Legge 25 gennaio 1994, n. 82

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  • 1Trasporto dei rifiuti
    https://www.brocardi.it/

  • 2Quando è obbligatorio fare la deblattizzazione in un condominio?
    Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 agosto 2024

  • 3RIFIUTI DA MANUTENZIONE: LE NUOVE REGOLE DEL D.LGS. n.116
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

  • 4Interpello del 12/10/2022 n. 502 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Grandi contribuenti e Internazionale
    Agenzia delle Entrate · 12 ottobre 2022

    genzia ntrate Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale Risposta n. 502/2022 OGGETTO: IVA - Regime applicabile ai servizi di pulizia e sanificazione degli Hub vaccinali articolo 1, comma 453, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 art. 17, sesto comma, lettera a-ter), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO La società ALFA S.r.l.(di seguito anche "l'istante"), in base all'art. 3 par. 1) del proprio Statuto, ha per oggetto "L'esecuzione della pulizia, sanificazione, sanitizzazione, e disinfezione di qualsiasi specie per qualunque tipologia, struttura o volumetria di fabbricati, sia …

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  • 5Attività di disinfestazione e derattizzazione: Cassazione e ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 agosto 2021
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Giurisprudenza194

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  • 1Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/05/2025, n. 961
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, pronuncia, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 259/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: assegno-pensione T R A , rappresentato e difeso dall'avv. Mirto Andrea ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in in Capua alla via Brezza P.co Arcipelago, scala D RICORRENTE C O N T R O , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Luca …
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    • finestra mobile·
    • invalidità civile·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • requisito sanitario·
    • pensione di vecchiaia anticipata·
    • spese di lite·
    • art. 12 D.L. n. 78/2010·
    • D.Lgs. n. 503/1992·
    • decorrenza pensione·
    • requisito contributivo

  • 2Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1422
    Provvedimento: N. R.G. 4265/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4265/2023 promossa da: (C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA GALLACE ed elettivamente domiciliato presso il difensore PARTE APPELLANTE contro (C.F. ), in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. GIORGIA COLOMBO ed elettivamente domiciliata presso il difensore PARTE APPELLATA CONCLUSIONI …
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    • art. 2331 c.c.·
    • contratti di appalto di servizi·
    • art. 214 c.p.c.·
    • querela di falso·
    • contributo unificato·
    • art. 2710 c.c.·
    • disconoscimento firma·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • art. 216 c.p.c.·
    • onere della prova

  • 3Trib. Latina, sentenza 04/02/2025, n. 227
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2355/2023 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 e vertente TRA - ( ) e Parte_1 C.F._1 [...] il primo in proprio e nella qualità di amministratore e Parte_2 legale rappresentante pro tempore della Parte_2 [...] rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Righi ( ) e dall'avv. Stefano C.F._2 Perotti ) per delega in calce al ricorso C.F._3 PARTE RICORRENTE E - (C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù …
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    • sanzione amministrativa·
    • sanzione minima·
    • art. 16 L. 689/1981·
    • registro di carico e scarico rifiuti·
    • opposizione a ordinanza ingiunzione·
    • art. 190 D.Lgs. 152/2006·
    • art. 258 D.Lgs. 152/2006·
    • tracciabilità rifiuti·
    • diritto di difesa·
    • sanzione massima

  • 4Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 805
    Provvedimento: R.G.L. 8958/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta All'esito dell'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8958/2024 promossa da: C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Salvatore Morrone, elettivamente domiciliata in Torino, via Cibrario n. 38, presso lo studio del difensore; RICORRENTE Contro (C.F./P.I. , in persona del Presidente e legale Rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale Agnello, …
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    • pensione anticipata di vecchiaia·
    • requisiti anagrafici·
    • invalidità civile·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • spese di lite·
    • requisiti contributivi·
    • finestre mobili·
    • art. 1 c. 8 D.Lgs. n. 503/1992·
    • decorrenza pensione·
    • requisiti sanitari

  • 5Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 9658
    Provvedimento: Pubblicato il 09/12/2025 N. 09658/2025REG.PROV.COLL. N. 05137/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5137 del 2025, proposto da -OMISSIS-S.r.l. quale mandataria Rti con -OMISSIS- S.r.l. (mandante Rti) e -OMISSIS- S.r.l. (mandante Rti), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Consip Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e …
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    • grave illecito professionale·
    • incameramento cauzione provvisoria·
    • controllo giudiziario·
    • art. 80 d.lgs. n. 50/2016·
    • aggiudicazione definitiva·
    • teoria del contagio·
    • principio di continuità dei requisiti·
    • giurisprudenza Consiglio di Stato·
    • interdittiva antimafia·
    • esclusione da gara
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Versioni del testo

  • Art. 1. Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'ambo provinciale delle imprese artigiane 1. Le imprese che svolgono attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all' articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.
    2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge:
    a) le attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
    b) i requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attivita' di cui alla lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;
    c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonche' le relative modalita' di versamento;
    d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.
    3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera b), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all' art. 1:
    - Il R.D. n. 2011/1934 , approva il testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.
    - Il testo dell' art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato) e' il seguente:
    "Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 .
    La domanda di iscrizione al predetto albo e le succes- sive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
    In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
    L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
    Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.
    Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.
    Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
    Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ".
  • Art. 2. Requisiti di onorabilita' 1. Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:
    a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia gia' stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
    b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
    c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
    d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all' articolo 513- bis del codice penale ;
    e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
    2. I requisiti di onorabilita' di cui al comma 1 devono essere posseduti:
    a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
    b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di societa', da tutti i soci per le societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative.
    Note all'art. 2:
    - Il testo degli articoli 142 , 143 e 144 del R.D. n. 267/1942
    (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e' il seguente:
    "Art. 142 (Effetti della riabilitazione). - La riabilitazione civile fa cessare le incapacita' personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento.
    Essa e' pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli seguenti, su istanza del debitore o dei suoi eredi, sentito il pubblico ministero, con sentenza in cam- era di consiglio.
    La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 ed e' comunicata all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione".
    "Art. 143 (Condizioni per la riabilitazione). - La riabilitazione puo' essere concessa al fallito:
    1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;
    2) che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale.
    La riabilitazione non puo' essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari e' inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi;
    3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento".
    "Art. 144 (Procedimento di riabilitazione). - L'istanza di riabilitazione e' pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale puo' ordinare altre forme di pubblicita'.
    Chiunque intende opporsi alla riabilitazione puo' depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affisione, le sue deduzioni.
    Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione.
    Contro la sentenza e' ammesso reclamo alla Corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero".
    - La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'".
    - La legge n. 57/1962 reca: "Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori".
    - La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia".
    - La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
  • Art. 3. Iscrizione delle imprese di pulizia di Stati non appartenenti alla Comunita' europea 1. Le imprese di pulizia di uno Stato non appartenente alla Comunita' europea possono essere iscritte nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 1, se hanno in Italia una sede legale anche secondaria e a condizione di reciprocita' con lo Stato di appartenenza.