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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1184/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAGNOTTA VINCENZO e dall'avv. SILVIA Parte_1
MAZZITELLI ricorrente
E
- rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.6.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento della somma di € 9.315,10, al CP_1
lordo delle ritenute fiscali, a titolo di arretrati spettanti in relazione alla pensione INPS
n. n. 33831193, categoria VOART;
, per il periodo anteriore al 31 agosto 2013, CP_1
importo che, sebbene liquidato, non è mai stato effettivamente corrisposto.
2. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato la comunicazione di liquidazione da parte dell' e la documentazione attestante il mancato pagamento. CP_1
3. Ritualmente evocato in giudizio, l' non si è costituito e pertanto è rimasto CP_1
contumace.
4. La causa è stata decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La domanda è fondata e va accolta.
6. Il ricorrente ha documentato l'avvenuta liquidazione da parte dell' della somma CP_1
di euro 9.315,10, relativa ad arretrati della pensione n. 33 831 193 – categoria GOT – per il periodo antecedente al 31 agosto 2013, nonché il mancato effettivo pagamento della stessa. Tali circostanze, allegate e non contestate dal convenuto rimasto contumace, devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
7. Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, “il diritto del pensionato al pagamento degli arretrati pensionistici deriva da un diritto soggettivo perfetto che, una volta sorto, legittima la relativa azione di condanna” (Cass. n. 24126/2019; Cass.
n. 17744/2015). In particolare, anche in ipotesi di liquidazione da parte dell'ente previdenziale, il mancato pagamento concretizza un'ipotesi di inadempimento che legittima la pretesa del creditore.
8. Pertanto, deve essere accolta la domanda proposta dal ricorrente, con condanna dell' al pagamento della somma di euro 9.315,10, al lordo delle ritenute fiscali di CP_1
legge. Oltre agli interessi legali sulla somma sopra indicata a decorrere dalla data in cui la prestazione è divenuta esigibile e fino al saldo;
respinge la domanda di rivalutazione monetaria automatica, in quanto esclusa ex lege per i crediti previdenziali, salvi i maggiori danni da ritardo, che nella specie non risultano provati.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_2
contro , così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso;
2. Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma CP_1
di euro 9.315,10, al lordo delle ritenute fiscali di legge oltre interessi dal di del dovuto sino al soddisfo;
3. Condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi 2.204,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 17/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1184/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAGNOTTA VINCENZO e dall'avv. SILVIA Parte_1
MAZZITELLI ricorrente
E
- rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.6.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento della somma di € 9.315,10, al CP_1
lordo delle ritenute fiscali, a titolo di arretrati spettanti in relazione alla pensione INPS
n. n. 33831193, categoria VOART;
, per il periodo anteriore al 31 agosto 2013, CP_1
importo che, sebbene liquidato, non è mai stato effettivamente corrisposto.
2. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato la comunicazione di liquidazione da parte dell' e la documentazione attestante il mancato pagamento. CP_1
3. Ritualmente evocato in giudizio, l' non si è costituito e pertanto è rimasto CP_1
contumace.
4. La causa è stata decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La domanda è fondata e va accolta.
6. Il ricorrente ha documentato l'avvenuta liquidazione da parte dell' della somma CP_1
di euro 9.315,10, relativa ad arretrati della pensione n. 33 831 193 – categoria GOT – per il periodo antecedente al 31 agosto 2013, nonché il mancato effettivo pagamento della stessa. Tali circostanze, allegate e non contestate dal convenuto rimasto contumace, devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
7. Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, “il diritto del pensionato al pagamento degli arretrati pensionistici deriva da un diritto soggettivo perfetto che, una volta sorto, legittima la relativa azione di condanna” (Cass. n. 24126/2019; Cass.
n. 17744/2015). In particolare, anche in ipotesi di liquidazione da parte dell'ente previdenziale, il mancato pagamento concretizza un'ipotesi di inadempimento che legittima la pretesa del creditore.
8. Pertanto, deve essere accolta la domanda proposta dal ricorrente, con condanna dell' al pagamento della somma di euro 9.315,10, al lordo delle ritenute fiscali di CP_1
legge. Oltre agli interessi legali sulla somma sopra indicata a decorrere dalla data in cui la prestazione è divenuta esigibile e fino al saldo;
respinge la domanda di rivalutazione monetaria automatica, in quanto esclusa ex lege per i crediti previdenziali, salvi i maggiori danni da ritardo, che nella specie non risultano provati.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_2
contro , così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso;
2. Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma CP_1
di euro 9.315,10, al lordo delle ritenute fiscali di legge oltre interessi dal di del dovuto sino al soddisfo;
3. Condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi 2.204,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 17/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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