TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/06/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della prima sezione del Tribunale di Messina, dott.ssa Simona Monforte, in funzione di giudice d'appello in sede di rinvio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3561 del Registro Generale del Contenzioso dell'anno 2018
TRA
(c.f. ; fax: 090715539; pec: Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
243 is. 101, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in
Messina, alla via Pippo Romeo n. 4 presso il proprio studio professionale;
-ATTORE-
CONTRO
in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 9010/2012.
CONCLUSIONI: L'appellante ha concluso come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, l'avv. , nel Parte_1 proprio interesse, adiva questo Tribunale in seguito all'ordinanza n. 8397/2018 emanata nell'ambito del procedimento recante n. n. 22925/15 R.G.C., con cui la Suprema Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso proposto dall'odierno attore in riassunzione, annullava con rinvio la sentenza del Tribunale di Messina n. 281/2015, depositata il 4 febbraio 2015 nell'ambito del procedimento portante n. 44/14 R.G.
Nel ripercorrere pur brevemente la vicenda processuale, occorre rilevare che con ricorso depositato il 7 dicembre 2011, l'avv. instaurava nel proprio interesse davanti al Giudice di Pt_1
Pace di Messina un giudizio volto all'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione con cui il Prefetto di Messina, davanti al quale era stato impugnato in via amministrativa il verbale n.
Q0098568/10/V/O elevato dal Corpo di Polizia Municipale, irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 61,00. La sanzione veniva comminata per la violazione dell'art. 7, commi 1 lett.
f) e 15 del C.d.s, in quanto il veicolo di proprietà dell'Avv. risultava parcheggiato in Pt_1 un'area in cui era prevista la sosta a pagamento “ esponendo il gratta e sosta e senza indicare l'orario”.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione sul presupposto che non era stata riservata nelle immediate vicinanze un'adeguata area per la sosta libera e che la zona di traffico limitato non era conforme ai requisiti prescritti dalla normativa;
pertanto, previa disapplicazione della delibera del istitutiva dei parcheggi a pagamento, ritenuta illegittima per contrasto con Controparte_2
l'art. 7, comma 8, del Codice della strada, annullava la cita ordinanza ingiunzione, compensando le spese di lite in considerazione della “complessità della materia sotto il profilo dell'interpretazione della normativa di riferimento e per evidenti motivi di opportunità”.
Il ricorrente, vittorioso nel merito, impugnava la predetta sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese deducendo la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per difetto di motivazione in ordine alla integrale compensazione delle stesse e il Tribunale di Messina, con sentenza n. 281/2015 rigettava l'appello, seppur adducendo motivi differenti rispetto a quelli posti alla base della sentenza del Giudice di pace di Messina, e confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale ultima pronuncia l'avv. ha proposto ricorso per cassazione fondato Pt_1 sull'unico motivo della “Violazione e falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. Motivazione radicalmente illogica ed erronea (e quindi sostanzialmente omessa o “apparente”) per giustificare il regolamento di integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di primo grado”. Con ordinanza n. 8397/18, accogliendo il secondo profilo del motivo unico del ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata rinviando al Tribunale di Messina per nuovo esame dell'appello.
Nell'odierno giudizio, l'appellante in riassunzione ha citato la , per Controparte_1 conseguire a modifica della sentenza emessa dal Giudice di Pace, la condanna della stessa alle spese processuali afferenti al giudizio di primo grado da quantificarsi in euro 482,37 oltre interessi al tasso legale dalla data della pronuncia del Giudice di Pace di Messina, fino al soddisfo effettivo nonché al rimborso delle spese processuali relative al giudizio di appello conclusosi con sentenza n. 281/2015, al giudizio di cassazione definitosi con ordinanza n. 8397/2018 e, quindi, a quelle relative al presente giudizio di rinvio.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 20 febbraio 2019, veniva disposta l'acquisizione dei fascicoli n. 11298/2011 R.G. del Giudice di Pace di Messina e n. 44/2014 del
Tribunale di Messina e la causa veniva rinviata all'udienza “filtro” del 21 ottobre 2020. Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 4 maggio 2022, veniva rilevato che l'atto introduttivo risultava essere stato notificato alla di Messina in persona del Prefetto pro tempore presso la sede CP_1 dell'Amministrazione, ma che, trattandosi di giudizio di appello, non vigeva la deroga prevista dall'art. 6 D.lgs. n. 150/2011 alla disciplina della difesa erariale secondo cui le amministrazioni dello Stato sono rappresentate ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e, pertanto, veniva dichiarata la nullità della notifica e disposta la rinnovazione della stessa, rinviando la causa all'udienza di comparizione al 7 dicembre 2022. A tale data, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, parte attrice ha precisato le conclusioni attraverso il deposito di note difensive autorizzate e il giudizio veniva rinviato all'udienza del 6 dicembre 2023 per la discussione orale. A tale udienza, rappresentata l'esigenza di definire un cospicuo numero di contenziosi di più risalente iscrizione a ruolo, anche ultradecennali, sì da non potee dare corso alla discussione orale con contestuale decisione, la causa veniva assunta i9n decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. autorizzando la parte costituita alla rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusionale.
