Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 04/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01879/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2025, proposto da
-IS-, rappresentata e difesa dall'avvocato NZ Caputi Iambrenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Condominio di via Cognetti, n. 33 - Bari, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AV NI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva dell’esecuzione,
- dell’autorizzazione SABAP_BA -IS-, rilasciata ai sensi dell’art. 21, d.lgs. 42/2004 ss.mm.ii. all’amministratore pro tempore del Condominio di via Salvatore Cognetti n. 33 in Bari, atto a firma della Responsabile del procedimento e della Soprintendente, limitatamente all’autorizzazione ai lavori di « Manutenzione straordinaria prevista per IS (il) lastrico solare del condominio sito alla via Salvatore Cognetti n. 33 IS immobile tutelato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss. mm. ii. con D.M. n. 158 del 23.10.2020 ».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza e del Condominio di via Cognetti 33 in Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NZ OI e uditi per le parti i difensori, avv. NZ Caputi Jambrenghi per la parte ricorrente, l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini per la Soprintendenza resistente, avv. Giuseppe Gallo per il Condominio controinteressato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la parte ricorrente, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di formale opposizione della parte controinteressata:
- ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Soprintendenza del 30.5.2025 nella parte in cui ha autorizzato i lavori di rifacimento del lastrico solare condominiale mediante posa di pacchetto coibente e impermeabilizzante;
- ha allegato che tale intervento, autorizzato in assenza di prescrizioni specifiche a differenza delle opere interne e delle facciate, avrebbe modificato la natura del bene vincolato, introducendo materiali moderni e pesanti, funzionali all'installazione di impianti privati, con pregiudizio per la statica e l'estetica dell'edificio storico;
- ha dedotto il difetto di istruttoria e motivazione nonché la violazione dei principi di conservazione e minimo intervento, assumendo che l'Amministrazione avrebbe omesso di valutare l'impatto delle nuove stratigrafie sulla struttura del 1925.
Premesso altresì, che l’Amministrazione ed il Condominio si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto della domanda cautelare e del ricorso.
Preso atto che all’udienza camerale del 29.1.2026 la causa è passata in decisione, dando avviso alle parti di una possibile definizione del procedimento con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Rilevato che le opere contestate - come emerge dal computo metrico estimativo allegato al progetto del 3.2.2025 (in particolare, cfr. doc. 11 depositato dalla ricorrente il 24.11.2025, pagg. 55-57, voci E.11.04, E.11.27.b, E.11.18c) - consistono nella realizzazione di un sistema di isolamento termico e impermeabilizzazione, composto da barriera al vapore, pannelli in lana di roccia e manto sintetico in poliolefina;
Rilevato altresì, quanto al dedotto pregiudizio statico, che la tesi di parte ricorrente è rimasta allo stadio di mera allegazione e che comunque, si scontra con l’ id quod plerumque accidit , in considerazione della circostanza che i materiali da applicarsi, destinati all'edilizia leggera e di limitato spessore (60 mm – 100 mm), non appaiono idonei ad incidere sulla stabilità del solaio, seppur realizzato con le tecniche allora prevalenti.
Considerato inoltre, che i saggi stratigrafici eseguiti sul lastrico non hanno riscontrato la presenza di materiali originari o elementi costitutivi di pregio, confermando che la copertura attuale deriva da rifacimenti effettuati circa venti anni prima e che dunque, le nuove opere di conservazione del lastrico non incidono in ogni caso su componenti storiche dell’edificio (cfr. relazione della Soprintendenza depositata il 15.1.2026).
Ritenuto quindi, che tale tipologia di intervento -allo stato- non configura alcuna trasformazione edilizia incompatibile con il vincolo storico-artistico, bensì un’opera di efficientamento energetico e protezione tecnologica del manufatto che, preservando la struttura sottostante dalle escursioni termiche e dalle infiltrazioni meteoriche, risponde alle esigenze di conservazione materiale del bene culturale.
Considerato altresì, con specifico riferimento alle doglianze relative all’installazione di "macchinari di condizionamento” sul lastrico solare:
- che non vi è traccia di tali impianti nel provvedimento impugnato né negli elaborati tecnici approvati e relativi a questi specifici interventi di manutenzione, i quali hanno ad oggetto esclusivamente il rifacimento del pacchetto di coibentazione e impermeabilizzazione;
- che la censura è rivolta contro un’intenzione futura ed eventuale, legata a progettazioni distinte da quella oggetto dell'odierno giudizio;
- che, comunque, l’apposizione sul lastrico di tali impianti si porrebbe - in linea generale – in coerenza con il principio di proporzionalità, alla luce del minimo impatto visivo delle tecnologie al servizio delle singole abitazioni rispetto al decoro estetico dell’edificio, residuando unicamente una valutazione tecnica ove anche altri condomini intendano esercitare i medesimi diritti sul lastrico, tutte questioni tipicamente riservate alla giurisdizione del G.O..
Ritenuto, quindi, che sia infondato il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione, per assenza di prescrizioni sul lastrico solare, avendo invece l'Amministrazione esaminato l'intero progetto (come si evince dal richiamo espresso al lastrico solare nell'oggetto del provvedimento), decidendo di imporre prescrizioni stringenti solo per gli interni, non necessitando di correttivi, mitigazioni od approfondimenti ulteriori e specifici la valutazione compiuta sull’opere da eseguirsi all’esterno.
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso vada respinto, compensando le spese di lite in considerazione della natura tecnica della controversia e della particolarità della vicenda condominiale sottesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ ND, Presidente
NZ Ieva, Primo Referendario
NZ OI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ OI | NZ ND |
IL SEGRETARIO