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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/08/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice, Dott. Remo Lisco, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado al n. 1540 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2023 avente per oggetto: risarcimento danni, TRA (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Dinoi,
[...] C.F._4
attori E (c.f. ) con l'Avv. Sergio Cicerone, CP_1 C.F._5 convenuta
E (c.f. ) con l'Avv. Emilio Controparte_2 P.IVA_1 D'Antona, convenuta E p.i. Controparte_3 P.IVA_2 convenuta – non costituita E
(c.f. con l'Avv. Carmine Cua, Controparte_4 C.F._6 chiamato in causa All'udienza del 22.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che con atto di citazione del 28/02/2023 gli attori in epigrafe indicati, in qualità di nipoti ed eredi di , convenivano davanti a questo Tribunale la Parte_5 Controparte_5
, la e per sentir accertare il diritto al
[...] Controparte_3 CP_1 risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del proprio zio, , verificatosi in Parte_5 conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Taranto in data 10/08/2019, quale terzo trasportato nella vettura SEAT Ibiza targata “TCG289HK”, condotta da e di Persona_1 proprietà di , sinistro stradale in cui veniva coinvolta anche la vettura Ford CP_1 Fusion, targata “DG248BC”, di proprietà di (inizialmente non citato in Controparte_4 giudizio dagli odierni attori) e, conseguentemente, ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, quantificati nella complessiva somma pari ad € 509.948,00 con vittoria di spese e compensi come per legge;
rilevato che non si costituiva;
Controparte_3 rilevato che , costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in caso di CP_1 accoglimento, la condanna della al risarcimento diretto ex art. 1917, I e II comma, c.c. CP_2 in favore degli attori e con condanna al pagamento delle spese di lite dalla stessa sostenute per la difesa nel presente processo;
rilevato che la costituitasi, sosteneva l'inammissibilità Controparte_6 delle domande avanzate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in subordine chiedeva (i) la dichiarazione di responsabilità concorsuale del terzo trasportato ex art. 1227 per non aver indossato la cintura di sicurezza, (ii) la decurtazione del risarcimento danni eventualmente accordato in assenza di convivenza degli attori con il de cuius e per il tenue rapporto affettivo tra gli stessi e (iii) il contenimento dell'eventuale condanna nei limiti del massimale della polizza assicurativa, con vittoria di spese e competenze di lite;
rilevato che, con provvedimento del 16/07/2024, questo Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di proprietario dell'autovettura Ford Fusion Controparte_4 targata “DG248BC”, assicurata con ai sensi dell'art. 144, comma III, Controparte_7 d.lgs. 209/2005, il quale si costituiva in giudizio il 29/10/2024 chiedendo il rigetto delle domande attoree;
ritenuto che
le domande proposte dagli attori non possano trovare accoglimento in quanto non risulta adeguatamente dimostrato il danno non patrimoniale da perdita del congiunto assertivamente subito;
la giurisprudenza ha definito in più occasioni il danno da perdita del rapporto parentale quale danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018, Cass 2019, n. 28989); orbene, è noto che il danno da perdita di congiunti non inclusi nel ristretto ambito della famiglia nucleare impone un onere probatorio più rigoroso;
secondo quanto affermato dalla Corte Suprema (Cass. n. 21230/2016) “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” e restano “fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico- relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”; nel caso di specie gli attori non hanno sufficientemente dimostrato il danno assertivamente patito in conseguenza della morte dello zio, , nei termini affermati dalla giurisprudenza innanzi riportata, essendosi limitati Parte_5 ad articolare sul punto una richiesta di prova orale avente per oggetto due circostanze genericamente formulate (cfr. nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. la circostanza sub. 10: “vero che gli istanti avevano con lo zio defunto un rapporto affettivo molto forte, cresciuto e consolidatosi negli anni anche a causa della la prematura morte del padre e del fatto che lo zio fosse celibe e coabitante”; e la sub. 11: “Vero che gli istanti ed il sig. Pt_5
hanno coabitato all'interno dello stesso stabile”); non risulta, pertanto, raggiunta una
[...] rigorosa dimostrazione della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patiti dagli attori, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale; nelle richieste istruttorie innanzi menzionate si fa riferimento ad una coabitazione tra ed i nipoti Parte_5 nello stesso stabile e non sotto lo stesso tetto e si fa riferimento ad una non meglio specificata solidità del rapporto familiare, senza individuare fatti maggiormente dettagliati nei quali si è concretato il rapporto e da cui potere evincere, sia pure in via induttiva, che vi fosse un solido rapporto affettivo tale da fare ritenere che alla perdita dello zio fosse conseguito un apprezzabile pregiudizio per i nipoti nei termini specificati dagli arresti giurisprudenziali che sono stati citati;
se è vero, infatti, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente ed ormai consolidato, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza del pregiudizio, ma costituisce un elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del rapporto, i congiunti, in assenza di convivenza sotto lo stesso tetto, ed ancor più se non rientranti nell'ambito della c.d. famiglia nucleare, sono tenuti ad offrire una prova più rigorosa e cioè a dimostrare in concreto specifiche circostanze utili a consentire di dedurre l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto;
ad abundantiam è opportuno evidenziare che, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata dagli attori,
dal 2011 sino alla morte risiedeva in via Regina Elena n. 45 e che, in ogni caso, Parte_5 dall'allegazione di parte attrice non è possibile in alcun modo risalire all'indirizzo di residenza degli odierni attori;
osservato che, in ragione del rigetto delle domande attore, la domanda proposta da
[...]
ex art. 1917 c.c. risulta assorbita;
CP_1 rilevato che gli attori devono essere condannati, in via solidale, in applicazione del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle altre parti costituite, con la specificazione che per le stesse vanno liquidate integralmente in favore CP_1 dell'Erario, stante la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato fin dalla fase iniziale del processo, mentre con riferimento a le spese di lite vanno liquidate in favore Controparte_4 del difensore dichiaratosi antistatario, limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva, ed in favore dello Stato, limitatamente alla fase decisoria, posto che lo stesso ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 15.01.2025, dopo la quale la causa ha visto lo svolgimento della sola fase decisoria;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: a) rigetta la domanda proposta dagli attori;
b) dichiara assorbita la domanda ex art. 1917 c.c., proposta da;
CP_1 c) condanna gli attori, in solido, a pagare, con riferimento alla posizione di P_
, le spese di lite del presente procedimento, che liquida in favore dell'Avv.
[...] Carmine Cua distrattario, in € 2.941,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed in favore dello Stato in € 3.082,00 per compensi, oltre accessori di legge;
d) condanna gli attori, in solido, a pagare in favore dello Stato, con riferimento alla posizione di , le spese di lite del presente procedimento, che liquida in € CP_1 6.023,00 per compensi, oltre accessori di legge;
e) condanna gli attori, in solido, a pagare in favore della Controparte_6 le spese di lite del presente procedimento che liquida in € 10.000,00 per compensi,
[...] oltre accessori di legge. Taranto, 31.07.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Dinoi,
[...] C.F._4
attori E (c.f. ) con l'Avv. Sergio Cicerone, CP_1 C.F._5 convenuta
E (c.f. ) con l'Avv. Emilio Controparte_2 P.IVA_1 D'Antona, convenuta E p.i. Controparte_3 P.IVA_2 convenuta – non costituita E
(c.f. con l'Avv. Carmine Cua, Controparte_4 C.F._6 chiamato in causa All'udienza del 22.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che con atto di citazione del 28/02/2023 gli attori in epigrafe indicati, in qualità di nipoti ed eredi di , convenivano davanti a questo Tribunale la Parte_5 Controparte_5
, la e per sentir accertare il diritto al
[...] Controparte_3 CP_1 risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del proprio zio, , verificatosi in Parte_5 conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Taranto in data 10/08/2019, quale terzo trasportato nella vettura SEAT Ibiza targata “TCG289HK”, condotta da e di Persona_1 proprietà di , sinistro stradale in cui veniva coinvolta anche la vettura Ford CP_1 Fusion, targata “DG248BC”, di proprietà di (inizialmente non citato in Controparte_4 giudizio dagli odierni attori) e, conseguentemente, ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, quantificati nella complessiva somma pari ad € 509.948,00 con vittoria di spese e compensi come per legge;
rilevato che non si costituiva;
Controparte_3 rilevato che , costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in caso di CP_1 accoglimento, la condanna della al risarcimento diretto ex art. 1917, I e II comma, c.c. CP_2 in favore degli attori e con condanna al pagamento delle spese di lite dalla stessa sostenute per la difesa nel presente processo;
rilevato che la costituitasi, sosteneva l'inammissibilità Controparte_6 delle domande avanzate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in subordine chiedeva (i) la dichiarazione di responsabilità concorsuale del terzo trasportato ex art. 1227 per non aver indossato la cintura di sicurezza, (ii) la decurtazione del risarcimento danni eventualmente accordato in assenza di convivenza degli attori con il de cuius e per il tenue rapporto affettivo tra gli stessi e (iii) il contenimento dell'eventuale condanna nei limiti del massimale della polizza assicurativa, con vittoria di spese e competenze di lite;
rilevato che, con provvedimento del 16/07/2024, questo Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di proprietario dell'autovettura Ford Fusion Controparte_4 targata “DG248BC”, assicurata con ai sensi dell'art. 144, comma III, Controparte_7 d.lgs. 209/2005, il quale si costituiva in giudizio il 29/10/2024 chiedendo il rigetto delle domande attoree;
ritenuto che
le domande proposte dagli attori non possano trovare accoglimento in quanto non risulta adeguatamente dimostrato il danno non patrimoniale da perdita del congiunto assertivamente subito;
la giurisprudenza ha definito in più occasioni il danno da perdita del rapporto parentale quale danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018, Cass 2019, n. 28989); orbene, è noto che il danno da perdita di congiunti non inclusi nel ristretto ambito della famiglia nucleare impone un onere probatorio più rigoroso;
secondo quanto affermato dalla Corte Suprema (Cass. n. 21230/2016) “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” e restano “fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico- relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”; nel caso di specie gli attori non hanno sufficientemente dimostrato il danno assertivamente patito in conseguenza della morte dello zio, , nei termini affermati dalla giurisprudenza innanzi riportata, essendosi limitati Parte_5 ad articolare sul punto una richiesta di prova orale avente per oggetto due circostanze genericamente formulate (cfr. nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. la circostanza sub. 10: “vero che gli istanti avevano con lo zio defunto un rapporto affettivo molto forte, cresciuto e consolidatosi negli anni anche a causa della la prematura morte del padre e del fatto che lo zio fosse celibe e coabitante”; e la sub. 11: “Vero che gli istanti ed il sig. Pt_5
hanno coabitato all'interno dello stesso stabile”); non risulta, pertanto, raggiunta una
[...] rigorosa dimostrazione della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patiti dagli attori, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale; nelle richieste istruttorie innanzi menzionate si fa riferimento ad una coabitazione tra ed i nipoti Parte_5 nello stesso stabile e non sotto lo stesso tetto e si fa riferimento ad una non meglio specificata solidità del rapporto familiare, senza individuare fatti maggiormente dettagliati nei quali si è concretato il rapporto e da cui potere evincere, sia pure in via induttiva, che vi fosse un solido rapporto affettivo tale da fare ritenere che alla perdita dello zio fosse conseguito un apprezzabile pregiudizio per i nipoti nei termini specificati dagli arresti giurisprudenziali che sono stati citati;
se è vero, infatti, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente ed ormai consolidato, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza del pregiudizio, ma costituisce un elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del rapporto, i congiunti, in assenza di convivenza sotto lo stesso tetto, ed ancor più se non rientranti nell'ambito della c.d. famiglia nucleare, sono tenuti ad offrire una prova più rigorosa e cioè a dimostrare in concreto specifiche circostanze utili a consentire di dedurre l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto;
ad abundantiam è opportuno evidenziare che, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata dagli attori,
dal 2011 sino alla morte risiedeva in via Regina Elena n. 45 e che, in ogni caso, Parte_5 dall'allegazione di parte attrice non è possibile in alcun modo risalire all'indirizzo di residenza degli odierni attori;
osservato che, in ragione del rigetto delle domande attore, la domanda proposta da
[...]
ex art. 1917 c.c. risulta assorbita;
CP_1 rilevato che gli attori devono essere condannati, in via solidale, in applicazione del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle altre parti costituite, con la specificazione che per le stesse vanno liquidate integralmente in favore CP_1 dell'Erario, stante la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato fin dalla fase iniziale del processo, mentre con riferimento a le spese di lite vanno liquidate in favore Controparte_4 del difensore dichiaratosi antistatario, limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva, ed in favore dello Stato, limitatamente alla fase decisoria, posto che lo stesso ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 15.01.2025, dopo la quale la causa ha visto lo svolgimento della sola fase decisoria;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: a) rigetta la domanda proposta dagli attori;
b) dichiara assorbita la domanda ex art. 1917 c.c., proposta da;
CP_1 c) condanna gli attori, in solido, a pagare, con riferimento alla posizione di P_
, le spese di lite del presente procedimento, che liquida in favore dell'Avv.
[...] Carmine Cua distrattario, in € 2.941,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed in favore dello Stato in € 3.082,00 per compensi, oltre accessori di legge;
d) condanna gli attori, in solido, a pagare in favore dello Stato, con riferimento alla posizione di , le spese di lite del presente procedimento, che liquida in € CP_1 6.023,00 per compensi, oltre accessori di legge;
e) condanna gli attori, in solido, a pagare in favore della Controparte_6 le spese di lite del presente procedimento che liquida in € 10.000,00 per compensi,
[...] oltre accessori di legge. Taranto, 31.07.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco