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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente
Dr.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale V.G. N. 1797/2025
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. MONGELLI ROSA MARIA
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_2 atti, dall'Avv. PALIERI ALFONSO Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
* * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/04/2025, i ricorrenti (coniugi separati consensualmente, giusta sentenza n. 3453/2024 pubblicata il 19/07/2024, nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. 1385/2023), formulavano domanda per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto, determinandone le condizioni relativamente alle residue questioni. Con decreto organizzativo del 10.04.2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 15.07.2025, con facoltà di non comparire avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione di udienza. Le parti dichiaravano concordemente, con note in sostituzione di udienza del 15.07.2025, di non volersi riconciliare e richiedevano, quindi, che il procedimento venisse riservato in decisione. Nella medesima sede, i ricorrenti insistevano per la omologazione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse concordate e, quindi, trasfuse nel corpo del ricorso introduttivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, di lo scioglimento del matrimonio civile, è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione come lo stesso è desumibile dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile (v. sopra), da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale;
-mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e il fallimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile per cui è procedimento, dal quale non sono nati figli. Le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, avendo, peraltro, i coniugi reciprocamente dichiarato di aver definito tra loro qualsiasi altro precedente rapporto economico. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto. Non v'è, dunque, statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, trattandosi, in ogni caso, di materia disponibile. Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara la lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi anzidetti in Adelfia (BA) il 12/09/2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto N.13, Parte I, Anno 2013 ); DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA efficaci tutte le condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il 01/04/2025, che qui si hanno per integralmente riprodotte e trascritte;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 24/07/2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr.ssa Rosella Nocera
Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente
Dr.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale V.G. N. 1797/2025
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. MONGELLI ROSA MARIA
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_2 atti, dall'Avv. PALIERI ALFONSO Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
* * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/04/2025, i ricorrenti (coniugi separati consensualmente, giusta sentenza n. 3453/2024 pubblicata il 19/07/2024, nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. 1385/2023), formulavano domanda per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto, determinandone le condizioni relativamente alle residue questioni. Con decreto organizzativo del 10.04.2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 15.07.2025, con facoltà di non comparire avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione di udienza. Le parti dichiaravano concordemente, con note in sostituzione di udienza del 15.07.2025, di non volersi riconciliare e richiedevano, quindi, che il procedimento venisse riservato in decisione. Nella medesima sede, i ricorrenti insistevano per la omologazione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse concordate e, quindi, trasfuse nel corpo del ricorso introduttivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, di lo scioglimento del matrimonio civile, è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione come lo stesso è desumibile dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile (v. sopra), da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale;
-mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e il fallimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile per cui è procedimento, dal quale non sono nati figli. Le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, avendo, peraltro, i coniugi reciprocamente dichiarato di aver definito tra loro qualsiasi altro precedente rapporto economico. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto. Non v'è, dunque, statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, trattandosi, in ogni caso, di materia disponibile. Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara la lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi anzidetti in Adelfia (BA) il 12/09/2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto N.13, Parte I, Anno 2013 ); DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA efficaci tutte le condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il 01/04/2025, che qui si hanno per integralmente riprodotte e trascritte;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 24/07/2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr.ssa Rosella Nocera