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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18794 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 36503/2021 R.G.T. proposta tra
Parte_1
Avv.ti Alessandra Delia e Francesco Lione
e
Controparte_1
Avv.ti Paolo Pulciani e Jennifer Palombaro
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto: 1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori (affido condiviso) con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione ed alle altre scelte di vita riguardanti il figlio minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata disgiuntamente.
2) Tenuto conto che i rapporti padre-figlio si sono interrotti dal mese di agosto 2023 e per tale ragione dal mese di luglio 2024 i genitori ed il minore hanno intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Centro Psiche Balduina, sito in Roma Via Cadlolo 24, con cadenza settimanale al fine di aiutare a ripristinare la relazione padre- figlio nel rispetto della sensibilità del minore ed al fine di fornire sostegno psicologico al figlio, attualmente potrà frequentare Per_1
liberamente il padre secondo la propria volontà e/o secondo modalità anche graduali che verranno suggerite nell'ambito del percorso di sostegno psicologico seguito e fino al buon esito dello stesso, allorquando, sempre previa volontà di verranno osservate le Per_1
seguenti modalità di visita.
In particolare, il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore CP_1
previa volontà del figlio stesso: Per_1
a) a fine settimana alternati con la madre dal venerdì all'uscita di scuola (o dalle ore 16:00 in caso di chiusura della scuola) fino al lunedì mattina accompagnandolo a scuola (o riconducendolo dalla madre entro le ore 10:00 in caso di chiusura della scuola); b) durante le vacanze natalizie: ad anni alterni con la madre dal 23.12 ore 10:00 al 30.12 ore 20:00, o dal 31.12 ore 10:00 al 6.01 ore 20:00;
c) durante le vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni con la madre, suddividendo il periodo pasquale in due periodi eguali, ciascuno comprensivo della domenica di Pasqua o del lunedì di pasquetta;
d) alternando con la madre le altre festività ricorrenti durante l'anno con il relativo pernottamento;
e) nelle vacanze estive per 15 giorni nel mese di luglio e per 15 giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
medesimo periodo spetterà alla madre con il figlio;
f) Il sig. si rende disponibile ad accompagnare Controparte_1
alle attività sportive, ogni qualvolta si rendesse necessario. Per_1
3) Ogni decisione verrà raggiunta congiuntamente tra i genitori e nell'interesse prevalente di . Le parti si impegnano a Per_1
collaborare nel supremo interesse del figlio riservandosi Per_1
reciproco rispetto. La signora si impegna a partecipare al Parte_1
percorso psicoterapeutico di sostegno genitoriale e di sostegno psicologico per garantendo piena collaborazione e favorendo Per_1
la ripresa dei rapporti padre-figlio.
4) Il Sig. si impegna ad intraprendere un Controparte_1
percorso psicoterapeutico individuale per la durata di almeno un anno, secondo le modalità che saranno indicate dal terapeuta e presso lo stesso centro ove si svolge il percorso psicoterapeutico di e di Per_1
sostegno alla genitorialità.
5) Il sig. verserà alla sig.ra entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) quale contributo al mantenimento del figlio da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
il Sig. si Controparte_1
impegna a comunicare alla Sig.ra eventuali future Parte_1
variazioni positive del proprio reddito mensile e/o del proprio patrimonio, al fine di concordare un proporzionale aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
6) L'assegno unico erogato dall'INPS per il figlio o altra Per_1
eventuale prestazione, anche futura, a favore del nucleo familiare, verrà percepito dalla Sig.ra nella misura Parte_1
del 100% ed il Sig. si impegna a sottoscrivere il relativo atto di CP_1
assenso e/o a fornire e/o sottoscrivere la necessaria documentazione richiesta dall'INPS;
7) Le spese straordinarie mediche, sportive e scolastiche per il minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Roma del 2014 che le parti dichiarano di ben conoscere, e dovranno essere concordate. In particolare, ciascun genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà motivare il proprio eventuale dissenso per iscritto ed entro e non oltre 7 giorni o entro il termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora tali spese straordinarie siano anticipate da uno dei genitori, l'altro dovrà provvedere al rimborso della propria quota di spettanza entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta e dall'esibizione della ricevuta di spesa;
8) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento, essendo gli stessi economicamente autonomi;
9) Le parti dichiarano di voler regolare e definire tutti i propri rapporti patrimoniali pregressi nonché le rispettive posizioni debitorie e creditorie.
Pertanto, la sig.ra si obbliga a trasferire la sua quota di Parte_1
nuda proprietà, libera da trascrizioni pregiudizievoli dell'immobile sito in Roma, via Anastasio II n. 367, (piano 6°, int. 16/A (catastalmente
6A) scala B – Censito al Catasto di Roma al Foglio 374 – part. 348 – sub. 60 - Zona Censuaria 3 – Cat. A2 – Classe 3 - vani 8 – rendita catastale € 2.148,46) pari al 50% dell'intero, al sig. CP_1
senza versamento di un corrispettivo atteso che detta proprietà
[...]
era già del sig. giusto atto del Notaio del CP_1 Persona_2
20/11/2017 registrato in Roma il 21/11/2017 n.32755 Serie 1T, e trattasi dunque di una restituzione nell'ambito della più generale regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Il rogito dovrà essere stipulato entro venti giorni successivi al deposito dell'emananda sentenza di divorzio, con spese ed oneri a carico del sig. CP_1
In riferimento alla predetta cessione, che costituisce elemento
[...]
funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti dichiarano di volersi avvalere dei benefici fiscali di cui all'art. 19 L. 74/87 (vedi Circolare AE 2/14, nonché Circolare AE 18/2013 e
Circolare AE 27/12).
Il sig. a saldo e stralcio e ad integrale copertura Controparte_1
del debito maturato per il mancato e/o parziale versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , verserà alla Per_1
Sig.ra la somma complessiva di € 10.000,00 Parte_1
(diecimila/00) di cui € 5.000,00 (cinquemila/00) già versati in data
30/09/2024 mediante bonifico istantaneo, ed ulteriori € 5.000,00
(cinquemila/00) da versare contestualmente al rogito mediante assegno circolare o bonifico bancario istantaneo.
10) Le parti prestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio del minore e propri;
11) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
”; premesso che in questo giudizio è già stata emessa sentenza di divorzio;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, valutato l'interesse del figlio minore, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il
Tribunale prende atto,
P.Q.M.
conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il 22.11.2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi