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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 945/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice
Dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 945 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma nello studio dell'avv. Maria Esposito, C.F._2
che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 10.10.2023, personalmente sottoscritto e contenente l'istanza di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. e la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e hanno proposto cumulativamente le domande di Parte_1 Parte_2
separazione e di scioglimento del matrimonio che, con rito civile, avevano contratto in Narbolia il
04.06.2016.
Per quanto di rilievo, le parti hanno chiarito: (i) che dalla loro unione non erano nati figli;
(ii) di essere economicamente autonomi, di avere ripartito i beni comuni e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra; (iii) che il assumeva l'impegno a trasferire alla , senza Pt_2 Pt_1
corrispettivo, la propria quota – pari al 50% del diritto di proprietà – della casa familiare;
(iv) che
1 l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2. Con sentenza n. 33/2024 del 26.01.2024, è stata pronuncia la separazione dei coniugi e sono state omologate le relative condizioni concordate dalle parti.
3. Esaminate le note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate entro il termine del 12.11.2024 – in cui le parti, oltre a insistere per la pronuncia del divorzio, hanno esposto che, nelle more del processo, era stata data attuazione all'impegno del a trasferire alla la propria quota del Pt_2 Pt_1
diritto di proprietà della casa familiare –, con ordinanza del 15.11.2024, la causa è stata rimessa al
Collegio per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
§§§
4. Deve essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio, dal momento che, essendo ormai passata in giudicato la sentenza n. 33/2024 del 26.01.2024 con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi – che, d'altra parte, hanno dato atto di non avere in seguito ripreso la convivenza –, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), e comma 2, della L. n.
898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Narbolia il 04.06.2016 da Parte_1
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Narbolia di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 2 – Parte I – Serie – anno 2016, l'annotazione prevista dal D.P.R. n.
396/2000;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 23.01.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice
Dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 945 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma nello studio dell'avv. Maria Esposito, C.F._2
che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 10.10.2023, personalmente sottoscritto e contenente l'istanza di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. e la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e hanno proposto cumulativamente le domande di Parte_1 Parte_2
separazione e di scioglimento del matrimonio che, con rito civile, avevano contratto in Narbolia il
04.06.2016.
Per quanto di rilievo, le parti hanno chiarito: (i) che dalla loro unione non erano nati figli;
(ii) di essere economicamente autonomi, di avere ripartito i beni comuni e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra; (iii) che il assumeva l'impegno a trasferire alla , senza Pt_2 Pt_1
corrispettivo, la propria quota – pari al 50% del diritto di proprietà – della casa familiare;
(iv) che
1 l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2. Con sentenza n. 33/2024 del 26.01.2024, è stata pronuncia la separazione dei coniugi e sono state omologate le relative condizioni concordate dalle parti.
3. Esaminate le note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate entro il termine del 12.11.2024 – in cui le parti, oltre a insistere per la pronuncia del divorzio, hanno esposto che, nelle more del processo, era stata data attuazione all'impegno del a trasferire alla la propria quota del Pt_2 Pt_1
diritto di proprietà della casa familiare –, con ordinanza del 15.11.2024, la causa è stata rimessa al
Collegio per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
§§§
4. Deve essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio, dal momento che, essendo ormai passata in giudicato la sentenza n. 33/2024 del 26.01.2024 con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi – che, d'altra parte, hanno dato atto di non avere in seguito ripreso la convivenza –, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), e comma 2, della L. n.
898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Narbolia il 04.06.2016 da Parte_1
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Narbolia di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 2 – Parte I – Serie – anno 2016, l'annotazione prevista dal D.P.R. n.
396/2000;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 23.01.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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