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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/02/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3096/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3096/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
ROMITO ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo C.F._2
pec.
ATTRICE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'Avv. GENNARO ARCUCCI ( , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
dell'Avv. Fabrizio Panza, indirizzo pec.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 15 Con citazione del 01.12.2020 , unitamente ad altri investitori– premesso che: era titolare Parte_1
del conto corrente n. 030/01005024 e del conto deposito n. 00030/0000023003266, su cui la CP_1
aveva addebitato solo titoli di sua emissione, ovvero n.
8.823 azioni per complessivi € 77.848,40; in particolare, nel gennaio 2010 era già titolare di n.
3.586 azioni per € 31.915,40, mentre nel 2009 aveva sottoscritto n. 868 azioni per € 7.204,40; in data 24.06.2010 aveva acquistato n.
1.046 azioni per €
9.832,40, in data 12.04.2011 n. 883 azioni per € 8.300,20, nel 2013 n. 1000 azioni per € 8.000,00 ed obbligazioni subordinate convertibili per € 9.400,00 (poi convertite dalla in 1.100 azioni nel CP_1
2014, ed infine in data 07.08.2013 n. 340 azioni per € 3.196,00); la aveva violato la normativa CP_1
posta a tutela del consumatore, nonché aveva omesso di segnare l'inadeguatezza degli acquisti azionari anche per eccessiva concentrazione del rischio Emittente, fornendo informazioni in ordine alla componente di rischio bassa e media, non corrispondenti al rischio alto dei titoli;
la non aveva CP_1
consegnato il contratto alla cliente, con conseguente nullità delle operazioni oggetto di causa, nonché
non aveva fornito elementi di prova in ordine ad una adeguata informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni e all'adeguatezza delle stesse al profilo aggiornato del cliente;
la aveva omesso di verificare l'adeguatezza del portafogli titoli sotto il profilo soggettivo ed CP_1
oggettivo, anche in ordine alla concentrazione rischio Emittente e alla compatibilità del profilo rispetto al titolo;
la cliente aveva sottoscritto il modulo con la sua disponibilità a rendere informazioni, ma non il separato questionario redatto autonomamente dalla Banca ed a lei non riconducibile, nel quale veniva attribuito un profilo di rischio medio incompatibile con le operazioni addebitate, aventi ad oggetto titoli ad alto rischio, non tenendo conto dell'età avanzata dell'investitrice; - conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, già rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni: 1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o assenza del contratto quadro in violazione dell'art. 23 TUF e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato alla Sig.ra pari ad € 77.848,40, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria Pt_1
come per legge;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pagina 2 di 15 contrattuali della convenuta, per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento della somma CP_1
addebitata alla Sig.ra pari ad € 77.848,40, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria Pt_1
come per legge;
3) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi con comparsa dell'11.02.2021, già Controparte_1 Controparte_2
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle avverse domande di nullità e di risarcimento del danno (di natura precontrattuale), nonché la prescrizione decennale delle avverse domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattualmente patito.
Nel merito, deduceva la regolare sottoscrizione dei contratti quadro di intermediazione finanziaria,
aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Rilevava altresì la puntuale consegna alla cliente dei prospetti informativi, delle schede prodotto, degli
Cont estratti conto del dossier titoli (da cui risultava il grado di rischio delle azioni e di liquidità) e del conto corrente, nonché delle note informative relative agli acquisti effettuati.
Aggiungeva la convenuta che tutti gli investitori avevano reso, in sede di profilatura nel corso degli anni, dichiarazioni perfettamente compatibili con gli acquisti effettuati, nonché avevano dichiarato di aver preso visione dei prospetti informativi e di aver analizzato i relativi fattori di rischio ivi indicati in occasione delle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della nel periodo 2001-2015. CP_1
Assumeva altresì di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli e alla sussistenza del conflitto d'interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro, nonché in ordine alla natura, alle caratteristiche ed ai profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni pagina 3 di 15 Cont
, con un ampio corredo informativo offerto dai vari prospetti approvati dalla (del 2007, CP_4
2009, 2012 e 2014) e delle schede prodotto.
La asseriva, inoltre, di aver fornito una adeguata informativa anche ex post, informando gli attori CP_1
Cont del prezzo delle azioni e dei costi dell'operazione del valore di smobilizzo dei predetti titoli azionari, delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione, delle modalità di
Cont smobilizzo delle azioni , mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche
Cont sul sito web di , circa l'implementazione del mercato interno denominato “Sistema di negoziazione
interno” (cfr. doc. 164 fasc. convenuta), e successivamente del sistema Hi-MTF (cfr. doc. 165 – fasc.
convenuta).
Aggiungeva che l'attrice aveva fornito, in sede di profilatura, dichiarazioni perfettamente compatibili con l'acquisto di titoli di natura illiquida, in ragione di una propensione al rischio elevata, adducendo che a seguito degli investimenti effettuati (comprese le assegnazioni a titolo gratuito), la stessa era divenuta titolare di n. 37.042 azioni.
Da ultimo, la sosteneva di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia, né in ordine al CP_1
mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertando di contro gli investitori ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
La convenuta rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese, diritti o azioni, nonché delle domande avversarie;
2) nel merito,
rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme
Cont versate dalla controparte per l'acquisto dei titoli oggetto di giudizio, disponendo la restituzione delle stesse entro i suddetti limiti, al netto delle azioni assegnate a titolo gratuito ed ulteriormente pagina 4 di 15 Cont detratte le somme percepite a titolo di dividendi, con conseguente restituzione dei titoli azionari ,
in favore della 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare CP_1
qualsivoglia responsabilità della quantificare le somme in ipotesi dovute dagli attori a titolo CP_1
Cont risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto ed
Cont il controvalore residuo delle azioni, al netto delle azioni assegnate a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento nell'ipotesi in cui sia riconosciuto il grave concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c. e delle somme percepite dagli stessi a titolo di dividendi;
5) con vittoria di spese.
Con ordinanza del 05.03.2021, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del n. 3096/2021.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l'attrice prendeva atto della diversa ricostruzione effettuata dalla convenuta in ordine alle operazioni di acquisto effettuate, CP_1
uniformandosi al numero di azioni acquistate (al netto delle attribuzioni gratuite) ed al relativo controvalore, ovvero n.
8.823 azioni per un importo complessivo di € 78.164,00.
All'esito del vano tentativo di bonario compimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024,
celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
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Preliminarmente, deve darsi atto che l'attrice non ha reiterato la domanda di nullità del contratto quadro per violazione dell'art. 23 TUF, sicché deve ritersi assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in riferimento alla predetta domanda. CP_1
pagina 5 di 15 Sempre in via preliminare, l'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento danni, sollevata dalla convenuta, va disattesa, atteso che il suddetto termine non è applicabile alla responsabilità contrattuale, in riferimento alla quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017).
A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass., n.29328/2024).
Sul punto va peraltro rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Cass. 14135/2019; Cass.,
n.15991/2018).
Nel caso di specie, la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del CP_1
termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione,
perfezionatasi in data 01.12.2020.
In forza dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che non ha allegato e provato la conoscenza CP_1
o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente al 01.12.2010,
la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla la quale ha accertato la CP_4
violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti,
pagina 6 di 15 alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti ( Cfr. docc. 10 -13 di parte attrice).
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale,
decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata dall'attrice per inadempimento della CP_1
convenuta, è fondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può
essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché,
in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass., n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario pagina 7 di 15 ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. Consob del 16190/2007).
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuno una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dall'attrice, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitrice.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la convenuta, l'attrice ha effettuato le seguenti CP_1
pagina 8 di 15 operazioni:
04/08/2006 1.600 ACQ. AZIONI 21/12/2007 896 ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO- 06/03/2009 868 ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO
28/07/2009 1.090 ACQ. AZIONI 24/06/2010 1.046 ACQ. AZIONI 12/04/2011 883 ACQ. AZIONI 04/05/2012 127 ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TITOLO GRATUITO
28/02/2013 1.000 ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO 19/04/2013 150 ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TITOLO GRATUITO 07/08/2013 340 ACQ. AZIONI Co 01/09/2014 1.100 CONVERSIONE 28/2/18 7% CV 30/06/2020 9.100 Totale azioni
Sul punto va rilevato che nel dossier titoli n. 030/26503080, intestato all'attrice, sono presenti
Cont obbligazioni del 30/12/2021 6.5 % SUB che sono state rimborsate alla data della naturale scadenza del 30.12.2021, sicché non risultano oggetto di alcuna verifica.
Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio pagina 9 di 15 di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitrice, trova parziale riscontro nella produzione documentale della CP_1
In particolare, nel contratto quadro del 19.07.2006 (allegato 169 della memoria depositata dalla CP_1
ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), disciplinante l'apertura del conto di deposito, custodia ed amministrazione titoli, l'attrice ha dichiarato di aver preventivamente ricevuto il “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, di cui all'allegato 3 del Regolamento Consob
approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modifiche, puntualmente sottoscritto in segno di ricevimento.
La ha altresì prodotto i contratti quadro del 14.06.2010 e del 22.06.2011 (allegati 25 e 26 della CP_1
comparsa di costituzione), nei quali l'attrice ha asserito di aver ricevuto copia del contratti, completo del documento di sintesi, delle “norme contrattuali e condizioni economiche” e dei documenti informativi previsti dalle norme di legge , nonché di non avvalersi del diritto di ricevere l'informativa precontrattuale (per il primo contratto) e di aver compilato il questionario di profilatura (tali dichiarazioni risultano ribadite nel contratto quadro del 07.11.2018, non oggetto di alcuna verifica in quanto non preceduto da alcun investimento).
A ciò va aggiunto che nella scheda di adesione AUCAP 2012 del 10.01.2013 (allegato 92 della comparsa di costituzione), l'attrice ha dichiarato di “di essere a conoscenza che copie del Prospetto e
del Regolamento del Prestito sono messe a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali
dell'Emittente nonché sul sito www.popolarebari.it” e di aver “esaminato, in particolare, i rischi tipici
relativi all'Emittente e al settore nel quale questi opera nonché relativi all'investimento nelle Azioni e
pagina 10 di 15 nelle Obbligazioni Convertibili, riportati nella Avvertenza e nella Sezione Prima, CAPITOLO 4 del
prospetto, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento”.
Alla scheda è allegata la “Policy di valutazione di adeguatezza ", dalla quale si evince che “rischio di
liquidità: rischio relativo all'impossibilità di poter liquidare prontamente l'investimento senza una
penalizzazione del valore. al fine di determinare la classe di rischiosità degli strumenti finanziari
[indicatore sintetico di rischio di "mercato" e "controparte", così come il rischio di liquidità, vengono
ciascuno ricondotti in classi di e il rischio sintetico dello strumento corrisponde al valore massimo
assunto dalle tre variabili (mercato, controparte e liquidità).”
Ed ancora “il rischio di liquidità è il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un
investitore di vendere prontamente gli strumenti finanziari ad un prezzo in linea con il mercato, senza
dover sopportare perdite significative. ai diversi livelli di grado di liquidità sono stati associati i
punteggi: …laddove non sussistano le condizioni sopra elencate, il grado di liquidità è stato valutato
in funzione della vita residua e/o del tempo medio di smobilizzo dello strumento finanziario”.
A ciò va aggiunto che dai prospetti informativi emerge che “Alla Data del presente Prospetto, le azioni
ordinarie della non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero e l' CP_1 Parte_2
non intende o prevede di richiedere l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati. La
sottoscrizione delle azioni implica, pertanto, l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento
in azioni non negoziate su un mercato regolamentato” e che “Gli azionisti potrebbero incontrare
difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie Azioni” (cfr. doc. 5
p.33-34 del prospetto informativo 2007; doc.6 p.52-53 - del prospetto informativo 2009; doc. 7 pag. 69
– 70 del prospetto informativo 2013 fasc. convenuta).
Cont Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata al cliente nei prospetti informativi del 2007, 2009 e del 2013, consegnati alla cliente, nonché nella domanda di sottoscrizione del 23.03.2011 (allegato 126 della comparsa di pagina 11 di 15 costituzione), nella scheda di adesione AUCAP 2012 del 10.01.2013 e nelle note informative (allegato
155 della comparsa di costituzione).
La convenuta ha altresì depositato il questionario Mifid del 22.06.2011 (allegato 63 della comparsa di costituzione), oggetto di analisi in quanto precedente alle operazioni di investimento (atteso che i questionari in atti del 12.03.2015, del 14.10.2016 e del 14.10.2019 non precedono alcun acquisto), nel quale l'attrice ha dichiarato di ambire ad una crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte, nonché di essere disposta a tollerare una perdita media del capitale investito.
L'attrice ha inoltre asserito di avere un reddito annuo fino ad € 50.000,00 ed un patrimonio complessivo fino ad € 200.000,00, di conoscere tutti gli strumenti finanziari elencati, ad accezione di quelli derivati, nonché di aver investito in titoli di stato, obbligazioni o fondi obbligazionari.
Sulla scorta delle risposte innanzi indicate, la ha attribuito alla cliente un profilo di rischio CP_1
“medio”.
Per quanto concerne gli investimenti effettuati in data antecedente al questionario Mifid in atti, va rilevato che nel contratto quadro del 19.07.2006, l'attrice ha dichiarato di non aver risposto alle domande formulate dalla aventi ad oggetto la situazione finanziaria, l'esperienza in materia di CP_1
strumenti finanziari, nonché gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, atteso che la normativa pro tempore vigente (Reg. Consob n. 11522/1998, art. 28) prevedeva che l'intermediario dovesse acquisire le informazioni, con la possibilità da parte dell'investitore di rifiutarsi di fornire dette informazioni (tale rifiuto deve essere espresso nel contratto o nell'apposita dichiarazione).
Nel contratto quadro del 14.06.2010, la ha attribuito alla cliente un profilo di rischio medio-alto, CP_1
non provvedendo tuttavia alla produzione del relativo questionario Mifid.
Ne consegue che gli investimenti azionari e obbligazionari, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo d'investimento e con la pagina 12 di 15 propensione al rischio dichiarati dall'attrice.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione,
indipendentemente dall'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
Va infatti evidenziato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., n.
33596/2021) e che “La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dall'investitrice, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari ad € 0.
Sul punto va rilevato che l'attrice ha eseguito i seguenti investimenti:
04/08/2006 1.600 9,15 14.640,00 ACQ. AZIONI
21/12/2007 688 8,30 5.710,40 ASS. PER OPERAZIONE A TIT. ONEROSO 21/12/2007 208 8,30 1.726,40 ASS. PER OPERAZIONE A
TIT. ONEROSO 06/03/2009 868 8,30 7.204,40 ASS. PER OPERAZIONE A TIT. ONEROSO pagina 13 di 15 28/07/2009 1.090 9,15 9.973,50 ACQ. AZIONI 24/06/2010 1.046 9,40 9.832,40 ACQ. AZIONI 12/04/2011 883 9,40 8.300,20 ACQ. AZIONI
04/05/2012 127 0,00 - ASS. PER OPERAZIONE A TITOLO GRATUITO 28/02/2013 1.000 8,00 8.000,00 ASS. PER
OPERAZIONE A TIT. ONEROSO 19/04/2013 150 0,00 - ASS. PER OPERAZIONE A TITOLO
GRATUITO 07/08/2013 340 9,53 3.240,20 ACQ. AZIONI 01/09/2014 1.100 8,55 9.405,00 CONVERSIONE Co
28/2/18 7% CV
30/06/2020 78.032,50 TOTALE
Ai fini della quantificazione del danno, va pertanto operata la somma algebrica del capitale investito, al netto dei dividendi e delle cedole incassati, verificati nel corso della disposta ctu, con conseguente determinazione di un importo pari ad € 75.478,04 (capitale investito di € 78.032,50, decurtato delle somme riscosse per cedole pari ad € 794,89 e per dividendi pari ad € 1.759,57).
Da ultimo, la domanda di ridimensionamento del danno dovuto all'attrice, formulata dalla per CP_1
concorso di colpa dell'investitrice ex. art. 1227 c.c., va disattesa.
A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può
essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte
(Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa dell'attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale, potendosi presumere con certezza che nell'ipotesi in cui la avesse segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo della cliente, la CP_1 pagina 14 di 15 stessa non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto in esame, con conseguente rigetto della suddetta domanda.
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 75.478,04, a titolo di risarcimento danni.
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione Parte_1
del 01.12.2020, nei confronti di già così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di nella qualità in atti, della somma di € CP_1 Parte_1
75.478,04, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attrice, CP_1
liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 14.2.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3096/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
ROMITO ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo C.F._2
pec.
ATTRICE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'Avv. GENNARO ARCUCCI ( , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
dell'Avv. Fabrizio Panza, indirizzo pec.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 15 Con citazione del 01.12.2020 , unitamente ad altri investitori– premesso che: era titolare Parte_1
del conto corrente n. 030/01005024 e del conto deposito n. 00030/0000023003266, su cui la CP_1
aveva addebitato solo titoli di sua emissione, ovvero n.
8.823 azioni per complessivi € 77.848,40; in particolare, nel gennaio 2010 era già titolare di n.
3.586 azioni per € 31.915,40, mentre nel 2009 aveva sottoscritto n. 868 azioni per € 7.204,40; in data 24.06.2010 aveva acquistato n.
1.046 azioni per €
9.832,40, in data 12.04.2011 n. 883 azioni per € 8.300,20, nel 2013 n. 1000 azioni per € 8.000,00 ed obbligazioni subordinate convertibili per € 9.400,00 (poi convertite dalla in 1.100 azioni nel CP_1
2014, ed infine in data 07.08.2013 n. 340 azioni per € 3.196,00); la aveva violato la normativa CP_1
posta a tutela del consumatore, nonché aveva omesso di segnare l'inadeguatezza degli acquisti azionari anche per eccessiva concentrazione del rischio Emittente, fornendo informazioni in ordine alla componente di rischio bassa e media, non corrispondenti al rischio alto dei titoli;
la non aveva CP_1
consegnato il contratto alla cliente, con conseguente nullità delle operazioni oggetto di causa, nonché
non aveva fornito elementi di prova in ordine ad una adeguata informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni e all'adeguatezza delle stesse al profilo aggiornato del cliente;
la aveva omesso di verificare l'adeguatezza del portafogli titoli sotto il profilo soggettivo ed CP_1
oggettivo, anche in ordine alla concentrazione rischio Emittente e alla compatibilità del profilo rispetto al titolo;
la cliente aveva sottoscritto il modulo con la sua disponibilità a rendere informazioni, ma non il separato questionario redatto autonomamente dalla Banca ed a lei non riconducibile, nel quale veniva attribuito un profilo di rischio medio incompatibile con le operazioni addebitate, aventi ad oggetto titoli ad alto rischio, non tenendo conto dell'età avanzata dell'investitrice; - conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, già rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni: 1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o assenza del contratto quadro in violazione dell'art. 23 TUF e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato alla Sig.ra pari ad € 77.848,40, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria Pt_1
come per legge;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pagina 2 di 15 contrattuali della convenuta, per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento della somma CP_1
addebitata alla Sig.ra pari ad € 77.848,40, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria Pt_1
come per legge;
3) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi con comparsa dell'11.02.2021, già Controparte_1 Controparte_2
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle avverse domande di nullità e di risarcimento del danno (di natura precontrattuale), nonché la prescrizione decennale delle avverse domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattualmente patito.
Nel merito, deduceva la regolare sottoscrizione dei contratti quadro di intermediazione finanziaria,
aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Rilevava altresì la puntuale consegna alla cliente dei prospetti informativi, delle schede prodotto, degli
Cont estratti conto del dossier titoli (da cui risultava il grado di rischio delle azioni e di liquidità) e del conto corrente, nonché delle note informative relative agli acquisti effettuati.
Aggiungeva la convenuta che tutti gli investitori avevano reso, in sede di profilatura nel corso degli anni, dichiarazioni perfettamente compatibili con gli acquisti effettuati, nonché avevano dichiarato di aver preso visione dei prospetti informativi e di aver analizzato i relativi fattori di rischio ivi indicati in occasione delle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della nel periodo 2001-2015. CP_1
Assumeva altresì di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli e alla sussistenza del conflitto d'interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro, nonché in ordine alla natura, alle caratteristiche ed ai profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni pagina 3 di 15 Cont
, con un ampio corredo informativo offerto dai vari prospetti approvati dalla (del 2007, CP_4
2009, 2012 e 2014) e delle schede prodotto.
La asseriva, inoltre, di aver fornito una adeguata informativa anche ex post, informando gli attori CP_1
Cont del prezzo delle azioni e dei costi dell'operazione del valore di smobilizzo dei predetti titoli azionari, delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione, delle modalità di
Cont smobilizzo delle azioni , mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche
Cont sul sito web di , circa l'implementazione del mercato interno denominato “Sistema di negoziazione
interno” (cfr. doc. 164 fasc. convenuta), e successivamente del sistema Hi-MTF (cfr. doc. 165 – fasc.
convenuta).
Aggiungeva che l'attrice aveva fornito, in sede di profilatura, dichiarazioni perfettamente compatibili con l'acquisto di titoli di natura illiquida, in ragione di una propensione al rischio elevata, adducendo che a seguito degli investimenti effettuati (comprese le assegnazioni a titolo gratuito), la stessa era divenuta titolare di n. 37.042 azioni.
Da ultimo, la sosteneva di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia, né in ordine al CP_1
mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertando di contro gli investitori ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
La convenuta rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese, diritti o azioni, nonché delle domande avversarie;
2) nel merito,
rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme
Cont versate dalla controparte per l'acquisto dei titoli oggetto di giudizio, disponendo la restituzione delle stesse entro i suddetti limiti, al netto delle azioni assegnate a titolo gratuito ed ulteriormente pagina 4 di 15 Cont detratte le somme percepite a titolo di dividendi, con conseguente restituzione dei titoli azionari ,
in favore della 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare CP_1
qualsivoglia responsabilità della quantificare le somme in ipotesi dovute dagli attori a titolo CP_1
Cont risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto ed
Cont il controvalore residuo delle azioni, al netto delle azioni assegnate a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento nell'ipotesi in cui sia riconosciuto il grave concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c. e delle somme percepite dagli stessi a titolo di dividendi;
5) con vittoria di spese.
Con ordinanza del 05.03.2021, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del n. 3096/2021.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l'attrice prendeva atto della diversa ricostruzione effettuata dalla convenuta in ordine alle operazioni di acquisto effettuate, CP_1
uniformandosi al numero di azioni acquistate (al netto delle attribuzioni gratuite) ed al relativo controvalore, ovvero n.
8.823 azioni per un importo complessivo di € 78.164,00.
All'esito del vano tentativo di bonario compimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024,
celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
-------------
Preliminarmente, deve darsi atto che l'attrice non ha reiterato la domanda di nullità del contratto quadro per violazione dell'art. 23 TUF, sicché deve ritersi assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in riferimento alla predetta domanda. CP_1
pagina 5 di 15 Sempre in via preliminare, l'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento danni, sollevata dalla convenuta, va disattesa, atteso che il suddetto termine non è applicabile alla responsabilità contrattuale, in riferimento alla quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017).
A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass., n.29328/2024).
Sul punto va peraltro rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Cass. 14135/2019; Cass.,
n.15991/2018).
Nel caso di specie, la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del CP_1
termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione,
perfezionatasi in data 01.12.2020.
In forza dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che non ha allegato e provato la conoscenza CP_1
o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente al 01.12.2010,
la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla la quale ha accertato la CP_4
violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti,
pagina 6 di 15 alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti ( Cfr. docc. 10 -13 di parte attrice).
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale,
decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata dall'attrice per inadempimento della CP_1
convenuta, è fondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può
essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché,
in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass., n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario pagina 7 di 15 ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. Consob del 16190/2007).
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuno una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dall'attrice, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitrice.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la convenuta, l'attrice ha effettuato le seguenti CP_1
pagina 8 di 15 operazioni:
04/08/2006 1.600 ACQ. AZIONI 21/12/2007 896 ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO- 06/03/2009 868 ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO
28/07/2009 1.090 ACQ. AZIONI 24/06/2010 1.046 ACQ. AZIONI 12/04/2011 883 ACQ. AZIONI 04/05/2012 127 ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TITOLO GRATUITO
28/02/2013 1.000 ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO 19/04/2013 150 ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TITOLO GRATUITO 07/08/2013 340 ACQ. AZIONI Co 01/09/2014 1.100 CONVERSIONE 28/2/18 7% CV 30/06/2020 9.100 Totale azioni
Sul punto va rilevato che nel dossier titoli n. 030/26503080, intestato all'attrice, sono presenti
Cont obbligazioni del 30/12/2021 6.5 % SUB che sono state rimborsate alla data della naturale scadenza del 30.12.2021, sicché non risultano oggetto di alcuna verifica.
Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio pagina 9 di 15 di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitrice, trova parziale riscontro nella produzione documentale della CP_1
In particolare, nel contratto quadro del 19.07.2006 (allegato 169 della memoria depositata dalla CP_1
ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), disciplinante l'apertura del conto di deposito, custodia ed amministrazione titoli, l'attrice ha dichiarato di aver preventivamente ricevuto il “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, di cui all'allegato 3 del Regolamento Consob
approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modifiche, puntualmente sottoscritto in segno di ricevimento.
La ha altresì prodotto i contratti quadro del 14.06.2010 e del 22.06.2011 (allegati 25 e 26 della CP_1
comparsa di costituzione), nei quali l'attrice ha asserito di aver ricevuto copia del contratti, completo del documento di sintesi, delle “norme contrattuali e condizioni economiche” e dei documenti informativi previsti dalle norme di legge , nonché di non avvalersi del diritto di ricevere l'informativa precontrattuale (per il primo contratto) e di aver compilato il questionario di profilatura (tali dichiarazioni risultano ribadite nel contratto quadro del 07.11.2018, non oggetto di alcuna verifica in quanto non preceduto da alcun investimento).
A ciò va aggiunto che nella scheda di adesione AUCAP 2012 del 10.01.2013 (allegato 92 della comparsa di costituzione), l'attrice ha dichiarato di “di essere a conoscenza che copie del Prospetto e
del Regolamento del Prestito sono messe a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali
dell'Emittente nonché sul sito www.popolarebari.it” e di aver “esaminato, in particolare, i rischi tipici
relativi all'Emittente e al settore nel quale questi opera nonché relativi all'investimento nelle Azioni e
pagina 10 di 15 nelle Obbligazioni Convertibili, riportati nella Avvertenza e nella Sezione Prima, CAPITOLO 4 del
prospetto, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento”.
Alla scheda è allegata la “Policy di valutazione di adeguatezza ", dalla quale si evince che “rischio di
liquidità: rischio relativo all'impossibilità di poter liquidare prontamente l'investimento senza una
penalizzazione del valore. al fine di determinare la classe di rischiosità degli strumenti finanziari
[indicatore sintetico di rischio di "mercato" e "controparte", così come il rischio di liquidità, vengono
ciascuno ricondotti in classi di e il rischio sintetico dello strumento corrisponde al valore massimo
assunto dalle tre variabili (mercato, controparte e liquidità).”
Ed ancora “il rischio di liquidità è il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un
investitore di vendere prontamente gli strumenti finanziari ad un prezzo in linea con il mercato, senza
dover sopportare perdite significative. ai diversi livelli di grado di liquidità sono stati associati i
punteggi: …laddove non sussistano le condizioni sopra elencate, il grado di liquidità è stato valutato
in funzione della vita residua e/o del tempo medio di smobilizzo dello strumento finanziario”.
A ciò va aggiunto che dai prospetti informativi emerge che “Alla Data del presente Prospetto, le azioni
ordinarie della non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero e l' CP_1 Parte_2
non intende o prevede di richiedere l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati. La
sottoscrizione delle azioni implica, pertanto, l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento
in azioni non negoziate su un mercato regolamentato” e che “Gli azionisti potrebbero incontrare
difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie Azioni” (cfr. doc. 5
p.33-34 del prospetto informativo 2007; doc.6 p.52-53 - del prospetto informativo 2009; doc. 7 pag. 69
– 70 del prospetto informativo 2013 fasc. convenuta).
Cont Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata al cliente nei prospetti informativi del 2007, 2009 e del 2013, consegnati alla cliente, nonché nella domanda di sottoscrizione del 23.03.2011 (allegato 126 della comparsa di pagina 11 di 15 costituzione), nella scheda di adesione AUCAP 2012 del 10.01.2013 e nelle note informative (allegato
155 della comparsa di costituzione).
La convenuta ha altresì depositato il questionario Mifid del 22.06.2011 (allegato 63 della comparsa di costituzione), oggetto di analisi in quanto precedente alle operazioni di investimento (atteso che i questionari in atti del 12.03.2015, del 14.10.2016 e del 14.10.2019 non precedono alcun acquisto), nel quale l'attrice ha dichiarato di ambire ad una crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte, nonché di essere disposta a tollerare una perdita media del capitale investito.
L'attrice ha inoltre asserito di avere un reddito annuo fino ad € 50.000,00 ed un patrimonio complessivo fino ad € 200.000,00, di conoscere tutti gli strumenti finanziari elencati, ad accezione di quelli derivati, nonché di aver investito in titoli di stato, obbligazioni o fondi obbligazionari.
Sulla scorta delle risposte innanzi indicate, la ha attribuito alla cliente un profilo di rischio CP_1
“medio”.
Per quanto concerne gli investimenti effettuati in data antecedente al questionario Mifid in atti, va rilevato che nel contratto quadro del 19.07.2006, l'attrice ha dichiarato di non aver risposto alle domande formulate dalla aventi ad oggetto la situazione finanziaria, l'esperienza in materia di CP_1
strumenti finanziari, nonché gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, atteso che la normativa pro tempore vigente (Reg. Consob n. 11522/1998, art. 28) prevedeva che l'intermediario dovesse acquisire le informazioni, con la possibilità da parte dell'investitore di rifiutarsi di fornire dette informazioni (tale rifiuto deve essere espresso nel contratto o nell'apposita dichiarazione).
Nel contratto quadro del 14.06.2010, la ha attribuito alla cliente un profilo di rischio medio-alto, CP_1
non provvedendo tuttavia alla produzione del relativo questionario Mifid.
Ne consegue che gli investimenti azionari e obbligazionari, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo d'investimento e con la pagina 12 di 15 propensione al rischio dichiarati dall'attrice.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione,
indipendentemente dall'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
Va infatti evidenziato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., n.
33596/2021) e che “La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dall'investitrice, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari ad € 0.
Sul punto va rilevato che l'attrice ha eseguito i seguenti investimenti:
04/08/2006 1.600 9,15 14.640,00 ACQ. AZIONI
21/12/2007 688 8,30 5.710,40 ASS. PER OPERAZIONE A TIT. ONEROSO 21/12/2007 208 8,30 1.726,40 ASS. PER OPERAZIONE A
TIT. ONEROSO 06/03/2009 868 8,30 7.204,40 ASS. PER OPERAZIONE A TIT. ONEROSO pagina 13 di 15 28/07/2009 1.090 9,15 9.973,50 ACQ. AZIONI 24/06/2010 1.046 9,40 9.832,40 ACQ. AZIONI 12/04/2011 883 9,40 8.300,20 ACQ. AZIONI
04/05/2012 127 0,00 - ASS. PER OPERAZIONE A TITOLO GRATUITO 28/02/2013 1.000 8,00 8.000,00 ASS. PER
OPERAZIONE A TIT. ONEROSO 19/04/2013 150 0,00 - ASS. PER OPERAZIONE A TITOLO
GRATUITO 07/08/2013 340 9,53 3.240,20 ACQ. AZIONI 01/09/2014 1.100 8,55 9.405,00 CONVERSIONE Co
28/2/18 7% CV
30/06/2020 78.032,50 TOTALE
Ai fini della quantificazione del danno, va pertanto operata la somma algebrica del capitale investito, al netto dei dividendi e delle cedole incassati, verificati nel corso della disposta ctu, con conseguente determinazione di un importo pari ad € 75.478,04 (capitale investito di € 78.032,50, decurtato delle somme riscosse per cedole pari ad € 794,89 e per dividendi pari ad € 1.759,57).
Da ultimo, la domanda di ridimensionamento del danno dovuto all'attrice, formulata dalla per CP_1
concorso di colpa dell'investitrice ex. art. 1227 c.c., va disattesa.
A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può
essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte
(Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa dell'attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale, potendosi presumere con certezza che nell'ipotesi in cui la avesse segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo della cliente, la CP_1 pagina 14 di 15 stessa non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto in esame, con conseguente rigetto della suddetta domanda.
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 75.478,04, a titolo di risarcimento danni.
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione Parte_1
del 01.12.2020, nei confronti di già così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di nella qualità in atti, della somma di € CP_1 Parte_1
75.478,04, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attrice, CP_1
liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 14.2.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
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