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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1242/2025, avente ad oggetto “lo scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa da Avv. GALLIANI GAETANO
– PARTE RICORRENTE –
E
), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso da Avv. FEBBRILE LUIGI – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Tribunale Parte_1
riferendo di essere coniuge della parte resistente in forza di matrimonio contratto in Bitonto (BA) data 16/12/2010. Ha precisato che dalla loro unione sono nati figli due figli, il Per_1
15/03/2010) e (il 16/12/2011). Per_2
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 28/01/2025).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente , CP_1
che non si opposta alla decisione sullo status allegando di aver concordato con la ricorrente le condizioni del divorzio.
All'udienza del 17/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del 2 matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett.
b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari in atti pubblicato il 3/06/2022, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente nel giudizio separativo;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e prodotta su PCT.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
3 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1242/2025 introdotto con ricorso del 28/01/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Bitonto
(BA) in data 16/12/2010 tra RI (BA), Parte_1
17/09/1985) e (BITONTO (BA), CP_1
22/12/1979) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bitonto al n. 52, parte I, anno 2010;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 08/08/2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1242/2025, avente ad oggetto “lo scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa da Avv. GALLIANI GAETANO
– PARTE RICORRENTE –
E
), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso da Avv. FEBBRILE LUIGI – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Tribunale Parte_1
riferendo di essere coniuge della parte resistente in forza di matrimonio contratto in Bitonto (BA) data 16/12/2010. Ha precisato che dalla loro unione sono nati figli due figli, il Per_1
15/03/2010) e (il 16/12/2011). Per_2
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 28/01/2025).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente , CP_1
che non si opposta alla decisione sullo status allegando di aver concordato con la ricorrente le condizioni del divorzio.
All'udienza del 17/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del 2 matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett.
b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari in atti pubblicato il 3/06/2022, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente nel giudizio separativo;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e prodotta su PCT.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
3 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1242/2025 introdotto con ricorso del 28/01/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Bitonto
(BA) in data 16/12/2010 tra RI (BA), Parte_1
17/09/1985) e (BITONTO (BA), CP_1
22/12/1979) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bitonto al n. 52, parte I, anno 2010;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 08/08/2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4