Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 41/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to DE MARTINIS Parte_1 C.F._1
MARIA EMILIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via G. De Petra, 1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CORVINO Controparte_1 C.F._2
ANNA MARIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via G. Mandara
n.49
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 05.05.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 in proprio e quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sui quattro figli minori, conveniva in giudizio deducendo: Controparte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in Foggia in data 22.09.2016, trascritto nel registro degli atti del predetto Comune per l'anno 2016, parte II, serie A, n. 380; che, dall'unione coniugale, erano nati quattro figli: (nt. il 24.08.2012), (nt. il Per_1 Pt_2
1
che con decreto di Per_3
omologa n. 1749/2023 del 09.02.2023, il Tribunale di Foggia pronunciava la separazione dei coniugi;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970.
Parte ricorrente concludeva, quindi, chiedendo di emettere in via preliminare ed urgente i provvedimenti indifferibili ex art.473- bis c.p.c. disponendo che l'assegno unico per i figli minori sia emesso e versato al 100% in suo favore e che l'assegno di mantenimento per i figli sia versato direttamente dall' all'avente diritto ex art 156 c.c., mentre nel merito di pronunciare la CP_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di affidare i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre a cui assegnare la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita paterno;
di disporre l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con ordine di pagamento diretto da parte dell' , ex art. 156 VI co, c.c.; di CP_2 disporre che l'A.U.U. venga versato interamente in favore della ricorrente;
ed ancora ex art. 473- bis.39 e 614 bis c.p.c., di adottare i provvedimento necessari per presunte inadempienze del resistente, oltre al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, la ricorrente deduceva che il non rispettava gli accordi concordati in sede CP_1 di separazione, circa l'esercizio del proprio diritto di visita, anteponendo i propri interessi personali alle esigenze di vita e cura dei minori obbligando pertanto la moglie a cambiare i propri turni di lavoro al fine di consentire ai figli di frequentare con assiduità le attività extrascolastiche, quali catechismo e progetti PON scolastici;
che a partire dal mese di giugno 2023 il non CP_1 versava quanto concordato a titolo di mantenimento dei figli minori, chiedendo all'uopo una riduzione dei propri turni di cura nonché un contributo al mantenimento tenendo i bambini con sé per una settimana;
che è gravata dal pagamento di un finanziamento contratto in costanza di matrimonio per l'acquisto degli arredi, pari a 480,00 euro mensili;
che il percepisce una CP_1 rendita pari a 850,00 euro mensili oltre al 50% dell'A.U.U., per un totale di euro 1.800,00 CP_2 mensili pur continuando a vivere presso l'abitazione dello zio mentre la ricorrente lavora alle dipendenze del supermercato MD con una retribuzione mensile pari a 700,00 euro non potendo la stessa effettuare turni di lavoro straordinari.
Si costituiva in giudizio il quale, non opponendosi all'avversa richiesta di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, contestava tutti gli avversi assunti. In particolare, contestava quanto dedotto dalla ricorrente circa il corretto esercizio del proprio diritto di visita ed il disinteresse verso le esigenze di vita e cura dei figli minori, rimarcando come gli stessi trascorrevano quasi più tempo con il padre che con la madre, allegando a tal proposito
2 messaggistica intercorsa tra le parti;
che le condizioni economiche dei coniugi rispetto alla separazione erano mutate in quanto la ricorrente, oltre a beneficiare della proprie retribuzione mensile, convive con un nuovo compagno con la quale condivide le spese di locazione, oltre ad utenze varie mentre il resistente gode unicamente della rendita mensile , con la quale, oltre a CP_2
sopperire alle proprie esigenze, è tenuto a pagare somme extra alla badante dello zio convivente, non coperte dalle entrate di cui dispone lo zio mensilmente;
che anche la non ha Parte_1
rispettato le regole della bigenitorialità arrecando grave pregiudizio ai quattro figli minori nel momento in cui decideva di cambiare domicilio ai propri figli per andare a vivere con il nuovo compagno.
Concludeva pertanto chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, cosi come da piano genitoriale;
di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura complessiva pari ad euro 400,00, oltre al 40% delle spese straordinarie, ponendo il restante 60% a carico della ricorrente;
di porre l'A.U.U. al 50% tra i coniugi;
di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno ex art. 473 bis 39) c.p.c. a carico della in considerazione delle gravi Parte_1
inadempienze e violazioni descritte in comparsa.
Con ordinanza del 19.04.2024, il Giudice Istruttore delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione – autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava i figli minori ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre, regolamentando il diritto di visita paterno;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli minori, versando alla moglie la somma mensile di euro
600,00 (150,00 in favore di ciascun figlio), nonché di concorrere al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli nella misura del 50%, oltre al 50% dell'A.U.U.; nulla disponendo sulla richiesta di versamento diretto “ex art. 156, IV comma c.c.” formulata dalla ricorrente, essendo stata tale disposizione abrogata e stante l'attuale rimedio di cui all'art. 473 bis.
37 c.p.c..
Con la medesima ordinanza venivano altresì rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti in quanto ritenute inammissibili oltre che superflue ai fini della decisione e, pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 5.5.2025 per la decisione.
All'udienza del 05.05.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e l'odierno Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini, come da nuovo rito Cartabia, anche in ordine all'istanza ex art. 473-bis 39
e ex art. 614 bis c.p.c., nelle more depositata dalla ricorrente.
3
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile allorquando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti, le parti della separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Foggia n. 1749/2023 del 09.02.2023, e fino alla proposizione del ricorso divorzile hanno continuato a vivere separati, pertanto è trascorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti costituite, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Giudice istruttore e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
2. Sull'affidamento dei figli, sul collocamento e sul diritto di visita.
Con riguardo alla richiesta di affido e al collocamento dei quattro figli minori , Per_1 Pt_2
Per_
e si deve precisare, come noto, che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli Per_3
artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore.
4 La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (ex multis, Cass. n. 9764/2022).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio, al di là di una conflittualità tra le parti, non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza del 19.04.2024 che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Con riguardo all'esercizio del diritto di visita paterno, si statuisce che “il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il martedì e il venerdì dalle ore 13:00 sino alle ore 20.30; b) la prima
e la terza settimana di ogni mese dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) nel periodo estivo per quindici giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto”.
3. Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli minori.
Per quanto concerne il mantenimento dei quattro figli minori la ricorrente ha chiesto la conferma delle disposizioni concordate in sede di separazione che prevedevano 600,00 euro mensili, chiedendo all'uopo il versamento diretto, ex art. 156, IV comma c.c., stante l'inadempienza del resistente a partire dal mese di marzo 2023.
Il resistente, dal canto suo, si è opposto ed ha chiesto una rideterminazione dell'assegno di mantenimento adducendo da un lato un peggioramento della propria condizione reddituale dovendo egli sopperire anche alle esigenze dello zio disabile convivente nonché dall'altro un miglioramento della condizione reddituale della ricorrente avendo nelle more intrapreso una stabile convivenza con il nuovo compagno.
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle
5 rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso che la ricorrente lavora alle dipendenze del supermercato MD in Foggia ed ha documentato un reddito annuo pari a
12.051,88 euro (cfr. certificazione unica 2020); la ricorrente vive in un immobile condotto in locazione unitamente al nuovo compagno mentre il resistente, a seguito di un infortunio sul lavoro, non presta alcuna attività lavorativa, avendo subito un danno permanente del 34%, per il quale percepisce una indennità pari a 855,53 euro mensili;
lo stesso vive a casa dello zio disabile, CP_2
al presta assistenza a tempo pieno, non sostenendo alcuna spesa di alloggio.
Sulla base della descritta situazione e della volontà rappresentata dalle parti, il Collegio ritiene di rideterminare la somma riconosciuta a titolo di mantenimento dei figli minori, al fine di meglio bilanciare le condizioni economiche dei coniugi in considerazione della circostanza sopravvenute che, ad oggi, vede il resistente, inabile al lavoro, occuparsi a tempo pieno dello zio disabile con la quale lo stesso convive, sostenendo anche spese straordinarie per la sua assistenza, oltre alla circostanza che, rispetto alla separazione, vede la ricorrente convivere con un nuovo compagno e pertanto disporre anche delle entrate di quest'ultimo; pertanto, appare congruo onerare il resistente del versamento alla a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli minori , Parte_1 Per_1
Per_
e , entro il 27 di ogni mese, della somma mensile di € 400,00 (100,00 euro in Pt_2 Per_3
favore di ciascun figlio), oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, oltre al concorso nella misura del
50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore, come da protocollo del
18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
In riferimento all'A.U.U., considerando l'inadempienza del resistente al versamento del mantenimento disposto in favore dei figli minori, accertato anche in sede penale con decreto penale di condanna del 10.10.2024, si ritine che lo stesso, anche al fine di garantire al genitore collocatario una entrata sicura per poter provvedere alle esigenze dei figli minori, debba essere riconosciuto al
100% in favore della ricorrente, in aggiunta all'assegno di mantenimento, così come sopra rideterminato.
6 Sul punto si richiama l'orientamento della Cassazione, la quale stabilisce che anche nelle ipotesi di affidamento condiviso dei figli minori “l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo” (cfr. Cass. 22 febbraio 2025 n. 4672).
Si precisa come non possa essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente di versamento diretto ex art 156 c.c. nei confronti dell' , quale Ente erogatore della prestazione CP_2
pensionistica, nei cui confronti la sentenza di divorzio – a differenza di quella di separazione – è automaticamente eseguibile ex art 8 L.div. Ad oggi, tra l'altro la differenza tra separazione e divorzio è venuta meno grazie al nuovo art. 473 bis 37 c.p.c. La richiesta di versamento diretto nei confronti dell' è dunque da dichiarare inammissibile. CP_2
4. Sulle domande di adozione di provvedimenti ex art 473 bis 39) e ex art 614 bis cpc per presunte inadempienze alla bigenitorialità.
In ordine a tutte le ulteriori domande spiegate dalle parti di adozione dei provvedimenti, ex art 473 bis 39) c.p.c. per presunte inadempienze poste in essere nell'esercizio della bigenitorialità, con la conseguente richiesta di condanna, ex art 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma individuata dal Tribunale quale misura di coercizione indiretta per ogni singola violazione commessa, le stesse vengono rigettate stanti, da una lato, la reciproca conflittualità delle parti che nel corso del giudizio ha visto i coniugi procedere solo con contestazioni reciproche senza fornire allegazioni precise in ordine ad eventuali pregiudizi arrecati ai minori, mentre dall'altro si ritiene che la misura dell'assegno unico universale, oggi adottata interamente in favore della ricorrente, sia idonea a garantire un sostegno economico sicuro in favore della ricorrente e dei quattro figli minori, a fronte delle perpetrate inadempienze da parte del resistente.
5. Sulle spese processuali.
Considerata la natura costitutiva della pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Foggia tra e il 22.09.2016 e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Foggia - anno 2016, atto n. 380, parte II, serie A;
7 • ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
Per_
• affida i figli minori , e in via congiunta ad entrambi i Per_1 Pt_2 Per_3
genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre e disciplina gli incontri padre-figli nei termini di cui in parte motiva;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli Controparte_1
Per_ minori , e , mediante il versamento a , entro il Per_1 Pt_2 Per_3 Parte_1
giorno 27 di ogni mese, della somma di euro 400,00 (100,00 euro in favore di ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del predetto figlio, così come previste dal
Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
• riconosce il diritto della ricorrente di percepire il 100% dell'assegno unico universale dovuto per i figli;
• dichiara inammissibile la richiesta di versamento diretto “ex art. 156, IV comma c.c.” formulata dalla ricorrente;
• rigetta le richieste di provvedimenti ex art 473 bis 39) e ex art 614 bis c.p.c. formulate dalle parti nonché di risarcimento del danno, come da parte motiva;
• compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 15.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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