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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
nella causa civile iscritta al n°1225 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Pt_1 dall'Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria Appellante CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Palma Controparte_1
Appellato
All'udienza del 27 marzo 2025 le parti hanno concluso come da verbale, in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3924/2022 il G.L. del Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso proposto da e revocato il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
170/2021 emesso dal G.L. di Palermo il 17/02/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 14.853,63 a titolo di indebita percezione di “ANF nipoti percepita per il periodo dal 01 aprile 1999 al 31 dicembre 2006” erogati a padre dell'odierna appellata. Controparte_2
Il G.L. ha dichiarato, in via preliminare, prescritte le “somme ingiunte alla data del 8.7.2015, non avendo la parte opposta depositato alcun atto interruttivo successivo relativo alla somma così come ingiunta”; per il resto ha sostenuto la natura assistenziale degli assegni nucleo familiare, escludendo l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 52 della legge n.88/89, come modificato dell'art. 13, legge n. 412/1991 invocata da e, Controparte_1 pur tuttavia, ritenendo irripetibile il credito ingiunto per la somma residua - dall'08/07/2005 al 31/12/2006 - richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dei soli ratei
Pag. 1 indebitamente percepiti successivamente all'accertamento dell'ente erogatore. Ha rilevato, infine, incidenter tantum , che “la ripetizione dell'intero operata nei confronti della ricorrente sarebbe comunque illegittima, perché in violazione dell'art. 754 cod. civ., non potendo il creditore pretendere l'intero dal singolo coerede, sia in tema di crediti di natura civilistica, che di natura pubblicistica (cfr. Cass. 22946/2014)”. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato Pt_1 in Cancelleria il 18.11.2022, lamentando l'erroneità della sentenza limitatamente al capo in cui il Tribunale ha accolto il ricorso sul presupposto della natura assistenziale degli ANF. Resiste la che chiede il rigetto del gravame. CP_1
Ciò posto l'appello appare parzialmente fondato nei termini che seguono. Deve ritenersi fondato il primo motivo di gravame proposto dall' Pt_1 secondo cui il G.L. ha erroneamente applicato i principi sull'indebito assistenziale agli assegni nucleo familiare che ricadono invece nella normativa sull'indebito previdenziale. Com'è noto, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 D.L. n. 69 del 1988, conv. in L. n. 153 del 1988, è dal punto di vista della sua struttura formale una integrazione economica di cui beneficiano tutti i prestatori di lavoro, i titolari di pensioni e di prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro subordinato, i lavoratori assistiti da assicurazione contro le malattie, i dipendenti e i pensionati di Enti Pubblici, purché abbiano un nucleo familiare che produca redditi non superiori a una soglia individuata. L'importo del suddetto assegno viene quantificato in proporzione al numero dei componenti, al numero dei figli e al reddito familiare. Detto reddito, preso a parametro per la corresponsione dell'assegno, viene elevato per quei nuclei familiari che risultino meritevoli di una specifica e più intensa tutela, per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e che si trovino, a causa di tali difetti, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro), ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti. Il beneficio in esame, dunque, si caratterizza per accentuare il processo di ridistribuzione del reddito, attraverso un sistema dei trattamenti diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. La S.C. attribuisce alla prestazione di cui è causa natura previdenziale, essendo lo stesso fondato sul meccanismo finanziario di provvista della
Pag. 2 contribuzione dei datori di lavoro e di erogazione congiunta con la retribuzione (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 07/03/2008, n. 6179). Pertanto, a tale prestazione non può essere applicata la disciplina speciale di cui all'art. 52 della legge n.88/89, come modificato dell'art. 13, legge n. 412/1991 da cui è esclusa l'erogazione degli assegni nucleo familiare, di tal che deve essere la normativa di diritto comune sull'indebito di cui all'art. 2033 c.c. Orbene, sulla scorta dei suddetti principi, deve ritenersi legittima la richiesta di ripetizione delle somme erogate dall' al defunto padre Pt_1 dell'appellata, escluse dall'intervenuta prescrizione decennale, ovverosia dal 9/7/2005( e non come erroneamente scritto dal G.L. dall'8/7/2015). Deve, tuttavia, ritenersi illegittima la richiesta di ripetizione dell'intera somma a carico della appellata nella qualità di coerede, operando al riguardo il meccanismo dettato dall'art. 754 c.c. che distribuisce la responsabilità per i debiti ereditari pro quota in capo a ciascun erede. Sulla scorta delle superiori considerazioni, in accoglimento dell'appello proposto dall' vanno dichiarati ripetibili gli assegni familiari erogati Pt_1 al defunto dal 9/7/2005 al 31/12/2006 nei limiti della Controparte_2 quota ereditaria di pertinenza dell'appellata. Residua il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, che, in ragione della reciproca soccombenza, si compensano per un terzo e si pongono a carico dell' in favore di liquidandoli Pt_1 Controparte_1 come da dispositivo in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 3162/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 6 ottobre 2022, dichiara ripetibili nei confronti di gli assegni Controparte_1 familiari erogati al defunto dal 9/7/2005 al Controparte_2
31/12/2006 nei limiti della quota ereditaria di pertinenza dell'appellata. Dichiara prescritto il restante indebito azionato dall' Pt_1
Compensa tra le parti in misura di 1/3 le spese del doppio grado del giudizio e condanna l' al pagamento della restante parte in favore Pt_1 della che liquida, rispettivamente, in complessivi € 1.200,00 per CP_1 il giudizio di primo grado ed € 1.600,00 per il giudizio di appello oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Paolo Palma. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Palermo 27 marzo 2025
Pag. 3 Il Consigliere est. Michele De Maria
Il Presidente Maria G. Di Marco
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