TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 48-2/2024 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione Commerciale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 48-2/2024 di omologazione del concordato preventivo proposto da con sede legale in Lecce (LE), alla Via 95° Controparte_1
Rgt. Fanteria, n.70, C.F. e P.IVA P.IVA_1
* * *
Con ricorso depositato il 28.05.2024, ha Controparte_1 proposto domanda di concordato.
Dopo aver ottenuto alcuni chiarimenti, con decreto del 25.03.2025, il Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo, ha nominato il
Commissario giudiziale nella persona dell'avv. Giancarlo Raco ed ha stabilito il periodo per l'espressione del voto tra il 01.07.2025 ed il 30.07.2025.
Il piano concordatario è di natura liquidatoria e prevede quanto segue:
- Soddisfacimento dei creditori prededucibili: 100% (€ 24.539, inclusi compensi per professionisti e spese di procedura);
- Soddisfacimento dei creditori privilegiati: 24% per i crediti ex art. 2751-bis, n. 2 c.c.
(€ 496 su € 2.065), 23% per i crediti ex art. 2752, co. 1 c.c. (€ 11.791 su € 51.267), 22% per i crediti ex art. 2752, co. 2 c.c. (€ 57.857 su € 262.988); - Soddisfacimento dei creditori chirografari: 21% per i crediti erariali (€ 4.607 su €
21.937), 20% per i crediti di fornitori (€ 39.518 su €197.588) e finanziamenti soci (€3.072 su €15.362);
- Tempistica: 6 mesi dall'omologazione, con incasso della finanza esterna entro il 2° mese e cessione degli asset entro il 6° mese;
- Transazione fiscale: Proposta ex art. 88 CCII, con percentuali del 22%-21% per i crediti erariali e applicazione del “cram down” ex art. 48 CCII, se necessario;
- Cessione degli asset: Liquidazione delle attrezzature e della partecipazione in GA
UC tramite procedure competitive ex art. 91 CCII, con rimborso al valore nominale della partecipazione (€ 2.448) in caso di mancata vendita.
L'attivo concordatario, per garantire la fattibilità di tale piano, è rappresentato dalla cessione della partecipazione in GA UC (stimata in € 2.448,00), la vendita delle attrezzature e le diponibilità liquide (stimate in € 689,00) e la finanza esterna per € 143.897
(accantonata presso il Notaio e da incassare al quindicesimo giorno dal Persona_1 passaggio in giudicato dell'omologazione).
All'esito delle operazioni di voto, tutte le classi hanno votato a favore del piano.
Nella relazione ex art. 110 CCII, il Commissario ha rilevato, innanzitutto, che è sopravvenuta una posizione creditoria, non nota alla data di apertura della procedura, consistente in un credito privilegiato del dott. (€ 4.290,00) per prestazioni Persona_2 professionali che sarebbero state rese in favore della debitrice fino al 31.12.2023; la società ha contestato tale posizione debitoria ma ha comunque dichiarato che, ove il credito fosse ritenuto ammissibile, la clausola di salvaguardia inserita nel piano garantirebbe l'adeguamento della finanza esterna (a pag. 46 del ricorso introduttivo, la società ha infatti testualmente previsto che “Gli importi relativi alla finanza esterna potranno essere oggetto di variazione in aumento o diminuzione nella misura necessaria ad assicurare a tutti i creditori il soddisfacimento nella misura percentuale indicata”). In secondo luogo, ha rilevato che è pervenuta (il 31.07.2025) una diffida da parte di in merito alla Parte_1 occupazione, da parte di , di una porzione di terreno agricolo in Ugento, già CP_1 oggetto di contratto di concessione scaduto il 31.07.2022 e, quindi, occupato oggi sine titulo; la società – riconoscendo che l'occupazione è avvenuta per mero errore – ha evidenziato che i soci hanno sottoscritto una dichiarazione con cui si impegnano a tenere indenne la società da ogni effetto pregiudizievole (rimozione delle infrastrutture o eventuali richieste risarcitorie). Nella relazione depositata dal Commissario per l'udienza del 25.11.2025, il
Commissario ha dato atto che la posizione con il dott. è stata definita Per_2 transattivamente, mentre per la posizione con la sig.ra vi sono ancora delle Pt_1 interlocuzioni in corso.
È stata fissata l'udienza del 25.11.2025 per decidere su tale ricorso.
Nessun creditore si è costituito per opporsi all'omologa.
All'esito dell'udienza, il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve partirsi dalla considerazione che, nel caso di specie, tutte le classi hanno votato a favore della proposta concordataria.
Il Tribunale, in questa sede, è chiamato a verificare i presupposti per l'ammissibilità del concordato, la conformità alla legge del piano proposto (intesa come rispetto di regole processuali e sostanziali), le ragionevoli prospettive del concordato di impedire o superare l'insolvenza (art. 112, c. 1 CCII).
Il Tribunale deve, quindi, appurare la “regolarità della procedura” (co. 1, lett. a), “l'esito della votazione” (comma 1, lett. b), l'“ammissibilità giuridica della proposta” (comma 1, lett. c), la “corretta formazione delle classi” (comma 1, lett. d), l'effettivo rispetto della
“parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe” (comma 1, lett. e) e la
“fattibilità del piano” (comma 1, lett. g).
Su questi aspetti, non risultano problematiche e il Commissario, nelle varie relazioni depositate, ha sempre confermato la regolarità, la convenienza e la fattibilità – giuridica ed economico-finanziaria – della proposta.
Peraltro, la clausola di salvaguardia contenuta nel piano è in grado di garantire sulla capacità del piano di garantire il soddisfacimento promesso anche in caso di imprevisti;
inoltre, con riferimento alla questione delle rivendicazioni della sul terreno occupato Pt_1 sine titulo dalla società, sono anche stati assunti degli obblighi di garanzia da parte delle socie.
Non vi sono, pertanto, ragioni per non omologare il piano.
Con riferimento alla fase esecutiva del piano, appare opportuno fornire alcune indicazioni.
Innanzitutto, spetta al Commissario l'obbligo di verificare la regolarità e puntualità dei pagamenti, che saranno effettuati direttamente dalla società ai creditori concorsuali, consegnando al Commissario copia della relativa documentazione, dopo ogni pagamento. A fronte di qualunque inadempienza della società debitrice, il Commissario dovrà diffidare la società ad adempiere nel termine di 30 giorni;
decorso invano tale termine, il
Commissario dovrà inviare lettera a tutti i creditori, segnalando l'inadempimento ed avvisandoli della possibilità di chiedere la risoluzione del concordato e la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Il Tribunale procede alla nomina del Liquidatore e riserva la nomina del comitato dei creditori ex art. 114 CCII, previa acquisizione di disponibilità da parte degli stessi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, dovranno essere seguite le disposizioni di volta in volta date dal giudice delegato.
p.q.m.
letti gli artt. 48 e 112 CCII,
- omologa il concordato preventivo proposto da Controparte_2
con ricorso del 28.05.2024, come successivamente integrato ed
[...] emendato e sopra riassunto;
- conferma la nomina del Commissario Giudiziale nella persona dell'avv. Giancarlo
Raco;
- nomina il dott. quale Liquidatore;
Persona_3
- dispone che il concordato preventivo sia eseguito con i tempi e le modalità indicate in motivazione, nonché, per quanto non previsto, in conformità alle indicazioni del giudice delegato;
- manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alla società debitrice, al
Commissario giudiziale, ai creditori che si sono costituiti in fase di opposizione all'omologazione e al P.M., nonché di provvedere alla sua iscrizione al Registro delle
Imprese ex artt. 48, c. 5, CCII e a ogni altro adempimento di legge.
Lecce, 09 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Annafrancesca Capone dr.ssa Maria Gabriella Perrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione Commerciale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 48-2/2024 di omologazione del concordato preventivo proposto da con sede legale in Lecce (LE), alla Via 95° Controparte_1
Rgt. Fanteria, n.70, C.F. e P.IVA P.IVA_1
* * *
Con ricorso depositato il 28.05.2024, ha Controparte_1 proposto domanda di concordato.
Dopo aver ottenuto alcuni chiarimenti, con decreto del 25.03.2025, il Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo, ha nominato il
Commissario giudiziale nella persona dell'avv. Giancarlo Raco ed ha stabilito il periodo per l'espressione del voto tra il 01.07.2025 ed il 30.07.2025.
Il piano concordatario è di natura liquidatoria e prevede quanto segue:
- Soddisfacimento dei creditori prededucibili: 100% (€ 24.539, inclusi compensi per professionisti e spese di procedura);
- Soddisfacimento dei creditori privilegiati: 24% per i crediti ex art. 2751-bis, n. 2 c.c.
(€ 496 su € 2.065), 23% per i crediti ex art. 2752, co. 1 c.c. (€ 11.791 su € 51.267), 22% per i crediti ex art. 2752, co. 2 c.c. (€ 57.857 su € 262.988); - Soddisfacimento dei creditori chirografari: 21% per i crediti erariali (€ 4.607 su €
21.937), 20% per i crediti di fornitori (€ 39.518 su €197.588) e finanziamenti soci (€3.072 su €15.362);
- Tempistica: 6 mesi dall'omologazione, con incasso della finanza esterna entro il 2° mese e cessione degli asset entro il 6° mese;
- Transazione fiscale: Proposta ex art. 88 CCII, con percentuali del 22%-21% per i crediti erariali e applicazione del “cram down” ex art. 48 CCII, se necessario;
- Cessione degli asset: Liquidazione delle attrezzature e della partecipazione in GA
UC tramite procedure competitive ex art. 91 CCII, con rimborso al valore nominale della partecipazione (€ 2.448) in caso di mancata vendita.
L'attivo concordatario, per garantire la fattibilità di tale piano, è rappresentato dalla cessione della partecipazione in GA UC (stimata in € 2.448,00), la vendita delle attrezzature e le diponibilità liquide (stimate in € 689,00) e la finanza esterna per € 143.897
(accantonata presso il Notaio e da incassare al quindicesimo giorno dal Persona_1 passaggio in giudicato dell'omologazione).
All'esito delle operazioni di voto, tutte le classi hanno votato a favore del piano.
Nella relazione ex art. 110 CCII, il Commissario ha rilevato, innanzitutto, che è sopravvenuta una posizione creditoria, non nota alla data di apertura della procedura, consistente in un credito privilegiato del dott. (€ 4.290,00) per prestazioni Persona_2 professionali che sarebbero state rese in favore della debitrice fino al 31.12.2023; la società ha contestato tale posizione debitoria ma ha comunque dichiarato che, ove il credito fosse ritenuto ammissibile, la clausola di salvaguardia inserita nel piano garantirebbe l'adeguamento della finanza esterna (a pag. 46 del ricorso introduttivo, la società ha infatti testualmente previsto che “Gli importi relativi alla finanza esterna potranno essere oggetto di variazione in aumento o diminuzione nella misura necessaria ad assicurare a tutti i creditori il soddisfacimento nella misura percentuale indicata”). In secondo luogo, ha rilevato che è pervenuta (il 31.07.2025) una diffida da parte di in merito alla Parte_1 occupazione, da parte di , di una porzione di terreno agricolo in Ugento, già CP_1 oggetto di contratto di concessione scaduto il 31.07.2022 e, quindi, occupato oggi sine titulo; la società – riconoscendo che l'occupazione è avvenuta per mero errore – ha evidenziato che i soci hanno sottoscritto una dichiarazione con cui si impegnano a tenere indenne la società da ogni effetto pregiudizievole (rimozione delle infrastrutture o eventuali richieste risarcitorie). Nella relazione depositata dal Commissario per l'udienza del 25.11.2025, il
Commissario ha dato atto che la posizione con il dott. è stata definita Per_2 transattivamente, mentre per la posizione con la sig.ra vi sono ancora delle Pt_1 interlocuzioni in corso.
È stata fissata l'udienza del 25.11.2025 per decidere su tale ricorso.
Nessun creditore si è costituito per opporsi all'omologa.
All'esito dell'udienza, il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve partirsi dalla considerazione che, nel caso di specie, tutte le classi hanno votato a favore della proposta concordataria.
Il Tribunale, in questa sede, è chiamato a verificare i presupposti per l'ammissibilità del concordato, la conformità alla legge del piano proposto (intesa come rispetto di regole processuali e sostanziali), le ragionevoli prospettive del concordato di impedire o superare l'insolvenza (art. 112, c. 1 CCII).
Il Tribunale deve, quindi, appurare la “regolarità della procedura” (co. 1, lett. a), “l'esito della votazione” (comma 1, lett. b), l'“ammissibilità giuridica della proposta” (comma 1, lett. c), la “corretta formazione delle classi” (comma 1, lett. d), l'effettivo rispetto della
“parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe” (comma 1, lett. e) e la
“fattibilità del piano” (comma 1, lett. g).
Su questi aspetti, non risultano problematiche e il Commissario, nelle varie relazioni depositate, ha sempre confermato la regolarità, la convenienza e la fattibilità – giuridica ed economico-finanziaria – della proposta.
Peraltro, la clausola di salvaguardia contenuta nel piano è in grado di garantire sulla capacità del piano di garantire il soddisfacimento promesso anche in caso di imprevisti;
inoltre, con riferimento alla questione delle rivendicazioni della sul terreno occupato Pt_1 sine titulo dalla società, sono anche stati assunti degli obblighi di garanzia da parte delle socie.
Non vi sono, pertanto, ragioni per non omologare il piano.
Con riferimento alla fase esecutiva del piano, appare opportuno fornire alcune indicazioni.
Innanzitutto, spetta al Commissario l'obbligo di verificare la regolarità e puntualità dei pagamenti, che saranno effettuati direttamente dalla società ai creditori concorsuali, consegnando al Commissario copia della relativa documentazione, dopo ogni pagamento. A fronte di qualunque inadempienza della società debitrice, il Commissario dovrà diffidare la società ad adempiere nel termine di 30 giorni;
decorso invano tale termine, il
Commissario dovrà inviare lettera a tutti i creditori, segnalando l'inadempimento ed avvisandoli della possibilità di chiedere la risoluzione del concordato e la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Il Tribunale procede alla nomina del Liquidatore e riserva la nomina del comitato dei creditori ex art. 114 CCII, previa acquisizione di disponibilità da parte degli stessi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, dovranno essere seguite le disposizioni di volta in volta date dal giudice delegato.
p.q.m.
letti gli artt. 48 e 112 CCII,
- omologa il concordato preventivo proposto da Controparte_2
con ricorso del 28.05.2024, come successivamente integrato ed
[...] emendato e sopra riassunto;
- conferma la nomina del Commissario Giudiziale nella persona dell'avv. Giancarlo
Raco;
- nomina il dott. quale Liquidatore;
Persona_3
- dispone che il concordato preventivo sia eseguito con i tempi e le modalità indicate in motivazione, nonché, per quanto non previsto, in conformità alle indicazioni del giudice delegato;
- manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alla società debitrice, al
Commissario giudiziale, ai creditori che si sono costituiti in fase di opposizione all'omologazione e al P.M., nonché di provvedere alla sua iscrizione al Registro delle
Imprese ex artt. 48, c. 5, CCII e a ogni altro adempimento di legge.
Lecce, 09 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Annafrancesca Capone dr.ssa Maria Gabriella Perrone