*******
Deve essere dichiarata, preliminarmente, la contumacia della convenuta CP_1 in persona del Prefetto pro tempore , non costituitasi in giudizio e nei confronti del quale la
[...] notifica deve ritenersi ritualmente perfezionata, anche a seguito della rinnovazione della stessa, disposta all'udienza del 4 maggio 2022, e indirizzata all'Avvocatura distrettuale dello Stato ai sensi dell' art.
3-bis L. 21 gennaio 1994 n° 53, come da allegazione in atti.
Vale anzitutto richiamare il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio n. 8397/2018 e alla stregua del quale questo decidente è tenuto a riesaminare i motivi di appello, secondo cui: “Per confermare la compensazione delle spese di lite il Tribunale si è infatti limitato
a vagliare se in relazione al motivo accolto già dal Giudice di Pace sussistessero i presupposti per la compensazione. Tuttavia non ha tenuto conto che la sanzione era stata impugnata anche sotto altri profili dichiarati assorbiti dal Giudice di Pace in conseguenza dell'accoglimento del primo profilo di opposizione.
Orbene, la valutazione ai fini della compensazione avrebbe però dovuto anche prendere in considerazione i restanti motivi di opposizione atteso che se uno o più di questi motivi fossero risultati fondati il regime delle spese avrebbe dovuto essere conseguentemente regolato. Il Tribunale, limitando il proprio esame alla statuizione sul primo motivo, ha escluso la possibilità che risultasse un pieno accoglimento dell'opposizione anche per ragioni che non presentavano quei profili di incertezza e di opinabilità che hanno giustificato la compensazione delle spese in relazione all'unico motivo di opposizione esaminato per conto del Giudice di
Pace. Ne consegue che la esattezza della decisione sulle spese non è stata correttamente valutata.” (Cfr. pag.
5 dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8397/18).
Orbene, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dal Parte_1
Prefetto di Messina, di cui detto sopra, sulla scorta di nove motivi. Il primo motivo ineriva ad una violazione procedurale a seguito di proposizione di ricorso al Prefetto di Messina avverso il verbale di contestazione della violazione, mediante il quale si attiva una forma di tutela in sede amministrativa e che costituirebbe un ricorso gerarchico cd. improprio ai sensi degli artt. 203 – 204 C.d.s. Secondo la normativa vigente, se si riceve un verbale di contestazione per la violazione di una norma del codice della strada, è possibile proporre ricorso nel termine di 60 giorni dalla contestazione (in caso di contestazione immediata) o dalla notificazione del verbale di accertamento innanzi al Prefetto del luogo della commessa violazione.
L'art 203 C.d.s dal comma 1 bis prosegue stabilendo che “ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalita' previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene
l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.” Ai sensi dell'art. 204 C.d.s. il Prefetto esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta - entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203 - ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed e' notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne da' notizia ai ricorrenti. La disposizione dà esplicito riconoscimento alla figura del c.d. silenzio-accoglimento del ricorso non deciso entro il termine complessivamente previsto. Nel caso di specie, il Comando della Polizia Municipale di Messina ha elevato nei confronti di il verbale di contestazione n. Q0098568/V/10/0 del 2 agosto 2010 per la Parte_1 violazione degli artt. 7, comma uno lettera “f” e 15 del C.d.s.; il ricorso avverso detto verbale di contestazione è stato presentato il 22 dicembre 2010 e da quella data, entro 60 giorni, l'accertatore avrebbe dovuto inviare gli atti al Prefetto e da tale termine decorrono ulteriori 120 giorni per il
Prefetto per la decisione;
pertanto, applicando detti termini procedurali, l'ordinanza – ingiunzione doveva essere emessa entro il 20 giugno 2011.
Dagli atti, invece, si evince che l'ordinanza – ingiunzione è datata 18 luglio 2011 e la notifica effettuata a mezzo Posta è datata 4 novembre 2011.
A fronte di tale specifica contestazione, la replicava, nella comparsa di costituzione CP_1 del 23 aprile 2012, che in caso di richiesta di audizione personale da parte del ricorrente, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 204 C.d.s., il termine di 120 giorni si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente a presentarsi, e resta sospeso fino alla data fissata per l'audizione. Se il ricorrente non si presenta senza allegare giustificazione, il Prefetto decide senza altre formalità; diversamente, verrà fissata altra data e il termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione.
L'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata al ricorrente nel termine di 150 giorni dalla sua adozione nelle forme previste dall'art. 201 C.d.s.
Orbene, pur presente nel ricorso amministrativo la richiesta da parte del Mobilia di essere ammesso alla audizione personale, non è stato allegato dalla difesa della Prefettura che l'asserita convocazione dell'odierno attore per l'audizione dell'11 maggio 2011 fosse effettivamente avvenuta, posto che nel giudizio di primo grado, oltre alla comparsa di costituzione e risposta, la CP_1 non ha compiuto altra attività processuale e quindi senza allegare neanche quanto
[...] specificatamente contestato dagli atti dell'odierno attore. Ulteriormente, non costituendosi la né ngli altri gradi del giudizio, né nel presente procedimento, tale decidente deve operare CP_1 le valutazioni di merito sullo scorta di quanto presente in atti e, in mancanza di allegazione e prova in ordine alla formale convocazione dell'istante per essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo deve ritenersi integrata la violazione dei termini del procedimento all'esito del quale
è stata emessa l'ordinanza – ingiunzione opposta.
I motivi dai nn. 2 a 6 del ricorso in opposizione all'ordinanza - ingiunzione, attengono a profili di illegittimità e/o nullità del verbale di accertamento con cui è avvenuta la contestazione della violazione del codice della strada. In particolare, l'art. 200 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) dispone che, fuori dei casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, la violazione delle norme di comportamento della circolazione stradale che integrano gli estremi dell'illecito amministrativo, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta ai sensi dell'art. 196 C.d.S.. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale, contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido. Lo stesso deve essere, inoltre, consegnato immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore. Ai sensi dell'art. 201, comma 1, C.d.S., qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti obbligati in solido, indicati nell'art. 196 C.d.S., quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. La struttura formale del verbale è prefigurata dall'art. 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice della Strada). Ai sensi di tale norma, il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione. L'indicazione del giorno, dell'ora e della località in cui la violazione è stata posta in essere, delle generalità del trasgressore, della residenza nonché degli estremi della patente di guida e del tipo di veicolo costituiscono elementi essenziali del verbale di contestazione. La loro assenza, pertanto, comporta la nullità insanabile di tale atto. L'erronea individuazione di taluno degli elementi sopra menzionati, invece, afferisce ai requisiti di legittimità del verbale, determinandone, invece, l'annullabilità per violazione di legge. La sommaria esposizione del fatto consiste nella descrizione succinta del comportamento posto in essere dal trasgressore e delle concrete circostanze in cui si è verificato l'illecito. Ad essa si affianca, quale indispensabile complemento, la citazione della norma violata, la quale costituisce il supporto giuridico dell'accertamento. L'organo accertatore deve, inoltre, fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'Ufficio o Comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può, eventualmente, essere usato a tale scopo. Ai sensi dell'art. 385, comma 3, Reg. Att. C.d.S., il verbale di contestazione deve essere redatto dall'organo accertatore. Tale espressione rende legittima la compilazione dell'atto, anche con sistemi automatizzati, da parte di qualsiasi persona fisica che faccia parte di tale organo e, dunque, abbia titolo, in tale qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso. In ogni caso, il verbale deve essere sottoscritto dalla persona fisica che materialmente procede alla sua compilazione. L'assenza della sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto.
Gli elementi di forma necessari al fine della validità del verbale di contestazione risultano comunque rispettati, non rilevando questo Tribunale dei difetti di forma. Inoltre tesi ormai consolidata in giurisprudenza segue il principio per cui “in tema di violazione del codice della strada, la validità della contestazione, qualunque sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa cui è preordinata, per cui solo tale accertata inidoneità può comportare la nullità del verbale e della successiva ordinanza - ingiunzione” (così Cassazione n. 29428/2023; Cassazione, sez 2, n.
462/2016).
Sulla scorta e in accordo di tale principio secondo cui comunque la forma in cui è stato redatto il verbale di contestazione ha potuto pertanto permettere all'odierno attore di poter proporre il ricorso alla Prefettura competente e pertanto difendere le sue posizioni, i motivi di impugnazione avverso l'ordinanza – ingiunzione fondati sulla mancanza dei requisiti di forma sono pertanto infondati.
Nel merito della contestazione, eccepiva l'illegittimità della sanzione Parte_1 amministrativa per inesistenza della condotta illecita addebitatagli, ovvero la sosta in area a pagamento esponendo il gratta e sosta senza indicazione completa di data e/o l'orario ai sensi degli artt . 7, comma 1 lettera “f” e 15 C.d.s.; deduceva inoltre che l'eventuale protrarsi della sosta oltre l'orario indicato nel buono sosta avrebbe tutto al più determinato una responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1327 c.c. con il conseguente obbligo di pagamento del corrispettivo da commisurarsi alla tariffa oraria prevista per ogni ora o frazione d'ora aggiuntiva, senza che ciò potesse legittimare l'irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell'organo accertatore.
Orbene, dal buono sosta prepagato del valore di euro 1,20 allegato in atti si evince l'indicazione di giorno, mese e anno – nella specie il 2 agosto 2010 – e in relazione all'orario, nella sezione del tagliando è prevista solo la scelta tra mattina e pomeriggio senza l'indicazione specifica dell'orario di apposizione sul cruscotto della macchina. Valutando nel sito ufficiale dell'ATM il piano tariffario in relazione alla “TL – FOSSO”, il Gratta e Sosta tariffa mattina o pomeriggio, il cui costo attuale è di euro 3,00, prevede una validità di orario dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:30. Pertanto, a fronte dei piani tariffari ATM e di nessuna ulteriori specifica contestazione sollevata ex adverso, deve ritenersi che la contestazione mossa dall'agente accertatore che ha redatto il verbale di accertamento
è illegittima, in quanto nell'avviso di accertamento viene riportato l'orario delle 17:35, potendo pertanto riferirsi il relativo tagliando a copertura della fascia pomeridiana.
In relazione all'ultimo motivo di opposizione all'ordinanza – ingiunzione connesso all'inefficacia del verbale di contestazione per illegittimità della Delibera del Controparte_2 istitutiva della questo decidente, invero, condivide le conclusioni cui Parte_2
è pervenuto il Giudice di Pace di Messina nella sentenza n. 9010/12, ove ha rilevato la carenza dei requisiti ontologici della zona a traffico limitato e conseguentemente la mancanza di copertura normativa sia del provvedimento che istitutiva la TL , sia del provvedimento che esplicitamente od implicitamente escludeva la riserva di aree e parcheggio “libero”, posto che tale esclusione era condizionata all'ipotesi legittima di istituzione di zona di traffico limitato. (Cfr. pagina 3 della sentenza n. 9010/12 emessa dal Giudice di Pace di Messina il 28 giugno 2012).
Alla stregua delle considerazioni sin qui rassegnate deve ritenersi fondato il ricorso in opposizione spiegato da e illegittima la pronuncia di primo grado in ordine alla Parte_1 compensazione integrale delle spese di lite a fronte della totale soccombenza della CP_1 che, in ossequio al principio di cui all'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto essere condanna alla
[...] refusione delle spese di lite in favore del ricorrente. Giova peraltro rilevare che detto criterio regolatore ammette delle deroghe ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella versione applicabile ratione tempore, che tuttavia necessitano di esplicita motivazione che nel caso di specie è del tutto carente.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza n. 9010/2012 emessa dal Giudice di Pace di Messina nei dì 28/06/2012 - 10/05/2013 deve essere riformata in punto di statuizione delle spese di lite, pronunciando la condanna della , in persona del Prefetto pro Controparte_1 tempore, alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 482,37 oltre Parte_1 spese generali, Iva e cpa.
Facendo applicazione del principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite relative al giudizio di annullamento – che il giudice del rinvio ha rimesso a questo decidente – nonché al presente giudizio di rinvio, deve pronunciarsi la condanna della , in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_3 liquidano, facendo applicazione dei valori tabellari compresi tra minimi e medi dello scaglione di valore entro 1.100,00, come segue:
- per il giudizio di appello davanti al Tribunale di Messina, conclusosi con sentenza n.
281/2015 ed emessa il 4 febbraio 2015, € 82,50 a titolo di spese vive ed € 354,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.;
- per il giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, definito con ordinanza n.
8397/18, nell'ambito del procedimento recante n. 22925/15 R.G.C, in € 135,03 a titolo di spese vive ed € 64,50 a titolo di spese vive ed € 500,00 a titolo9 di onorari, oltre spese generali al
15%, iva e c.p.a. a titolo di onorari.
- per il presente giudizio in € 64,50 a titolo di spese vive ed € 500,00 a titolo di onorari, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Simona Monforte, in funzione di giudice del rinvio, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. 9010/2012 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Messina nei dì 28/06/2012 - 10/05/2013, condanna la
, in persona del Prefetto pro tempore, alla refusione delle spese di lite Controparte_1 del giudizio di primo grado in favore di che liquida complessivamente in € Parte_1
482,37 oltre spese generali, Iva e cpa.
2. Condanna altresì la , in persona del Prefetto pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese di lite relative agli ulteriori gradi di giudizio che liquida:
- per il giudizio di appello davanti al Tribunale di Messina, conclusosi con la sentenza annullata (n. 281/2015) in € 82,50 a titolo di spese vive ed € 450,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in € 135,03 a titolo di spese vive e € 500,00 a titolo di onorario, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.;
- per il presente giudizio in € 72,45 a titolo di spese vive ed € 450,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, il 24 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Monforte