quanto l'unità immobiliare innanzi sopra descritta benché acquistata da loro in regime di comunione dei beni è ad ogni effetto da considerarsi bene personale della sig.ra n quanto acquistata con beni personali Parte_1 e da ritenersi esclusa dalla comunione dei beni in endo la sig.ra agato Parte_1 con denaro proprio o in ogni caso ricevuto dalla propria famiglia. Il trasferimento viene fatto ed accettato a corpo con tutti i diritti, ragioni, azioni, accessione, dipendenze e pertinenze, usi, servitù inerenti a quanto costituito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Le spese dell'atto saranno interamente a carico della sig.ra he chiede che venga tassato in esenzione da ogni imposta e tassa. 7) Con la Parte_1 sottoscrizione del presente atto, i coniugi si danno reciprocamente consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto. Nulla per le spese Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 21.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone