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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6449 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 13.03.2025, avente ad oggetto l'attribuzione di quota di pensione di reversibilità e vertente
T R A
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Curtì (Ce) alla Via Parte_1 C.F._1
Piave n. 53, presso lo studio dell'avv. Raffaele Franceschetti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma alla Via San CP_1 C.F._2
Tommaso d'Aquino n. 80, presso lo studio dell'avv. Agnese Di Caprio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÈ
on sede in Roma, in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località San Benedetto, presso lo studio dell'avv. Itala De Benedictis, giusta procura generale rep. 37875 del 22.03.2024 a rogito notaio di Roma, in atti. Persona_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 13.03.2025 i procuratori concludevano come da note in atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente provvedimento, quantunque emesso a seguito di procedimento camerale,
è reso in forma di sentenza, giusta il disposto dell'art. 9, comma5, L. n. 898/1970, come sostituito ex art. 13 L. n. 74/1987, avendo ad oggetto l'attribuzione di quota della pensione di reversibilità.
Con ricorso depositato in data 29.07.2024 la sig.ra deduceva che: - il Tribunale di Santa Parte_2
Maria Capua Vetere con la sentenza nr. 2117/2005 del 30.09.2005 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essa ricorrente con il sig. il 25.10.1969; Persona_2
- essa istante era titolare del diritto a percepire l'assegno divorzile quantificato nella misura di € 258,23 in virtù della predetta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'ex coniuge il
03.05.2004 aveva contratto nuove nozze con la sig.ra attuale coniuge superstite stante CP_1
il decesso del sig. avvenuto il 01.04.2024; - l'ex coniuge all'epoca del decesso era Persona_2
pensionato e percepiva una pensione di circa 2.600,00 euro mensili;
- essa ricorrente, CP_2 ultrasessantacinquenne, non aveva contratto nuove nozze ed era titolare esclusivamente dell'assegno sociale pari ad euro 209,00 mensili;
- il matrimonio aveva avuto una durata di 26 anni fino alla separazione e di 36 anni fino alla data di divorzio;
- di contro, il nuovo matrimonio del de cuius era durato circa 16 anni;
- essa ricorrente dopo il decesso del sig. inoltrava domanda di Persona_2
reversibilità e la sede competente rigettava la domanda adducendo la seguente motivazione: CP_2
“le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto…. Dai nostri archivi risulta un altro coniuge, pertanto...la quota di reversibilità va ripartita in base ad una sentenza del Tribunale che assegna la quota ad entrambe”.
Per tali motivi chiedeva: - accertarsi il diritto di essa istante, quale coniuge divorziato, di percepire una quota di reversibilità del sig. nella percentuale ritenuta congrua e di giustizia, Persona_2
con il riconoscimento degli arretrati oltre ai successivi futuri incrementi;
- ordinarsi alla sede CP_2
territorialmente competente di corrispondere alla ricorrente la quota accertata di pensione di riversibilità erogata a decorrere dal decesso del sig. - in caso di opposizione, Persona_2
condannarsi i resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la sig.ra la quale contestava tutto quanto ex CP_1
adverso formulato e, in particolare, deduceva che: - essa resistente e il de cuius avevano iniziato la convivenza prematrimoniale a far data dal dicembre 1996 tale per cui il 25.07.1997 nasceva il figlio avendo poi contratto matrimonio civile il 03.05.2004; - pertanto, ai fini dell'attribuzione Per_3
della quota di reversibilità, il periodo temporale da considerarsi quanto al rapporto
[...]
era di 27 anni e, di converso, quanto al rapporto tra essa resistente e il sig. Parte_3 Persona_2 il periodo era di anni 28, interrottosi solo per l'evento morte del coniuge;
- l'importo dell'assegno divorzile riconosciuto in favore della ricorrente era di importo esiguo tale per cui la spettanza della quota di reversibilità alla sig.ra doveva quantificarsi nei minimi;
- la ricorrente Parte_1 successivamente al divorzio aveva percepito la somma di euro 62.500,00 nell'anno 2010 quale corrispettivo di vendita dell'immobile sito in Sant'Agata de' Goti in comunione con il de cuius nonché la somma di euro 110.000,00 nell'anno 2020 quale corrispettivo di vendita di un immobile sito in Casagiove parimenti in comproprietà con il sig. Per_2
Pertanto, la resistente chiedeva: - accertarsi e dichiararsi il diritto di essa resistente a percepire una quota pari al 75% della pensione di reversibilità del coniuge nato a [...] Persona_2
SE in data 13.09.1943 e deceduto in OL in data 01.04.2024, a decorrere dal mese di maggio
2024, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione;
- accertarsi e dichiararsi il diritto della sig.ra a percepire una quota pari al 25% della pensione di reversibilità Parte_1 dell'ex coniuge nato a [...] in data [...] e deceduto in OL Persona_2 in data 01.04.2024, a decorrere dal mese di maggio 2024; - ordinarsi all' territorialmente CP_2 competente per l'erogazione della pensione, in persona del l.r.p.t., di corrispondere ad essa resistente, in qualità di coniuge superstite, la quota del 75%, o altra quota che sarà accertata e ritenuta di giustizia, della pensione di reversibilità del coniuge nato a IE SE in [...] Persona_2
13.09.1943 e deceduto in OL in data 01.04.2024, a decorrere dal mese di maggio 2024.
Si costituiva altresì l' in persona del l.r.p.t., che in via preliminare eccepiva il difetto di CP_2 legittimazione passiva nonché l'improponibilità della domanda per non aver la ricorrente inoltrato la domanda amministrativa di pensione ai superstiti. Invero, deduceva che esso Ente erogatore del trattamento pensionistico non poteva essere chiamato in giudizio come contraddittore, ma a mero titolo conoscitivo, per apprendere se e come dover ripartire la pensione del dante causa tra la ricorrente e la coniuge superstite.
Per questi motivi
chiedeva: - in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione di esso
[...]
; - sempre in via preliminare, in assenza di preventiva istanza ammnistrativa, dichiararsi CP_3
l'improponibilità della domanda di parte ricorrente;
- nel merito, accertarsi il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità richiesta e, di conseguenza, determinarsi la quota spettante in favore della ricorrente.
Con le note scritte depositate il 06.02.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo che veniva ivi allegato.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.03.2025 la causa era riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che secondo quanto previsto dal combinato disposto del comma
2° e 3° dell'art. 9 della legge n. 898/1970, nel caso di morte dell'ex coniuge, qualora vi sia un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni previsti è attribuita dal Tribunale, tenuto conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata una sentenza di divorzio, sempre che sia titolare di assegno di divorzile ex art. 5 della legge citata riconosciuto in sede giudiziale (cfr. Cass.
1.6.07 n. 12878;), che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla pronuncia di divorzio, che non abbia contratto nuove nozze e sia stato allegato un atto notorio da cui risultino tutti gli aventi diritto, posto che una quota della pensione spetta per legge comunque ai figli, genitori o collaterali aventi diritto.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto di natura previdenziale ad una quota della pensione di reversibilità (cfr. Cass.
9.12.1992 n. 13041 e Cass. 19.9.08 n. 23880).
Preliminarmente, va sottolineato che la legge n. 15/1968 alla quale fa riferimento l'art. 9 comma 5 della legge n. 898/1970 con riguardo all'allegazione dell'atto notorio è stata abrogata successivamente al D.p.r. 28.12.2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa. La dottrina, invero, in proposito ha osservato che la norma oggi applicabile è l'art. 47 del D.p.r. n.
445/2000 per cui l'atto notorio è stato sostituito da una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, da inserire nel proprio fascicolo. La mancata allegazione di tale dichiarazione, tuttavia, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, non dà luogo all'inammissibilità o all'improcedibilità della domanda, giacché la parte istante, dichiarando implicitamente di essere l'unico avente diritto all'attribuzione di una quota di pensione se ne assume la responsabilità con tutte le conseguenze in caso di dichiarazione non vera (cfr. Cass. n. 2471\03; Cass. n. 4902\1999). Pertanto, alla luce di quanto su argomentato, nel caso, sebbene manchi detta dichiarazione, può ritenersi sufficiente per quanto interessa in questa sede quanto si desume dalle deduzioni esposte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo.
Orbene, la ricorrente ha senza dubbio diritto al conseguimento di una quota della pensione in parola, atteso che la stessa è stata coniugata con il coniuge deceduto dal 25.10.1969 al 30.09.2005 (in virtù di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in atti allegata), in un arco temporale in cui quest'ultimo, già svolgeva l'attività lavorativa dipendente da cui trae origine il trattamento pensionistico maturato dall'ex coniuge in data anteriore al decesso ed è titolare di un assegno divorzile in virtù del provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha determinato detto assegno in complessivi € 258,23,00 (così Cass.
1.6.07 n. 12878).
Peraltro, la ricorrente non risulta passata a nuove nozze nonché ha inoltrato domanda amministrativa all' per il riconoscimento della pensione di reversibilità ad essa spettante, come si evince dagli CP_2
atti di causa.
Con riferimento alla determinazione di detta quota, le parti hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo: le parti hanno raggiunto un'intesa in merito alla ripartizione della pensione di reversibilità del defunto sig. nelle quote del 65% da attribuire alla coniuge superstite (sig.ra Persona_2 CP_1
e del 35% da attribuire alla ex coniuge titolare di assegno divorzile (sig.ra ).
[...] Parte_1
CP_ Infine, il Collegio con riferimento alla chiamata in causa dell' osserva che con più pronunce la
S.C. ha affermato che il procedimento tra l'ex coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, pur non determinando la necessità della presenza in giudizio dell' che eroga la pensione, non esclude che, anche in CP_2
presenza di un coniuge superstite, la parte possa avere interesse a coinvolgere l' in giudizio, CP_2
affinché la sentenza faccia stato anche nei suoi confronti e si eviti il rischio che esso assuma una posizione di estraneità rispetto al contenuto della decisione (v. Cass. n. 6272 del 30/03/2004; Cass.
n. 15111 del 18/07/2005). Pertanto, l'ente erogatore legittimamente poteva essere chiamato in giudizio.
Il Collegio reputa, invece, inammissibile la domanda della ricorrente volta ad ottenere un ordine rivolto all'ente previdenziale di pagamento della pensione con la decorrenza indicata in favore della stessa, in quanto la presente procedura camerale è finalizzata solo all'accertamento del diritto alla quota della pensione di reversibilità in capo all'ex coniuge ed a quello superstite e quindi non possono essere fatte valere eventuali pretese creditorie che vanno, invece, richieste negli ordinari giudizi di cognizione. A tal proposito, per mera completezza, si evidenzia che la pronuncia con la quale il
Tribunale ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo, determinando con efficacia ex tunc un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del pensionato. Ne consegue che l'ente previdenziale è tenuto a pagare all'ex coniuge le somme corrispondenti alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice, salva la facoltà di recuperare dal coniuge superstite le somme versatele in eccesso nei limiti di eventuali prescrizioni (v. Cass. 31/1/2007 n. 2092; 30/3/2004 n. 6272; 14/12/2001 n.
15837).
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo in epigrafe indicato, disattesa ogni altra istanza, così provvede: 1) accerta il diritto della sig.ra quale coniuge divorziato, a percepire una quota della Parte_2
pensione di reversibilità del sig. nato a [...], il [...] e Persona_2
deceduto a OL (Na) il 01.04.2024, nella misura del 35% ;
2) accerta il diritto della sig.ra quale coniuge superstite a percepire una quota della CP_1
pensione di reversibilità del sig. nato a [...], il [...] e Persona_2
deceduto a OL (Na) il 01.04.2024, nella misura del 65%;
3) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 14.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6449 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 13.03.2025, avente ad oggetto l'attribuzione di quota di pensione di reversibilità e vertente
T R A
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Curtì (Ce) alla Via Parte_1 C.F._1
Piave n. 53, presso lo studio dell'avv. Raffaele Franceschetti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma alla Via San CP_1 C.F._2
Tommaso d'Aquino n. 80, presso lo studio dell'avv. Agnese Di Caprio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÈ
on sede in Roma, in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località San Benedetto, presso lo studio dell'avv. Itala De Benedictis, giusta procura generale rep. 37875 del 22.03.2024 a rogito notaio di Roma, in atti. Persona_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 13.03.2025 i procuratori concludevano come da note in atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente provvedimento, quantunque emesso a seguito di procedimento camerale,
è reso in forma di sentenza, giusta il disposto dell'art. 9, comma5, L. n. 898/1970, come sostituito ex art. 13 L. n. 74/1987, avendo ad oggetto l'attribuzione di quota della pensione di reversibilità.
Con ricorso depositato in data 29.07.2024 la sig.ra deduceva che: - il Tribunale di Santa Parte_2
Maria Capua Vetere con la sentenza nr. 2117/2005 del 30.09.2005 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essa ricorrente con il sig. il 25.10.1969; Persona_2
- essa istante era titolare del diritto a percepire l'assegno divorzile quantificato nella misura di € 258,23 in virtù della predetta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'ex coniuge il
03.05.2004 aveva contratto nuove nozze con la sig.ra attuale coniuge superstite stante CP_1
il decesso del sig. avvenuto il 01.04.2024; - l'ex coniuge all'epoca del decesso era Persona_2
pensionato e percepiva una pensione di circa 2.600,00 euro mensili;
- essa ricorrente, CP_2 ultrasessantacinquenne, non aveva contratto nuove nozze ed era titolare esclusivamente dell'assegno sociale pari ad euro 209,00 mensili;
- il matrimonio aveva avuto una durata di 26 anni fino alla separazione e di 36 anni fino alla data di divorzio;
- di contro, il nuovo matrimonio del de cuius era durato circa 16 anni;
- essa ricorrente dopo il decesso del sig. inoltrava domanda di Persona_2
reversibilità e la sede competente rigettava la domanda adducendo la seguente motivazione: CP_2
“le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto…. Dai nostri archivi risulta un altro coniuge, pertanto...la quota di reversibilità va ripartita in base ad una sentenza del Tribunale che assegna la quota ad entrambe”.
Per tali motivi chiedeva: - accertarsi il diritto di essa istante, quale coniuge divorziato, di percepire una quota di reversibilità del sig. nella percentuale ritenuta congrua e di giustizia, Persona_2
con il riconoscimento degli arretrati oltre ai successivi futuri incrementi;
- ordinarsi alla sede CP_2
territorialmente competente di corrispondere alla ricorrente la quota accertata di pensione di riversibilità erogata a decorrere dal decesso del sig. - in caso di opposizione, Persona_2
condannarsi i resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la sig.ra la quale contestava tutto quanto ex CP_1
adverso formulato e, in particolare, deduceva che: - essa resistente e il de cuius avevano iniziato la convivenza prematrimoniale a far data dal dicembre 1996 tale per cui il 25.07.1997 nasceva il figlio avendo poi contratto matrimonio civile il 03.05.2004; - pertanto, ai fini dell'attribuzione Per_3
della quota di reversibilità, il periodo temporale da considerarsi quanto al rapporto
[...]
era di 27 anni e, di converso, quanto al rapporto tra essa resistente e il sig. Parte_3 Persona_2 il periodo era di anni 28, interrottosi solo per l'evento morte del coniuge;
- l'importo dell'assegno divorzile riconosciuto in favore della ricorrente era di importo esiguo tale per cui la spettanza della quota di reversibilità alla sig.ra doveva quantificarsi nei minimi;
- la ricorrente Parte_1 successivamente al divorzio aveva percepito la somma di euro 62.500,00 nell'anno 2010 quale corrispettivo di vendita dell'immobile sito in Sant'Agata de' Goti in comunione con il de cuius nonché la somma di euro 110.000,00 nell'anno 2020 quale corrispettivo di vendita di un immobile sito in Casagiove parimenti in comproprietà con il sig. Per_2
Pertanto, la resistente chiedeva: - accertarsi e dichiararsi il diritto di essa resistente a percepire una quota pari al 75% della pensione di reversibilità del coniuge nato a [...] Persona_2
SE in data 13.09.1943 e deceduto in OL in data 01.04.2024, a decorrere dal mese di maggio
2024, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione;
- accertarsi e dichiararsi il diritto della sig.ra a percepire una quota pari al 25% della pensione di reversibilità Parte_1 dell'ex coniuge nato a [...] in data [...] e deceduto in OL Persona_2 in data 01.04.2024, a decorrere dal mese di maggio 2024; - ordinarsi all' territorialmente CP_2 competente per l'erogazione della pensione, in persona del l.r.p.t., di corrispondere ad essa resistente, in qualità di coniuge superstite, la quota del 75%, o altra quota che sarà accertata e ritenuta di giustizia, della pensione di reversibilità del coniuge nato a IE SE in [...] Persona_2
13.09.1943 e deceduto in OL in data 01.04.2024, a decorrere dal mese di maggio 2024.
Si costituiva altresì l' in persona del l.r.p.t., che in via preliminare eccepiva il difetto di CP_2 legittimazione passiva nonché l'improponibilità della domanda per non aver la ricorrente inoltrato la domanda amministrativa di pensione ai superstiti. Invero, deduceva che esso Ente erogatore del trattamento pensionistico non poteva essere chiamato in giudizio come contraddittore, ma a mero titolo conoscitivo, per apprendere se e come dover ripartire la pensione del dante causa tra la ricorrente e la coniuge superstite.
Per questi motivi
chiedeva: - in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione di esso
[...]
; - sempre in via preliminare, in assenza di preventiva istanza ammnistrativa, dichiararsi CP_3
l'improponibilità della domanda di parte ricorrente;
- nel merito, accertarsi il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità richiesta e, di conseguenza, determinarsi la quota spettante in favore della ricorrente.
Con le note scritte depositate il 06.02.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo che veniva ivi allegato.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.03.2025 la causa era riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che secondo quanto previsto dal combinato disposto del comma
2° e 3° dell'art. 9 della legge n. 898/1970, nel caso di morte dell'ex coniuge, qualora vi sia un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni previsti è attribuita dal Tribunale, tenuto conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata una sentenza di divorzio, sempre che sia titolare di assegno di divorzile ex art. 5 della legge citata riconosciuto in sede giudiziale (cfr. Cass.
1.6.07 n. 12878;), che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla pronuncia di divorzio, che non abbia contratto nuove nozze e sia stato allegato un atto notorio da cui risultino tutti gli aventi diritto, posto che una quota della pensione spetta per legge comunque ai figli, genitori o collaterali aventi diritto.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto di natura previdenziale ad una quota della pensione di reversibilità (cfr. Cass.
9.12.1992 n. 13041 e Cass. 19.9.08 n. 23880).
Preliminarmente, va sottolineato che la legge n. 15/1968 alla quale fa riferimento l'art. 9 comma 5 della legge n. 898/1970 con riguardo all'allegazione dell'atto notorio è stata abrogata successivamente al D.p.r. 28.12.2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa. La dottrina, invero, in proposito ha osservato che la norma oggi applicabile è l'art. 47 del D.p.r. n.
445/2000 per cui l'atto notorio è stato sostituito da una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, da inserire nel proprio fascicolo. La mancata allegazione di tale dichiarazione, tuttavia, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, non dà luogo all'inammissibilità o all'improcedibilità della domanda, giacché la parte istante, dichiarando implicitamente di essere l'unico avente diritto all'attribuzione di una quota di pensione se ne assume la responsabilità con tutte le conseguenze in caso di dichiarazione non vera (cfr. Cass. n. 2471\03; Cass. n. 4902\1999). Pertanto, alla luce di quanto su argomentato, nel caso, sebbene manchi detta dichiarazione, può ritenersi sufficiente per quanto interessa in questa sede quanto si desume dalle deduzioni esposte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo.
Orbene, la ricorrente ha senza dubbio diritto al conseguimento di una quota della pensione in parola, atteso che la stessa è stata coniugata con il coniuge deceduto dal 25.10.1969 al 30.09.2005 (in virtù di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in atti allegata), in un arco temporale in cui quest'ultimo, già svolgeva l'attività lavorativa dipendente da cui trae origine il trattamento pensionistico maturato dall'ex coniuge in data anteriore al decesso ed è titolare di un assegno divorzile in virtù del provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha determinato detto assegno in complessivi € 258,23,00 (così Cass.
1.6.07 n. 12878).
Peraltro, la ricorrente non risulta passata a nuove nozze nonché ha inoltrato domanda amministrativa all' per il riconoscimento della pensione di reversibilità ad essa spettante, come si evince dagli CP_2
atti di causa.
Con riferimento alla determinazione di detta quota, le parti hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo: le parti hanno raggiunto un'intesa in merito alla ripartizione della pensione di reversibilità del defunto sig. nelle quote del 65% da attribuire alla coniuge superstite (sig.ra Persona_2 CP_1
e del 35% da attribuire alla ex coniuge titolare di assegno divorzile (sig.ra ).
[...] Parte_1
CP_ Infine, il Collegio con riferimento alla chiamata in causa dell' osserva che con più pronunce la
S.C. ha affermato che il procedimento tra l'ex coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, pur non determinando la necessità della presenza in giudizio dell' che eroga la pensione, non esclude che, anche in CP_2
presenza di un coniuge superstite, la parte possa avere interesse a coinvolgere l' in giudizio, CP_2
affinché la sentenza faccia stato anche nei suoi confronti e si eviti il rischio che esso assuma una posizione di estraneità rispetto al contenuto della decisione (v. Cass. n. 6272 del 30/03/2004; Cass.
n. 15111 del 18/07/2005). Pertanto, l'ente erogatore legittimamente poteva essere chiamato in giudizio.
Il Collegio reputa, invece, inammissibile la domanda della ricorrente volta ad ottenere un ordine rivolto all'ente previdenziale di pagamento della pensione con la decorrenza indicata in favore della stessa, in quanto la presente procedura camerale è finalizzata solo all'accertamento del diritto alla quota della pensione di reversibilità in capo all'ex coniuge ed a quello superstite e quindi non possono essere fatte valere eventuali pretese creditorie che vanno, invece, richieste negli ordinari giudizi di cognizione. A tal proposito, per mera completezza, si evidenzia che la pronuncia con la quale il
Tribunale ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo, determinando con efficacia ex tunc un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del pensionato. Ne consegue che l'ente previdenziale è tenuto a pagare all'ex coniuge le somme corrispondenti alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice, salva la facoltà di recuperare dal coniuge superstite le somme versatele in eccesso nei limiti di eventuali prescrizioni (v. Cass. 31/1/2007 n. 2092; 30/3/2004 n. 6272; 14/12/2001 n.
15837).
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo in epigrafe indicato, disattesa ogni altra istanza, così provvede: 1) accerta il diritto della sig.ra quale coniuge divorziato, a percepire una quota della Parte_2
pensione di reversibilità del sig. nato a [...], il [...] e Persona_2
deceduto a OL (Na) il 01.04.2024, nella misura del 35% ;
2) accerta il diritto della sig.ra quale coniuge superstite a percepire una quota della CP_1
pensione di reversibilità del sig. nato a [...], il [...] e Persona_2
deceduto a OL (Na) il 01.04.2024, nella misura del 65%;
3) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 14.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna